Sentenza 19 febbraio 2001
Massime • 1
Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio. (Nella specie - essendo stato con la sentenza di cassazione con rinvio imposto al giudice di accertare la sussistenza del presupposto del mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 9 della legge n. 698 del 1975 sulla base dell'onere della prova incombente su ciascuna delle parti, e quindi nell'ambito delle preclusioni e decadenze previste dal rito del lavoro - la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha nuovamente cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice del rinvio aggirato quelle preclusioni e decadenze ricorrendo ai poteri d'ufficio di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI OS, ET EL, PO IN, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato MAGRONE GIAN DOMENICO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTI DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 620/97 del Tribunale di PRATO, depositata il 09/12/97 R.G.N.898/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'inammissibilità del secondo motivo e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6/2/1989 il Tribunale di Firenze, decidendo sulle controversie promosse contro l'I.N.A.D.E.L. con ricorsi al Pretore di Firenze da AN AG, DI PO e EL ET, dipendenti della disciolta O.N.M.I. e transitati ad enti locali, confermava la sentenza pretorile che aveva riconosciuto alle pensionate l'indennità di buonuscita per il periodo di servizio svolto presso l'0.N.M.I.; la sua computabilità ai fini della indennità integrativa speciale e la rivalutabilità ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il Tribunale, altresì, dichiarava inammissibile per omessa notifica l'appello incidentale proposto dalla AG. L'I.N.P.D.A.P. proponeva ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi.
La PO e la ET resistevano al ricorso con controricorso.
La AG, altresì, proponeva ricorso incidentale affidato a unico motivo.
Con sentenza n. 3772 del 26 marzo 1992 questa Suprema Corte, riuniti i ricorsi, accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti gli altri due, e quello incidentale, osservando che il giudice di merito non aveva offerto alcuna motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio da parte dei dipendenti del diritto di opzione ex art. 9 della legge n. 698 del 1975 e sull'incombenza dell'onere probatorio in ordine a tale sussistenza, tenuto presente che la indennità di buonuscita, in aggiunta a quella di anzianità spettava soltanto ai dipendenti che in servizio al 5/10/1967, non avessero esercitato l'indicata opzione perché avevano inteso privilegiare il mantenimento dell'iscrizione, ai fini pensionistici, all'INPS. In conseguenza questa Corte annullava la sentenza del Tribunale rinviando la causa al Tribunale di Prato che invitava a deliberare anche sull'appello incidentale, non esaminato. Il giudice del rinvio con sentenza in data 29/10/1997, dopo avere richiesto informazioni alla Pubblica Amministrazione interessata, la quale rispondeva affermativamente in ordine all'avvenuto esercizio del diritto di opzione da parte delle tre dipendenti, confermava la pronuncia pretorile di non spettanza della chiesta indennità.
Le lavoratrici ricorrono per cassazione con tre motivi. L'INPDAP intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., rilevando che il Tribunale, esorbitando dai limiti assegnatigli da questa Suprema Corte, aveva deciso la causa dopo avere compiuto d'ufficio un'attività istruttoria con richiesta di informazioni alla P.A. al fine di accertare se esse ricorrenti avessero o no esercitato il diritto di opzione ex art. 9 legge n. 698 del 1975. Nel contestare il contenuto di tali informazioni le ricorrenti osservano che il Tribunale, se avesse rispettato il principio dell'onere della prova, secondo le indicazioni fatte da questa Suprema Corte, avrebbe dovuto ritenere non provata l'eccezione dell'Istituto convenuto in ordine all'avvenuto esercizio da parte loro del diritto di opzione e avrebbe, in tal modo, dovuto confermate la decisione pretorile di accoglimento delle loro domande. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono che il Tribunale, con insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avesse viola l'art. 9 della legge n. 698 del 1975 e l'art. 2 del richiamato regolamento di quiescenza del personale O.N.M.I., in quanto aveva ritenuto che l'avvenuto collocamento a riposo di due delle tre dipendenti in data 2 agosto 1983 e 28/2/1986 costituisse prova dell'avvenuto esercizio del diritto di opzione;
mentre per l'altra dipendente aveva assunto l'informazione "contra legem".
Con il terzo motivo, infine, le ricorrenti denunziano violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Tribunale senza ottemperare all'invito di questa Suprema Corte, di cui alla sentenza di annullamento, non aveva esaminato l'appello incidentale della BI in riferimento all'indennità premio di servizio. Il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati.
Con giurisprudenza costante questa Corte ha precisato che:
"anche con il rito del lavoro nel giudizio di rinvio è preclusa alle parti - salva la eccezione espressamente prevista, del giuramento - la facoltà di escutere nuove prove o di formulare conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie o di nuove produzioni documentali.
Rimane esclusa, altresì la facoltà del giudice di avvalersi dei poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c. e, segnatamente, di quelli previsti dall'art. 437 C.P.C., atteso che tali poteri concernono il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione, del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio.
Nè in contrario può invocarsi il principio secondo cui la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio nel rito del lavoro, oltre ad estrinsecarsi nella valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, può comportare anche la valutazione di altri fatti ex art. 394 C.P.C., la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione, atteso che l'applicazione di tale principio è sempre subordinato al rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse".
(v. Cass.
6.2.1990 n. 807; Cass. 16.3.1992 n. 3211; Cass.
6.5.1995 n. 4936; Cass. 18.3.1996 n. 2264; Cass. 22.4.1996 n. 3816).
Nella specie, peraltro, questa Suprema Corte aveva imposto al giudice di rinvio di accertare la sussistenza del presupposto del mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 9 legge n. 698 del 1975 sulla base dell'onere della prova incombente su ciascuna delle parti e, quindi, nell'ambito delle preclusioni e decadenze previste dal rito del lavoro;
preclusioni e decadenze che, invece, il giudice del rinvio aveva aggirato ricorrendo ai poteri d'ufficio di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione.
In accoglimento del primo e del secondo motivo la sentenza impugnata va pertanto, cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, la quale si uniformerà al suesteso e sopra virgolettato principio.
Del pari va accolto il terzo motivo, non avendo il giudice del rinvio esaminato l'appello incidentale secondo le direttive imposte da questa Corte con la sentenza di annullamento n. 3772 del 26 maggio 1992.
Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001