Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2382
CASS
Sentenza 19 febbraio 2001

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Il principio secondo cui nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attività assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, trova applicazione anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri officiosi del giudice (di cui all'art. 421 cod. proc. civ.), e segnatamente quelli del giudice d'appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione del quale il giudizio di rinvio costituisce uno stadio. (Nella specie - essendo stato con la sentenza di cassazione con rinvio imposto al giudice di accertare la sussistenza del presupposto del mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 9 della legge n. 698 del 1975 sulla base dell'onere della prova incombente su ciascuna delle parti, e quindi nell'ambito delle preclusioni e decadenze previste dal rito del lavoro - la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha nuovamente cassato la sentenza impugnata, avendo il giudice del rinvio aggirato quelle preclusioni e decadenze ricorrendo ai poteri d'ufficio di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2382
    Data del deposito : 19 febbraio 2001

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