Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, la critica in sede di legittimità alla consulenza medica d'ufficio è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico - legale e dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico - legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n. 5. cod. proc. civ.; in mancanza di tali elementi, le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10552 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB RN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 517/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 11/12/00 R.G.N. 1010/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1 - che la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza dell'11.12.2000 ha ritenuto che alla signora ER AR non spetta ne' la pensione di inabilità ne' l'assegno invalidità civile atteso che:
a - il c.t.u., le cui conclusioni sono state pienamente recepite dal giudice d'appello, in primo grado aveva stabilito che solo l'apparato osteoarticolare era seriamente compromesso;
b - trattandosi di patologie interessanti lo stesso apparato locomotore la valutazione della percentuale invalidante doveva essere complessiva e non secondo il calcolo riduzionistico come per le patologie coesistenti;
c - valutando anche le compromissioni funzionali determinate dalla displasia dell'anca a livello rachideo, assumendo analogicamente il codice 7217 poteva, al massimo, valutarsi la riduzione della capacità lavorativa in misura del 50%;
d - anche l'aumento di cinque punti per effetto dell'art. 3 d. l.vo 509/88 non consentiva il raggiungimento della soglia invalidante;
2 - che la signora AR chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui i Ministeri dell'Interno e del Tesoro resistono con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che la ricorrente denuncia vizi di motivazione nonché violazione falsa applicazione degli art.12 e 13 L. 118/71 e pur contestando il criterio valutativo complessivo delle infermità dell'apparato locomotorio cui ha fatto riferimento il giudice d'appello nella sostanza dissente dalla valutazione, in termini di incidenza sulla capacità lavorativa, effettuata dal Tribunale sostenendo che le infermità riscontrate specialmente se considerate in relazione ad un'attività lavorativa consentivano il raggiungimento della soglia invalidante;
2 - che, pertanto, la censura contiene un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni effettuate dalla C.d.A. sulla base della c.t.u. di primo grado;
3 - che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in sede di legittimità le critiche alla c.t.u. medica è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale e dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc.; in mancanza di detti elementi le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico ( 6432/02, 83/01, 225/00, 7798/98, 751/98, 530/98);
4 - che il ricorso, va pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 LUGLIO 2003.