Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, qualora ravvisi una causa di non punibilità, deve rilevarla e dichiararla immediatamente, senza necessità di provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'immediata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso in bilancio, per effetto della normativa più favorevole emanata con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, pronunciata con sentenza dal g.i.p., senza la fissazione dell'udienza preliminare)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE QUINTA SEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. IETTI GUIDO
CONSIGLIERE 1.Dott.COGNETTI LO
2.Dott.CICCHETTI NUNZIO 10
3. Dott.SICA GIUSEPPE 11
4.Dott.DI POPOLO ANGELO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
GIP TRIBUNALE di MILANO
nei confronti di:
1) RL AO N.
2) NI LO N.
3) GG ND N.
4) CONFALONIERI FE AE N.
N. 5) LA AL RE
N. 6) AL GIANLO
N. 7) IA AD
N. 8) ON VI
N. 9) SI AL
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UDIENZA CAMERA
81 DI CONSIGLIO
DEL 25/11/2003
SENTENZA N. 1888,
REGISTRO GENERALE
N. 020953/2003
CORTE ROMA DI CAS
Fuchs copia sitio daly ANSA 3,10 per dirity
8/1/14 IL CANCELLIERE
IL 06/12/1949
IL 15/08/1943
IL 07/11/1954
IL 06/08/1937
IL 07/11/1942
IL 08/01/1948
IL 30/07/1944
IL 03/10/1928
IL 27/10/1945
11) AN RI N. IL 06/08/1953
12) PI AN N. IL 01/12/1936
13) GN IO N. IL 20/08/1958
14) CA PP N. IL 13/03/1948
15) ON GI N. IL 07/11/1937
16) ZE FF MA N. IL 17/09/1959
17) UC RE N. IL 27/09/1948
(18) BERLUSCONI SILVIO-STRALCIO L. 140/03 N. IL 29/09/1936) avverso SENTENZA del 13/02/2003
GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE lette/sentite le conclusioni del P.G. Be.di e. c.r. RITENUTO IN FATTO.
In data 19\6\2001, il P.M. presso il tribunale di Milano, formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di RL SI, RL
AO, NI LO, GG ND, CONFALONIERI
FE AE, LA AL RE, AL GIANLO,
IA AD, N! VI, SI AL, ES
RE, AN RI, PI AN, MA
ON GI, ZE IO, CA PP,
MA, UC RE, FF
in ordine ad una serie di reati di falso in bilancio, nonché in ordine ad altri reati a carico di soggetti diversi.
IL GIP del tribunale di Milano, rilevava che con l'emanazione del D. L.gvo
11\4\2002, n. 61, entrato in vigore il 16\4\2002, il reato di cui all'art. 2621 C.C.
era stato modificato.
Secondo il giudice, in applicazione dei criteri enunciati dalla Corte Suprema di
Cassazione in materia di successione di leggi penali, vi era omogeneità
strutturale tra l'ipotesi criminosa anteriore alla riforma e quella attualmente vigente, e, quindi, una continuità normativa.
Andava, quindi, applicata ai sensi dell'art.
2.3 C.P. ai fatti di causa la normativa più favorevole agli imputati di cui all'art. 2621 C.C., nel testo
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novellato dal decreto n. 61102. Tuttavia, trattandosi di contravvenzione,
poiché i fatti più recenti di falso in bilancio risalivano al 1996, stante il termine di prescrizione previsto dall'art. 157 C.P. (anni tre aumentati a quattro anni e mezzo, nell'ipotesi di atti interrottivi), tale termine era ormai trascorso, per cui i reati di falso in bilancio erano ormai estinti per prescrizione.
Secondo il giudice del tribunale di Milano, in pendenza di richiesta di rinvio a giudizio, ricorrendo una causa di estinzione del reato, poteva emettersi la relativa declaratoria, prescindendo dalla fissazione dell'udienza preliminare.
Il P.M., interpellato dal GIP, con nota in data 18\12\2002, riteneva, invece,
che occorresse fissare l'udienza preliminare, anche in vista di una eventuale applicazione della prescrizione, adducendo a sostegno di tale opinione la necessità di instaurare il contraddittorio ai fini della precisazione delle richieste a seguito delle nuove fattispecie di reato introdotte dal decreto n.
61\2002, di eventuali ulteriori richieste anche in relazione alla costituzionalità
della legge, e al fine di garantire agli imputati̟, la possibilità di rinunciare alla prescrizione oppure di richiedere un proscioglimento con altra formula.
Secondo il GIP, invece, ai sensi dell'art. 129.1 cpp., il giudice in ogni stato e grado del processo, quando dagli atti emerge una causa estintiva del reato, deve, d'ufficio, dichiararla immediatamente. Sia Nel caso di specie, la lettura degli atti (relazioni della Guardia di Finanza e dei relativi allegati) e l'esame degli esiti delle numerose rogatorie internazionali espletate, dei conti correnti sequestrati, dei verbali delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali, dei verbali degli interrogatori degli indagati, non permetteva certo di ritenere palese e chiara l'insussistenza dei fatti reato di falso in bilancio, né di ritenere palese e incontestabile l'estraneità
ai medesimi dei soggetti cui gli stessi erano addebitati.
Con riguardo, poi, ad eventuali questioni di incostituzionalità che avrebbero potuto essere sollevate in relazione all'art.2621 C.C., novellato, il riferimento era del tutto generico.
Pertanto, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti, perché gli stessi erano estinti per prescrizione.
Ricorre per cassazione il P. M.del tribunale di Milano, prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, denuncia, violazione dell'art.606, lett. C) cpp., per inosservanza degli articoli 129, 416, 418 e 425 cpp., in relazione alla mancata fissazione dell'udienza preliminare, richiamando la giurisprudenza di questa Corte
¢ secondo la quale il GIP, investito della richiesta di rinvio a giudizio, deve in
Siza ogni caso fissare l'udienza preliminare, anche in presenza delle condizioni per emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cpp.x
Nella specie, l'omessa fissazione dell'udienza aveva impedito al giudice l'esercizio dei poteri previsti dall'art.422 cpp. e aveva pregiudicato al P.M., il diritto di esercitare l'azione penale ex art.423 cpp., ledendo il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Inoltre, il GIP aveva esaminato l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal decreto n. 61\02 alle condotte contestate, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato ed alle soglie di punibilità.
Richiamava anche le ragioni indicate a seguito della richiesta del GIP di valutare la possibilità di applicazione dell'art. 129 cpp senza fissare l'udienza preliminare.
Con un secondo motivo il P.M. ricorrente deduceva anche l'erronea applicazione dell'art. 157 C.P. ed inosservanza dell'art. 158 C.P., in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e in subordine, mancanza di motivazione sul diniego della continuazione e\o sulla scelta del tempus commissi delicti.
Erroneamente, poi, il giudice aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dal 1996, in quanto la condotta si era protratta anche successivamente al
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bilancio consolidato approvato nella seconda metà del 1997, essendosi chiuso l'esercizio al 31\12\1996. Nel capo di imputazione, con riferimento al tempo del commesso reato, si leggeva "In Milano sino al 1996 (e successivamente), per cui la condotta si era protratta, quanto meno sino alla data del rinvio a giudizio.
Allo stato, tale termine non era ancora decorso.
Con provvedimento in data 30\16\2003, il Presidente Titolare della V^ sezione penale di questa Corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, ritenuta, ai
Sospensider sensi degli articoli 1 e 9 della legge 20 giugno 2003, n. 140, la separazione del processo nei confronti di RL SI, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal giorno 22 giugno 2003, a disponer la separatione, e la trattazione del ricorso nei confronti degli altri imputati.
I difensori di RL AO, GG, AL, IA,
ON, SI, ES, GN, CA, ON, ZE e
UC, in data 7\11\2003, presentavano memoria ai sensi dell'art. 611
cpp..
Altra memoria, in data 19\11\2003, veniva presentata dai difensori di ON
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CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
L'articolo 129 del codice di rito, ha una portata generale, prevedendo la possibilità di declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità
-non solamente di ordine processuale, ma anche di merito < con riguardo al ruolo del giudice e non anche a quello delle parti, contemplando a tal fine la concessione di più ampi poteri di declaratoria e prescindendo dal consenso delle parti stesse.
x✓ Presupposto per l'applicazione della norma, che disciplina i casi nei quali ' Mej ricorre l'obbligo del giudice di dar luogo alla immediata declaratoria di non punibilità, postula che lo stesso sia stato direttamente investito della cognizione del fatto in relazione al quale la causa di non punibilità dovrebbe operare.
Nessun dubbio che la sentenza ex articolo 129 cpp. non possa emettersi allo stato degli atti nella fase dell'indagine preliminare, mentre, come risulta dall'art. 405 cpp., con la richiesta di rinvio a giudizio, ha termine la fase delle indagini preliminari, e ha inizio l'azione penale su iniziativa del pubblico ministero, che si spoglia definitivamente dell'indagine: quindi, la formulazione
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dell'imputazione, a carico dell'imputato, costituisce la linea di confine tra procedimento e processo.
Pertanto, quando la norma stabilisce che il giudice “in ogni stato e grado del processo", d'ufficio, deve dichiarare con sentenza l'esistenza di determinate cause di non punibilità, si riferisce al momento in cui inizia il processo e che, come si è visto, coincide con l'inizio dell'azione penale e con il contestuale deposito nella cancelleria del giudice ex art. 416 cpp. del fascicolo delle indagini preliminari svolte, nonché del corpo del reato ovvero delle cose pertinenti al reato, come avvenuto nella presente fattispecie.
Quindi, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. è l'atto che segna temporalmente l'apertura del processo e contemporaneamente attribuisce al giudice la piena cognizione dello stesso, ivi compresa la possibilità di pronunciare la non punibilità dell'imputato nella fase interinale che intercorre tra la ricezione dell'atto di promuovimento dell'azione penale e lo svolgimento dell'udienza preliminare (nella specie, tra la richiesta e la decisione, sono decorsi oltre venti mesi, periodo durante il quale è intervenuta addirittura la modifica della disciplina del falso in bilancio).
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L'articolo 129.1 cpp. esplicita un ordine efficace e cogente per il giudice, il quale in ogni stato e grado del processo è obbligato a paralizzare l'iter procedimentale in presenza di situazioni che ne comportino l'applicazione.
Secondo il pubblico ministero ricorrente >che sostanzialmente nega in capo al GIP del tribunale di Milano, il potere di applicazione dell'art. 129 cpp sussisteva l'obbligo di fissazione dell'udienza preliminare previsto dall'art. 418
cpp. e quello di pronunciarsi eventualmente ai sensi dell'art. 425 cpp.
La censura è infondata.
Invero, l'eccezione così come formulata assume il carattere dell'automaticità,
nel senso che, in presenza della presentazione della richiesta, ogni attività,
diversa dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sarebbe preclusa.
al giudice, mentre, viceversa, per sua natura, l'udienza preliminare è oggetto di una garanzia preordinata dal legislatore a favore dell'imputato (C. Cost.
6\6\91, n. 256), ed è demandato al giudice il compito di effettuare "il controllo sulla legittimità della domanda di giudizio" avanzata dal P.M.(C.Cost. ord.
417, del 6\11\1991).
Ne consegue che non sussiste alcun automatismo, per cui, nella ipotesi di immediata ravvisabilità di una causa di non punibilità, il giudice deve obbligatoriamente rilevarla e dichiararla anticipatamente rispetto alla stessa
Slin udienza preliminare, prosciogliendo subito l'imputato con la formula più
favorevole quale si prospetta, in concreto, in quel momento.
Viceversa, in difetto di tale rilevabilità, troverebbe applicazione la disposizione
& leggedettata dall'art. 425 cpp., come novellato dall'arty & legge 105\1993, che non fa più richiamo alla "evidenza” della insussistenza del fatto a carico dell'imputato, per cui sarebbe doverosa la verifica dibattimentale degli elementi indicati dal P.M.x
Ritiene la Corte che, il legislatore abbia previsto un compiuto sistema, con riguardo alla ricorrenza di cause di non punibilità, dettando una serie di disposizioni applicabili nelle varie fasi del giudizio e conseguenti a differenti esigenze processuali: articoli 425, 469 e 531 cpp. ed una norma
(l'articolo 129.1 cpp) applicabile nelle ipotesi residuali.
In particolare, l'articolo 425 cpp., presuppone la fissazione dell'udienza preliminare, in quanto il giudice nell'esercizio dei poteri di filtro che gli sono demandati, al fine di evitare la celebrazione di dibattimenti inutili, se sussiste una causa che estingue il reato (ovvero nelle altre ipotesi richiamate al comma 1) deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere, anche nelle ipotesi in cui gli elementi acquisiti siano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (comma 3). Tuttavia, a tal fine (comma 2), la relativa declaratoria deve essere emessa nell'udienza
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preliminare, in quanto il giudice deve tener conto delle eventuali circostanze attenuanti ed eventualmente procedere alla comparazione tra le varie circostanze ex articolo 69 C.P..
Prima dell'apertura del dibattimento, ai sensi dell'articolo 469 cpp., il giudice
-con esclusione delle pronunce che comportino proscioglimento e quindi valutazione nel merito, implicando essa un giudizio che deve avvenire nel pieno contraddittorio delle parti che si realizza solo nella sede dibattimentale sentiti il pubblico ministero e l'imputato che non si oppongono, può emettere sentenza di non doversi procedere, solamente in presenza di una causa di improcedibilità o di improseguibilità dell'azione penale ovvero di estinzione del reato (art. 150 C.P. e,cioè, nelle ipotesi di morte del reo, amnistia,
remissione di querela, prescrizione ...). Cass. Sez. V, 1216\2000, n. 2886, RV
216371.
A seguito del dibattimento, infine, il sistema prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 cpp.), sentenza di assoluzione nel merito (art. 530 cpp.) e, infine, sentenza dichiarativa di estinzione del reato (art. 531 cpp.).
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Va, altresì, rilevato come nelle ipotesi di cui all'articolo 469 e 531, it legislatore abbia fatto "salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 129
cpp.", per cui, in presenza di una causa estintiva del reato, non potrà essere emessa la relativa declaratoria, nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato, in quanto l'assoluzione nel merito deve prevalere.
'E, quindi, evidente che > potendo una causa di estinzione del reato emergere dagli atti, (e non anche nel corso delle indagini preliminari) e in un momento diverso rispetto all'udienza preliminare, alla fase predibattimentale o dibattimentale, il primo comma dell'articolo 129 cpp., funge da norma di chiusura del sistema, tanto che non si fa riferimento alle varie fasi del processo, ma ad "ogni stato e grado" dello stesso e, quindi, la sua applicabilità prescinde dal consenso delle parti, per cui il giudice >essendo stato investito della cognizione del fatto-reato, in relazione al quale la causa di non punibilità dovrebbe operare< è obbligatoriamente tenuto alla immediata e relativa declaratoria.
Peraltro, indipendentemente dalla chiarezza della regola giuridica, militano a favore dell'applicazione dell'articolo 129.1 cpp., nelle ipotesi non previste dagli articoli 425, 469 e 531 cpp., il fatto che trattasi di una evidente manifestazione del principio del favor rei, nonché evidenti ragioni di economia processuale, per evitare ulteriori costi alla giustizia, nonché ai sensi
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dell'articolo 111 della Costituzione, per assicurare la ragionevole durata del processo attraverso la sua più rapida definizione.
Ulteriori elementi confermano le conclusioni raggiunte e, quindi, l'autonoma applicabilità dell'art. 129.1 cpp. e smentiscono la necessaria automaticità
della fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice, in presenza di una richiesta del P.M..
Infatti, in caso di abolitio criminis, che esclude dall'ordinamento la norma incriminatrice, il giudice formalmente investito della cognizione, sulia fattispecie oggetto di abrogazione, deve dichiarare immediatamente che il fatto non è previsto dalla legge come reato (Cass. Sez. VI, 14\1\2000, n. 356;
Sez. VI, 7\11\2000, n. 11405, RV. 217367; Sez. III, 27\10\2000, n. 11057, RV.
217749), non diversamente da quanto previsto nel caso di morte dell'imputato. In tali ipotesi sarebbe ultronea qualsiasi ulteriore indagine in ordine ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.
Ed ancora.
Nel caso di applicazione concordata della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 cpp., la possibilità di applicazione dell'art. 129 cpp., assume carattere preliminare rispetto all'accordo intervenuto, in quanto il giudice >sulla base degli atti a sua disposizione e indipendentemente dal consenso prestato
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sarà tenuto all'accertamento negativo in ordine alla ricorrenza di possibili cause di proscioglimento, prima di procedere alla verifica dei limiti di legittimità della proposta e dell'applicazione della pena (Cass. Sez. Un.,
2815\1997, n. 5).
Sempre in tema di patteggiamento, l'esistenza di una eventuale causa di non punibilità, in particolare della prescrizione, comporta che la relativa declaratoria deve intervenire anche se, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, il giudice ritenga che esso debba essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato in relazione al quale la prescrizione sia già maturata (Cass. Sez. Un., 23\11\1998, Messina).
Analogamente, in caso di mancato accoglimento della richiesta avanzata dal
P.M., di emissione di decreto penale di condanna, l'articolo 459.3 cpp., con disposizione espressa, prevede che il GIP, che ritenga di non poter accogliere la richiesta, in alternativa alla restituzione degli atti, ove accerti ictu oculi, l'intervenuta prescrizione, è legittimato a disporre il proscioglimento de plano ex art. 129 cpp., senza bisogno di dover disporre alcun contraddittorio.
Questa Corte (Sez. III, 1416\2000, Ceracchi), poi, ha ulteriormente affermato che, anche nell'ipotesi in cui >per il mancato rispetto dei termini di comparizione dell'imputato < l'udienza pur fissata non si sia potuta celebrare,
purtuttavia, sussiste l'obbligo del giudice della immediata dichiarazione
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dell'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cpp., richiamando a conforto il principio del favor rei, ragioni di giustizia e di celerità e la necessità
che a carico del soggetto non permangano nel tempo conseguenze pregiudizievoli.
Infine, questa stessa Sezione (in data 25\9\2003), ha ritenuto che "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in
Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato".
Quindi, nella presente fattispecie, legittimamente il giudice per le indagini preliminari di Milano, accertata la continuità normativa tra le disposizioni in tema di false comunicazioni sociali che si erano succedute, avendo rilevato sulla base della documentazione inviata dal P.M., de plano, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine ad eventuali circostanze attenuanti generiche,
che erano ormai decorsi >sic et simplicter< i termini di prescrizione, ha emesso la relativa declaratoria,
Ritiene, ancora, il P.M. ricorrente (pur interpellato dal GIP) che l'omessa fissazione dell'udienza preliminare, gli aveva impedito di sollevare questione
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in ordine alla legittimità costituzionale dell'attuale disciplina del falso in bilancio, ed aveva esclusa la possibilità che gli imputati rinunciassero allaancio, prescrizione ovvero richiedessero altra formula di proscioglimento, attività che presuppongono l'effettuazione dell'udienza preliminare.
Va ricordato che, nella specie, il giudice, con riguardo alle ipotesi delittuose contestate agli imputati, essendo entrato in vigore il 16\4\2002 il decreto legislativo n. 6112002, che aveva modificato tutta la materia del falso in bilancio e in particolare l'art. 2621 C.C., ha ritenuto (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte) applicabili i principi in materia di successione di leggi penali, per stabilire se si trattasse o meno di abolitio criminis delle ipotesi di reato, sulla base delle quali il P.M. aveva richiesto il rinvio a giudizio degli imputati.
'E evidente che, ricorrendo tale ipotesi, avrebbe dovuto, pur sempre, essere emessa la declaratoria di non punibilità ex art. 129 cpp., senza procedere alla fissazione dell'udienza preliminare.
Il giudice, invece, concordemente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 16\6\2003, n.25887, Giordano) ha concluso per una continuità normativa, nel senso che le norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali, hanno determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo e, poiché l'articolo 2621 C.C. novellato è punito ora a
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titolo di contravvenzione >in applicazione della norma più favorevole ai sensi dell'art.
2.3 C.P.< poiché i fatti più recenti di falso in bilancio, oggetto del procedimento penale, risalivano al 1996, stante il termine prescrizionale applicabile (art. 157, n. 5, 158 e 160 C.P.), ha emesso la relativa declaratoria.
Anzi, proprio a conferma della necessità della immediata declaratoria di cause di non punibilità, con riferimento alle stesse ipotesi di reato contestate agli imputati, le Sezioni Unite (sentenza Giordano sopra richiamata) hanno statuito che, allorché >nelle more tra la pronuncia della sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione e la sua trattazione< sia intervenuta una modificazione legislativa che abbia condotto alla parziale abolizione del reato al quale la condanna si riferisce, se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la ulteriore configurabilità del reato difettino, la Corte di
Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza, secondo la regola dell'art. 129 cpp., che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, prevalente anche sull'ipotesi di un'opposta conclusione cui dovessero condurre accertamenti ulteriori esperibili dal giudice di merito, in caso di annullamento con rinvio.
Ciò premesso, va rilevato come tale motivo di ricorso sia inammissibile, sia perché non specifico, non essendo stata sollevata alcuna questione di legittimità costituzionalità della novella n. 61\2002 da parte del ricorrente,
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⠀⚫ essendosi il P.M. riservato eventualmente di proporla;
sia perché non può
essere sollevata una questione di legittimità per la prima volta in cassazione
(Cass. Sez. II, 15\4\1987,n. 4740, RV. 175678), sia perché la questione non aveva alcuna funzione strumentale rispetto all'oggetto del giudizio ed era fine a sé stessa.
Quanto, poi, alla "possibilità che gli imputati rinunciassero alla prescrizione ovvero richiedessero altra formula di proscioglimento" sussiste un chiaro difetto di interesse del ricorrente, in quanto essi non si sono ritenuti lesi nei propri diritti, non avendo impugnato a loro volta la sentenza, per cui non si vede come l'accusa potesse fondatamente dichiararsi interessata all'osservanza di una norma che attribuiva agli imputati una facoltà di iniziativa discrezionale, certamente non sindacabile in loro vece dal P.M..
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato.
Invero, come emerge de plano dai vari capi di imputazione, le contestazioni mosse agli imputati comprendono una serie di falsificazione dei bilanci di esercizio della Fininvest SpA, specificati anno per anno, ultimo dei quali è
quello chiuso al 31\12\1996, per cui ai sensi degli articoli 157 n. 5, 158 e 160
cpp., era ampiamente maturato il termine di prescrizione di anni quattro e mesi sei (compresa l'interruzione dei termini), essendo stata la violazione
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