Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
In tema di falsità inerenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli atti amministrativi di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari possono essere legittimamente acquisiti come prova documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 sulla base della documentazione pervenuta dalla Agenzia delle Entrate dalla quale si ricavava l'omessa indicazione, nell'istanza di ammissione, dei redditi percepiti da due componenti del nucleo familiare del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
04705-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - 2270/15N. ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - - Consigliere -N. 32198/2016 Dott. PASQUALE GIANNITI Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NN RI N. IL 20/06/1984 avverso la sentenza n. 414/2015 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 03/05/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maris Pinelli che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Campobasso confermava la sentenza di condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di De VA ST, quale responsabile del reato di cui all'art.95 del D.P.R.n.115/2002, per aver dichiarato con riferimento all'anno 2007 una falsa situazione reddituale ai fini di ottenere l'ammissione al patrocinio al spese dello Stato, beneficio ottenuto.
2. A motivo della condanna la Corte territoriale rilevava che l'imputato aveva omesso di dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2007 da due persone componenti il suo nucleo familiare, VE LO (madre) e De VA US (fratello), e che ciò non poteva costituire errore di fatto ai fini della esclusione del dolo;
riteneva poi irrilevante una eventuale sostanziale inutilità della falsa dichiarazione, ovvero se le condizioni reddituali fossero state comunque tali da valergli il beneficio invocato, poiché l'art. 76, comma primo, del D.P.R.n.115/2002 configura un reato di pericolo e punisce qualsivoglia dichiarazione inveritiera della condizione reddituale;
sottolineava ancora la chiarezza della disposizione normativa, che prescrive semplicemente la necessità di specificare il reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (nella specie riferita all'anno di imposta 2007 perché non erano ancora maturati i termini per presentare la dichiarazione per il 2008, cui invece l'imputato aveva fatto riferimento); infine, valutava adeguato il trattamento sanzionatorio, posto che il De VA aveva beneficiato delle attenuanti generiche concesse con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante ed alla recidiva contestate, e non aveva addotto specifiche ragioni su cui fondare l'invocato diverso giudizio di prevalenza.
3. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. La produzione del CUD dell'anno 2008 era stata frutto di un mero errore materiale;
il superamento del limite reddituale non poteva trarsi unicamente dalla nota a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in data 28.2.2012, aveva attestato il superamento della soglia di reddito;
la motivazione sul diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche non era adeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato e può essere esaminato nel merito non essendo ad oggi decorso il termine di prescrizione del reato, conteggiati i periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio. 2 2. Per quanto attiene alla prova del reddito complessivo dell'imputato, da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocino, la Corte distrettuale ha del tutto correttamente tenuto conto della documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate dalla quale si ricavava l'omessa indicazione, nell'istanza di ammissione, dei redditi percepiti da due componenti del nucleo familiare del richiedente. (sulla legittimità dell'acquisizione di tali atti amministrativi come prova documentale si è già pronunciata questa Sez.4, con sentenza 27 marzo 2009 n.19000, Rv.244006).
2.1. Quanto all'elemento soggettivo del reato, connotato da dolo generico, lo stesso si rinviene nella consapevolezza del De VA di aver indicato nell'istanza un anno diverso da quello di riferimento, a fronte del chiaro dettato normativo (art, 76 D.P.R.n.115/2002) che richiede semplicemente la specificazione del reddito familiare risultante dall'ultima dichiarazione, sanzionando qualunque falsità od omissione nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione relativa alla condizione reddituale familiare.
2.2. Parimenti integrata l'aggravante costituita dall'aver ottenuto l'ammissione al beneficio statale, circostanza obiettivamente verificatasi e riscontrata dalla Corte come conseguenza della dichiarazione infedele, su cui non era necessaria ulteriore motivazione.
2.3. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte ha apprezzato equo, nella prospettiva di adeguamento della pena al fatto, il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con la contestata aggravante, sottolineando che l'imputato non aveva addotto specifiche ragioni valevoli a fondare l'invocato diverso giudizio di prevalenza. Si tratta di una motivazione sufficiente, avverso la quale il ricorrente muove una generica ed aspecifica censura.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Carla MenichettiMeniche Rocco Marco Blaiotta Depositata in Cancelleria Oggi. 31 GE 2017 Il Funzionario Giudiziario Patriz Corra 3