Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 81
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Sentenza 25 novembre 2003

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A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, qualora ravvisi una causa di non punibilità, deve rilevarla e dichiararla immediatamente, senza necessità di provvedere alla fissazione e alla celebrazione dell'udienza preliminare (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'immediata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di falso in bilancio, per effetto della normativa più favorevole emanata con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, pronunciata con sentenza dal g.i.p., senza la fissazione dell'udienza preliminare)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2003, n. 81
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 81
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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