Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 5959 /01 EL OPOLEITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente- R.G.N. 15730/98 Dott. Vincenzo MILEO -Consigliere- 17328/98 Dott. AR PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Cron. 12829 Dott. Francesco A. MAIORANO -Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO -Consigliere- Ud.25/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BATTISTA, DI NO MARIO, DI DI NO GI NO PIERINO, in proprio e quali soci e legali 2001 rappresentanti della società DI NO G.B. & C SNC;
435 -1- - intimati e sul 2° ricorso n° 17328/98 proposto da: DI NO GI BATTISTA, DI NO MARIO, DI NO PIERINO, in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società DI NO G.B. E c. s.n.c., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato LUISE MICHELINO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA DEL 25.11.1998, rep. N. 31000; - resistente con procura avverso la sentenza n. 621/98 del Tribunale di UDINE, depositata il 30/06/98 R.G.N. 1458/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
-2- udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento o in subordine in persona del Sostituto Procuratore Ennio Attilio SEPE che ha concluso per del ricorso principale, inammissibilità il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Udine del 21/4/95 Di NO NN ST, AR e IE e la società Di NO G. B. & C. src. proponevano opposizione avverso le ordinanze ingiunzione;
emesse dall'INPS per omesso versamento di contributi sugli emolumenti dovuti ai dipendenti per indennità sostitutiva del pasto caldo (per il periodo 1/1/89 30/8/92). Eccepivano la nullità delle ingiunzioni, perché emesse da soggetto privo di potere e contestavano la sussistenza dei fatti addebitatigli e l'applicabilità nei loro confronti dei contratti collettivi;
precisavano che il contatto collettivo non prevedeva l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del servizio mensa L'INPS contrastava la domanida ed il Pretore accoglieva la opposizione: Proponeva appello l'INPS ed il Tribunale di Udine, con sentenza del 26/6 30/6/98, respingeva l'appello e confermava la pretorile, precisando che l'INPS pretendeva sentenza l'assoggettamento a contribuzione dell'indennità per pasto caldo in base all'art. 1 del D. L. n. 338 del 9/10/89, convertito in L. n. 389 del 7/12/89; era però pacifico in causa che la società Di NO non aderiva, nel periodo in contestazione, 1/1/89 31/10/92 alle associazioni di categoria stipulanti l'accordo integrativo provinciale ANCE del 27/11/80, indicato dall'INPS quale fonte convenzionale: delle indennità di mensa e trasferta su cui andava calcolato l'ammontare dei contributi;
così come pacifica in causa era la ?circostanza che la società non aveva di fatto istituito il servizio mensa™ né aveva corrisposto alcuna indennità sostitutiva della mensa. La tesi non era condivisibile, in quanto, con sentenza n. 1898 del 4/3/97, la Suprema Corte aveva sancito il principio di diritto secondo cui l'art. 1 del D. L. n. 338 del 7/12/89 aveva "precisato quali siano i minimali, retributivi imponibili . sul presupposto ... dell'applicabilità di tali fonti normative alla singola fattispecie e quindi della obbligatorietà per il datore di lavoro di corrispondere dette retribuzioni, da ritenersi pertanto dovute quanto meno per la parte corrispondente al minimo costituzionale garantito dell'art. 36 della ་ Cost, e correlativamente sul presupposto che il lavoratore abbia diritto di percepirle"; detta disposizione non aveva portata innovativa, ma meramente interpretativa dell'art. 12 L. n. 153 del 1969, nel senso che la contribuzione doveva essere calcolata su ciò che il lavoratore aveva diritto di ricevere dal datore di lavoro e non su ciò che effettivamente percepiva, per l'ovvia ragione che l'obbligo contributivo sussisteva indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento e deglie obblighi retributivi da parte del datore. La tesi dell'appellante era illogica e contraria ai principi generali del sistema previdenziale, perché da un lato porterebbe a far considerare gli accordi collettivi muniti di efficacia erga omnes, in contrasto con l'art. 39, comma IV, della Cost, e dall'altro imporrebbe agli stessi lavoratori di versare la parte della contribuzione a loro carico su redditi non percepiti e che non avevano diritto a percepire. Queste considerazioni avevano carattere assorbente re precludevano dell'esame delle altre questioni e quindi l'appello 2 1 doveva essere respinto. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la società Di NO ed i Di NO in proprio test MOTIVI DELLA DECISIONE _ Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L n. 389: del 1989 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale ad attribuire alla norma in questione funzione meramente interpretativa dell'art. 12 Ln. 153 del 1969, in quanto la stessa aveva natura innovativa, nel senso che prevedeva il pagamento dei contributi previdenziali calcolandoli sulla® retribuzione;
prevista dal CCNL di categoria a carico anche dei datori di lavoro che non aderivano, neppure di fatto, alla contrattazione collettiva APA E Prima della emanazione di detta norma, infatti, valeva il principio secondo cui la retribuzione imponibile coincideva con quella dovuta per legge o contratto, individuale o collettivo;
e quindi con quella che "il lavoratore aveva diritto di ricevere” e non certo con quella di fatto corrisposta, per l'autonomia dell'obbligo contributivo - rispetto alle vicende del rapporto di lavoro. Ciò però non risolveva il· problema della evasione contributiva, stante la difficoltà di prova, gravante sull'INPS, in ordine alla adesione espressa, o implicita, del datore di lavoro alla contrattazione collettiva m e Da qui la necessità della determinazione del minimo 3 retribuzione imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale $indipendentemente dalla adesione della singola impresa a detta contrattazione collettiva;
necessità cui ha sopperito la norma in questione, in termini innovativi rispetto alla legislazione precedente. Ciò risultava confermato dai lavori preparatori della legge n. 389/89, nei quali si fa esplicito riferimento ai “datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti”. Questa lettura, da una parte, non era contraddetta dall'art. 39 della Costituzione, perché non vi era l'estensione erga omnes dei contratti collettivi (che venivano in rilievo solo come parametro, come elemento di fatto cui il legislatore rimanda per individuare la base minima retributiva su cui calcolare i contributi, parametro già ritenuto per altro verso costituzionalmente legittimo, con sentenza della Corte Costituzionale del 1992 n. 342); dall'altradera confermata dalla legislazione successiva, come l'art. 29 del D. L. n. 244 del 23/6/95, convertito in L. n. 244 del 8/8/95, in tema di “retribuzione minima imponibile nel settore edile", oppure art. 2 comma 25 della L. 28/12/95 n. $49 moabe que La sentenza della Suprema Corte n. 1898/97 meritava un ripensamento, per gli stessi motivi sopra esposti ed anche in considerazione del fatto che nessun danno derivava al lavoratore per il versamento contributivo su somme non percepite, dal momento che detta contribuzione veniva poi ad essere calcolata a fini pensionistici. ☐ Con il ricorso incidentale condizionato i resistenti ripropongono le questioni ed argomentazioni non esaminate dal Tribunale, perché ritenute assorbite e precisamente: che il contratto integrativo stipulato il 27/11/80 fra l'ANCE e la IC non era applicabile alla Di NO G. e B. & C. sn.c; che l'accordo integrativo provinciale non obbligava la Di NO G. B. & C. a fornire il servizio mensa;
che la domanda: dell'INPS non poteva essere accolta neppure se la norma contrattuale imponesse a tutte le imprese di istituire il servizio mensa;
che il servizio mensa non rientrava nella nozione di retribuzione ed infine che la opposta lettura della normativa applicabile comporterebbe “violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 36, 39, 23 e 53 Cost r I due ricorsi a avverso la medesima sentenza vanno riuniti. Il ricorso principale è fondato e va accolto, mentre quello incidentale inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di rivedere, con la sentenza nữ 1767 del 17/2/2000, la questione a suo tempo esaminata con la sentenza n. 1898 del 1997 e quindi di affermare il principio di diritto, secondo cui “in tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi della L. n. 153 del 1969-relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile lo specifico esonero contributivo di cui all'art. 17 del D. L. n. 503 del 1992- sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio mensa aziendale, non rilevando in contrario né la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne, né la disposizione di cui all'art. 6 del D. L. 11/7/92 n. 333; conv. In L. 8/8/92 n. 359, che pur stabilendo che il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non 5 costituiscono retribuzione ai fini del calcolo degli istituti indiretti e differiti ha comunque precisato che tali emolumenti restano compresi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi. Neanche può essere rilevante, in tale contesto, che il datore di lavoro non sia obbligato ad istituire il servizio mensa, perché non aderente all'associazione sindacale stipulante l'accordo collettivo su tale servizio (nella specie, accordo integrativo 27/11/80 per il settore: edile della Provincia di Udine), in quanto, ai sensi del'art. 1 del D. L. 9/10/89 n. 338, conv. in L. 7/12/89 n. 389, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non solo non deve essere inferiore a quella prevista dalla legge, o dai regolamenti e contratti collettivi o individuali (se migliorativi), ma deve essere presa a riferimento -in tale misura-per la generalità delle imprese anche se non aderenti, neppure di fatto, ai contratti collettivi stipulati dalla organizzazioni di sindacali più rappresentative su base nazionale.”quamprenta Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso incidentale, va rilevato che con la medesimai sentenza n. 1767/2000 questa Corte ha anche precisato che "tale previsione legislativa di un imponibile minimo da sottoporre a contribuzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 18, 23, 36, 39 e 53 della Costituzione, posto che, dá un lato, tale nozione di retribuzione si fonda proprio sul dettato a costituzionale, che pretende che essa tenga conto della qualità e quantità del lavoro svolto e delle esigenze familiari e personali del lavoratore, e che, dall'altro, rientra nella discrezionalità del legislatore 6 di stabilire parametri della retribuzione contributiva che tengano conto della necessità che la gestione previdenziale sia equilibrata e che tra le imprese non ve ne siano alcune avvantaggiate sotto il profilo contributivo sol perché non aderiscono ad associazioni stipulanti i contratti collettivi". Il Collegio condivide questi principi e non ha motivo di discostarsene;
va quindi accolto il ricorso principale. Il ricorso incidentale va, invece, dichiarato inammissibile: manifestamente infondata, per le ragioni sopra esposte, è l'eccezione di legittimità costituzionale, che va perciò disattesa;
tutte le altre questioni non sono state esaminate dal Tribunale, che le ha ritenute assorbite, e quindi le stesse dovranno essere esaminate d'ufficio dal giudice del rinvio. La sentenza va quindi cassata, con rimessione della causa alla Corte di Appello di Trieste, che deciderà la controversia sulla base del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, I D anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Roma 25 gennaio 2001 CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE usКорить веbe Ufmis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 APR 2001 7 N IL CANCELLIERE R P 14:0 O T