Sentenza 21 aprile 1994
Massime • 2
Nella quantificazione dell'entità della somma da attribuirsi a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il Giudice deve essenzialmente attenersi al parametro risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e la somma massima attribuibile; sussidiariamente, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto ed in via equitativa, egli può prendere in considerazione altre circostanze di fatto individualmente tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico, sia di carattere obbiettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno etc.) sia di carattere soggettivo (incensuratezza, danni irreparabili all'immagine etc.), purché non connesse alle condizioni socio-economiche di un soggetto.
Il Giudice investito della istanza per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta dell'istante nel procedimento pende, nel caso del quale la privazione della libertà si verificò, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concorsuale può assumere varie gradazioni, che vanno da quella lieve, perché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'indennizzo; nelle altre gradazioni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare della detenzione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" in applicazione del principio generale di (auto) responsabilità estraibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto meno per colpa (seppure lieve), dello stesso danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/1994, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1994 |
Testo completo
Асе REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione IV Penale
Composta dai signori:
Presidente Camera di consiglio Dott. Giuseppe CONSOLI
" Gaetano SARTORIO d'ANALISTA Consigliere del 21/04/1994 1.
11 11 11 2. " Michele ANNUNZIATA
Reg.Gen.n.16858/93 3. It 11 Mauro D. LOSAPIO
SCIUTO 11 11 17 4. 11 Carmelo
SENTENZA N.
5.29 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
Rilasciata copia esecutiva sul ricorso proposto da: Tal SIG. AUNGEN STATE MINISTRO DEL TESORO pro tempore, rapresentato e difeso dall'Avvo- per diritti L. 26 AGO. 1994
IL CANCELLIERE catura generale dello Stato;
nel procedimento promosso da:
LI XI LE, nato in [...] il [...];
av verso l'ordinanza della Corte di Appello di Genova del 2 marzo 1993.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Mauro D. Losapio.
Letta la requisitoria del pubblico ministero il quale ha concluso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE per il rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. GATTEGNA Rile v a.
34.52per diritti 1.- Con la predetta ordinanza, assunta con il rito di cui al- il
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colta, nella misura di settanta milioni di lire, l'istanza pro-
posta dall'odierno ricorrente vòlta al riconoscimento e all'at-
di equa tribuzione della somma di cento milioni di lire a titolo riparazione per ingiusta detenzione sofferta per 47 giorni, dal 4
giugno al 20 luglio 1988, perché fortemente indiziato di duplice omicidio;
successivamente prosciolto con formula piena con sen-
tenza istruttoria del 5 maggio 1990.
In tale procedura il Ministro del Tesoro si costituí, per il
tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, eccependo la fondatezza della richiesta sotto vari
profili nonché la quantificazione riparatoria siccome formulata dall'istante. In particolare, fu eccepita la improponibilità della istanza
perché la perdita della libertà si era verificata prima della da-
ta di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (che ha, per la prima volta, riconosciuto il diritto soggettivo pub- blico all'equo indennizzo); la improcedibilità della richiesta,
per avere l'attore, cittadino della Repubblica popolare cinese,
omesso di dar prova della condizione di reciprocità ex articolo 16 delle preleggi;
la infondatezza dell'azione avendo il richie- dente concorso a dare causa, per colpa grave, alla detenzione e
al perdurare della stessa;
infine, la eccessività della richie-
sta, dovendosi applicare il principio di proporzionalità.
2. Il Giudice del merito, ricordati i termini oggettivi dell'istanza, rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari,
esclusa la sussistenza di causa impeditiva al sortgere del dirit-
04/21i LI IA EE 2 to d'indennizzo, valutati i pregidizi in relazione alla condizio-
ne di commerciante ben avviato in non specificati settori, non-
ché di persona molto benestante del richiedente, particolarmente sensibile a sofferenze morali e psicologiche, fissò in ben set-
tanta milioni di lire l'indennizzo da attribuire al LI IA Le,
comprendedovi anche globalmente le "spese sostenuto per l'istau-
rata procedura".
3.- Ricorre per cassazione il Ministro del Tesoro, sempre per il tramite dell'Avvocatura di Stato, deducendo tre mezzi di an-
nullamento dell'ordinanza impugnata.
Con il primo si denunzia la violazione dell'art. 16 disp.prel.
cod.civ.: il deducente censura la decisione di merito laddove ha escluso che allo straniero sia applicabile la speciale regola di
"reciprocità", vale a dire il condizionamento del diritto sogget-
tivo all'equo indennizzo, in caso di sofferta ingiusta detenzione nel territorio dello Stato, alla prova che il cittadino italiano,
sottoposto ad analogo trattamento nel territorio dello Stato di appartenenza, goda (o possa godere) dello stesso diritto. Non of-
ferta tale prova, secondo il ricorrente, si imponeva, in limine,
la declaratoria di improcedibilità dell'azione.
Con il secondo mezzo, nel denunziare la violazione dell'arti-
colo 314 del codice di rito penale, il ricorrente si duole per a-
vere la Corte omesso di considerare, in termini di completezza e adeguatezza al materiale probatorio in atti, la condotta tenuta
dall'inquisito, non solo prima che il provvedimento di cautela venisse emesso - per avere, con contraddizioni e negatoria di circostanze inequivocamente provate, dato adito a ragioni di gra-
- 3 04/21 1 LI IA EE giustizia ad adottare ve sospetto (sí da spingere gli Organi di
duplice omicidio di provvedimento di rigore in relazione a il connazionali, dediti alla commissione di gravi reati, spariti dalla circolazione dopo un incontro con il LI IA) ma anche
successivamente, per avere, con condotta gravemente colposa, ir-
robustito quei sospetti, tanto che solo la mancanza di ulteriori acquisizioni indusse il giudice a concludere la istruttoria. Con il terzo mezzo, dedotta violazione degli articoli 314 e
del codice penale e illogicità della motivazione, il ricor- 315
rente si duole in relazione ai criteri adottati dalla Corte del merito per addivenire alla quantificazione dell'indennizzo che,
in ogni caso, ritiene eccessivo. Al riguardo è richiamata la giu-
risprudenza di questa Corte ed è messa in rilievo la irragionevo-
lezza della decisione, la quale, sul punto contestato, si risol-
verebbe in un vero e proprio arbitrio.
4.- Con requisitoria scritta del 1° dicembre 1993, il Procura-
tore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia
rigettato. Ha rilevato, quanto al primo mezzo di impugnazione,
che la clausola di reciprocità non è applicabile al caso in esa- me, secondo l'insegnamento estraibile da plurime decisioni della
Corte costituzionale (che cita); quanto al secondo mezzo, che il Giudice del merito ha esaminato l'aspetto oggetto della censura e ha escluso la ravvisabilità di condotta sinergia all'evento privativo della libertà personale;
quanto al terzo, che detto giudice avrebbe operato un giudizio di equità considerando anche la particolare afflittività della detenzione imposta allo stra-
niero.
04/21土 LI xian EE 4 Il resistente si è costituito innanzi questa Corte depositando memoria di data 17 maggio 1993, con la quale contrasta le dedu-
zioni della ricorrente Amministrazione. Con ulteriore memoria, di data 10 aprile 1994, la difesa del resistente insiste nella
richiesta di rigetto del ricorso del Ministro del Tesoro svol-
gendo considerazioni intorno alla entità dei danni assuntamente
subíti dal cliente.
5. In conformità a precedenti giudicati resi da questa Sezio-
ne della Corte (cfr., fra tanti: [c.c.] 17 dicembre 1992, Della
Zoppa; [c.c.] 27 novembre 1992 n.3809, Scallan;
[c.c.] 9 luglio
1992 n.971, Ercole;
[c. c.] 9 luglio 1992 n.983, Capasso), e come il Procuratore generale ha chiesto, con la ricordata requisitoria scritta, il ricorso va deciso in camera di consiglio, ex articolo
611, primo comma, del codice di procedura penale.
6.- Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso non può
essere condiviso.
Invero, la norma invocata non ha attinenza con l'istituto che considerazione nel presente procedimento, tenuto conto viene in che la riparazione per l'errore giudiziario in generale (nel quale va compresa anche quella per l'ingiusta detenzione) attiene al rapporto pubblicistico tra lo Stato e coloro che ne sono ammi-
nistrtati e trova radice in un impegno internazionale di civilità
al quale non ci si può sottrarre con la semplice considerazione che altri, eventualmente, rimanga inadempiente, nonostante abbia impegni in tal senso.sottoscritto
D'altra parte, l'indennizzo trova radice pur sempre in un er-
rore che rimane imputabile, seppure in termini obbiettivi, alla
04/21 1LI IA EE 5 organizzazione statale.
7.-Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accogli-
mento.
La Corte territoriale ha, seppur brevemente e con giudizi non tutti condividibili, preso in considerazione le circostanze evidenziate dalla difesa erariale e non ha rinvenuto gli estremi detenzione;
la quale, per l'esplicita della colpa sinergia alla deve predicarsi di gravità per poter disposizione della legge,
del dirittoessere posta a condizione ostativa alla insorgenza soggettivo pubblico de quo.
considerazione, al riguardo, princípî di Non vengono in come sotto certi profili pare opinare il ordine penalistico,
come ripetutamentegiudice del fatto, ma regole civilistiche,
questa Corte ha posto in rilievo (cfr.: [c.c.] 17 dicembre 1992 n. 2740, Corrò; [c.c.] 27 novembre 1992 n. 4741, Lando;
[c.c.] 9
luglio 1992 n. 971, Lasciafari;
[c.c.] 9 luglio 1992 n.976, Lei-
tner). Tuttavia, quando il giudice del fatto abbia valutato ogni circostanza ed abbia espresso la sua convinzione con argomen-
tazione logica, alla Corte di legittimità non resta che prenderne atto: invero, il giudizio sulla gravità, o meno, della colpa si-
nergica, è giudizio di merito non rivalutabile in questa sede.
8. Fondato risulta, invece, il terzo mezzo di annullamento centrato sulla palese violazione di legge e sulla inequivoca illogicità della motivazione. Vizi di eccezionale gravità a causa del sostegno razionale che si è tentato di dare, sia assumendo la carenza di parametri oggettiv ai fini della valutazione, sia affermando regole in conflitto con princípî costituzioanli e, in
04/21 1 LI IA EE - 6- definitiva, di civiltà, come appresso si porrà in rilievo.
Non è vero che non sussiste un parametro oggettivo al quale ancorare il giudizio di quantificazione, che, per questo, si ri-
vendica d'equità trasmodante nell'arbitrio, come esattamente ri-
leva il Ministro ricorrente.
9. Va, intanto, evidenziato che questa Sezione, con moltepli-
ha dimostrato come, contrariamente a quanto inci decisioni,
passato è stato sostenuto, nel sistema della legge esiste un si-
idoneo a consetire corretta quantificazione del- curo parametro,
estraibile dalla combinata considerazione del la riparazione,
tetto massimo (liquidabile), stabilito dal legislatore, e della cento milioni diestensione temporale della custodia cautelare:
lire contro quattro anni di privazione della libertà (in carce-
re). E' stato precisato che l'articolo 314 del codice di procedura penale, al primo comma, nel delineare i presupposti, le condizio-
ni e il contenuto dell'equa riparazione, riferisce la causa gene-
tica del diritto soggettivo alla sola custodia cautelare (ingiu-
stamente) subíta, la quale è posta, pertanto, come metro dell'[e-
quo] indennizzo;
diversamente da quanto stabilisce l'articolo 643
dello stesso codice, in tema di riparazione dell'errore giudizia-
rio, per il quale la (non aggettivata) riparazione (illimitata nell'entità) è da commisurarsi alla durata dell'espiazione della pena (non necessariamente privativa di libertà) e alle conseguen-
ze personali e familiari derivanti dalla condanna. La evidente sostanziale differenza tra le due formule della legge (talvolta apoditticamente negata o gratificata d'irrilevanza) consente di
04/21 1 LIxian EE 7 ritenere che in tema di ristoro per l'ingiusta detenzione il le-
gislatore non solo ha adottato criteri determinativi diversi, ri-
spetto alla riparazione dell'errore giudiziario, ma ha anche li-
mitato l'area da considerarsi (in relazione all'evento genetico)
scaturiti dalla privazione della libertà per-solo ai pregidizi sonale. Ne discende che tra i due istituti indennitari, pur concet- tualmente inquadrabili nella poliedrica categoria dell'errore giudiziario (cfr. Sez.un., 6 marzo 1992, Giovannini e, sotto la stessa data, Roselli), sussiste evidente differenza strutturale
(nel riferimento all'evento genetico), operativa (per la limitata ampiezza dell'area dei pregidizi considerabili) e quantitativa
(in relazione al vincolo sull'entità dell'indennizzo).
A ben guardare, è stato più volte precisato, riflettendo su tali differenze si avverte che la fissazione di un tetto massimo all'entità della riparazione (articolo 315, secondo comma, del
codice di rito penale) trova causa (e giustificazione) solo nel-
l'istituto che si considera, perché l'unico fatto genetico che lo sostiene non è suscettibile, nella universalità, di differenti quantificazioni, il parametro referente essendo, per definizione,
caratterizzato dall'invariabilità. Infatti, l'unico dato conside-
rabile è la (ingiusta compressione della) libertà personale. Al
contrario, la pluralità e complessità di dati in fatto da valuta- re ai fini della quantificazione della riparazione dell'errore '
giudiziario, ex articoli 643-646 del codice di rito penale, non potrebbe sopportare, senza svilire la serietà dell'indennizzo e compromettere l'architettura dell'istituto, la fissazione di un
04/211 LIIA EE 8 massimo liquidabile.
10. La statuizione legislativa sull'entità della riparazione trova, quindi, giustificazione non tanto nella considerazione
(costituzionalmente valida) di rappresentare il massimo sforzo economico sopportabile dalla collettività per ristorare un pre-
giudizio legittimamente inferto al singolo nell'espletamento di attività di difesa sociale (che, pur sempre, potrebbe abbisognare quanto nella omogeneità del dato re- di controllo di congruità),
ferente per la determinazione (dell'indennizzo), vale a dire il
bene aggredito, quasi requisito, per la realizzazione di finalità
comuni ai consociati.
il no-Invero, in un ordinamento democratico e civile (quale stro vuole essere), il valore della libertà personale è uguale ed identico per tutti gli uomini (esseri umani), cittadini o stra-
nieri che siano. I beni supremi della persona, la vita, la liber-
tà, etc., non ammettono diversità di trattamento e di valutazione sotto qualsivoglia profilo: un'ora o un giorno di ingiusta priva-
zione della libertà è danno per il singolo e per tutti i conso-
ciati assolutamente uguale chiunque ne sia soggetto passivo.
Da questa riflessione, nella conclusione difficilmente conte-
stabile (ovviamente, ma solo ovviamente, il resistente non è
d'accordo), emerge l'obbligo del giudice di attenersi, di norma,
nel quantificare la riparazione, al suddetto criterio facendo u-
guale, nella unità di misura, il "prezzo della libertà" che la collettività si impegna a versare a qualsiasi persona che se compressa nel legittimo esercizio della giurisdi-l'abbia vista zione penale, cui anche gli stranieri sono soggetti, gravando
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anche su loro l'obbligo di vivere onestamente.
Come non potrebbe essere condiviso il rilievo circa la disomo-
geneità dei valori a raffronto (libertà personale, somma di dana-
ro), dato che, nella insopprimibilità del servizio giudiziario,
lo Stato altro non potrebbe fare, ove errore incolpevole compro-
mettente la libertà personale si verifichi, parimenti non trove-
rebbe consenso negativa considerazione sulla limitatezza della riparazione rispetto al valore del bene aggredito, rilievo non conoscibile dal giudice tenuto solo ad osservare la legge.
11.- Sembra opportuno, ancora una volta, ricordare che nel vi-
gente ordinamento giuridico la tutela della libertà individuale non è presa in considerazione solo dall'istituto del quale sin
Il bastione difensivo piú robusto è rappresen- qui si è parlato.
tato dal complesso normativo che ne garantisce la intangibilità
imponendo regole molto rigorose ai singoli come agli Organi pub-
blici ed apprestando mezzi di pronto intervento idonei a scongiu-
rarne la compromissione e a immediatamente ripristinarla, ove il-
legalmente o senza necessità sia stata compressa.
Ma anche il sistema riparatorio esibisce un'articolazione suf-
ficientemente ampia, seppur gradata. Viene per primo in evidenza il complesso normativo centrato sul rilievo di condotte costitu-
enti reato, da chiunque poste in essere, ivi compreso il giudice;
in tale ipotesi, integrale deve essere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (materiali e morali) e non, secondo le dispo-
sizioni del codice civile (danni diretti, danni alla vita di re-
lazione e alla salute, secondo l'ampia accezione del cosiddetto danno biologico). L'integralità del risarcimento è tale da non
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04/21 1.LI IA EE 10- lasciare scoperto nessun profilo di pregiudizio, a parte la ri-
levata disomogeneità tra compromissione di un bene morale, la li-
bertà, e corresponsione di una somma di danaro.
A un successivo livello, caratterizzato dalla minor area di copertura, si colloca il sistema riparatorio supportato da fat-
tispecie di libertà compressa per effetto di comportamenti dolosi o colposi del magistrato non integranti reato. Tali situazioni sono oggetto della disciplina prevista dalla legge 13 aprile 1988
n. 117, in tema di "risarcimento dei danni cagionati nell'eserci-
dei magi- zio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile strati". Senza indagare sulle problematiche sollevate dalla pre-
detta legge, che sotto taluni aspetti ha migliorato ed ampliato il regime risarcitorio pure previsto dalla precedente normativa
(articoli 55 e 56 del codice di procedura civile), va precisato che nel perimetro delle fattispecie ipotizzate colui che ha su-
bito illegittima compressione della libertà vanta, nei confronti dello Stato, il diritto all'integrale risarcimento del danno in tutte le articolazioni sopra accennate, ivi compreso il danno biologico (se sussistente), con la sola esclusione del danno mo-
rale o pretium doloris, previsto solo in correlazione al fatto-
reato.
Infine- è la conclusione cui si è approdato nelle decisioni
-che hanno affrontato questo argomento viene in evidenza, quale sistema indennitario di chiusura, il nuovo istituto di cui agli articoli 314-315 del codice di procedura penale, che direttamente riguarda la presente indagine. Quando tutti coloro che comunque sono coinvolti nel meccanismo di difesa sociale, sia come sogget-
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ti esercenti la giurisdizione che come soggetti passivi, abbiano compiuto, ciascuno nella sua sfera, il proprio dovere nel rispet-
to delle regole legali, e tuttavia taluno abbia subíto ingiusta limitazione alla libertà personale, la collettività assume l'ob-
bligo di versare una somma di danaro, nei limiti del massimo sforzo possibile, che ristori il sacrificio imposto dalla neces-
sità di realizzare interessi comuni.
12. A questo punto dovrebbe apparire chiara la diversità di
piani sui quali si collocano (ed operano) i concetti di risarci-
mento del danno, in senso ampio, in tutte le sue componenti, ob delictum ed ex illicito, e d'indennizzo per pregiudizio da com-
portamenti leciti in generale e, per la sottospecie che qui in-
necessari al conseguimento di finalitàteressa, socialmente va-
lide.
Pur non nascondendo che è di lunga analisi l'esegesi dei si-
gnificati che il termine indennizzo assume, di volta in volta,
nell'ordinamento giuridico pubblico e privato (cfr., da ultimo: Cass. civ., 21 giugno 1991, n.6984, in Foro it. 1992, c. 1248),
si è specificato che, in estrema sintesi e per quanto concerne la materia che interessa, può giudicarsi condivisibile il riferimen- to al ristoro, equitativamente determinabile, di un pregiudizio subíto da un soggetto a seguito della condotta, anche legittima,
tenuta da un altro soggetto. Nell'ampio genus specificazioni van-
no operate in relazione a vari referenti, quali la natura priva-
tistica o pubblicistica del rapporto che lega i soggetti coin-
volti, ovvero, degli interessi perseguiti dal soggetto attivo e dalla posizione giuridica (tenuto, o meno, a subire la soggezio-
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ne) del soggetto passivo, oppure dalla natura del bene aggredito,
come nel caso che ci occupa, ove, per esplicita disposizione di l'indennizo è riferito alla privazione della libertà per-legge,
sonale.
Provato il limite ontologico della ripazione per l'ingiusta nell'ambito del genus (equo) indennizzo, nella spe- detenzione,
cies riparazione per il pregiudizio arrecato al singolo a seguito di compressione della libertà personale (custodia cautelare) nel-
l'esercizio legittimo e corretto, ma poi risultato sine substante titulo, e per questo ingiusto, della giurisdizione penale, è sta-
che, pur ta rilevata la non condivisibilità di quelle decisioni partendo da omologa posizione definitoria, tendono a slargare il perimetro indennitario sino a comprendervi qualsivoglia pregiudi-
zio, e [anche] danno, subito dal soggetto perché ingiustamente privato della libertà personale e sottoposto a indagine, sino ad illicito e, a oltrepassare gli stessi limiti del risarcimento ex volte anche, ob delictum, facendo della riparazione una specie di megarisarcimento, per di più affidato a imprecisati canoni d'e-
quità rimessi alle intuizioni del giudice del merito, senza pos-
sibilità di verifiche in sede di legittimità; in definitiva, come nel caso di specie, all'arbitrio.
Siffatte decisioni confliggono con gli stessi presupposti dai quali partono, quali l'affermazione che l'indennizzo non fa capo a condotte illecite e che sussiste ontologica differenza tra ri-
sicché questo non può superare ma nep-sarcimento ed indennizzo,
pure equagliare l'altro; non riflettono sulle implicazioni scatu-
renti dalla imposizione di un tetto massimo all'entità della ri-
(
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parazione, fissato dalla stessa legge, la legittimità costituzio-
nale della quale può essere riconosciuta solo se il ristoro ven-
ga, essenzialmente, salvo sussidiari limitati adeguamenti al caso particolare, circoscritto alla compromissione di un unico bene
giuridico assunto omogeneo nei riguardi di tutti i membri della
società, tutti possibili soggetti passivi, tutti negli stessi termini indennizzabili.
13. Respinti tali sommari opinamenti, è stato ritenuto possi-
bile, sulla scorta delle superiori considerazioni, dare una argo-
mentata risposta al quesito vertente sul se la legge preveda un giudizio quantificatorio assolutamente libero ed arbitrario, come talune decisioni mostrano di voler intendere l'espressione "equo"
indennizzo, fondando sull'aggettivo una categoria di giudizio d'equità libero da vincolo di legge, di tipo giusnaturalistico,.
ovvero preveda, seppur implicitamente, un parametro di ragionevo-
le rigore sul quale articolare il giudizio quantificatorio, pur negli opportuni adattamenti al caso particolare, nel che si so-
stanzia, secondo la tradizione romanistica, l'aggettivazione
- di per sé non necessaria di "equo" (se aequitas sta per adattamen- to della legge scritta, da osservarsi, al caso particolare in giudizio secondo la volontà del legislatore, o, meglio oggetti-
-
vando il concetto aristotelico, mutuato dalla dottrina latina
-
della legislazione).
Da queste premesse si è concluso che se l'indennizzo previsto lall'articolo 314 del codice di rito penale rappresenta il risto-
o per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa;
se il ene della libertà ha lo stesso significato, la stessa tutela, lo *
stesso valore, e in definitiva, lo stesso "prezzo", per tutti gli uomini di fronte alla legge, la quale è (e deve essere) uguale per tutti, l'indennizzo deve essere fondamentalmente uguale per tutti nell'unità di misura: non sussistono, né possono essere tollerate, differenze per nazionalità, per religione, per sesso,
per condizioni sociali, per censo, per capacità di produrre red- dito, per cariche pubbliche o private, e via di seguito, secondo lo spirito della Costituzione repubblicana, legge delle leggi e prima legge per il giudice e per tutti.
E allora, come piú volte questa Sezione ha rimarcato per rap-
presentare il corretto approdo della soprana discussione, tre
referenti sono da individuare e porre in evidenza: (1) il tempo di compressione della libertà, (2) la somma massima posta a di-
sposizione dal legislatore, (3) il tempo massimo di durata della custodia cautelare previsto dalla legge, determinabile in quattro del codice (cfr.: anni, almeno al momento della promulgazione
Cass. Sez.I,
[c.c.] 20 dicembre 1991, Quondam, in C.E.D. Cass.,
massima n. 189125). Viene cosí in evidenza un metro di valutazio-
agevole nel governo e conformne allo spirito della legisla- ne,
zione, oggettivo, uguale per tutti;
ugualmente insoddisfacente,
se la somma posta a disposizione dal legislatore sia da ritenere,
eventualmente, inadeguata.
14. Tuttavia, ha osservato il Collegio in quelle decisioni,
delle quali qui si ripropone l'ordito motivazionale, l'aggettivo
"equo" affiancato al termine riparazione (aggettivazione che non si rinviene nel testo del primo comma dell'articolo 643 del codi-
ce di procedura penale) nella formulazione dell'articolo 314 in
15- 04/21 1 LI IA EE esame, inclina a far ritenere che il legislatore abbia voluto suggerire al giudice di procedere, tutte le volte che risulti opportuno, a un aggiustamento del risultato dell'applicazione del criterio quantificatorio oggettivo al caso particolare. Non deve produrre sorpresa, si è avvertito, l'accostamento a un parametro rigido ed oggettivo, quale quello risultante dal trinomio sopra indicato, di un criterio di misurazione supplementare, non neces-
sario e discrezionale, rapportabile a specifiche particolari cir-
costanze, perché prescrizioni del genere risultano ricorrenti nel campo del diritto, ivi compreso quello della giurisdizione pena-
le, ove, ad esempio, al rigido criterio di determinazione della pena, indicata nelle sue espressioni ed estensioni dalla legge, si affianca un discrezionale, equitativo, potere del giudice di adattamento della pena al caso concreto, sia pure sulla base di parametri genericamente catalogati dalle legge (articolo 62 bis
codice penale in relazione all'articolo 133 dello stesso codice;
"caso di lieve entità", caso di "maggiore gravità", e similmen-
te).
fronte alla legge sia (e Sebbene la dignità degli uomini di
essenzialmente uguale per tutti, e allo stesso deve rimanere)
modo il ristoro del sacrificio della libertà deve essere misura-
to, pure non è contrario ai princípî adattare la quantificazione, nella sua essenziale base fissata con un criterio oggettivo, me-
diante marginali adattamenti al caso in giudizio, valorizzando specificità rivenienti da plurime considerazioni, talune insite nello stesso sistema legale (detenzione in carcere, certamente
piú gravosa che quella a domicilio, e questa pur graduabile in
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relazione alle modalità di esecuzione), altre riferibili al caso condizioni economiche, danni all'immagine umano (incensuratezza,
dell'uomo quando questo non sia riparabile, strepitus fori, e via di seguito).
Molta sensibilità il giudice del merito deve adottare nell'in-
dividuare le circostanze da valutare sotto il profilo in conside-
bandendo quelle ripudiate e valorizzando quelle apprez-razione,
zate dall'ordinamento costituzionale sensibile al rispetto della parità tra tutti gli esseri umani ed incline alla tutela dei sog-
getti più deboli e meno fortunati. Prive di significazione, nella della Costituzione repubblicana,"filosofia" risultano l'esibi- zione della classe sociale (condizioni sociali) di appartenenza del soggetto, l'assunta maggiore o minore sensibilità alla priva-
zione della libertà, la capacità di produrre redditi: l'ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge e la loro parità di fronte ai doveri civici, tra i quali (come il servizio militare o civile, il testimoniare o prestare soccorso, etc.) quello si sop-
portare le conseguenze, a volte anche pesanti, dell'esercizio della giurisdizione con i suoi inevitabili errori, impone la pari valutazione della dignità e del sacrificio di ciascuno.
15. Riassumendo, e cosí ribadendo la giurisprudenza di questa
Sezione (cfr., fra tante: [c.c.] 28 dicembre 1993, Grasso;
[c.c.] 17 dicembre 1992, Vitale;
[c.c.] 17 dicembre 1992, Costa;
[c.c.] 27 novembre 1992 n. 3809, Scallan;
[c.c.] 9 luglio 1992 n. 971,
[c.c.] 9 luglio 1992, Guastella): il parametro essenzia-Ercole;
le, di fondo, da tenere in considerazione ai fini della quantifi-
cazione nummaria della riparazione per ingiusta detenzione è il
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EE 17 - 04/21L LI IA *
rapporto tra durata (della privazione della libertà) e somma mas-
sima posta a disposizione dal legislatore. Il dato artimetico
ricavabile da siffatta semplice operazione, rapportata al caso concreto, può subire aggiustamenti, in piú o in meno, in relazio-
ne alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere obbiettivo (detenzione in carcere o domicilio, autorizzazione al lavoro o meno, etc.) che soggettive, purché inerenti valori so-
cialmente apprezzabili e non connessi alle condizioni socio-eco-
nomico-lobbistiche del soggetto;
una specie di circostanze gene-
riche (attenuanti-aggravanti), quale strumento finalizzato a giu-
stapporre, al meglio possibile, ma pur sempre nel perimetro della valutazione oggettiva, che non deve risultare stravolta nella sua essenzialità, la somma di danaro attribuenda al caso specifico,
sicché il risultato finale risponda a criterio d'equità intersog-
gettiva.
16. Va, da ultimo, a conclusione della discussione sul punto,
perché inerente ai criteri di liquidazione dell'indennizzo (ed ai fini del riesame che il giudice del rinvio dovrà adottare appare particolarmente giovevole), richiamata l'attenzione su un altro
aspetto della quantificazione, peraltro trascurato dal provvedi-
mento impugnato (quanto meno sotto il profilo motivazionale).
Il giudice del merito, investito della istanza per l'attribu-
zione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall'istante nel procedimento penale, nel corso del quale la privazione di libertà fu sofferta, quale risulta dagli atti,
o di colpa;
qualora, come nel caso disia connotabile di dolo
04/21 i LIIA EE 18 specie, si pervenga a un giudizio di esclusione della colpa grave sinergica, tuttavia, non è da ritenersi eraurito l'esame della
condotta del soggetto istante in quanto la condotta colposa, nel-
la vita di qualsiasi rapporto giuridico, può assumere varie gra-
dazioni, che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'indennizzo. Nelle al-
tre gradazioni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sot-
to entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare dello stato di detenzione) non rimane in-
significante, dovendo essere valutata ai fini della taxatio sul
quantum debeatur, in applicazione del princípio generale di [au-
to responsabilità, estraibile dalla lettura degli articoli 1227 e
2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il
quanto meno per colpa (seppur lieve), dallopregiudizio causato,
stesso danneggiato. Ovviamente, la relativa operazione di quanti-
ficazione è riservata al giudice del merito che ha obbligo, per-
altro, di fornire congrua, adeguata e logica motivazione.
17. Venendo al caso di specie, appare evidente come la Corte
territoriale non si sia attenuta ai criteri sopra discussi, la-
sciandosi fuorviare da considerazioni prive di rilievo, comunque sottraendosi all'obbligo di fornire motivazione in relazione a
criteri oggettivi eventualmente adottati per addivenire alla quantificazione dell'indennizzo; anzi, a ben guardare, il giudice del merito si è ispirato a regole assolutamente confliggenti con quelle sopra enunciate inducendosi in riflessioni che, se le
parole non ne tradiscono la sostanza, debbono essere censurate
con fermezza. Invero, dall'ultima parte della motivazione del
04/21 1. LI IA EE 19 - provvedimento sembra di comprendere che i giudici a quibus, pur ricordando che l'indennizzo di cui si discutte non costituisce risarcimento di danni, considerano che esso deve pur avere un valore economico e che questo deve essere rapportato alla
Insomma, sempre che ben si sia condizione del destinatario.
francamente, di essere caduti in compreso (è da augurarsi,
errore) piú il richiedente è colmo di richezze, piú la somma da attribuirgli deve essere elevata: altrimenti, rimarrebbe insignificante rispetto alla sua possanza economica, come accadrebbe nel caso di specie, laddove si evidenzia che l'istante, ancorché giovanissimo e timido esule, sa possessore di immense ricchezze che avrebbero attratto le bramosie di suoi connazionali, deditti al delitto, e, tuttavia, con i quali egli non disdegnò di intrattenersi lungamente a pranzo. E' comprensibile su questo non vi è censura che il resistente sposi siffatte tesi e ne propugni, con non sempre limpidi argomenti, l'adozione in suo pro. Non è vero che
l'ancoraggio dell'indennizzo a parametri oggettivi sia da considerare "mortificante"; al contrario, al di là delle contingenti esigenze di parte, esso rappresenta una vera conquista di civiltà che deve riguardare tutti, compresi gli stranieri, ricchi o meno che siano.
18. Il ricorso del Ministro del Tesoro, sotto questo profilo per violazione di accolto e l'ordinanza impugnata annullata va legge e difetto di motivazione.
Gli atti vanno rinviati, per nuovo esame, alla stessa Corte di
Appello, altra sezione, la quale si atterrà ai princípî di dirit-
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04/21 1 LI IA EE - 20- to sopra illustrati, che qui, per correntezza, si riassumono:
a)- L'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, prevista dall'articolo 314 del codice di procedura penale, è finalizzata al ristoro della custodia cautelare subíta senza reale titolo,
pur nella ineccepibilità formale della procedura, con esclusione
direttamente ad di qualsiasi altro referente ancorché piú o meno essa connesso.
b) Nella quantificazione dell'entità della somma da attribui-
a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il re giudice deve essenzialmente attenersi al parametro risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e
secondo quanto stabilisce l'arti-la somma massima attribuibile,
colo 315, secondo comma, del codice di procedura penale. Sussi-
diariamente, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto ed in via equitativa, il giudice prenderà in considerazione altre
circostanze di fatto, con prudenza individuadole tra quelle posi-
tivamente valutate dall'ordinamento giuridico, fornendo al ri-
guardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole d'e-
sperienza che ne hanno suggerito l'adozione.
investito della istanza per l'at-c)- Il giudice del merito,
tribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la con-
dotta tenuta dall'istante nel procedimento penale, nel corso del
quale la privazione di libertà si verificò, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concausante può assumere varie gradazioni, che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere
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il diritto all'indennizzo. Nelle altre gradazioni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili consi-
derabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare del-
lo stato di detenzione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della taxatio sul quantum debeatur, in applica-
zione del princípio generale di [auto]responsabilità, estraibile dalla lettura degli articoli 1227 e 2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto me-
no per colpa (s(seppur lieve), dallo stesso danneggiato.
19. Il resistente, costituito in questa fase, deve essere condannato a rifondere all'Amministrazione ricorrente le spese di
giudizio che, limitate per la fase di cassazione al solo onorario
(non essendo previsti diritti di procuratore e non essendo stata
richista refusione di spese), si liquidano come in dispositivo,
con riferimento alla somma in contrestazione..
P. T. M.
La Corte, IV Sezione penale,
visti gli artt. 611, 623 codice di procedura penale,
annulla l'ordinanza impugnata e rin via per nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Genova, diversa
sezione;
cond anna il resistente a rifondere le spese sostenute dall'Amministrazione
ricorrente che liquida in lire unmilionecinquecento mila per ono-
rario.
-22- 04/211 LI IA EE Così deciso in Roma
Il consigliere est.
(dott. Mauro D. Losapio)
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04/211 LI IA
Lea
A. JINSI RU MA
il 21 aprile 1994=
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Consoli)
QOnsoli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezlone Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1
8 GIU. 1994 OGGI, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Daniela Piccioni
C
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