Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/05/2026, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01506/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2026, proposto da DA D'ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli e Irma Putignano, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ACCERTAMENTO
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43983 presentata in data 24 aprile 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna in data 10 aprile 2025
E PER LA CO
della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa TT IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Nello specifico la ricorrente riferisce di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo abilitante in data 24 aprile 2025 e che è spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e art.16, co. 2 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120 dalla presentazione della suindicata istanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale.
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 24 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ”, dopo aver previsto al comma 2 che “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”.
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso, tale termine è scaduto, senza che fosse adottato – non emergendo dagli atti di causa elementi probatori contrari – il provvedimento finale espresso da parte dell’autorità procedente, per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Atteso, dunque, l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, il Collegio dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato all’amministrazione.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TT IU, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TT IU | IA IZ |
IL SEGRETARIO