Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
LIRE 3000 CANCELLERIA M REPU022 9 8 /0 1 IN NOM EL O TALIANO CG054688 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto bestava farferionali SEZIONE SECONDA CIVILE conisfettive Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 20801/98 Cron.4775 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 731 -• Consigliere SCHETTINO - Consigliere Dott. Olindo Ud. 14/11/00 Dott. Giovanni · Consigliere SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente Lper diritti L. 3000 [ gring16 FEB. 2001 SE N TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: BELPERIO RG, difeso da se stesso, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 13720 PAL B INT 5. presso to Studioil Dottor dell'avvocato MARTELLINI VITTORIO, giusta dolega in atti CG068997 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RUSSO CLAUDIO;
Richlesta copla studio - intimato dal Sig. MARTELUMI per diritti L.
3. R.G. 71/98 del OR di provvedimento avversO il il BENEVENTO, depositato il 14/07/98; CANCELLIERE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1836 -1- udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 gennaio 1998, DI US proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 27 novembre 1997, con cui il OR di Bene- vento gli aveva ingiunto di pagare all'avv. Sergio Belperio la somma di lire 32.148.380, oltre acces- sori, in relazione al credito che questi vantava per le prestazioni rese, quale suo difensore, nella causa promossa dal US nel 1983 contro più persone e decisa dal Tribunale di Benevento con sentenza del 1997. Nel contraddittorio dell'avv. Sergio Belpiero, che resisteva all'opposizione, il OR di Benevento, con ordinanza in camera di consiglio ex artt. 29 e 30, legge n. 794 del 1942, liquidava nella minor somma di lire 4.100.000, oltre accessori, gli giudiziali inonorari dovuti per le prestazioni oggetto. Per la cassazione di tale ordinanza, l'avv. Sergio Belperio ha proposto ricorso in forza di quattro motivi. L'intimato DI US non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione 3 dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che il OR abbia deciso "ultra petita", entrando nel merito della liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine professionale, quando invece la
contro
- parte, in sede di opposizione, aveva mosso solo marginali e generiche contestazioni al riguardo, senza alcuna specifica indicazione di violazioni della tariffa. Il motivo è infondato. Il OR non è incorso, infatti, nella pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., posto che l'allora opponente DI US aveva eccepito di nulla dovere e contestato, altresì, seppure in modo non analitico, il parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine sulla parcella predisposta dall'avv. Belperio, così che si imponeva la liquidazione del vantato compenso professionale secondo regole ordinarie di cognizio- ne e senza il vincolo proprio dell'ultimo comma dell'art. 636 c.p.c., che, per la sola fase monito- ria del procedimento di ingiunzione, obbliga il giudice ad attenersi a quel parere (v. ex plurimis Cass. n. 3972/97, n. 1513/97 e n. 1875/95). Con il secondo motivo, denunciando la violazione 4 dell'ultimo comma dell'art. 15 c.p.c., il ricorren- te sostiene che le prestazioni giudiziali in oggetto si riferivano a causa "di valore indetermi- nabile superiore ai 100 milioni", coinvolgente anche gli immobili in proprietà esclusiva di più persone e non solo la natura comune ○ meno del cortile interessato da quegli stessi immobili, come ritenuto invece dal OR. Il motivo non ha pregio. Ed invero, le argomentazioni esposte dal ricorrente non consentono di individuare quale sia in effetti la questione posta all'esame di questa Corte e, ancor più, quale sia l'interesse della denuncia formulata con riguardo all'art. 15 c.p.c., posto che il OR ha specificamente ritenuto che la causa in oggetto fosse di valore non determinabile, secondo le attese del ricorrente, quand'anche per ragioni diverse da quelle prospettate. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia di illogicità manifesta la motivazione del provvedi- mento impugnato, lì dove esprime che la causa era di "valore indeterminato modesto, trattandosi di un cortile sito in un piccolo paese". Il motivo è inaccoglibile. In effetti, sulla controversa questione di fatto 5 del valore della causa, l'ordinanza impugnata esprime una propria e comprensibile ratio deciden- di, la cui condivisibilità esula dal sindacato di questa Corte, al pari della sua sufficienza e razionalità in relazione alle risultanze probato- rie. Il ricorso ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze di contenuto decisorio e di carattere definitivo, quale quello proposto, è invero limitato alle denunce di violazione della legge regolatrice del rapporto sostanziale ovvero di quella che regola il processo e, sotto tale ultimo profilo, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto о sia inidonea ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della pronuncia per carenza di un requisito di forma essenziale, ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 154 cpv. c.p.c. (v. ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 319/99 e n. 5615/98) Con il quarto motivo, infine, denunciando la violazione della tariffa forense, D.M.
5.10.1994 n. 585, art. 5, nonché vizi di motivazione, il ricor- rente si duole che il OR abbia tenuto conto della pluralità di parti in causa solo ai fini della graduazione degli onorari tra minimo e massimo di tariffa. Al riguardo, precisa che il OR, avendo ritenu- to di avvalersi del potere discrezionale di appli- dell'onorario per difesa plurima,care l'aumento avrebbe dovuto tenere conto innanzi tutto del valore e dell'esito della causa, nonché dei vantag- gi conseguiti dalla parte (cliente), e poi avrebbe dovuto determinare l'onorario, su cui calcolare l'aumento previsto in tariffa per l'ipotesi di assistenza e difesa di più persone. Il motivo non ha pregio. L'ordinanza impugnata, infatti, si presenta immune dai vizi e dalla violazione denunciati siccome coerentemente esprime le ragioni della decisione adottata sul punto del richiesto aumento dell'onorario per difesa plurima ex art. 5 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5.10.1994, n. 585, che è in facoltà del giudice operare, rientrando nell'ambito dei suoi poteri discrezionali (v. Cass. n. 4235/97), e che, diver- samente da quanto sostenuto dal ricorrente, il di applicare in ragione OR non ha ritenuto con ciò manife- della natura della controversia, F stando che la pluralità di persone contro cui l'attività difensiva del ricorrente era stata rivolta non aveva specularmente comportato un aggravio di tale attività. era diEd invero, dopo aver precisato che la causa valore indeterminabile, il OR ha ritenuto di non operare il richiesto aumento dell'onorario per la difesa di più persone, estensibile all'ipotesi di difesa contro più persone (v. Cass. n. 257/96), che "trattasi tuttavia dirilevando segnatamente tenuto conto della una facoltà%;B nel caso in esame, appare equo tener conto natura della controversia, della pluralità di parti solo ai fini della gradua- zione degli onorari tra il minimo ed il massimo;
tenuto conto di quanto sopra e dell'importanza dell'opera prestata, della durata della controver- sia (che tuttavia non è dipesa dalla particolare complessità della questione) appare equo applicare gli onorari nella misura sotto indicata..". Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 14.11.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. es Il presidente Vinay Boldamme IL CANCELLIER, Dott.ssa Donatella D. 16 FEB. 2001 60000 310000 15 MAR 2001 UFFICIO 2630