Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio" rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2013, n. 18184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18184 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 15/02/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 397
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 25679/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SI N. IL 23/08/1973;
avverso la sentenza n. 10791/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 07/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Pintus Antioco il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7/5/2012, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò nei confronti di LA MO, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), con precedente specifico, la pena concordata dalle parti, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione prospettando unitario motivo di censura con il quale denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge, per essere stata disposta la revoca della patente di guida, in violazione della disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), così come innovato dal D.L. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, rimasta sul punto inalterata dai successivi interventi di riforma, prevista in caso di "recidiva nel biennio". Circostanza, questa, non verificatasi, in quanto il LA, che aveva commesso il nuovo reato in data 19/9/2010, risultava aver riportato condanna per guida in stato di ebbrezza commessa 29/6/2008, con decreto penale di condanna emesso il 30/3/2009 dal G.I.P. del Tribunale di Tortona, esecutivo l'8/7/2009. Poiché il primo fatto analogo risaliva al 29/6/2008, al 19/9/2010 (data di commissione del nuovo fatto per cui è processo) era già decorso il biennio di legge.
3. La censura è infondata.
L'orientamento che appare più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato deve reputarsi quello secondo il quale quel che rileva è la data del passaggio in giudicato e non quella di commissione (Cass., Sez. 4, n. 28670 del 7/6/2012; n. 20634 del 20/3/2012; n. 36808 del 9/7/2010; n. 15657 del 24/3/2010 n. 8630 del 22/1010). Difatti solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste. Invero il difforme minoritario orientamento (Cass., 6, n. 27985 dell'11/6/2009 e Sez. 4, n. 23943 del 20/5/2010), oltre a non superare l'argomento sopra esposto, o è privo di adeguato apparato di approfondimento critico (la sentenza n. 27985, cit.), oppure (la seconda decisione) fonda il proprio convincimento non sull'attuale tenore letterale della disposizione, ma sul precedente contenuto del citato art. 186, comma 7 che faceva riferimento alla presenza di più violazioni nel biennio, modificato, già a partire dal 26/7/2008 con l'espressione "soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato".
Di conseguenza, pur dovendosi prendere atto dell'improprio riferimento al concetto di recidiva operato dalla disposizione in parola, dopo la modifica all'art. 99 cod. pen., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, il ricorso deve essere rigettato, non essendo decorsi oltre due anni dal passaggio in giudicato della prima condanna.
4. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013