Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 19547
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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È configurabile, "sub specie" di caso analogo, conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale, se e in quanto si determini una situazione di stasi processuale eliminabile solo con l'intervento della Corte regolatrice. (Nella specie il giudice civile, adito in sede di opposizione a precetto per spese processuali penali, aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice dell'esecuzione penale e quest'ultimo, rilevato che non era in contestazione la validità del titolo esecutivo, bensì solo la quantificazione delle spese processuali da addebitare al condannato, aveva elevato conflitto di competenza).

Il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilistica ed è regolato dal codice di procedura penale, solo ove si faccia questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo, nel qual caso l'interessato può azionare la procedura d'incidente di esecuzione; mentre la contestazione, concernente singole causali di spesa e relativo ammontare, cioè le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal codice di rito civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 19547
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19547
    Data del deposito : 2 aprile 2004

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