Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/1994, n. 529
CASS
Sentenza 21 aprile 1994

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Massime2

Nella quantificazione dell'entità della somma da attribuirsi a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il Giudice deve essenzialmente attenersi al parametro risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e la somma massima attribuibile; sussidiariamente, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto ed in via equitativa, egli può prendere in considerazione altre circostanze di fatto individualmente tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico, sia di carattere obbiettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno etc.) sia di carattere soggettivo (incensuratezza, danni irreparabili all'immagine etc.), purché non connesse alle condizioni socio-economiche di un soggetto.

Il Giudice investito della istanza per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta dell'istante nel procedimento pende, nel caso del quale la privazione della libertà si verificò, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concorsuale può assumere varie gradazioni, che vanno da quella lieve, perché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'indennizzo; nelle altre gradazioni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" in applicazione del principio generale di (auto) responsabilità estraibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto meno per colpa (seppure lieve), dello stesso danneggiato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/1994, n. 529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 529
    Data del deposito : 21 aprile 1994

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