Sentenza 26 gennaio 2017
Massime • 1
In caso di patteggiamento per i reati in violazione dei vincoli paesaggistici, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, pur in difetto di accordo tra le parti, in quanto si tratta di statuizione obbligatoria applicabile indipendentemente dal loro consenso.
Commentari • 2
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- 2. Spazio minimo detentivo: le novità giurisprudenziali sul piano nazionale e sovranazionaleRocco Colaci · https://www.filodiritto.com/ · 15 febbraio 2017
L'assenza di certezza circa lo spazio minimo di detenzione rappresenta una rilevante lacuna della legislazione penitenziaria italiana. L'articolo 6 della legge 354/1975, infatti, si limita a prevedere che “i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente”, senza individuare specifici criteri quantitativi circa lo spazio detentivo da assicurare al singolo ristretto. Dato il silenzio del legislatore, l'unica voce sul tema è quella del diritto vivente: seguendo gli indirizzi assunti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Suprema Corte di cassazione è da tempo impegnata nell'individuazione di uno spazio vitale minimo (al di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2017, n. 52819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52819 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2017 |
Testo completo
52819 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.166 Dott. ALDO CAVALLO Presidente Consigliere rel UCC 26/01/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N.21186/16 Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Consigliere Dott. ENRICO MENGONI Consigliere Dott. UBALDA MACRI' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nel procedimento a carico di AN UC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 31.5.2016 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino RITENUTO IN FATTO Con sentenza ex art.444 c.p.p. in data 31.5.2016 il Tribunale di Cosenza ha condannato CA SI alla pena di € 22.600,00 di multa per i reati unificati dal vincolo della continuazione di cui agli artt. 44 lett.e) D.P.R. 380/2001, 181, comma 1° d.lgs. 42/2004 per aver realizzato in terreno di sua proprietà, sottoposto a vincolo paesaggistico ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, موم un manufatto in legno ancorato al suolo con plinti di cemento e 624 e 625 n.2 c.p. per essersi impossessato, mediante allaccio abusivo alla rete idrica ed elettrica, di corrente elettrica e di acqua potabile comunale. Avverso la suddetta pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di cui all'art.606 lett.b) riferito all'art.31, comma 9° dpr 380/2001 e all'art. 181, comma 2° d.lgs. 42/2004, l'omesso ordine di demolizione dell'opera abusiva che, in quanto statuizione obbligatoria e perciò sottratta alla disponibilità delle parti, va disposto ex officio anche in caso di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, nonché la mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della riduzione in pristino che necessariamente consegue alle opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, concludendo con la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e contestuale disposizione dei suddetti ordini ad opera di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso risulta fondato. Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Dal momento che l'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, quanto agli effetti, alla sentenza di condanna, ad eccezione di quelli indicati nel primo comma fra i quali non è compresa la sanzione in esame, ne consegue che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al citato art. 31, comma 9 vada impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte ha precisato che non assume rilievo il fatto che l'ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l'imputato deve tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento (ex multis Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212). Analoga omissione risulta essere stata posta in essere per il reato paesaggistico: insistendo il manufatto abusivo in zona vincolata, il Tribunale avrebbe dovuto applicare ex officio la sanzione amministrativa della riduzione in pristino stato prevista dall'art. 181, comma 2 d.lgs 22.1.2004 n.42, anch'essa 2 sottratta, in ragione della sua natura obbligatoria, al potere dispositivo delle parti così come al potere discrezionale del giudice, e perciò applicabile indipendentemente dal consenso di costoro (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008 - dep. 13/06/2008, Caccioppoli, Rv. 240539). Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione e di riduzione in pristino, ai quali il Collegio può provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. 1), trattandosi di ordini automaticamente conseguenti alla sentenza di condanna pronunciata per i suddetti illeciti (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 - dep. 05/05/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che impartisce Così deciso il 26.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Aldo Cavallo дель сам DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 NOV 2017 IL CANCELLIERE bs ( Mariani Luana 3