Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale concorrono a formare il materiale oggetto del libero convincimento del giudice per la parte in cui consentono di desumere l'esistenza di atteggiamenti reticenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI AF - Consigliere - N. 1077
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 32504/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL LA N. IL 14/03/1967;
avverso la sentenza n. 5688/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. AR OL - condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di giustizia siccome colpevole del delitto di tentata estorsione commesso in Parete tra il dicembre 2005 e l'aprile 2006 ai danni della impresa edile Crea - con atto sottoscritto personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, deliberata il 9 dicembre 2008, che oltre a rigettare l'appello proposto dall'imputato in punto di affermazione di penale responsabilità e di mancata concessione delle attenuanti genetiche, aveva altresì accolto l'appello del PM relativamente all'esclusione dell'aggravante ex art.628 c.p., comma 3 e di quella L. n. 203 del 1991, ex art. 7
rideterminando la pena inflitta dal giudice di primo grado.
2. Il ricorrente deduce la illegittimità della decisione impugnata, prospettando in ricorso sei motivi d'impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il AR deduce violazione di legge (artt. 191 e 192 c.p.p. e artt. 55, 348 e 361 c.p.) e vizio di motivazione, avendo entrambi i giudici di merito attribuito rilevanza decisiva, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, all'esito di un riconoscimento fotografico a cui erano stati sottoposti nel corso delle indagini il capo cantiere ed il direttore tecnico della Crea, AT e TA, solo da quest'ultimo confermato anche in dibattimento, senza considerare che lo stesso era stato eseguito con modalità che inficiavano la genuinità dell'accertamento, avendo i Carabinieri utilizzato, in luogo di plurime foto segnaletiche anonime, una singola fotografia, oltretutto apparsa su di un quotidiano locale, che riportava le generalità della persona ritratta e prescindendo da una valutazione di tale dato probatorio nel complesso delle risultanze probatorie raccolte.
2.2 Con il quarto motivo, strettamente connesso al primo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ravvisata sussistenza degli estremi del reato di estorsione, sia pur tentata, in quanto, a prescindere dalla legittimità del riconoscimento fotografico, la condanna è stata basata su deposizioni testimoniali caratterizzate da significativi vuoti di memoria ed incongruenze, che i giudici di merito hanno ritenuto di poter superare, valorizzando, del tutto illegittimamente, il contenuto delle contestazioni mosse dal PM ai testi in sede di esame dibattimentale ovvero il riconoscimento di persona eseguito in dibattimento dal teste TA, prescindendo dalla deposizione della persona offesa ingegner Brigante, senza considerare che dalla contestazione ex art. 500 c.p.p. possono trarsi soltanto elementi di giudizio in merito all'attendibilità del teste e che anche il riconoscimento di persona operato al dibattimento era stato preceduto dall'esame, da parte del teste, del quotidiano locale sul quale era apparsa la foto che riproduceva l'imputato.
2.3 Con il quinto motivo, il cui esame è preliminare sul piano logico rispetto a quelli relativi alla sussistenza delle contestate aggravanti, il ricorrente deduce ancora l'illegittimità della decisione impugnata, laddove i giudici dell'appello hanno escluso, con argomentazione apodittica, la sussistenza di un'ipotesi di desistenza volontaria dal reato, erroneamente ricollegando l'interruzione delle richieste estorsive all'avvenuto arresto del AR, senza considerare che tra tale evento, pubblicizzato dalla stampa locale, e l'ultimo preteso incontro dei testi con l'imputato, avvenuto nel cantiere di Parete erano trascorsi più di sei mesi, lasso di tempo certamente più che sufficiente per portare a compimento il programma criminoso attribuito all'imputato, se effettivamente ancora perseguito.
2.4 Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità della decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistenti le contestate aggravanti ex art. 628 c.p., comma 3 e L n.203 del 1991, art.
7. In particolare nel ricorso si evidenzia, che la sentenza di primo grado aveva valorizzato, quanto alla esclusione della prima aggravante, la partecipazione dell'imputato al clan ID senza considerare, tuttavia, che tale circostanza risultava accertata solo fino all'ottobre 2004 e che un persistente collegamento dell'imputato con tale gruppo delinquenziale non poteva ritenersi dimostrato con sufficiente certezza sulla base degli elementi fomiti dall'accusa (decreto di fermo, deposizione dei verbalizzanti che avevano riferito che in ben otto occasioni l'imputato, controllato, si trovava in compagnia di ID AF), ove si consideri che tali elementi probatori, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, non erano stati ignorati dal giudice di primo grado, ma sottoposti ad attenda valutazione, del tutto carente, invece, nella sentenza di appello.
2.5 Quanto poi alla seconda aggravante, i giudici di appello, con motivazione solo apparente, hanno ritenuto che il ricorso ad espressione come "un regalo per gli amici", "mazzetta", sarebbero inequivocamente rivelataci del ricorso al metodo mafioso, evocando un immediato collegamento tra la richiesta estorsiva e l'aggregato criminale operante nel territorio, come tale immediatamente percepito dai destinatati della minaccia, illogicamente svalutando la circostanza, significativa, che le richieste ritenute estorsive rivolte ai dipendenti della impresa Crea, come accertato in giudizio, risultavano avanzate da una persona presentatasi da sola nel cantiere.
2.6 Con il sesto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la decisione dei giudici di appello di negare le attenuanti generiche - richieste nei motivi di appello per mitigare la pena inflitta eccessivamente severa rispetto all'effettiva gravità del fatto contestato - evidenziando l'assoluta insufficienza della motivazione fornita, che ignorando totalmente le finalità perseguite con la previsione dell'art. 62 bis c.p., ha illegittimamente valorizzato il solo dato negativo dei precedenti penali del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione proposta dal AR è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
3.1 Ed invero, quanto alle argomentazioni difensive sviluppate nel primo e nel quarto motivo di impugnazione, va infatti rilevato che le stesse, lungi dal denunciare effettive violazioni di legge o apprezzabili vizi di motivazione, si risolvono nella sostanziale riproposizione in questa sede, di questioni già prospettate e decise nei precedenti gradi di giudizio, avendo i giudici di appello fornito esauriente e logica spiegazione delle ragioni per cui il riconoscimento personale operato dal TA, anche in sede dibattimentale, doveva ritenersi prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, espressamente evidenziando, con riferimento ai preteso "inquinamento" di tale significativo elemento di accusa, che erano stati gli stessi testi AT e TA a riferire, nel corso delle loro deposizioni, che era stato proprio il direttore del cantiere TA, in modo autonomo e del tutto casuale, ad identificare nel AR, a seguito della lettura di un quotidiano che ne aveva pubblicato la foto al momento del suo arresto, la persona che si presentò tre volte nel cantiere, rivolgendo domande sui lavori e pronunciando delle espressioni che, se pure in modo larvato e senza uso esplicito di minacce, sollecitavano inequivocamente il pagamento di una tangente ("l'ingegnere...ci deve dare un regalo o una "mazzetta", voi lo sapete noi andiamo avanti così..."); riconoscimento fotografico del resto, confermato anche dal teste AT nell'immediatezza della pubblicazione, anche se non confermato poi in sede dibattimentale, in ragione del lungo tempo trascorso. Sul punto va rilevato, del resto, che questa Corte ha da tempo ripetutamente evidenziato (si veda Sez. 2^, Sentenza n. 10141 del 4/7/1995 - 5/10/1995, Rv. 202767; Sez. 3^, Sentenza n. 11282 del 26/9/2000 - 6/11/2000, Rv. 218052), che una "ricognizione personale soggettivamente certa ed oggettivamente attendibile è prova sufficiente per l'affermazione della responsabilità", potendo essa venire inficiata solo "da dati certi idonei a contrastarla", nel caso in esame totalmente assenti.
Nè può fondatamente sostenersi che i giudici di merito abbiano proceduto ad una valutazione frazionata e superficiale delle risultanze probatorie ed in specie delle deposizioni dei testi, avendo al contrario la Corte territoriale preso in considerazione ogni elemento di prova, ivi comprese le dichiarazioni de relato del titolare dell'impresa, ingegner Brigante, ponendoli in rapporto tra loro e procedendo ad una valutazione unitaria degli stessi, come si ricava in particolare dal passaggio argomentativo svolto nella sentenza impugnata (alle pagine 4 e 5) relativamente alle pretese contraddizioni segnalate dalla difesa, in cui si evidenzia che le stesse riguardavano intanto elementi secondari e che andavano spiegate non già in ragione di una pretesa inattendibilità della narrazione compiuta dai testi, quanto piuttosto alla comprensibile reticenza degli stessi ad accusare l'imputato, per timore di eventuali ritorsioni, correttamente desunta dalle contestazioni mosse dal PM ex art. 500 c.p.p., che legittimamente possono concorrere a formare il legittimo convincimento del giudice (in tal senso si veda, ex multis, Sez. 5^, Sentenza n. 7294 del 5/5/1997 - 25/07/1997, Rv. 208244; Sez. 4^, Sentenza n. 35756 del 19/4/2001 - 3/10/2001, Rv. 219777).
3.2 Parimenti infondate devono ritenersi le censure mosse alla sentenza impugnata con il quinto motivo, non evidenziando le argomentazioni svolte in ricorso alcuna effettiva violazione di legge o vizio di motivazione nella decisione di escludere la configurabilità di una ipotesi di desistenza volontaria, ove si consideri che questa Corte ha da tempo chiarito (si veda ex multis Sez. 6^, Sentenza n. 16155 del 7/6/1989 - 21/11/1989, Rv. 182607) che "la desistenza volontaria ha natura di esimente" e che quindi 'l'imputato ha l'onere di provare (o almeno di allegare) le circostanze di fatto in base alle quali essa viene ad essere integrata" e che i giudici di appello hanno evidenziato, con logica argomentazione, come la momentanea interruzione delle richieste estorsive dopo l'ultima visita dell'imputato al cantiere non poteva ricollegarsi con certezza ad un fatto volontario dell'imputato, in ragione del sopravvenuto suo arresto per altri fatti.
3.3 Quanto poi alla sussistenza delle aggravanti ex art. 628 c.p., comma 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7 affermata dai giudici di appello in accoglimento del gravame del PM, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nella sentenza impugnata con riferimento a tale statuizione, avendo i giudici di appello fornito più che adeguata motivazione sul punto, immune da vizi logici o giuridici, avendo valorizzato, per un verso, la circostanza in fatto, incontestata, della giudizialmente accertata appartenenza del AR al clan dei casalesi sino all'ottobre 2004, il contenuto lasso temporale tra tale momento e la data del reato, nonché la persistente frequentazione da parte del prevenuto di alcuni elementi del clan (il ID AF), accertata sino al dicembre 2005, e per altro verso, l'utilizzazione della forza di intimidazione promanante dal clan, facilmente ravvisabile nella richiesta di un contributo, del pagamento di una "mazzetta", inequivocamente interpretata dagli addetti al cantiere a cui veniva rivolta, come una richiesta estorsiva tipica "della metodica mafiosa".
3.4 Prive di fondamento risultano, infine, anche le censure prospettate in ricorso con riferimento al diniego delle attenuanti genetiche da parte dei giudici di appello, tenuto conto:
(a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1^, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p.", non è necessario però, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, sicché "il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto";
(b) che la sentenza impugnata reca un'adeguata motivazione sul punto, avendo evidenziato, oltre la negativa personalità del reo, che la pena inflitta dal giudice di primo grado già appariva "più che contenuta".
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010