Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2012, n. 48276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48276 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/10/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1550
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 8988/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) AR VE N. IL 03/04/1959 C/;
avverso la sentenza n. 779/2010 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del 27/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mura Antonio il quale ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza del 27/10/2011, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò nei confronti di RD IN, imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), con precedenti specifici, la pena concordata dalle parti.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione prospettando unitario motivo di censura, con il quale denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per non essere stata disposta la revoca della patente di guida, in violazione della disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. c), così come innovato dal D.L. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, rimasta sul punto inalterata dai successivi interventi di riforma, prevista nel caso in cui l'imputato risulti gravato, nel biennio, da almeno due condanne per fatto analogo. Circostanza, questa, verificatasi, in quanto il RD, che aveva commesso il nuovo reato in data 27/8/2009, risultava aver riportato condanna per guida in stato di ebbrezza con sentenze divenute esecutive in data 17/2/2008 e 4/12/2008.
3. La censura è fondata.
Siccome richiamato dal P.G. in Sede, l'orientamento che appare più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato deve reputarsi quello secondo il quale quel che rileva è la data del passaggio in giudicato dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi, e non quella della loro commissione (Cass., Sez. 4^, 24/3/2010, n. 15657; in senso contrario, Cass., Sez. 6^, 11/6/2009, n. 27985). Difatti solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste. Poiché nel caso di specie si è verificata la condizione di legge e la sussistenza dei precedenti specifici risulta essere stata, seppur sommariamente, contestata nel capo d'imputazione, deve disporsi la revoca della patente di guida. Revoca alla quale può procedersi in questa sede, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. l), previo annullamento sul punto della sentenza gravata.
4. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 4^, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui all'art. 445 cod. proc. pen., comma 1, afferente alle pene accessorie, possa ad essa estendersi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la revoca della patente di guida;
revoca che dispone. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012