Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
La liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità (anche perché la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario, sia pure entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto), valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato.
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30317 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1290
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 09013/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NI, n. in Reggio Calabria il 04.04.1960;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 12 dicembre 2003;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Il 12 dicembre 2003 la Corte di Appello di Reggio Calabria liquidava a NI AN la somma di euro 90.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita, per la durata di 530 giorni, per imputazioni di associazione a delinquere di tipo mafioso, omicidio volontario e violazione della disciplina sulle armi, dalle quali era stato poi definitivamente assolto.
2.0 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione.
Deduce che "il provvedimento impugnato, pur riconoscendo che il calcolo dell'indennizzo... debba essere svincolato da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi", aveva liquidato un importo "non rispondente al criterio ormai consolidatosi in giurisprudenza":
"la liquidazione in questione - rileva il ricorrente - non solo non tiene conto di tutte le conseguenze di natura sociale, personale e familiare frutto della detenzione ingiusta...., ma addirittura non costituisc(e) il frutto della sola operazione matematica di rapporti tra l'entità massima della riparazione (euro 516.546,00), i termini massimi di durata della custodia cautelare (... giorni 2.190) e l'ingiusta detenzione effettivamente sofferta pari a giorni 530, il cui risultato è pari ad euro 125.008,84".
Soggiunge che non si erano tenute nel debito conto le altre conseguenze di natura personale, familiare e sociale patite da esso ricorrente.
2.1 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ha prodotto memoria, con la quale confuta i motivi del ricorso, che chiede sia dichiarato inammissibile o rigettato, "vinte le spese".
3. Il ricorso è fondato.
Deve, invero, premettersi, sotto un più generale e sistematico profilo, che ha già avuto occasione questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 1/1995) di rilevare che la liquidazione dell'indennizzo in questione va disancorata "da criteri o parametri rigidi" e deve, al riguardo, "procedersi con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, non in termini residuali, le conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione della libertà", questa intesa non "come un dato o valore statico, ma come valore dinamico, come valore (...) indispensabile ad ognuno per sviluppare, liberamente, la propria personalità (...)"; sicché "debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà (...)". Ne consegue che il giudice del merito deve procedere alla liquidazione dell'indennizzo, sulla base di tali parametri ed entro il tetto massimo del quantum indennizzabile, tenendo conto della durata della custodia cautelare ed apprezzando tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa ha comportato, sotto il profilo personale, familiare, patrimoniale, morale, diretto o mediato "che sia(no) in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione". Ed è stato, al riguardo, ulteriormente chiarito (Cass., Sez. Un., n. 24287/2001) che la liquidazione dell'indennizzo va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315.2 c.p.p., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303.4, lett. c), c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre il potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.
Si è soggiunto che (premesso che "la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto"), "nulla vieta, però, al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del 'fondo' disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse 'voci di dannò elencate nell'art. 643 c.p.p.". Posto, dunque, che quel criterio aritmetico suenunciato deve essere tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa valutazione indennitaria, - ponendosi esso come dato oggettivo di equità valutabile dal giudice -, anche in riferimento alle modalità, più o meno afflittive della detenzione, ove il giudice intenda sensibilmente discostarsi dalla misura dell'indennizzo in tal guisa determinabile deve fornire adeguata motivazione idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a quel sensibile discostamento abbiano condotto;
motivazione che non necessariamente abbisogna di particolareggiate o particolarmente approfondite espressioni, trattandosi pur sempre di una liquidazione indennitaria - e non risarcitoria-equitativa, ma che, nondimeno, deve sufficientemente svolgersi in maniera, ancorché succinta, tale da consentire il controllo di legittimità sulla logicità del divisamento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione dell'indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa;
ma l'esercizio in concreto di tale potere discrezionale deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza dell'uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito;
e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto il divisamente espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606.1, lett. e), c.p.p.. E giova annotare che, richiamate le connotazioni civilistiche che pure informano l'istituto in questione, tanto è stato più volte affermato dalle sezioni civili di questa Suprema Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3^, n. 8807/2001; id. Sez. 2^, n. 409/2000); considerazioni che devono ritenersi valide, in parte qua, anche in tema di indennizzo, trattandosi di delibare, nell'uno come nell'altro caso, la congruità esplicativa e logica del giudizio di equità.
Nella specie, i giudici del merito si sono sensibilmente discostati da quel parametro aritmetico, e quindi da quel dato oggettivo di equità, ma non hanno affatto spiegato le ragioni di tanto, dando anzi atto che nella somma liquidata (in quella misura) doveva essere compreso anche il "danno all'immagine per la contestazione di imputazioni gravi e diffamanti" e le conseguenze dovute ad "un certo aggravamento, in conseguenza dei disagi della vita carceraria e del fatto che tale ambiente non era adatto ad eseguire le opportune cure", della "grave artropatia coxo-femorale".
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui si demanda anche il regolamento delle spese fra le parti private per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria, cui demanda il regolamento delle spese tra le parti private del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2005