Sentenza 31 gennaio 1994
Massime • 2
In materia di recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato di cui all'art. 691, comma secondo, cod. proc. pen., il diritto vantato dall'amministrazione statale a seguito della formazione del titolo esecutivo, realizzata dal passaggio in cosa giudicata del provvedimento giurisdizionale che pone l'obbligo del pagamento a carico di uno o più soggetti processuali, pur conseguibile mediante frazionate richieste, si prescrive definitivamente con l'inutile trascorrere del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ..
Il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato, che ha sostanziale natura civilistica, è regolato dall'art. 695 cod. proc. pen., qualora sorga contestazione in ordine alla sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo - In tal caso, l'interessato può azionare la procedura d'incidente di esecuzione, instando personalmente o per mezzo di un difensore munito di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 cod. proc. civ. - Invece, la contestazione concernente singole causali di spesa e il relativo ammontare, vale a dire le articolazioni della parcella compilata dal cancelliere e posta a base del precetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - con conseguente osservanza, quanto alla relativa attivazione, delle norme fissate dal rito civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/1994, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 1994 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SesioneIV Panal
Composta dai signori:
Presidente Camera di consiglio Dott. Giuseppe CONSOLI
del 31/01/1994 Consigliere ANNUNZIATA1. " Michele
It 11 1 2. " Mauro D. LOSAPIO
Reg.Gen.n.16259/93 11111 3. " Giuseppe CAIZZONE
4. " Mariano BATTISTI PT 11 1
N12.1. SENTENZA N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto dai:
Rilasciata copia studio Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, al SIG. per diritti L6000 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
14 NOV. 2001 avverso
IL CANCELLIERE
l'ordinanza del Tribunale di Lecce di data 31 marzo/5 aprile 1993.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Mauro D. Losapio.
Letta la requisitoria del pubblico ministero il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Rile v a. 1.- Con la predetta ordinanza, dichiarata la prescrizione
CANCELLERIA del credito erariale, di cui al precetto intimato, il 22 febbraio 1993 dalla cancelleria di quel Tribunale, agli eredi di CO
AR (NA, IN, AR AR e TT SC) per spese di giustizia inerenti al processo definito con sentenza del
-01/31 Mintes/AR
MIELE lazione di ipoteca legale a suo tempo (26 luglio 1969) fatta i- 310 scrivere dal Procuratore della Repubblica di Lecce, sui beni del- 15 GEN. 2009 l'allora imputato MO AR, per la somma di sette milioni
di lire.
L'azione giudiziaria di recupero, tentata dalle Amministrazio-
ni qui ricorrenti trae occasione dal procedimento penale speri-
mentato nei confronti del MO AR a seguito di infortunio del traffico nel quale egli era rimastato coinvolto;
procedimento responsabilità del predetto econclusosi con l'affermazione di
condanna a pena di giustizia e al pagamento delle spese del pro- cedimento; il tutto con sentenza passata in cosa giudicata al 24
ottobre 1970.
In detta procedura, tra altro, era stato disposto, per esigen-
ze di giustizia, il sequestro di una autovettura di proprietà di tale LL OR. Con la sentenza appena indicata nulla al riguardo venne deciso. Solo nel 1989 (dal provvedimento impugnato non risulta l'occasione del "ricordo") fu ordinata la rottamazio-
successivamente, con ordinanza del 26 luglione del veicolo e,
1991, quel Tribunale liquido al custode, tale Pisanelli, la somma di L.5.742.500, oltre IVA. Quindi, redatta parcella suppletiva
(indice che le spese di giustizia a suo tempo erano state liqui-
date e recuperate), il presidente del Tribunale di Lecce intimò
il pagamento di quella somma (con accessori) agli eredi del con-
dannato.
2 - Contro tale provvedimento insorsero gli intimati i qua-
-01/31 Mintas/carri - 2 li, tramite il loro difensore, opposero la prescrizione del cre-
dito erariale e, in più, chiesero fosse ordinata la cancellazione dell'ipoteca legale, di cui si è detto avanti.
Si costituí l'Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo,
in rito, la inammissibilità del ricorso per carenza di legittima-
zione nel difensore istante, nel merito sostenendo la attualità
del credito, il termine prescrizionale decorrendo dal momento in cui l'Amministrazione provvide all'erogazione della somma ricono-
sciuta al custode.
Avverso l'ordinanza del Tribunale, il decisum della quale è
stato sopra riassunto, ricorre per cassazione l'Avvocatura Di-
strettuale dello Stato deducendo tre mezzi di annullamento del-
l'ordinanza in epifrafe indicata.
Resistono, con memoria pervenuta il di 11 gennaio 1993, gli eredi del AR.
*[...] violazione del- 3.- Con il primo motivo si denunzia:
c.p.p. [...]) per mancanza totale di esposizione l'art. 125 n.3
del fatto e di motivazione in diritto.
Osserva il Collegio che il mezzo è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, il provvedimento impugnato risulta all'evi-
denza fornito di considerazioni motivazionali idonee a dar conto,
sotto ogni profilo, della decisione assunta. Probabilmente, come fanno osservare le resistenti, la censura riguarda altra procedu-
ra oppure è conseguenza della mancata lettura del provvedimento de quo.
4.- Con il secondo motivo si denunzia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 666 e 695 c.p.p.»; le deducenti Am-
-01/31 Mintes/Carrimi ministrazioni si dolgono perché, nonostante la formale eccezione
proposta in prime cure, il Tribunale ritenne insussistente (o,
comunque, sanato) il difetto di legittimazione dell'istante avv.
Corvino, che aveva adito il giudice, nella qualità di difensore,
in opposizione al precetto, ma senza essere munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal-
l'articolo 100 del codice di rito penale. Secondo la deducent?,
nel caso non sarebbe applicabile il disposto di cui all'articolo
96, comma 2, detto codice, dato che le istanti non erano (state)
imputate, ma agivano quali eredi e, pertanto, come parte privata.
Neppure la presenza delle predette all'udienza in camera di con-
siglio sarebbe risultata idonea a scongiurare la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza, in quanto l'articolo 122, comma 3, detto codice non ammette ratifica di atti compiuti nell'inte-
resse altrui senza procura speciale.
4.1. Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
Come risulta dal provvedimento impugnato, l'istanza d'inciden-
di esecuzione era corredata, in calce, dal mandato all'avv. te
Cosima Corvino, che aveva, com'è rituale, autenticato le sotto-
scrizioni delle sue clienti.
L'interpretazione formalistica patrocinata dalle Amministra-
quanto al primo comma dell'articolo 666 del zioni ricorrenti,
codice di rito penale, non può essere condivisa posto che nulla lascia intendere che 1'"interessato" (che certamente non è sempre l'imputato) non possa agire, oltre che di persona, tramite un av- vocato, il quale, per regola generale, estraibile dall'articolo del codice di procedura civile (al quale bisogna far capo in83
-01/31 Mintes/AR tema di mandato professionale) à autorizzato a autenticare la quando questo sia esteso a margine o sottoscrizione al mandato,
in calce all'atto introduttivo della lite.
La norma cui si riferiscono le ricorrenti riguarda gli atti,
da compiersi nel procedimento penale tramite procuratore specia-
le, diversi da quelli tipizzati dalle norme di rito.
4.2. Il procedimento concernente il recupero delle spese pro-
cessuali anticipate dallo Stato ha sostanziale natura civilisti-
ca, posto che concerne questioni attinenti la contesa, tra un'am-
ministrazione dello Stato e il soggetto intimato, circa l'attri-
buzione di una somma di danaro, dall'una pretesa nei confronti
Per ragioni di opportunità, snellezza e sedes mate- dell'altro.
riae, e solo quanto a sussistenza, validità, operatività ed at-
tualità del titolo esecutivo (il provvedimento del giudice che impone a un soggetto del processo penale l'obbligo di pagare le
spese anticipate), tale procedimento è regolato da una disposi- "
inserita nel codice di procedura penale. zione (articolo 695)
Tanto che, come si deduce dalla lettura dell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 691 ("secondo le forme stabilite dalle leg-
gi e dai regolamenti", che, cosi, rinvia alle norme della "tarif-
fa penale" r.d. 23 dicembre 1865, n.2701, ancora in vigore), ogni ulteriore contesa concernente la individuazione di singole "vo- ci", o "poste", di spesa e, oppure o, la loro determinazione (il quantum), e, in definitiva, la contestazione delle articolazioni della parcella, compilata dal cancelliere e posta a base del pre-
cetto, va risolta nelle forme del procedimento di opposizione al-
l'esecuzione, ex articolo 615 segg. del codice di procedura civi-
-01/31 Mintes/AR 5 le (cfr.: Sez.I, [c.c.] 5 marzo 1991, Manti, in C.E.D. Cass., n.
186931).
mentre nella proceduraNe discende che la parte interessata,
prevista dall'articolo 615 codice di rito civile, deve osservare,
quanto ad attivazione del relativo procedimento, le norme fissate dal rito civile, nella procedura prevista dal rito penale, entro i confini sopra indicati, può instare sia per il tramite di un rilasciando procura ai sensi e nelle forme di cui al-difensore, l'articolo 83 del codice di procedura civile, sia personalmente,
posto che l'articolo 695 del codice di procedura penale rinvia,
dell'organo competente a conoscere lequanto a individuazione questioni concernenti le materie previste dal titolo V del libro
X del detto codice, e alle forme del procedimento, rispettivamen-
te, al giudice dell'esecuzione e alle forme indicate dall'artico-
lo 666, che consente all'interessato (tra altri) di stare innanzi all'organo di giustizia.
4.3.- Può, pertanto, sul punto, concludersi che in tema di contestazione circa la sussistenza, validità, operatività ed at-
tualità del titolo esecutivo concernente il recupero di spese processuali anticipate dallo Stato (di cui agli articoli 691 e 695 del codice di procedura penale), l'interessato può instare personalmente ovvero per mezzo di un difensore munito di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'articolo 83 del codice di procedura civile;
mentre la contestazione concernente singole causali di spesa e il relativo ammontare deve seguire nelle forme previste dall'articolo 615 del codice di rito civile. Nel caso di specie, discutendosi dell'operatività del titolo
-01/31 Mintes/AR esecutivo azionato dallo Stato, essendone contestata l'attualità,
correttamente gli eredi AR azionarono la procedura d'inci-
dente d'esecuzione avvalendosi di un avvocato al quale rilascia-
rono coeva procura speciale, estesa in calce al ricorso, con sot-
toscrizioni autenticate dal medesimo professionista.
5.- Con il terzo mezzo di annullamento le Amministrazioni ricorrenti denunziano: «Violazione B falsa applicazione degli artt. 691 c.p.p., 181 disp.att., 1 segg. della Tariffa Penale
(rd. 23 dic. 1865 n.2701)».
Reiterata la doglianza circa l'assunta carenza di motivazione,
già oggetto del primo motivo di ricorso, si sostiene che, in ma-
teria, il credito dell'amministrazione statale sorge non solo con che pone l'ob- il passaggio in cosa giudicata del provvedimento dal giudice bligo di rimborso a carico del soggetto individuato come a tanto tenuto, ma (anche), di volta in volta, quando l'am-
ministrazione provvede al versamento di una data somma, posto diritto al che, prima dell'esborso, non potrebbe concepirsi un rimborso e un obbligo di rimborsare. La prescrizione di qualsi-
voglia diritto, e della relativa azione per tutelarlo o conse-
guirlo, non potrebbe operare mai prima che il fatto da cui sorge l'azione non siasi verificato.
5.1.- Osserva il Collegio che anche questo motivo à infondato.
Il diritto al rimborso delle spese anticipate nel procedimento penale dall'amministrazione statale sorge con il passagggio in giudicato del provvedimento del giudice che ne dispone l'obbligo a carico di uno o più soggetti del processo (abbiano o no assunto la qualità di parte: ad es.: querelante non costituito parte ci-
-01/31Minte /car i 7 - vile). Per principio generale, richiamato dalle stesse Ammini-
strazioni ricorrenti, il credito per tale titolo si prescrive nel termine ordinario previsto dall'articolo 2946 del codice civile;
sul che non esiste disputa.
n La ragione del contendere sta nella individuazione non già,
come pare vogliano intendere le ricorrenti Amministrazioni, del termine iniziale, che non può non essere quello della formazione del titolo (passaggio in cosa giudicata del provvedimento che ob-
bliga al pagamento), quanto nel contenuto del titolo, nel senso
che si opina, dalle ricorrenti e dal Procuratore generale presso questa Corte, che detto titolo costituisca una specie di conteni-
tore aperto e si risolva in un generico riconoscimento del dirit-
to alla riscossione;
il quale diritto, poi, di volta in volta, si specificherebbe per effetto della richiesta azionata dallo Stato
esborsi che abbiano (avuto) causa nel fondata su determinati processo.
La conseguenza sarebbe che il diritto al recupero sorgerebbe al momento dell'esborso e da questo inizierebbe a decorrere, e di volta in volta, il termine prescrizionale.
Se siffatta costruzione della fattispecie sostanziale relativa al recupero delle spese di giustizia fosse da condividere, ne di-
scenderebbe evidente la irrilevanza del titolo formato con la de-
cisione del giudice del merito, posto che nessuna valenza esso e-
splicherebbe se non quella di una specie di benestare a incassa-
re. Tale delibazione generica non sarebbe soggetta a prescrizione per la mancanza di contenuto specifico, di determinazione di un bene della vita (una somma di danaro).
-01/31 Mintes/AR *
Ma, cosi opinando, da un canto, si nega l'affermazione di base dalla quale la discussione ha preso le mosse (applicabilità della di recupero delle spese di prescrizione al diritto patrimoniale dall'altro, nella carenza di un referente normativo giustizia);
disciplinatorio, si incorre nel rilievo, insuperebile, bene messo in luce dall'ordinanza impugnata, di arbitrariamente svilire, so-
stanzialmente disapplicandolo, l'istituto della prescrizione, dal profilo pubblicistico per la sottostante ratio. Il quale, secondo la regola di cui all'articolo 2946 codice civile, riguarda e at-
tinge tutti i diritti patrimoniali, salva esplicita diversa di-
sposizione non rinvenibile nella materia trattata, né dalle ri-
Invero, rimessa al mero arbitrio (peggio: al- correnti indicata.
l'indiligenza) del creditore la determinazione del dies a quo,
parlare di prescrizione, come sanzione all'inerzia del titolare del diritto a beneficio della certezza dei rapporti tra i conso-
cessa di avere senso;
anzi, si risolve nella negazione di ciati,
entrambi i presupposti, ché il titolare del diritto sarebbe in-
dotto a perseverare nell'inerzia e il debittore non saprebbe mai quando sarà intimato, trasmettendo di genereazione in generazione incontrollabili perché ignorati, come il caso di specie debiti dimostra, essendo stata chiamata a pagare anche una persona della terza generazione: la catena ereditaria, infatti, non si spezza che con l'indigenza.
5.3. Né modifica la situazione il rilevare che solo dopo ven-
ti anni dalla conclusione del processo si è provveduto a distrug gere il veicolo e a versare il compenso preteso dal custode, in quanto nessuno aveva chiesto il dissequestro dell'automezzo, dato
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che sin dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna risultava agli atti l'esistenza del veicolo in sequestro e la inutilità processuale del mantenimento del vincolo. Era com-
pito dell'Amministrazione competente, oggi anche ricorrente, di-
sporre la liberazione del bene e liquidare il custode, aggiungen-
do tale spesa a quelle a suo tempo inserite nella parcella, ovve- entro il termine prescrizionale,ΤΟ tempestivamente redigendo,
Il condannato-debitore, così come i suoi e- parcella aggiuntiva. n radi, non aveva né obbligo né titolo per chiedere un tal provve-
dimento, tanto più che, per quel che risulta dall'ordinanza im-
pugnata, il veicolo apparteneva a un terzo.
Peraltro, giova precisare che non si intende sostenere che
l'Amministrazione creditrice abbia obbligo di chiedere il rimbor-
so delle spese processuali con unico e definitvo atto, dato che
la predisposizione di parcella supplementare è prevista dalla Ta-
riffa penale;
quello che va posto in rilievo è che tale facoltà 2.
tempo di operatività del titolo deve essere esercitata entro il vale a dire entro il termine prescizionale sopra spe- esecutivo,
cificato.
5.4. Non ignora il Collegio che questa stessa Sezione, in al-
tro procedimento (c.c. 11 maggio 1993, Ministero delle Finanze c/
andata in contrario avviso, ma, funditus rie-Marrano ed altro)
saminata la questione, giudica che le ragioni di diritto svilup-
pate in quella decisione, in aderenza alle conclusioni del Procu-
ratore generale presso questa Corte, non resistono alle soprane considerazioni e debbono essere ripudiate. 5.5.- Conclusivamente, dunque, deve affermarsi il principio
- 10-
-01/31Mintas/AR *
secondo il quale in materia di recupero della spese processuali anticipate dallo Stato, di cui all'articolo 691, comma 2, codice di procedura penale, il diritto vantato dall'Amministrazione sta-
tale a seguito della formazione del titolo esecutivo, realizzata dal passaggio in cosa giudicata del provvedimento giurisdizionale che pone l'obbligo del pagamento a carico di uno o più soggetti processuali, pur conseguibile mediante frazionate richieste, si prescrive definitivamente con l'inutile trascorrre del termine di cui all'articolo 2946 del codice civile.
Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.
Stante il principio di unitarietà della personalità giuridica dello Stato, non si fa luogo a condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
La Corte, IV Sezione penale,
visto l'art. 611 codice di procedura penale,
rigetta il ricorso
Così deciso in Roma il 28 gennaio 1993-
IL PRESIDENTE
Il consigliere est. (Dott. Giuseppe Consoli)
G. Come (dott. Mauro D.Losapio)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Seziona Penale
CANCELLERIA DEPOSITATO ! MAR. 1994 28 OGGI, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
LI Fernandez
-01/31 Mintes/Carrisi 11-