Sentenza 18 maggio 2000
Massime • 1
In tema di sentenza predibattimentale, non è consentito al giudice emettere pronuncia che comporti proscioglimento (e quindi valutazione) nel merito, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio, che si realizza solo nella sede dibattimentale. Prima dell'apertura del dibattimento, pertanto, il giudice, sentite le parti, può emettere solo sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale. (Fattispecie in tema di falso materiale in certificazione amministrativa, nella quale il Pretore aveva assolto gli imputati, ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen., prima dell'apertura del dibattimento, sostenendo la riconoscibile grossolanità del falso. La Cassazione, su ricorso del PG, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha annullato, con rinvio, la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2000, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 18/05/00
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 2886
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " IO OT " N. 45687/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza del Pretore di Udine, sezione distaccata di Latisana, emessa in data 28.1.1999 nei confronti di: 1) VO RA, nato a [...] il [...]; 2) AS CA, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 27.6.1997 VO RA e AS CA venivano tratti a giudizio dinanzi al Pretore di Udine, sezione distaccata di Latisana, per rispondere, il primo, del reato di uso di atto falso e il secondo di falso materiale in certificazione amministrativa.
All'udienza del 28.1.1999, i difensori degli imputati presenti facevano preliminarmente istanza per il loro immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. vertendosi in ipotesi di falso grossolano e, in subordine, formulavano richiesta di patteggiamento alla quale soltanto il pubblico ministero prestava il proprio consenso.
Il Pretore, previa acquisizione agli atti della prescrizione medica falsificata, ritenuto che la falsità della stessa era immediatamente riconoscibile, di talché le condotte degli imputati dovevano ritenersi prive di offensività, assolveva i medesimi, senza procedere a dibattimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, il quale deduce inosservanza dell'art. 469 c.p.p., assumendo che negli atti preliminari al dibattimento,
l'assoluzione senza previo dibattimento, per quanto allo stato risulti evidente l'innocenza dell'imputato, non può essere disposta se non quando ci si accinga a dichiarare l'improcedibilità e sussistano le altre condizioni poste dal citato art. 469. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 469 c.p.p., al pari dell'art. 421 del codice di rito abrogato, consente nella fase predibattimentale la sola pronuncia, sentite le parti, di sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del reato, e non dunque il proscioglimento nel merito dell'imputato. La stessa norma, invero, fa salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla quale però il giudice può pronunciarsi solo nella sede dibattimentale, implicando essa un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio (cfr. Cass., Sez. VI, 13.2.1998, Pisanti, RIV 210324). Nel caso in esame, pertanto, il Pretore non poteva assolvere nel merito gli imputati nella fase predibattimentale, atteso che la causa di proscioglimento, costituita della pretesa grossolanità del falso, esigeva il vaglio dibattimentale. Conferma che in tutti i casi in cui ricorre una causa di assoluzione nel merito, la decisione deve essere adottata in dibattimento, si trae dal testo dell'art. 530, primo comma, c.p.p., che enumera le cause di assoluzione riservate al dibattimento, fra cui è richiamata anche quella in cui, come nella specie, il fatto non costituisce reato (cfr. Cass., Sez. III, 7.4.1995, P.G. in proc. Fichierri, RIV 202332). Ciò posto, si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 18 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000