Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 45773
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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In tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla Cassa delle ammende, la competenza del giudice dell'esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all'esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare.

In materia di esecuzione, la dichiarazione "de plano" della inammissibilità dell'opposizione manifestamente infondata è funzionale al principio di ragionevole durata del processo e non contrasta con gli artt. 111, comma secondo, della Costituzione e 6, comma primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che non impongono l'applicazione generalizzata dei principi del contraddittorio e dell'oralità ad ogni tipo di decisione preliminare.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 27
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 45773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45773
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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