Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, la competenza del giudice dell'esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all'esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare.
In materia di esecuzione, la dichiarazione "de plano" della inammissibilità dell'opposizione manifestamente infondata è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non contrasta con gli artt. 111, comma secondo, della Costituzione e 6, comma primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non impongono l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e dell'oralità ad ogni tipo di decisione preliminare.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 45773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45773 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3343
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 4203/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SA, nato il [...] a [...];
avverso il decreto pronunziato ex art. 662 c.p.p., comma 2, in data 14.11.2007 dal Tribunale di Cagliari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
che con il provvedimento in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da SA TA avverso l'invito al pagamento della somma di 516,00 Euro, dovuta a titolo di spese processuali e di sanzione in favore della Cassa delle ammende in forza di ordinanza della Corte di cassazione del giorno 8.5.2007 relativa a ricorso avverso ordinanza 12.12.2006 del Tribunale di Cagliari;
che a ragione il decreto osservava che la doglianza relativa alla inesistenza del titolo esecutivo appariva manifestamente infondata, giacché:
- risultava dalla documentazione che l'invito si fondava su un estratto conforme all'originale e contenente le indicazioni del procedimento e il dispositivo, stilato il 12 maggio 2007 dal cancelliere Giuseppe Balistreri;
- copia integrale della sentenza era stata quindi acquisita gli atti;
- non rilevava la circostanza che il ricorrente non avesse avuto notizia della sentenza della Corte di cassazione, perché l'irrevocabilità di tale provvedimento non era collegata alla comunicazione dello stesso all'interessato ne' allo spirare di termini per l'impugnazione, trattandosi di provvedimento non impugnabile;
- ai sensi dell'art. 648 c.p.p., comma 2, le sentenze o le ordinanze d'inammissibilità o di rigetto della Corte di cassazione divengono irrevocabili la stesso giorno della pronunzia;
- peraltro al momento dell'opposizione era stata già depositata da tempo la sentenza della Corte di cassazione;
che il giudice dell'esecuzione osservava inoltre che l'intimazione oggetto d'opposizione costituiva mero invito ad adempiere e non era perciò autonomamente impugnabile;
che lo TA ha proposto personalmente ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento denunziando violazioni di legge;
violazione del contraddittorio, violazione del principio relativo alla contestazione dell'addebito, del diritto o alla difesa, della parità delle armi;
nonché omessa o insufficiente motivazione;
che il ricorrente censura in particolare: (a) la procedura, de plano, seguita e la mancata comunicazione del parere del pubblico ministero, segnalando che la decisione adottata era di merito;
che l'inammissibilità non poteva essere pronunziata valutando l'accoglibilità della domanda e che si trattava di questione controversa;
che il giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 36 c.p.p., lett. h); (b) il fatto che del tutto irritualmente era stata acquisita la pronunzia della Corte di cassazione, che risultava peraltro depositata successivamente all'intimazione di pagamento e non poteva considerarsi giuridicamente esistente al momento del intimazione stessa, non risultando pubblicata;
(c) l'affermazione che l'invito al pagamento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 212 costituisse nero atto prodromico alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, non impugnabile;
(d) la mancata risposta alle doglianze prospettate con l'atto di opposizione;
che il ricorrente ha presentato memoria difensiva diretta a ribadire gli argomenti esposti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso appare inammissibile perché le doglianze sono manifestamente infondate o irrilevanti;
che la procedura seguita, di delibazione preliminare e di declaratoria de plano della manifesta inammissibilità della opposizione, ex art. 666 c.p.p., comma 2, oltre ad essere comune alle diverse forme d'impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2) e, più in generale ad ogni procedura attivata su istanza di parte (art. 127 c.p.p., comma 9) non è abrogata ne' contrasta con alcun precetto costituzionale o parametro della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed è anzi funzionale al principio di ragionevole durata giacche è volta ad arginare l'abuso di processo;
che l'art. 111 Cost., comma 2 e art. 6, comma 1, CEDU), non impongono affatto l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e della oralità evocati ad ogni tipo di decisione preliminare, tanto più quando questa sia limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti per dar corso all'esame del merito dell'istanza;
che la stessa Corte di Strasburgo conosce un vaglio preliminare di "ricevibilità" del ricorso a lei rivolto (ex art. 28 Convenzione) affidato in prima istanza a un Comitato di soli tre Giudici;
che, con riferimento alla delibazione ex art. 666 c.p.p., comma 2, la garanzia della ricorribilità per Cassazione per il controllo di legalità di tale decisione preliminare svolge quindi la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa;
che non viola dunque alcun parametro costituzionale o convenzionale la possibilità di esercitare solo in via eventuale e differita il contraddittorio anche sulle richieste del Pubblico ministero, ne' rilevano le pronunzie della Corte CEDU citate dal ricorrente, che si riferiscono a giudizi non suscettibili di impugnazione;
che secondo un orientamento consolidato l'opposizione all'intimazione di pagamento delle spese e sanzioni è esperibile con le forme dell'incidente di esecuzione penale solo quando, e nei limiti in cui, si contesti l'esistenza del titolo;
che tuttavia la manifesta infondatezza delle censure relative alla esistenza del titolo e alla sua validità; alla carenza di motivazione sul punto;
alla illegittimità del provvedimento impugnato che aveva pronunziato su di esse de plano, e la conseguente ritualità della forma seguita per la decisione impugnata, discende dall'evidente ragione che la sentenza della Corte di Cassazione, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, ha per sua natura valore definitivo e costituisce titolo per il recupero delle spese di giustizia e di eventuali sanzioni pecuniarie sin dalla sua pronunzia (Cfr. tra moltissime: sez. 1, sent. 7786 del 29.1.2008, TA;
sez. 7, 5.2.2008, TA);
che del tutto impertinente è difatti il riferimento alla "pubblicazione" (che si lamenta mancante) delle decisioni civili, giacché a differenza di quanto avviene "normalmente" nel settore civile (nel quale pure, per altro, si fanno salvi "i casi in cui vi è obbligo di lettura del dispositivo in udienza": cfr. tra molte sez. 1, n. 14357 del 1999) nel sistema processuale penale le sentenze vengono pubblicate mediante la lettura del dispositivo;
che il medesimo principio vale per i provvedimenti decisoli presi in forma di ordinanza ovvero per quelli pronunziati dalla Cassazione in Camera di consiglio e S.U. n. 14451 del 27/03/2003, IT ha confermato la legalità della prassi seguita dalle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo la quale l'atto dell'immediato deposito in cancelleria del solo dispositivo risulta attestato dal provvedimento sottoscritto dal presidente del Collegio sul ruolo d'udienza, sì che, qualora dalla decisione debba conseguire l'esecuzione, possa trasmettersene l'estratto "senza ritardo" (art. 15 reg. esec. c.p.p., comma 2 e art. 28 reg. esec. c.p.p.) al competente ufficio presso il giudice di merito;
che è dunque il momento della pronunzia della Cassazione, non il deposito della relativa motivazione, che segna il passaggio in giudicato o, più in generale, l'efficacia del provvedimento impugnato (ex art. 648 c.p.p., comma 2), ed è l'art. 625 c.p.p., comma 2, che prescrive alla Cancelleria di trasmettere al Giudice che ha emesso la decisione impugnata la sola copia del dispositivo;
che il fatto che le pronunzie della Cassazione non siano suscettibili di impugnazioni ordinarie esclude l'applicabilità alle stesse delle disposizioni che impongono la notificazione dei provvedimenti del giudice alle parti in vista del loro diritto ad impugnarli;
che correttamente ed esaustivamente il provvedimento impugnato ha di conseguenza dichiarato manifestamente infondata l'opposizione rilevando che l'invito si fondava su un estratto conforme all'originale redatto dal Cancelliere della Corte di cassazione (fidefacente);
che del tutto irrilevante è perciò la successiva acquisizione della sentenza depositata;
che l'affermazione che il giudice non poteva decidere perché avrebbe dovuto astenersi, non solo non rileva in questa sede - potendo la nullità della decisione emessa dal giudice incompatibile o pregiudicato discendere solo dall'accoglimento di una ricusazione (tra molte, da ultimo, sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007) - ma è anche in linea puramente teorica manifestamente infondata, giacché non v'è denunzia di un giudicabile che possa da sola fondare causa legittima di astensione o ricusazione del giudice;
che del tutto irrilevante è quindi e infine anche l'affermazione che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe risposto alle ulteriori doglianze prospettate con l'opposizione, giacché a lui poteva essere demandata la sola questione relativa alla esistenza del titolo;
che ogni altra questione concernente la procedura esecutiva andava, infatti, e va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme della opposizione agli atti esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, e perciò anche la omessa notifica al condannato (dell'estratto) del titolo esecutivo, ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare (tra molte Sez. 1, Sentenza n. 19547 del 02/04/2004, Lunardon, Sez. 6, Sentenza n. 3827 del 07/10/1997, Pagliata;
Sez. 4, n. 121 del 31/01/1994, Carrisi, nonché, in motivazione, sez. 1, n. 22025 del 6 giugno 2006, dep. 23 giugno 2006).
che, conclusivamente, correttamente la Corte d'appello ha proceduto de plano in situazione in cui la natura del titolo (sentenza di questa Corte) e la attestazione ad esso relativa (estratto conforme stilato dal Cancelliere) non rendevano necessario alcun accertamento "in fatto" o apprezzamento discrezionale, giacché le uniche deduzioni del ricorrente in astratto pertinenti, quelle sulla "giuridica esistenza" della sentenza di questa Corte, apparivano in diritto, prima che in fatto, manifestamente infondate e inconferenti;
che all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008