Sentenza 11 giugno 2001
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La controversia tra privati, promossa per ottenere la demolizione della costruzione che si assuma realizzata dal vicino in violazione delle norme sulle distanze, investendo posizioni di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7871 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di Sez. -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. IC VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 5819/1999 del R.C. AA.CC.
proposto da
SOGEIM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli che unitamente all'Avv. MA Locati la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
ON IC, CC RI, CC ER e CC AR, elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelo Rosati che li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2753/98 del 07.10.1998/16.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Guido Romanelli e Angelo Rosati.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e trasmissione degli atti al Primo Presidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.06.1991, MI MI, AR, TO e MA CC, proprietari di un immobile sito in Arcore alla via Filzi n. 10, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza la SOGEIM s.r.l., proprietaria di un edificio eretto su fondo confinante, al fine di sentirla condannare all'arretramento o alla riduzione dell'altezza di detto edificio, in quanto realizzato in violazione delle norme sulle distanze dettate del locale Regolamento edilizio comunale;
in subordine, al risarcimento dei danni.
Costituitasi la soc. SOGEIM deduceva che le norme del Regolamento edilizio dovevano considerarsi abrogate a seguito dell'approvazione del P.R.G. e delle relative Norme Tecniche di attuazione che nulla prevedevano in tema di distanze tra edifici;
che, peraltro, l'edificio era stato realizzato nell'ambito di una Convenzione urbanistica sottoscritta anche dagli attori.
Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava la società convenuta ad arretrare l'immobile alla distanza di m. 21,92 dall'edificio di proprietà degli attori ovvero, in alternativa, a ridurne l'altezza a m. 15,28, pari alla distanza esistente tra gli edifici di rispettiva proprietà.
Contro tale decisione, la soc. SOGEIM proponeva appello, lamentando la ritenuta vigenza del Regolamento edilizio, la mancanza di titolo degli attori a far valere qualunque pretesa in ordine alla distanza tra i loro edifici o all'altezza degli stessi, avendo accettata la convenzione urbanistica in base alla quale la soc. SOGEIM aveva costruito. Sosteneva, peraltro, l'appellante la carenza di giurisdizione del giudice adito.
Con sentenza n. 2753/98 del 07.10.1998/16.10.1998, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame, osservando che, come ritenuto dal Tribunale, in mancanza di un'esplicita normativa in tema di distanze tra fabbricati nel P.R.G. e nelle sue N.T.A., non poteva ritenersi abrogato l'art. 14 del Regolamento edilizio che disciplina tali distanze e, pertanto, l'appellante doveva arretrare il fabbricato ad una distanza pari all'altezza dello stesso ovvero diminuirne l'altezza fino alla misura pari alla distanza attuale tra i fabbricati in questione.
Quanto all'accettazione da parte degli attori della convenzione edilizia in base alla quale la soc. SOGEIM aveva costruito, dal testo della stessa non era dato evincere alcuna rinuncia esplicita al rispetto della normativa sulle distanze, e, poiché il mancato rispetto della stessa integra lesione di diritti soggettivi, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione dell'AGO. Contro questa sentenza la soc. SOGEIM propone ricorso per cassazione in base a quattro motivi, il terzo dei quali attinente alla giurisdizione e perciò portato alla cognizione di queste Sezioni Unite.
Il MI e i CC resistono con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Queste Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sul terzo motivo perché afferente alla giurisdizione.
Con esso, infatti, la ricorrente SOGEIM, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. in relazione all'art. 14 del Regolamento edilizio comunale (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) e carenza di giurisdizione dell'AGO (art. 360 n. 1 c.p.c.), sostiene che la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo la ricorrente osserva che, pure a voler ammettere la vigenza dell'art. 14 del Regolamento edilizio, che disciplina la distanza tra gli edifici in relazione all'altezza degli stessi, avrebbe errato la Corte d'appello nel computare nella misurazione della stessa anche il piano mansardato che è stato assentito in concessione, costruito e venduto come "sottotetto non abitabile"; pertanto non poteva essere addebitato alla società costruttrice l'abusiva trasformazione, effettuata dagli acquirenti, della mansarda in piano abitativo. Nè tale abusiva e illegittima trasformazione, che non altera comunque le dimensioni esterne, poteva essere fatta valere avanti all'AGO, rispetto alla quale i proprietari adiacenti non sono titolari di diritti soggettivi e quindi non possono pretendere di ottenere ne' l'abbattimento ne' l'arretramento della costruzione. Il motivo è infondato.
Le norme degli strumenti urbanistici che regolano la distanza nelle costruzioni, comunque questa sia considerata nella sua semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti o in riferimento al distacco tra fabbricato e confini o ancora nel suo rapporto con l'altezza dell'opera edilizia, hanno carattere integrativo delle norme del codice civile e, pertanto, attribuiscono ai proprietari dei fondi confinanti altrettanti diritti soggettivi, con conseguente facoltà di chiedere la riduzione in pristino o l'arretramento. La controversia tra privati, promossa per ottenere la demolizione della costruzione che si assuma realizzata dal vicino in violazione delle norme sulle distanze, investendo, quindi, posizioni di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare la giurisdizione dell'AGO, in tema di limiti legali della proprietà, va affermata anche quando la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati e il relativo computo richieda di accertare se il sottotetto sia da comprendere in essa, in quanto concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile con conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene, etc.) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, ovvero non sia da calcolare in quanto avente natura meramente funzionale rispetto alla struttura dell'immobile, in relazione alle sue oggettive caratteristiche e particolari modalità costruttive, dovendo tale accertamento essere effettuato in base alla valutazione del materiale probatorio allegato agli atti di causa (ed eventualmente mediante ausilio di c.t.u.), indipendentemente da quanto stabilito, sul punto, dall'autorità amministrativa in sede di convenzione ovvero di rilascio della concessione edilizia. Invero, le controversie tra proprietari di fondi finitimi, in tema di rispetto delle distanze legali, appartengono sempre alla giurisdizione del giudice ordinario perché vengono in rilievo soltanto questioni relative alla lesione di diritti soggettivi;
trovando oltretutto in questa materia applicazione anche il principio secondo cui nei rapporti tra privati non si pongono questioni di giurisdizione, perché la posizione di interesse legittimo è configurabile soltanto in rapporto al potere esercitato dalla P.A. che, invece, in tali controversie non è parte in causa (cfr. ex plurimis: Sez. Un. 12.6.1999 n. 333; 18.5.2000 n. 365). In conclusione, in base alle considerazioni svolte, la Corte rigetta il terzo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice ai fini della decisione degli altri motivi del ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il terzo motivo;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice ai fini della decisione degli altri motivi del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001