Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito,la valutazione della condotta deve essere limitata esclusivamente al periodo di esecuzione della pena anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia stata espiata in stato di libertà in virtù della concessione del beneficio della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. (Nella fattispecie la Corte ha censurato il giudice di merito secondo il quale lo stato di libertà del condannato istante comportava che, a prescindere dall'esito positivo dell'affidamento, la condotta da valutare si prolungasse fino al momento della domanda di remissione del debito: tale interpretazione, secondo la Corte, determina uno svantaggio del tutto ingiustificato per il condannato libero rispetto al condannato detenuto, la cui condotta viene in considerazione soltanto per il periodo di espiazione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2004, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
PRIMA SEZIONE PENALE [ 28 65/0 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 15/12/2004
SENTENZA
N. 5001104
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SILVESTRI GIOVANNI
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 047355/2003 2. Dott. GIRONI EMILIO
3. Dott. PEPINO LIVIO
п 4. Dott. CORRADINI GRAZIA
ha pronunciato la seguente
/ SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1965 1) BE SALVATORE
avverso ORDINANZA del 28/10/2003
GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA lette/sent e le conclusioni del P.G. Dr. Qutoris Muro che be christo il rigetto del ricorso con la cordance del riconente alle spese;
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Con provvedimento in data 28.10.2003 il Magistrato di Sorveglianza di
Siracusa ha respinto la istanza presentata da LL VA, diretta ad ottenere la remissione del debito, ai sensi dell'art. 56 della legge 26.7.1975
n. 354, in relazione alla condanna riportata con sentenza del Tribunale di
Siracusa in data 8.3.1993, per avere il condannato, successivamente al fatto di cui alla sentenza sopraindicata, continuato a tenere condotta irregolare commettendo ulteriori reati fino al luglio 1997.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LL
rilevando che la regolare condotta cui fa riferimento l'art. 56
dell'ordinamento penitenziario, quale presupposto per la remissione del debito, non poteva riferirsi alla commissione di altri reati per i quali oltretutto aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella iniziale formulazione, come modificata con legge 26 luglio 1975 n. 354, prevedeva la remissione del debito per le spese di procedimento e di mantenimento dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche ed hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 ter e cioè
manifestando nel corso della detenzione costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali. Tale norma, inizialmente applicabile soltanto a coloro che avevano scontato la condanna in carcere, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 342 del 1991 " nella parte in cui non prevede anche, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, che al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle disagiate economiche, abbia serbato in libertà una condotta regolare ".
Di recente è poi sopravvenuta la disposizione di cui all'art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 che prevede la remissione del debito, se l'interessato non è detenuto, qualora si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto regolare condotta in libertà.
Orbene, nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto la insussistenza del secondo presupposto poiché l'imputato, che ha chiesto la remissione del debito in relazione alla condanna irrogata con sentenza
8.3.1993 del Tribunale di Siracusa, ha riportato successiva condanna per un reato commesso nel luglio del 1997, cosicché dovrebbe escludersi che abbia tenuto regolare condotta in libertà. Occorre peraltro rilevare che la condanna
8.3.1993 a carico del ricorrente è stata eseguita in regime alternativo di affidamento in prova al servizio sociale, la cui esecuzione si è conclusa con ordinanza 13.1.1996 che ha dichiarato la estinzione per esito positivo della prova, mentre il successivo reato ( in relazione alla cui condanna il
LL è attualmente ammesso all'affidamento in prova al Servizio
Sociale) è stato commesso nel luglio del 1997 e cioè quando era già cessata la esecuzione della condanna per cui ha chiesto la remissione del debito.
2 F
Si deve quindi ritenere che, in relazione alla esecuzione della condanna per la quale si discute della remissione del debito, il condannato abbia serbato regolare condotta, posto che è stato ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale che si è concluso per esito positivo della prova, mentre non rileva che successivamente alla fine della esecuzione della suddetta condanna abbia commesso altro reato.
La interpretazione della norma, offerta dal Magistrato di Sorveglianza con il provvedimento impugnato, per cui, nel caso di imputato che abbia scontato la condanna in libertà, dovrebbe aversi riguardo a tutta la successiva condotta del condannato, fino al momento della presentazione della istanza di remissione del debito, determinerebbe infatti uno svantaggio del tutto ingiustificato per il condannato libero rispetto al condannato detenuto la cui condotta dovrebbe essere valutata soltanto per il periodo di espiazione della pena.
Si deve quindi ritenere che la valutazione della condotta anche per il condannato libero, ai fini della remissione del debito, debba essere limitata al periodo di esecuzione della pena. L'ordinanza impugnata deve essere in conseguenza annullata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di
Sorveglianza di Siracusa il quale si atterrà al sopraindicato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
Sorveglianza di Siracusa.
Così deciso in Roma, addì 15 dicembre 2004.
Il consigliere estensore Il Presidente
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дели Dott. Grazia Corradini
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Dott. Giovanni Silvestri
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
28 GEN 2005
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