Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2004, n. 2865
CASS
Sentenza 15 dicembre 2004

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Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito,la valutazione della condotta deve essere limitata esclusivamente al periodo di esecuzione della pena anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia stata espiata in stato di libertà in virtù della concessione del beneficio della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. (Nella fattispecie la Corte ha censurato il giudice di merito secondo il quale lo stato di libertà del condannato istante comportava che, a prescindere dall'esito positivo dell'affidamento, la condotta da valutare si prolungasse fino al momento della domanda di remissione del debito: tale interpretazione, secondo la Corte, determina uno svantaggio del tutto ingiustificato per il condannato libero rispetto al condannato detenuto, la cui condotta viene in considerazione soltanto per il periodo di espiazione della pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2004, n. 2865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2865
    Data del deposito : 15 dicembre 2004

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