Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 2886
CASS
Sentenza 18 maggio 2000

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In tema di sentenza predibattimentale, non è consentito al giudice emettere pronuncia che comporti proscioglimento (e quindi valutazione) nel merito, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio, che si realizza solo nella sede dibattimentale. Prima dell'apertura del dibattimento, pertanto, il giudice, sentite le parti, può emettere solo sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie in tema di falso materiale in certificazione amministrativa, nella quale il Pretore aveva assolto gli imputati, ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen., prima dell'apertura del dibattimento, sostenendo la riconoscibile grossolanità del falso. La Cassazione, su ricorso del PG, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha annullato, con rinvio, la sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 2886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2886
    Data del deposito : 18 maggio 2000

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