Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/1994, n. 121
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Sentenza 31 gennaio 1994

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In materia di recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato di cui all'art. 691, comma secondo, cod. proc. pen., il diritto vantato dall'amministrazione statale a seguito della formazione del titolo esecutivo, realizzata dal passaggio in cosa giudicata del provvedimento giurisdizionale che pone l'obbligo del pagamento a carico di uno o più soggetti processuali, pur conseguibile mediante frazionate richieste, si prescrive definitivamente con l'inutile trascorrere del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ..

Il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato, che ha sostanziale natura civilistica, è regolato dall'art. 695 cod. proc. pen., qualora sorga contestazione in ordine alla sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo - In tal caso, l'interessato può azionare la procedura d'incidente di esecuzione, instando personalmente o per mezzo di un difensore munito di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Invece, la contestazione concernente singole causali di spesa e il relativo ammontare, vale a dire le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal rito civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/1994, n. 121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 121
    Data del deposito : 31 gennaio 1994

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