Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10552
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, la critica in sede di legittimità alla consulenza medica d'ufficio è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale e dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico - legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n. 5. cod. proc. civ.; in mancanza di tali elementi, le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10552
    Data del deposito : 3 luglio 2003

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