Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
Lo spandimento dei reflui derivanti dall'attività di lavorazione delle olive (nella specie: sanse umide), continua ad essere soggetto alla disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 qualora sia accertata l'effettiva utilizzazione agronomica configurandosi, diversamente, la violazione degli artt. 38 e 59, comma undicesimo ter, del D.Lgs. n. 152 del 1999 (oggi sostituiti dagli artt. 112 e 137, comma quattordicesimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006), ove tale attività sia esercitata in difetto di autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2007, n. 21773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21773 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00933
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 021750/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO NN N. IL 15/09/1943;
avverso SENTENZA del 30/01/2006 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO OV che ha concluso per annullamento con rinvio in punto di pena;
udito il difensore avv. MEMMO Giorgio (Lecce).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO OV, già condannato dal tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro tremila di ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) perché, nella qualità di legale rappresentante dell'Oleificio Cooperativo di Ruffano a r.l. procedeva all'abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi costituiti da sanse e residui di lavorazione - reato accertato il 30.11.2002-, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte di appello di Lecce, in data 30.1.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, sostituiva alla pena inflitta quella di Euro 15.000,00 di ammenda.
Il ricorrente eccepisce:
1) Travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale sul presupposto che erroneamente i giudici di merito avrebbero escluso l'applicazione della normativa di cui alla L. n. 574 del 1996, assumendo che la disciplina predetta sarebbe circoscritta alle sole ipotesi nelle quali i reflui hanno una loro utilità a fini agricoli;
che, in ogni caso, il terreno sul quale le acque di vegetazione e le sanse umide erano state sversate aveva natura agricola e che vi era agli atti una relazione tecnico agronomica la cui attendibilità non era stata posta in dubbio dal giudicante. Sostiene inoltre che, anche a voler prescindere dall'applicazione della L. n. 574 del 1996, avrebbe dovuto trovare comunque applicazione nella specie, in via residuale, il D.Lgs. n. 152 del 1999 che, ai sensi dell'art. 28, comma 7, equipara gli scarichi derivanti della molitura delle olive alle acque reflue domestiche, sanzionandoli in via amministrativa.
2) Violazione di legge.
Il giudice del gravame, in violazione del principio della reformatio in peius, avrebbe erroneamente rideterminato la pena pecuniaria nella misura di Euro 15 mila, così operando un aumento ingiustificato della pena pecuniaria inflitta in primo grado, peraltro anche in misura eccedente quella della eventuale conversione della pena detentiva inflitta, comunque non cumulabile con quella pecuniaria, prevedendo la norma contestata l'applicazione disgiunta di esse. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Occorre al riguardo anzitutto premettere che il giudice di merito esclude la utilizzazione delle acque di vegetazione e della sansa a fini agronomici sulla base dei rilievi fotografici e delle altre indagini effettuate dalla Polizia provinciale evidenziando che l'attività investigativa aveva posto in luce l'esistenza di uno spandimento che aveva interessato un'area incolta caratterizzata da sassi e vegetazione spontanea;
che in varie zone dei terreni interessati si erano formati veri e propri "invasi"; che erano state riversate acque di vegetazione all'interno di una casa diroccata in maniera così copiosa da farle tracimare all'esterno ed, infine, che le sanse vergini erano state depositate in circa 80 cumuli sul terreno per un quantitativo presumibile di 8000 quintali. Le conclusioni cui perviene la corte di merito sul punto, superano evidentemente le risultanze documentali citate dal ricorrente e, in quanto adeguatamente motivate e correttamente supportate sul piano logico, non possono in questa sede essere rivisitate trattandosi di valutazioni di merito.
Venendo ora all'esame della questione centrale posta dal ricorrente, ritiene il Collegio che correttamente i giudici di merito abbiano affermato che la disciplina contenuta nella L. n. 574 del 1996 debba essere necessariamente circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli.
Dall'insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (menzionate nella L. n. 574 del 1996;
al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38 e art. 59, comma 11 ter;
nel D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 che da attuazione all'art. 38, e da ultimo al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 e art. 137, comma 14) e delle sanse umide dei frantoi stessi (menzionate nella L. n. 574 del 1996 e nel D.M. 6 luglio 2005, citato) si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita unicamente l'utilizzazione agronomica e, cioè, l'applicazione al terreno...finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti...ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (D.Lgs. n.152 del 1999, art. 2, lett. n bis); D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74,
lett. p)).
Puntualizza il D.M. Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005, art. 1 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, art. 38" che "lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico - sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistica" (comma 2) e che "l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e della sansa umida disciplinata dalla L. n. 574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8, comma 1 dal campo di applicazione del medesimo D.Lgs." (comma 3). È da escludere, pertanto, che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento dei reflui della lavorazione delle olive ed anzi è ferma la preoccupazione del legislatore medesimo di contenere rigidamente il fenomeno come dimostra l'introduzione del comma 11 ter, all'art. 59 con il D.Lgs. n. 258 del 2000 che ha inserito la sanzionabilità penale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi fuori dei casi e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38. Non rileva in questa sede affrontare le problematiche attinenti ai diversi sistemi sanzionatori indicati dalla L. n. 574 del 1996 e dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 11 ter (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14) ed ai rapporti tra di essi intercorrenti.
Peraltro solo con il decreto interministeriale citato è stata data completa attuazione al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38 - condizione questa comunque essenziale per l'applicazione del sistema sanzionatorio indicato all'art. 59, comma 11 ter;
ed occorre attualmente valutare in che rapporto si ponga il decreto citato con la previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 che ripropone al comma 2 la formulazione dell'art. 38 citato.
Ciò che interessa ora rilevare è invece che al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono comunque trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. n.574 del 1996 ma vanno invece applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.
Tra i rifiuti - al di fuori si ribadisce dall'utilizzazione agronomica - va certamente inclusa la sansa di cui non si fa infatti menzione ne' nel D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38 e art. 59, comma 11 ter, ne' nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 112 e art. 137, comma 14 che li hanno sostituiti.
Ma anche le acque di vegetazione possono senz'altro rientrare tra i rifiuti qualora di esse si faccia una raccolta finalizzata, come nella specie, all'abbandono.
Appare correttamente motivata, pertanto, la decisione del giudice d'appello che ritiene configurata nella specie il reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) citato.
2) Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso. Nonostante la contestazione iniziale riguardasse anche il D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, comma 3, la sentenza di primo grado ha limitato la declaratoria di condanna ai soli capi 1 e 2 dell'articolo citato. E, dunque, la pena prevista era quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda.
Ha quindi errato certamente il tribunale a procedere all'applicazione congiunta di esse ma, indubbiamente ha errato anche la corte di merito a rideterminare la pena in misura finanche superiore a quella ottenibile previa conversione della pena detentiva inflitta. È palese dunque il trattamento di sfavore per l'appellante. La sentenza va dunque annullata con rinvio sul punto per consentire al giudice di merito una nuova valutazione sulla pena che tenga conto della necessità di non superare quella inflitta in primo grado.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio alla Sezione Distaccata di Taranto della Corte d'appello di Lecce e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007