Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 2
È configurabile, "sub specie" di caso analogo, conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale, se e in quanto si determini una situazione di stasi processuale eliminabile solo con l'intervento della Corte regolatrice. (Nella specie il giudice civile, adito in sede di opposizione a precetto per spese processuali penali, aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice dell'esecuzione penale e quest'ultimo, rilevato che non era in contestazione la validità del titolo esecutivo, bensì solo la quantificazione delle spese processuali da addebitare al condannato, aveva elevato conflitto di competenza).
Il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilistica ed è regolato dal codice di procedura penale, solo ove si faccia questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo, nel qual caso l'interessato può azionare la procedura d'incidente di esecuzione; mentre la contestazione, concernente singole causali di spesa e relativo ammontare, cioè le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal codice di rito civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 19547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19547 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1746
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 046524/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE DI GENOVA CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE MILANO;
ALTRO del 08/10/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR CETRANGOLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello Civile di Milano, osserva;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 25.6.2002 la Corte di Appello di Milano - Terza Sezione Civile - decidendo nella causa promossa in grado di appello da AR AT nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - avente per oggetto opposizione a precetto per spese processuali penali, dovute dal predetto AR a seguito della sentenza emessa il 6.2.1996 dal Tribunale di Genova, divenuta esecutiva il 24.6.1997, con la quale il medesimo era stato condannato alle pene di legge perché ritenuto responsabile dei reati, commessi in concorso con altri, di falso in atto pubblico ed uso di sigillo contraffatto del Ministero della Pubblica Istruzione - in accoglimento di eccezione avanzata dalla Amministrazione appellata, dichiarava la propria incompetenza funzionale, affermando la competenza a decidere del giudice dell'esecuzione penale.
Osservava la Corte suddetta che nella fattispecie la contestazione dell'appellante era attinente al titolo e, quindi, alla sua validità, riguardando la questione se la sentenza penale di condanna, emessa nei suoi confronti, potesse giustificare o meno il recupero complessivo nei suoi confronti delle spese processuali, dal momento che tali spese avrebbero dovuto gravare anche su altri soggetti, che avevano visto la loro posizione stralciata rispetto a quella di esso appellante;
ragion per cui doveva ritenersi tenuto a pronunciarsi in proposito il giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'art. 695 c.p.p.- Il Tribunale di Genova, nella veste di giudice dell'esecuzione, avanti al quale il AR aveva riproposto l'opposizione, con ordinanza dell'8.10.2003 elevava conflitto di competenza, rilevando che nella specie la contestazione non riguardava affatto la legittimità o meno della condanna emessa nei confronti del AR, e quindi la validità del titolo esecutivo, bensì la quantificazione delle spese processuali da addebitare al ricorrente, delle quali si chiedeva semplicemente la rideterminazione.
Ciò premesso, osserva la Corte che va preliminarmente risolto il problema se sia ammissibile o meno un conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale, così come venutosi nella specie a configurare.
A tal proposito - conformemente a quanto già affermato da questa Corte, sia pure incidenter tantum, con sentenza n. 1032 del 4.2.2000, confl. in proc. Frascati, seguita ad analoga decisione adottata con sentenza n. 1947 del 23.3.1998, Commisso - il conflitto non può che ritenersi ammissibile, per la ragione che esso ha determinato una situazione di stasi processuale, superabile soltanto mediante l'intervento di questa Corte, in applicazione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 28 c.p.p., riguardante i cosiddetti "casi analoghi" ai conflitti contemplati nel primo comma. Per quanto attiene, poi, il "merito" del conflitto, non può che ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale più volte manifestato da questa Corte, sia in sede penale che in sede civile, secondo cui il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilistica, ed è(rectius era) regolato eccezionalmente dall'art. 695 c.p.p., solo quando sorga contestazione in ordine alla sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, nel qual caso l'interessato può azionare la procedura di incidente di esecuzione. Invece la contestazione, concernente singole causali di spesa e il relativo ammontare, vale a dire le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal rito civile (v. Cass. Pen., Sez. 4^, sent. n. 121 del 31.1.1994, Carrisi, RV 197952; Sez. 1^, sent. n. 1108 del 5.3.1991, Manti, RV 186931; Sez. 6^, sent. n. 3827 del 7.10.1997, Pagliara, RV 209484; ed ancora Cass. Civ., Sez. 3^, sent. n. 8471 del 6.8.1999, Faggin c/ Canc. Pret. Padova, RV 529203). La soluzione non è cambiata pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che ha radicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali, sostituendo, fra l'altro, al precetto, che la cancelleria era tenuta a notificare al condannato sotto il vigore della vecchia normativa, l'invito di cui all'art. 212 del richiamato D.P.R.- Anzi, appare ulteriormente ribadita a seguito della abrogazione dell'art. 695 c.p.p., disposta dall'art. 299 del medesimo D.P.R..
Orbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Milano, (che, pur condividendo i principi come sopra richiamati, è pervenuta a conclusioni opposte), il AR non ha affatto contestato la sussistenza, la validità o la operatività del titolo esecutivo, nella specie costituito dalla sentenza 6.2.1996 del Tribunale di Genova;
ma, come si evince chiaramente dal contenuto dell'opposizione proposta avanti al giudice dell'esecuzione, ha lamentato che la cancelleria, nel redigere la parcella relativa alle spese processuali da lui dovute in forza della surrichiamata sentenza penale, vi ha ricompreso spese anticipate dallo Stato per intercettazioni, effettuate nel corso di indagini preliminari concernenti altri soggetti, chiedendone la espunzione. Si tratta, quindi, di questione attinente alla quantificazione delle spese dovute e non certo alla validità del titolo esecutivo. A nulla rileva, per giustificare la diversa soluzione propugnata dalla Corte di Appello di Milano, che il AR, nelle conclusioni finali formulate avanti alla Corte suddetta, abbia letteralmente invocato la infondatezza giuridica della pretesa creditoria di cui al precetto opposto "per inadeguatezza del titolo e relativa inefficacia del precetto stesso". È infatti evidente che il giudice, al fine di stabilire la natura del petitum, non deve fermarsi alle espressioni più meno corrette usate dalle parti, ma deve avere esclusivo riguardo alla sostanza delle richieste avanzate (da mihi factum dabo tibi ius). La contestazione del AR riguardava esclusivamente l'ammontare (ossia il quantum) delle spese da lui dovute (e non Vari), e la sua azione mirava incontestabilmente ad ottenere una rideterminazione, in misura inferiore, delle spese a lui addebitate, e non certo una declaratoria di invalidità del titolo. Ne deriva che la cognizione del procedimento in questione va attribuita alla Corte di Appello Civile di Milano, della quale, in conformità al parere espresso dal P.G., va dichiarata la competenza, e davanti alla quale il AR dovrà procedere alla riassunzione della causa.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello Civile di Milano.
Si comunichi ai sensi dell'art. 32, comma 2^, c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004