Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva non già la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, bensì la data di commissione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 27985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27985 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
4/1/0985 REPUBBLICA ITALIANA
27 9 85 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/06/2009
SENTENZA
N. 7194 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. COLLA GIORGIO N. 043530/2008
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA 11
"4. Dott.CITTERIO CARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AS RC N. IL 10/08/1976
avverso SENTENZA del 25/10/2008
GIP TRIBUNALE di TRENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO lette/ le conclusioni del P.G. in sede intese all'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della patente di guida.
O S S E R V A
Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Trento in data 25-10-08
che,ex art.444 cpp., aveva applicato a AS RC la pena nei termini concordatitra le parti per i reati di resistenza a p.u., danneggamento aggravato e guida in stato di ebbrezza, disponendo, per quest'ultima impu- tazione, il ritiro della patente di guida ex art.187 Lett.c) C.d.S. rite- nuta sussistente la recidiva nel biennio, il predetto imputato, limitatamente
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afla revoca della patente di guida,ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame,la violazione dell'art.606 lett.b) cpp., per erronea applicazione dell'art.187 lett.c) C.D.S. nell'interpreta- zione del riferimento alla "recidiva nel biennio", dovendosi, sul punto, aver riguardo non già alla data del giudicato di precedente sentenza di condanna per analoga imputazione, bensì alla data effettiva di commis- sione del precedente fatto reato rispetto a quella del reato per cui si procede.
Nella specie, era corretto, pertanto, aver riguardo non già al 12-6-08
(epoca del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per fatto analogo), bensì a quella del 18-10-06,epoca di commissione di tale fatto, di guisa che,essendo quello per cui era intervenuta la decisione impugna- ta,stato commesso il 24-10-08, erano trascorsi oltre due anni e, quindi, non era applicabile la misura della revoca della patente disposta in sentenz
Il ricorso è fondato e va accolto.
Correttamente il ricorrente ha fornito una lettura dell'art. 187 lett.
c) C.D.S. nella parte in cui riferisce alla "recidiva nel biennio" la condizione legittimante la revoca della patente di guida non già a data del passaggio in giudicato di condanna per analogo fatto, ma al momento cro- nologico di commissione di detto fatto, rispetto al tempus commissi de-
licti per il fatto per cui si procede.
Ne consegue che,come risulta dagli atti e richiamato dal ricorrente e come esattamente ha ribadito il PG nella propria requisitoria scritta, il fatto per cui è stata disposta la contestata revoca con la sentenza impugnata è stato effettivamente commesso dopo i due anni dal momento in cui il precedente analogo reato è stato commesso (24-10-08 rispetto al 18-10-06), di guisa che l'impugnata sentenza, stante l'accertata vio- lazione di legge,va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida,misura illegittimamente disposta con tale sentenza.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida.
Così deciso in Roma,l'II-6-2009
IL/PRESIDENTE
คдеш IL CONSIGLIERE EST.
Depocitato in Cancelleria
-8 LUG. 2009 IL CANCELLIERE SUPER C1 IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia 2