Sentenza 24 maggio 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; tuttavia, in tale ipotesi, il giudice della riparazione è tenuto a valutare - al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - anche la condotta colposa lieve. (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice della riparazione, ravvisata la colpa lieve, deve adeguatamente motivare in ordine alla riduzione dell'indennizzo, che non deve comunque risultare spropositata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2016, n. 34541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34541 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2016 |
Testo completo
3454 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FAUSTO IZZO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 9-10/2016 Dott. PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE N. 3156/2016 - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE nei confronti di: HI AN ET N. IL 17/05/1970 inoltre: HI AN ET N. IL 17/05/1970 avverso l'ordinanza n. 116/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Jario Pinelli, The he chiesto rigettarsi entrambi i ricors lette la memoria del 6.5.2016 a ferme del l'Avv. Caterina Calia, difensore di doclocot Dando Pietro. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 19 marzo 2015, in accogli- mento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da HI AN ET, condannava il Ministero dell'Economie e delle Finanze in persona del Ministro p.t. a corrispondere allo stesso la somma di euro 15.600 per l'ingiusta detenzione subita in carcere, dal 13.1.10 al 17.6.10 (156 giorni), nell'ambito del processo penale, in cui è stato imputato di avere partecipato, insieme a GI FAL- LICO, promotore ed organizzatore, a Bruno BELLOMONTE, stabilmente radicato in Sardegna, a Riccardo Massimo RC, stabilmente operante in Liguria, a Gian- franco ZOJA, già appartenete alla colonna genovese delle BR, a Bernardino VIN- CENZI, stabilmente dimorante in Roma, e a Costantino VIRGILIO, con stabile di- mora in Milano, ad un'associazione terroristica eversiva, costituita in banda ar- mata, denominata "Per il comunismo Brigate Rosse", con vocazione marxista-le- ninista, proiettata a coagulare in sé tutti i comunisti combattenti impegnati sul terreno della lotta armata a livello di area europeo-mediterranea-meridionale, con la quale proseguivano il programma criminoso, originariamente proprio delle Brigate Rosse, rilanciato sul finire degli anni novanta - inizi duemila - dalle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente, capeggiate da AR AL e AD IO (artt. 110, 112, 306, e 270 bis in relazione agli artt. 302, 283 e 284 c.p.), fatti commessi dal settembre 2006 e nel corso 2007. L'istante, dopo avere subito, nel 2009, una perquisizione, con esito negativo, era stato tratto in arresto il 13.1.2010, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma con riferimento ai fatti sopra indicati, confermata con ordinanza del Tribunale per il riesame di Roma del 2.2.2010, limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione sovver- siva, ed annullata con riferimento a quello di banda armata. Quest'ultimo provve- dimento era stato, poi, annullato senza rinvio dalla Corte di Cassazione il 17.6.10, con conseguente immediata liberazione del RL. L'istante, alla fine, era stato definitivamente assolto dall'imputazione sopra indicata perché il fatto non sussiste, con sentenza della Corte di assise di Roma del 21.11.2011, confermata dalla Corte di assise di appello della stessa città il 7.11.2012, divenuta irrevocabile il 29.1.2014. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, dedu- cendo i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura Ge- 2 я цвет nerale dello Stato, che lamenta: -VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 314 C.P.P., I E II COMMA CARENZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 606, LETT. B) ED E) C.P.P. L'Avvocatura ricorrente lamenta che la pronuncia della Corte territoriale, lad- dove fondata sulla circostanza che non sia applicabile la condizione ostativa di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.p., consistente nell'avere dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo o colpa grave, ad un'ipotesi di ingiu- stizia formale, in quanto caratterizzata da un difetto genetico di condizioni di ap- plicabilità della misura stessa, sia erronea e gravemente ingiusta, cristallizzando ad una fase non piena di accertamento l'utilizzabilità del materiale probatorio che il Giudice della riparazione dovrebbe analizzare. Ciò premesso, l'ordinanza della Corte d'Appello sarebbe viziata da un'errata applicazione dei principi, non avendo tenuto conto della composita struttura della categoria dell'ingiustizia formale, così come derivante dall'evoluzione giurispru- denziale dell'istituto dell'equa riparazione. Si rileva, infatti, che, a seguito della giurisprudenza di questa Corte, la cate- goria della ingiustizia formale non coincide e non si esaurisce più nel solo vizio genetico, tipicamente emergente in sede cautelare e da cui risulta affetto il prov- vedimento che nasce illegittimo per carenza originaria di uno dei requisiti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; viceversa la categoria dell'ingiustizia formale si pre- senta oggi spuria e composita, in quanto al suo interno possono rinvenirsi due distinte tipologie di vizi. Accanto infatti al citato vizio genetico, che potremmo de- finire formale in senso stretto e che connota il provvedimento ab origine, sono attualmente riconducibili nell'alveo del secondo comma altre ipotesi, struttural- mente diverse, e caratterizzate da un vizio che nasce solamente ex post a seguito di fatti o circostanze emersi in sede di giudizio di merito. In questa seconda ipotesi il provvedimento che dispone la misura cautelare nasce perfettamente legittimo (analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di ingiustizia sostanziale), per poi essere travolto da una illegittimità per così dire derivata, conseguente all'emer- sione, in sede dibattimentale e comunque di merito, di fatti, rilievi o circostanze determinanti l'insussistenza (rectius: il venir meno) dei presupposti per l'applica- zione della custodia cautelare. Si tratta, a ben vedere, secondo l'Avvocatura ricorrente, di un principio am- bivalente, nel senso che può esservi l'ipotesi in cui una misura cautelare nasca con presupposti deboli e poi, all'esito del dibattimento, si rafforzi sulla scorta di ele- menti che appunto emergono ex post, ed è proprio quello che sarebbe avvenuto nel caso di specie. 3 Wex Mai può parlarsi - si sostiene in ricorso- di una illegittimità vera e propria della custodia cautelare, ai fini che qui interessano, dovendo comunque rinvenirsi la necessarietà di un giudizio ed una valutazione circa le condizioni ostative del dolo e della colpa grave dell'istante in ordine all'applicazione della misura cautelare. Avrebbe errato, in buona sostanza, la Corte di Appello a considerare, in pre- senza di una supposta ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, non neces- sario il vaglio in ordine al contributo causale, doloso o colposo, del comportamento della parte. L'indiscussa natura solidaristica dell'istituto comporterebbe, infatti, da un lato la rilevanza meramente oggettiva dell'ingiustizia della misura, in quanto ingiusta compressione della libertà dell'individuo, e come tale indifferente alla cir- costanza che il relativo accertamento sia avvenuto in sede cautelare, ovvero solo in sede dibattimentale, dall'altro però comporterebbe anche un generale principio di autoresponsabilità in capo a tutti i consociati, il quale determina l'esclusione della riparazione qualora il soggetto, per dolo o colpa grave, abbia egli stesso creato le premesse per l'adozione di una determinata misura cautelare, dovendosi categoricamente escludere la presenza, nell'ordinamento, di meccanismi di inden- nizzi a fronte di pregiudizi che si è concorso a porre in essere, anche al fine di evitarne distorsioni e deprecabili abusi. Posta dunque la ricordata natura composita della ingiustizia formale, la dispo- sizione di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p.-prosegue il ricorso- risulta attualmente applicabile ad ipotesi eterogenee e comunque sarebbe sempre neces- saria la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma. Dal che deriverebbe che non sarebbe corretto sostenere, come fatto dalla Corte di Appello, l'automatismo secondo il quale, in tutte le ipotesi riconducibili al secondo comma, il riconoscimento del diritto alla riparazione, avverrebbe prescin- dendo da qualsiasi accertamento in ordine alla condotta dell'agente e ad un suo eventuale contributo causale alla detenzione, trovando il proprio titolo giustifica- tivo nella sola decisione irrevocabile emessa in sede cautelare. Nel caso di specie, si rileva come la Corte d'Appello avrebbe ritenuto di non dover considerare, ai fini del riconoscimento del diritto dell'istante alla riparazione, il comportamento colposo grave del RL, il quale a detta della stessa Corte, aveva dato adito a gravi comportamenti che la stessa Corte qualifica come grave- mente colposa (cfr. 2° cpv., terzo rigo, pag. 8, del provvedimento impugnato). Conclusione, questa, che oltre a condurre a conseguenze inaccettabili e connotate da profili di dubbia legittimità costituzionale, si porrebbe secondo l'Avvocatura ri- corrente apertamente in contrasto con la più recente presa di posizione di questa Corte di Cassazione, intervenuta sulla medesima ipotesi e pronunciatasi espressa- 4 S Ver mente nel senso della operatività, con riferimento alle ipotesi riconducibili al se- condo comma, delle condizioni ostative del dolo o colpa grave previste in via ge- nerale per l'istituto della equa riparazione dal 1° comma dell'art. 314 c.p.p. Detta soluzione - si rileva ancora- sarebbe del resto avvalorata dallo stesso tenore letterale del primo comma e dalla tecnica di redazione utilizzata dal legi- slatore per il secondo comma. Alla luce anche dei principi esposti nella citata sentenza della Corte di Cassa- zione, emergerebbe nel caso di specie, secondo l'Avvocatura ricorrente, come non possa pervenirsi al riconoscimento del diritto alla riparazione prescindendo dai li- miti di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.p., posta l'inammissibilità di un'inter- pretazione del secondo comma avulso dall'intero contesto normativo dell'art. 314 c.p.p., quasi come fosse un corpo estraneo. Gli illustrati argomenti letterali ed esegetici ne imporrebbero, viceversa, un'in- terpretazione costituzionalmente orientata, secondo direttive sistematico - strut- turali in forza delle quali il secondo comma dell'art. 314 c.p.p. deve essere inter- pretato in combinato disposto con il primo, configurando il diritto alla riparazione come un diritto che trova il suo fondamento in istanze solidaristiche comuni ad entrambe le ipotesi previste dall'art. 314 c.p.p. (il richiamo è alla pronuncia di questa sez. 4., n. 6628/2009 ove si afferma che lo stesso "può essere riconosciuto, in concorso con gli altri presupposti previsti dalla norma richiamati, solo in favore di coloro che non hanno dato o concorso a dare causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione cautelare sofferta"). In buona sostanza, si sostiene che il vaglio del giudice della riparazione deve vertere su tutti i fatti che hanno provocato la detenzione ed il processo. E che sarebbe pacifico che nel caso che ci occupa, con il proprio comportamento, il Mor- lacchi ha causato la detenzione, tant'è vero che l'antigiuridicità del suo comporta- mento è stata attestata dalla stessa Corte di Appello la quale ha sottolineato l'esi- stenza appunto di una condotta gravemente colposa. -Ebbene, secondo l'Avvocatura ricorrente i citati comportamenti erano con- trariamente a quanto statuito dalla Corte · sicuramente ostativi all' invocata ri- parazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, sollecitando an- che questa Corte di legittimità, ove ritenga sussistente un contrasto, a rimettere la questione alle Sezioni Unite essendo la vicenda connotata da insopprimibili va- lutazioni che stridono con ogni ragionevole lettura del dato normativo che non può che essere quello costituzionalmente orientato. s 5 • AN RL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, che, a sua volta, deduce violazione di legge o vizio motivazionale ritenendo che la Corte ter- ritoriale abbia operato un'interpretazione errata della disciplina dell'ingiustizia for- male della detenzione. Ricordato come con la sentenza delle Sezioni Unite del 27 maggio 2010 n. 32383 sia stato risolto il contrasto interpretativo e sancita l'uguaglianza tra le forme di riparazione, evidenzia come le stesse Sezioni Unite avessero previsto che, nel caso dell'ingiustizia formale, al giudice della riparazione spettasse un onere in più, cioè quello di valutare se gli elementi che avevano portato all'emissione dell'ordinanza genetica fossero gli stessi che aveva a disposizione il giudice che al contrario aveva accertato l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura. E in caso positivo, non erano considerati ostativi al riconoscimento del beneficio il dolo e la colpa grave che avevano caratterizzato il comportamento del soggetto. Ebbene, alla luce di tali principi vi sarebbe stata un'erronea applicazione da parte della Corte territoriale, una volta riconosciuto che la misura custodia era stata applicata in mancanza dei presupposti e che il giudice che aveva annullato la misura aveva avuto a disposizione gli stessi elementi di quelli sottoposti al giu- dice dell'ordinanza genetica, la colpa grave andava esclusa in maniera assoluta. Non solo per stabilire se si avesse diritto o meno all'equa riparazione, ma anche in sede di determinazione del quantum dell'indennizzo. Non si comprenderebbe, altrimenti, per quale ragione ciò che viene valutato come irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'ingiusta detenzione dovrebbe poi assumere rilevanza ai fini della quantificazione del danno subito. Viene in particolar modo rilevato come il RL non abbia contribuito all'e- missione della misura a suo carico agendo con una condotta caratterizzata dalla colpa grave. La Corte di Appello riteneva il comportamento del ricorrente gravemente col- poso in quanto era consistito:
1. in contatti telefonici finalizzati all'organizzazione di incontri e caratterizzati da particolari cautele con persone indagate di fatti gra- vissimi e condannate per il reato di cospirazione politica;
2. nell'aver preso parte a detti incontri con AL, LE e JA, anch'essi caratterizzati da particolari cautele;
3. nel fatto che il AL, durante una conversazione del 9.11.07 con il LE, comunicava al predetto il numero di telefono del RL;
4. nel fatto che era in corso, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, un suo reclu- tamento che si trovava ancora in fase esplorativa. Secondo la Corte, pertanto, la predetta condotta avrebbe indotto in errore il giudice della cautela e avrebbe con- tribuito a mantenere la custodia. 6 In particolare, tre erano i comportamenti imputati al RL: la contiguità con personaggi indagati o condannati per il reato di cospirazione politica, il fatto di trovarsi in una fase esplorativa rispetto all'adesione al gruppo e la mancata spiegazione di tali rapporti, in quanto lo stesso si avvaleva della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. A parere di questa difesa, dalla disamina dei predetti elementi, appare, in- vece, evidente come la grave colpa addebitata al ricorrente in realtà sia scaturita da comportamenti posti in essere da altre persone e non dal medesimo. Non può, infatti, essere riconosciuto nessun contributo causale all'emissione o al mantenimento della misura il fatto che il RL fosse stato individuato da altri soggetti quale possibile aderente alla loro presunta organizzazione. Così come allo stesso modo non può essere in alcun modo valutato il fatto che quei soggetti fossero indagati di gravi reati, circostanza di certo non nota al ricorrente, o addi- rittura che poi venissero condannati per quegli stessi fatti. Da ultimo, il silenzio tenuto durante l'interrogatorio (elemento valutato in maniera contrastante dalla giurisprudenza in materia) veniva giustificato dal fatto che non tutti gli atti erano stati trasmessi dal GIP di Roma e pertanto il RL non aveva avuto piena contezza delle accuse mosse a suo carico. Ad ogni modo, dirimenti al riguardo sarebbero le parole della Cassazione nella pronuncia con la quale veniva annullata l'ordinanza di custodia cautelare. I giudici di legittimità, infatti, parlando del comportamento tenuto dal Morlac- chi, stabilivano come fosse stato anche il precedente Tribunale della Libertà a "ineccepibilmente riconoscere che non risulta allo stato delle indagini in alcun modo provato qualche intervento di carattere operativo, o anche solo qualche con- tributo di disponibilità e supporto, da parte dei due indagati nelle imprese crimi- nose attuate o progettate dal gruppo. Si evidenzia invero nell'ordinanza impugnata come in proposito gli inquirenti non siano andati aldilà di semplici illazioni basate unicamente sulla coincidenza tra i periodi di tempo in cui si collocano tali imprese e contatti telefonici di cui si ignora del tutto il contenuto ovvero su circostanze di scarsa univocità, come conversazioni intercettate fra altre persone di contenuto non specifico e suscettibili di diverse interpretazioni o come la disponibilità da parte degli indagati di mezzi e programmi informatici analoghi a quelli utilizzati dall'or- ganizzazione ma non certo esclusivi". -E' stata, pertanto, la stessa Cassazione Isi fa rilevare nel ricorso proposto nell'interesse di RL- ad ammettere la totale assenza di comportamenti at- tivi, o anche solo di un qualche contributo di disponibilità o supporto da parte del RL, al punto di arrivare a sostenere come gli elementi evidenziati prima dagli inquirenti e poi dal giudice della cautela non fossero altro che mere illazioni. Non viene perciò in rilievo alcuna attività posta in essere dal ricorrente, nessuna 7 condotta che avrebbe potuto far cadere in errore il giudice che ha emesso l'ordi- nanza di custodia cautelare e tutto ciò per la semplice ragione che non esistereb- bero. Esistono si afferma- solo i comportamenti posti in essere dai suoi ex coim- putati che avevano la presunta intenzione di associarlo e le illazioni degli inqui- renti. E di certo non si può incolpare il RL, anche solo ai del riconoscimento della colpa grave ex 314 c.p.p., se altri soggetti fanno il suo nome o si passano i suoi contatti e nemmeno se gli stessi utilizzano cautele nelle comunicazioni. Il RL ha sempre utilizzato il suo telefono cellulare e non si è mai finto altra persona. Ha sempre agito a viso scoperto, non nascondendo di essere un militante comunista, di frequentare l'ambiente dell'estrema sinistra e chi ne faceva parte. In ordine al quantum il ricorrente evidenzia come la Corte capitolina, dopo avere ritenuto la condotta del RL gravemente colposa e dopo averne dovuto negare l'ostatività al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, in quanto l'ac- certamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni per l'applicazione della misura, fatta dalla Corte di Cassazione, era avvenuta sulla base degli stessi ele- menti trasmessi al giudice che aveva reso il provvedimento cautelare, riteneva che tali comportamenti potessero essere comunque valutati ai fini della quantificazione dell'indennizzo. Di conseguenza, richiamava costante giurisprudenza in tema di colpa lieve, ossia quella colpa non insignificante ma che può essere valutata ai fini della taxatio sul quantum debeatur in applicazione del principio di autoresponsa- bilità, per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato dallo stesso richie- dente. Il difensore ricorrente ritiene, tuttavia, che la condotta posta in essere dal RL sia esente da alcun tipo di rimprovero anche nella versione lieve. Ad ogni modo, secondo il ricorrente vi sarebbe una contraddittorietà e un'il- logicità del ragionamento posto in essere dal Collegio nella determinazione dell'in- dennizzo. Lo stesso, infatti, da un lato riconosceva le rilevanti conseguenze di ca- rattere psicologico, morale e sul piano del discredito sociale e professionale deri- vanti dalla detenzione, tenendo conto anche del fatto che il RL era incensu- rato e padre di due figli di tenera età, arrivando fino ad aumentare l'importo ma- tematico previsto per un giorno di detenzione (da 235, 86 euro a 250 euro). Dall'altro, in virtù di una non meglio definita colpa lieve, lo riduceva a più della metà ossia a 100 euro al giorno. Secondo il ricorrente, peraltro, la Corte romana si sarebbe palesemente con- traddetta, prima sostenendo come la condotta del RL fosse caratterizzata dalla colpa grave, che seppur irrilevante ai fini del riconoscimento del beneficio poteva essere valutata per la quantificazione dell'indennizzo, per poi qualificarla come colpa lieve. Inoltre, in ogni caso sarebbe spropositato l'abbattimento del 8 s quantum giornaliero a fronte di tutti gli altri elementi citati dal Collegio, quali il discredito sociale e professionale, i figli in tenera età ecc. a fronte di una semplice colpa lieve. Ad ogni modo, ci si duole che non appaia chiaro ed esaustivo l'iter argomen- tativo posto in essere dalla Corte di Appello in sede di determinazione dell'inden- nizzo, in quanto risulterebbero carenti le ragioni per le quali veniva abbattuto il quantum giornaliero a più del 50% e perché non in un'altra misura. Costante giurisprudenza insegna, invece, viene ricordato, che la deroga in senso ampliativo oppure restrittivo al criterio base della valutazione del giudice della riparazione deve essere sostenuta da congrua e logica motivazione, esplica- tiva della valutazione dei relativi parametri di riferimento e in tale esplicazione non può mancare l'indicazione dell'incidenza che ciascuno di essi ha avuto nel caso di specie (il richiamo è alla pronuncia n. 18734/2013 di questa Corte) In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, la difesa del RL chiede che questa Suprema Corte voglia accogliere il ricorso ed annullare il prov- vedimento impugnato per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e per mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione.
3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi entrambi i ricorsi.
4. E' stata poi depositata in atti una memoria datata 6.5.2016 nell'interesse del RL con cui si controdeduce ulteriormente in ordine alla requisitoria del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di entrambi i ricorsi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, gli stessi vanno rigettati.
2. Va ricordato che mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di pro- cedura penale. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno risolto il dubbio interpre- tativo insorto circa la possibilità che, anche nel caso di ingiustizia formale rilevas- sero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi delle per- sona illegalmente ristretta. È stato precisato che la circostanza di avere dato o 9 S concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., giusto il disposto di cui all'art. 314, comma secondo cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 32383 del 27.5.2010, D'Am- brosio, rv. 247663; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, sez. 4, n. 6628 del 23.1.2009, Totaro, rv. 242727). Ed invero, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, anche nel caso della insus- sistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente negligenti dell'imputato. Pertanto attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrittivo. Le Sezioni Unite hanno, però, condivisibilmente, posto un ineludibile "paletto", nel senso che, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi ele- menti che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è pre- clusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'im- putato. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (cfr. ex multis, sez. 4, n. 13559 del 2.12.2011 dep. l'11.4.2012, Borselli, rv. 253319; conf. sez. 4, n. 8021 del 28.1.2014, Gennusa, rv. 258621). Per converso, potrà, invece, effettuare la valutazione della sinergia causale del dolo o della colpa grave, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela.
3. Nel caso concreto i motivi proposti dall'Avvocatura dello Stato sono infon- dati in quanto, la pronuncia assolutoria sarebbe stata emessa, per quanto è dato evincere dall'ordinanza impugnata, sulla base delle medesime acquisizioni istrut- torie che avevano giustificato l'emissione del provvedimento restrittivo, esclu- dendo tale circostanza, alla luce del ricordato dictum delle SSUU D'Ambrosio, la possibilità per la Corte di valutare la sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave 10 Occorreva, dunque, verificare e il giudice della riparazione mostra di averlo fatto se il caso di specie potesse essere sussunto nella previsione di cui all'art. 314 c.p.p., comma secondo, posto che la misura cautelare, prima della pronuncia di assoluzione da parte della Corte di Assise di Roma del 21.11.2011, confermata dalla Corte di Assise di Appello della stessa città il 7.11.2012 e divenuta irrevoca- bile il 29.1.2014, confermata parzialmente dal Tribunale del Riesame di Roma il 2.2.2010, era stata poi revocata dalla Corte di cassazione che, con sentenza del 17.6.2010 aveva annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata sull'assunto che gli elementi valorizzati dalla pubblica accusa non consentissero nemmeno di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione ad asso- ciazione sovversiva. Secondo quanto inizialmente ricostruito dal GIP nell'ordinanza custodiale, il RL aveva preso parte ad un gruppo di chiara ispirazione associativo/sov- versiva avente come scopo il compimento di attività di eversione, concretizzatesi in numerose riunioni finalizzate a ricreare una compagine associativa dedita alla lotta armata. La partecipazione dello stesso al gruppo, secondo la prospettazione accusa- toria, risultava ampiamente documentata dalle indagini (intercettazioni ambien- tali, telefoniche, servizi di pedinamento e osservazione, ecc.). Nello specifico, la condotta contestata al RL era la seguente:
1. era a conoscenza degli incontri "di organizzazione" programmati (in particolare: quello del 20.10.07 a Milano, non andato a buon fine, a cui avrebbe dovuto partecipare il LI;
quello dell'1.12.07, finalizzato a riannodare i rapporti tra il gruppo genovese - LE e JA- e quello milanese -composto dall'odierno istante e da LI); era in contatto con il AL, con lo JA e con il LE;
2. il LE lo aveva chiamato il 9.6.2007, da una cabina telefonica sita in Milano, in relazione ad un incontro pianificato in zona Rogoredo, al quale il RL non si era poi presentato, e di cui era a conoscenza anche il LI;
il 9.6.07, infatti, subito dopo la telefonata del LE, il RL contattava il LI;
3. il LE chiamava il RL il 22.6.2007 in due occa- sioni, servendosi di una cabina telefonica di Recco, al fine di fissare un incontro di organizzazione per il 23.6.2007, giorno in cui AL, che aveva comunicato alla LL di essere "impegnato con amici in Sardegna", si trovava, invece, a Milano;
4. il RL, dopo essere stato contattato il 23.9.2006 da LE, riceveva un'al- tra telefonata, fatta da una cabina telefonica sita in Sori, il 25.9.07, ossia proprio il giorno in cui veniva perpetrato il fallito attentato alla caserma Folgore di Livorno, rivendicato dall'organizzazione;
5. il RL, una volta venuto a conoscenza di essere oggetto di attenzione investigativa, si incontrava con il LI in modo 11 palese, utilizzando quale scusa la presentazione del libro dal titolo "Fuga in avanti" o incontri conviviali. In data 13.01.2010, quindi, come detto, in forza di tali risultanze indiziarie il G.I.P. disponeva la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento veniva confer- mato dal Tribunale della Libertà limitatamente al reato di partecipazione ad asso- ciazione sovversiva, in data 2.2.2010, mentre la Corte di Cassazione, con provve- dimento del 17.6.2010 lo annullava. All'esito dell'istruttoria dibattimentale rimaneva acclarato soltanto che il Mor- lacchi più volte entrava in contatto con JA e LE (condannati nell'ambito del medesimo procedimento). Tuttavia, la sentenza di merito non riteneva che nei confronti del RL fosse stata raggiunta piena prova di un inserimento nel gruppo fornito di un programma strutturato tale da dar vita ad un vincolo associa- tivo rilevante ai fini dell'accusa. Per tali ragioni, la Corte di Assise di Roma, assol- veva il RL dai capi di accusa per cui era stato rinviato a giudizio, decisione come visto confermata in secondo grado.
4. Ebbene, con riferimento alle doglianze veicolate con il ricorso dell'Avvoca- tura dello Stato e tese ad evidenziare la sussistenza e la valutabilità, nel caso di specie, di uno specifico profilo di colpa grave a carico del RL, la Corte di Appello di Roma appare avere correttamente sviluppato la propria valutazione conformandosi al più volte richiamato insegnamento delle SSUU D'Ambrosio ed ai pure sopra citati successivi arresti in linea col suddetto. Spettava al giudice della riparazione il compito di verificare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale fosse avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del prov- vedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi. E la Corte capitolina lo ha fatto, giungendo a dare una risposta positiva, con una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, che perciò si sottrae alle proposte censure di legittimità. Con scrutinio fattuale che per congruità e linearità di apprezzamento, si sot- trae a censura in questa sede, la Corte territoriale ha, infatti stimato che il sopra ricordato compendio indiziario a carico del RL (contatti telefonici caratteriz- zati da particolari cautele, incontri con altri coindagati, propalazioni di numeri ri- servati) corrispondesse in toto alla piattaforma indiziaria sulla cui scorta questa Corte di legittimità aveva annullato senza rinvio l'ordinanza genetica (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 12 Da tale assunto è derivata la logica conclusione, nel solco del dictum delle SSUU D'Ambosio, che la circostanza di avere concorso il RL a determinare lo stato di custodia cautelare per dolo o colpa grave non potesse rilevare, in deroga agli ordinari principii, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., proprio perché l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto era avvenuto sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che aveva disposto il provvedimento cautelare, in ragione unicamente, di una loro diversa valutazione. Va aggiunto che, tenuto conto del lasso temporale in cui la misura cautelare ha trovato applicazione, e cioè in epoca antecedente al giudizio di primo grado, di nessun rilievo, a tutto concedere, sarebbe comunque il rilievo dell'Avvocatura ri- corrente, secondo cui la misura, "nata con presupposti deboli" si sarebbe poi raf- forzata "sulla scorta di elementi emergenti ex post".
5. Non sussiste, dunque, alcuna incertezza interpretativa che giustifichi, come richiesto in via subordinata dall'Avvocatura ricorrente, di chiamare nuovamente in causa le Sezioni Unite. Va anzi ribadito il principio di diritto affermato nel 2010 dalle Sezioni Unite D'Ambrosio per cui, nel caso della insussistenza originaria delle condizioni ex artt. 273 e 280 c.p.p. per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, qualora tale insussistenza e, con essa l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita sia di- pesa dalla decisiva differenza fra gli elementi posti a disposizione del Giudice per le indagini preliminari al momento di applicazione della misura e quelli sulla cui base venga poi accertata la mancanza delle predette condizioni, sarebbe costitu- zionalmente inammissibile una interpretazione che escludesse l'operatività della condizione ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 1. Al contrario, nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedi- mento cautelare, vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione, la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta si- nergica del soggetto rimane preclusa. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità ciò si verifica in forza dello stesso meccanismo causale che governa l'operatività della condizione in parola. Nel momento in cui, infatti, si riconosce che il giudice che ha emesso l'ordinanza genetica era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza 13 я causale nella determinazione della misura da parte del soggetto passivo. La rile- vanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa (cfr. sul punto aez. 4, n. 916 del 15.3.1995, Sorrentino, rv. 201633).
6. Infondato, tuttavia, è anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse del RL e teso a contestare la circostanza che il giudice della riparazione abbia utilizzato quei medesimi profili di colpa che egli stesso ha ritenuto di non potere prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennizzo, qualificati come colpa lieve, ai fini della quantificazione dello stesso. Ritiene, infatti, il Collegio che ciò fosse possibile e che in tal senso vada qui riconfermata la giurisprudenza di questa Corte che già in passato ha affermato che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve va- lutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (cfr. questa sez. 4, n. 2430 del 13.12.2011 dep, il 20.1.2012, Popa, rv. 251739; conf. sez. 4, n. 21575 del 29.1.2014, Antognetti, rv. 259212). Già in passato è stato ricordato, in proposito (cfr. la appena citata sent. n. 2430/2011) che, se è vero che - secondo altro orientamento - l'unica colpa rile- vante nel procedimento in parola sarebbe la colpa grave, essendo la sola, espres- samente richiamata dalla normativa in esame, con implicita esclusione degli altri livelli di colpa (cfr. in tal senso, Sezioni unite, 13 gennaio 1995, n. 1, Ministero Tesoro in proc. Castellani, rv.201035), è tuttavia vero che l'opposto orientamento, condiviso da molte altre e più recenti pronunce e che questo Collegio condivide, rimarca condivisibilmente, che, dal tenore complessivo della normativa, non si evince che le altre forme di colpa siano irrilevanti per la persona prosciolta ed in precedenza ingiustamente sottoposta a misura detentiva. Peraltro, quanto alla distinzione tra risarcimento del danno ed indennizzo, l'e- qua indennità non è un istituto sconosciuto al diritto civile (ad es. art. 2047 c.C., in tema di danno causato all'incapace) per cui è applicabile ad essa, con riferi- mento al quantum debeatur il principio generale di autoresponsabilità desumibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056 c.c., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto meno per colpa (seppure lieve), dello stesso danneg- giato. Questa Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr., ex pluribus, sez. 4, n. 27529 del 20.5.2008, Okumboro, rv. 240889) che la c.d. colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti, sicuramente non di gravità tale da escludere il 14 diritto alla riparazione, ma integranti un concorso apprezzabile in termini econo- mici per ridurne la quantificazione;
tanto sul presupposto che se la colpa grave esclude il diritto alla riparazione, nelle altre gradazioni rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non è insignificante, dovendo essere valu- tata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" in applicazione del principio ge- nerale di autoresponsabilità (artt. 1227 e 2056 c.c.) per il quale non è indenniz- zabile il pregiudizio causato, quanto meno per colpa seppure lieve, dallo stesso richiedente. Va anche considerato che l'indennità ex art. 315 cod. proc. pen. viene appunto determinata in via equitativa e che la previsione di impedimento del diritto alla riparazione in caso di colpa grave non esclude che altre forme gradate di colpa, purché apprezzabili, possano incidere sull'entità della riparazione (cfr. ex multis, le sentenze di questa Corte nn. 556/1993; 126/1994; 529/1994; S.U. 43/1995, Samataro, 12-12-2003 - Fiorentino). Il giudice della riparazione ha dato conto in motivazione degli elementi da cui ha desunto la colpa lieve del RL, ravvisandola nel silenzio serbato dall'inda- gato e nella sua contiguità, scandita da comprovate frequentazioni, con personaggi pregiudicati e accusati di gravi reati dello stesso genere di quelli ipotizzati a suo carico. Non appaiono, pertanto, fondate le censure mosse in sede di ricorso, avendo il giudice, come si è appena detto, concretizzato il concetto di colpa lieve, in ordine al differente e pienamente consentito piano della quantificazione della somma da liquidarsi, con percorso motivazionale adeguato ed alla stregua di circostanze di fatto, precise, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche con riferimento al fatto che, come è noto, (cfr. anche la citata sentenza delle SS.UU. del 31.5.1995), la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiu- sta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa (cfr., ancora le SS.UU. con la sen- tenza n. 24257/2001, nonché la sentenza di questa sez. 4 n. 30317/2005 in cui si è ribadito che il giudice non è legato a rigidi parametri valutativi, ma ha, al con- trario, sia pure entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto). Naturalmente occorre che la valutazione della colpa lieve ai fini della quanti- ficazione dell'indennizzo, in quei casi, come quello che ci occupa, in cui la colpa dell'istante non sia stata valutabile in quanto il compendio indiziario posto origi- nariamente alla base della misura sia rimasto lo stesso di quello, diversamente valutato, che ha portato alla sua revoca, non finisca per diventare un artificio per reintrodurre surrettiziamente i profili di colpa in questione e mortificare, di fatto, 15 nel quantum, il concesso indennizzo. Onde evitare che ciò possa accadere occorre allora che la riduzione del quantum non appaia spropositata e che il giudice della riparazione, come accaduto nel caso che ci occupa, dia conto della stessa con motivazione che, ancorché non esplicitata, sia desumibile in maniera coerente dal percorso argomentativo seguito.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, Giusti motivi, in ragione della reciproca soccombenza, inducono a ritenere che vadano compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma il 24 maggio 2016 Il Consigliere estensoreestensore Il Presidente Fausto MA IN LL A O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 AGO. 2016 IL CANCELLIERE Patrizia DI Laurenzio 16