Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento personale può realizzarsi attraverso qualunque comportamento, coscientemente assunto, in forza del quale le investigazioni e le ricerche vengano intralciate. (È stata, nella specie, ritenuta idonea a realizzare il reato la condotta diretta a procurare a un latitante un appartamento il cui contratto di locazione sia intestato a terzi e un telefono cellulare la cui utenza, sia, pure, intestata ad altri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/1999, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31.03.1999
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe La Greca " N.678
3. " Antonio S. Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.40765/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
FA IO, n. 26.01.1956
AR IC, n. 20.04.1953
IC IO, n. 05.02.1953
avverso la sentenza emessa il giorno 25.05.1998 dalla Corte d'appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Filippo Fiore, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 25.05.1998 la Corte d'appello di Catania confermava la decisione del 20.12.1993 con cui il Pretore di Cagliari aveva condannato FA IO, AR IC, IC IO, rispettivamente, il primo, alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione e, gli altri due, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 378, commi 1 e 2, cp., per avere, i primi due, il FA materialmente ricercando la villetta, di proprietà di AN EN, onde consentire a UD IO un rifugio per il tempo della latitanza, e il AR cedendo in uso al UD il telefono cellulare a sè intestato, aiutato a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità il predetto UD, nei cui confronti era stato emessa il 18.09.1990 ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 416 bis cp., e per avere, il IC, materialmente fornendo il telefono cellulare a sè intestato a Di AU IC, nei cui confronti era stato emessa il 18.09.1990 ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 416 bis cp., aiutato lo stesso a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.
Propongono ricorso i tre imputati.
Il FA e il AR denunciano vizio di motivazione, rilevando che la Corte d'appello esclude un fatto manifestamente risultante dagli atti, travisandoli, laddove assume che tra gli elementi probatori posti a sostegno della condanna da parte del giudice di primo grado non vi erano le telefonate effettuate con il telefono cellulare del FA. In tal modo la Corte territoriale ha sul punto pretermesso ogni esame dei motivi di gravame e della pronuncia di prime cure.
Secondo i ricorrenti, invero, dato incontrovertibile, acquisito probatoriamente ma pretermesso dalla Corte di merito, era che il telefono sequestrato al UD, recante numero 0337/886466, fino al mese di agosto era nel pieno possesso del AR, onde l'esistenza di colloqui telefonici tra l'utenza citata e quella in uso al FA era del tutto normale, visto che i predetti erano soci e quotidianamente si sentivano in ordine al negozio che cogestivano. Il FA, inoltre, aveva dichiarato che dal mese di agosto al mese di ottobre si era sentito con tal IC (a cui il AR aveva ceduto il proprio telefonino) ed il riscontro probatorio a tali assunti era offerto proprio dai tabulati.
Con riferimento alla posizione del AR, la Corte di merito avrebbe poi assunto, invertendo il processo logico utilizzato per il FA, che la coincidenza costante dei numeri di telefono contattati dal cellulare del predetto era indice che l'apparecchio era usato dal UD, e ciò in palese contrasto con quanto sopra espresso.
Mancanza di motivazione sarebbe poi rinvenibile anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, essendosi omesso di verificare se il FA, e ancor meno il AR, avessero coscienza che le loro azioni fossero tese direttamente o indirettamente ad aiutare un latitante a sfuggire alla giustizia, e ciò anche in relazione al ruolo assunto nella vicenda dal IC, risultato poi cognato del UD.
Il IC lamenta in primo luogo che, nel dubbio se egli avesse ceduto il proprio apparecchio radiomobile a Di AU IO, soggetto assolutamente incensurato, ovvero al fratello di costui, Di AU IC, latitante in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, il giudice di secondo grado ha optato per la seconda soluzione, senza motivare il suo convincimento e senza, peraltro, spiegare perché nella mera consegna di un telefono cellulare vada individuato l'elemento materiale ex art. 378 cp. Chiaramente illogiche, infine, sarebbero le valutazioni a sostegno del giudizio di consapevolezza, basate sull'epoca delle telefonate individuate nell'apparecchio e sulla mancata voltura del contratto da parte del cedente IC.
In secondo lungo il ricorrente deduce che, fronte di specifico motivo di gravame, il giudice di appello, pur avendo, motivatamente, disatteso le richieste quoad poenam del P.M. e pur avendo riconosciuto gli ottimi precedenti dell'imputato e la ridotta durata temporale della sua attività favoreggiatrice, senza alcuna motivazione sul punto ha lasciato invariata la pena, oggettivamente gravosa ed eccessiva, inflitta in primo grado.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
L'impugnata sentenza, invero, letta anche in coordinamento con quella di prime cure, motiva in modo congruo e logico in ordine alla responsabilità degli imputati.
Per quanto concerne il FA e il AR, viene chiaramente evidenziato come gli stessi, nel porre in essere la condotta loro rispettivamente ascritta, hanno agito con modalità che, lungi dall'essere compatibili con l'allegato intanto di voler semplicemente e inconsapevolmente compiacere tal IC, cognato del UD, presentano caratteristiche univocamente rivelatrici della destinazione oggettiva e consapevole dei "favori" al latitante UD. Valgano, per il FA, i richiami alla particolare attivazione, disponibilità e circospezione nel procurare e disporre l'alloggio poi utilizzato dal ricercato, e, per il AR, l'inverosimiglianza e la contraddittorietà della sua versione difensiva - acquisto del telefono cellulare per evitare chiamate estorsive inesistenti, con immediata e incomprensibile cessione dello stesso al IC ma continuando a mantenere l'intestazione e a pagarne le bollette -, che, inanemente ripetuta nel ricorso, risulta smentita dalla circostanza documentale della conformità nel tempo dei numeri contattati dall'utenza in questione, segno del suo utilizzo, sin dall'acquisto e fino al sequestro nelle mani del UD, da parte di quest'ultimo.
Nè sulla concludenza dell'illustrato quadro probatorio ha alcuna incidenza il fatto che la Corte d'appello abbia escluso il rilievo in causa delle chiamate fatte dal FA per motivi di lavoro e di famiglia, non riverberandosi, evidentemente, tale circostanza, sulla precisa ricostruzione dei fatti e dei rapporti interpersonali compiuta, in primo e secondo grado, alle stregue delle complessive risultanze processuali.
Ampiamente e congruamente motivata è altresì la responsabilità del CC, la cui versione difensiva - avere egli acquistato il telefonino mentre lavorava in Germania e averlo poi ceduto poco dopo a un prezzo indefinito al fratello del latitante Di AU IC continuando a mantenere l'intestazione e a pagarne le bollette - è stata correttamente ritenuta logica e inattendibile sia perché intrinsecamente inverosimile, sia perché smentita, oltre che dalla confusa e contraddittoria deposizione del teste di Di AU IO, fratello del predetto latitante, altresì, e in modo decisivo, dalla circostanza documentale della conformità nel tempo dei numeri contattati dall'utenza in questione, segno del suo utilizzo, sin dall'inizio e fino al sequestro nelle mani di Di AU IC, da parte di quest'ultimo.
Che i comportamenti ascritti agli imputati integrino il reato di favoreggiamento personale loro contestato non è poi dubitabile, considerato, da un lato, che il delitto in parola prò realizzarsi attraverso qualunque comportamento, coscientemente assunto, in forza del quale le investigazioni o le ricerche dell'Autorità vengano intralciate (v., fra le altre, Cass. 10.06.1982, Valpreda;
08.06.1990, Savo) e, dall'altro, che certamente determinano un simile intralcio, in quanto consentono un ricovero e contatti sociali al riparo da facili individuazioni da parte della polizia, le condotte dirette a procurare ad un latitante un appartamento e/o un telefono cellulare i cui contratti siano intestati a terzi (cfr., relativamente all'uso di un appartamento locato formalmente a un terzo, Cass. 05.05.1988, Abico). Pacifico è altresì che l'elemento soggettivo del reato possa validamente desumersi, come fatto nella specie dai giudici di merito, dalle stesse modalità dell'opera ausiliatrice (Cass. 11.07.1979, Paoloni).
Relativamente, infine, alla doglianza sulla pena formulata del IC, rilevasi che l'impugnata sentenza ha sul punto reso succinta ma congrua motivazione, con riferimento, in particolare, alla effettiva gravità del fatto.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999