Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
La normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6 paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. (Conf. sent. nn. 7787, 7788, 7789 del 2008, non massimate).
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Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente anche se costei agisca in veste di legale di sé medesima. (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 613, c. 1) Il fatto Il Tribunale di Chieti, ex art. 324 cod. proc. pen. rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 26.8.2017. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione personalmente il ricorrente adducendo le seguenti doglianze: 1) illegittimità del sequestro di polizia giudiziaria e della relativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2008, n. 7786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7786 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 208
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 046330/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA AL N. IL 14/05/1941;
avverso ORDINANZA del 3 0/09/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 30.9.2003, la Corte di Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'opposizione presentata da TA AL avverso l'invito al pagamento della somma di Euro 524,12 pretesa quale spese di giustizia e sanzione pecuniaria conseguente alla sentenza n. 399 del 13.2.2002 della Corte di Cassazione;
che lo TA ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi: a) nullità dell'ordinanza perché sottoscritta dal solo presidente e non anche dall'estensore; b) illegittimamente gli era stato negato il diritto di difendersi personalmente nel processo, benché iscritto nell'albo degli avvocati;
c) l'invito al pagamento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 212 costituisce atto prodromico alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, onde è innegabile la possibilità di contestare l'esistenza del titolo esecutivo;
che il ricorrente ha presentato memoria difensiva diretta a ribadire gli argomenti esposti nel ricorso;
che va esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto la legge processuale stabilisce che le ordinanze emesse da un organo collegiale devono essere sottoscritte unicamente dal presidente;
che manca di pregio la doglianza riguardante il tema della difesa personale della parte nel processo penale o in procedimenti incidentali che accedono allo stesso, in quanto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 6, n. 3, lett. c) prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato proposto dal ricorrente, rilevando che "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60)" e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (ric. 727/60 e 722/60)";
che non è pertinente il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha ammesso il ricorso proposto personalmente dall'avvocato iscritto nell'albo speciale in materia di patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di decisione riguardante la liquidazione dei compensi professionali spettante al professionista (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2007, Inzerillo, rv. 235344);
che se è vero, da un canto, che lo TA, attraverso l'impugnazione dell'invito al pagamento, ha inteso fare valere il suo diritto all'accertamento negativo dell'esistenza del titolo esecutivo, è altrettanto vero, dall'altro, che risultano inconsistenti le ragioni addotte dall'opponente a sostegno della propria tesi, per l'evidente ragione che la sentenza della Corte di Cassazione, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, ha per sua natura valore definitivo e costituisce titolo per il recupero delle spese di giustizia e di eventuali sanzioni pecuniarie;
che, infine, la Corte territoriale non era tenuta ad indicare i motivi che giustificavano la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che, pertanto, previa rettifica, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., della motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente alla proponibilità dell'incidente di esecuzione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008