CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15398 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato RAFFADALE ALBERTO del foro di PALERMO per la Parte Civile ER SE (IN PROPRIO E N.QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI). E' presente l'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di LA FO. L'avvocato RAFFADALE conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15398 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 19/01/2023 L'avvocato BONSIGNORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LA ON ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 10 dicembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza resa il 6 novembre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione in ordine ai seguenti reati, riuniti dal vincolo della continuazione, commessi il 21 maggio 2018 in Palermo: 1) omicidio di AL IN, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché aveva esploso nei suoi confronti plurimi colpi da una pistola, marca Beretta, cal. 22, dei quali uno aveva attinto la vittima alla superficie anteriore del torace a livello medio-sternale, colpendo organi vitali e cagionandone la morte;
2) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché in concorso con IN EL, al fine di eseguire l'omicidio di AL, aveva detenuto e portato in luogo pubblico diverse armi comuni da sparo;
3) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva acquistato o comunque ricevuto la pistola, marca Beretta, cal. 22, utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio sub 1. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 52 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, trascurando di considerare le dichiarazioni rilasciate dal teste LA TA,, avrebbe in maniera errata omesso di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della scriminante della legittima difesa. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe in maniera illogica ritenuto affidabile il teste VI, dopo aver evidenziato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni in ordine all'eventuale colpo di arma da fuoco che IN avrebbe sparato a AL. In particolare, il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che poteva essere operata una valutazione frazionata delle dichiarazioni di VI, posto che - a dire del giudice di merito - non vi sarebbe stata una correlazione inscindibile di tipo logico-fattuale che tra le due parti del racconto e quindi tra le due accuse. Sul punto, il ricorrente evidenzia che la Corte di assise di appello avrebbe del tutto omesso di considerare le dichiarazioni rilasciate da LA TA, che 3 ha affermato che l'imputato aveva sparato dopo aver raccolto una pistola caduta a AL IN, il quale era giunto con la propria autovettura presso l'abitazione dell'imputato insieme a VI, manifestando la volontà di ucciderlo. L'inattendibilità delle dichiarazioni di VI, inoltre, sarebbe stata ulteriormente confermata dalla circostanza che la sua versione dei fatti contrastava con le testimonianze rese dalla sorella VI MA e da LA Anna. Il giudice di secondo grado, inoltre, pur dando atto del fatto che l'imputato aveva agito in uno stato di forte concitazione e turbamento emotivo che non gli ha permesso di valutare freddamente la situazione, avrebbe in maniera illogica mancato di riconoscere la scriminante in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, richiamando le argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso, evidenzia l'illogicità della ricostruzione dei fatti offerta nella sentenza impugnata, secondo cui AL e VI, con atteggiamento tracotante e con l'idea di porre in essere una spedizione punitiva nei confronti dell'imputato, si sarebbero recati presso la sua abitazione disarmati. Non vi era prova, inoltre, che l'imputato avesse accettato alcuna sfida, come erroneamente affermato dal giudice di secondo grado, anche considerando che questi si era dovuto difendere da un'aggressione posta in essere dinanzi alla propria abitazione (non bastando a ritenere sussistente la sfida il fatto che l'imputato non si era barricato in casa), dopo che AL e VI avevano compiuto nei suoi confronti una serie di fatti ingiusti. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, senza offrire alcuna valida motivazione, avrebbe applicato la pena massima per il reato di omicidio e avrebbe diminuito tale pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla loro massima estensione. 3. GE GI, parte civile costituita in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei minori AL ER, EN e Bryan, con memoria depositata in udienza chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è Infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva;
sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello, fornendo sul punto una motivazione specifica, ha evidenziato in modo ineccepibile che non vi erano i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa e che, anche prestando fede alla improbabile ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa dell'imputato, quest'ultimo, dopo essere riuscito a impadronirsi dell'arma accidentalmente caduta a AL nell'atto di scendere dall'autovettura, avrebbe iniziato a sparare più colpi, indirizzandoti alla vittima distante non più di un metro e mezzo, senza che ve ne fosse in realtà alcuna necessità, non essendo più in atto alcuna aggressione ai suoi danni. Inoltre, da tale ricostruzione dei fatti, si evincerebbe che l'imputato, quando AL aveva manifestato l'intenzione di andargli incontro con fare minaccioso e con una pistola, non aveva esitato ad avvicinarsi con un coltello, invece di rimanere al sicuro presso la propria abitazione per chiamare le Forze dell'ordine. Non è invocabile, infatti, la scriminarite della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia accettato una sfida nei confronti dei propri avversari, mancando in tal caso il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861). In ogni caso il giudice di secondo grado, con una valutazione incensurabile nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto più credibile la versione dei fatti fornita da VI IO, secondo il quale LA si era palesato con la pistola in pugno, circostanza confermata dal fatto che, successivamente al reato, lo stesso imputato si era preoccupato di nascondere l'arma in un luogo sicuro, e dal fatto 5 che il presunto coltello che avrebbe usato l'imputato non era stato trovato nel luogo del delitto. Sul punto, il giudice di merito ha correttamente evidenziato che, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233095). Per il giudice di merito, pertanto, la ricostruzione fornita da VI, nella parte in cui involgeva la posizione di LA e nel suo nucleo sostanziale era corroborata da plurimi riscontri estrinseci e non era influenzata dagli eventuali dubbi sull'attendibilità di quella parte di ricostruzione degli avvenimenti che avevano investito la posizione e la condotta di IN. Secondo la Corte di assise di appello non vi era alcuna correlazione logico- fattuale che vincolasse inscindibilmente le due parti del racconto e, quindi, le due accuse, atteso che VI, dal suo punto di osservazione, non poteva stabilire se il colpo che IN avrebbe sparato a AL, che si trovava già a terra agonizzante, lo avesse effettivamente attinto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione effettuata dalla Corte di assise di appello, in modo plausibile e logico, non permetteva di 6 ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata dalla difesa di LA, atteso che le risultanze processuali consentivano di affermare che l'imputato si era trovato a porre in essere la condotta accertata dopo aver raccolto la sfida lanciata da AL e VI. Queste univoche risultanze processuali impongono di escludere la ricorrenza degli indicatori oggettivi e soggettivi dell'attenuante della provocazione, così come tipizzati dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano svolti i fatti, la mitigazione sanzionatoria invocata e considerato che l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12704/2012, Samperi, Rv. 253210). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che la specifica gravità della condotta non permetteva di applicare all'imputato la diminuzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione. Il giudice di merito, infatti, pur evidenziando che i fatti erano avvenuti sotto l'abitazione dell'imputato, dove i nipoti si erano recati per compiervi una sorta di spedizione punitiva, ha stigmatizzato la condotta di LA che li aveva attesi e, con fare pronto e determinato, aveva posto in essere una violenza con l'uso delle armi, ponendo in essere ai loro danni un vero e proprio agguato. Lo stesso, inoltre, dopo aver ferito a morte un nipote, si era preoccupato solo di allontanarsi dal luogo del delitto, senza sincerarsi della sorte del ferito. Infine, sulla dosimetria della pena il giudice di merito ha svolto una valutazione discrezionale, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dandone contezza nell'intera motivazione del provvedimento impugnato ed in particolare da pag. 79 e ss., in cui la Corte territoriale con molta attenzione ha accolto in parte i rilievi difensivi in tema di recidiva. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la condanna alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. In tema di liquidazione, nel 7 giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GE GI, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 8:3 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 19/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato RAFFADALE ALBERTO del foro di PALERMO per la Parte Civile ER SE (IN PROPRIO E N.QUALITA' DI GENITORE DEI MINORI). E' presente l'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di LA FO. L'avvocato RAFFADALE conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 15398 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 19/01/2023 L'avvocato BONSIGNORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LA ON ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 10 dicembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza resa il 6 novembre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione in ordine ai seguenti reati, riuniti dal vincolo della continuazione, commessi il 21 maggio 2018 in Palermo: 1) omicidio di AL IN, ai sensi dell'art. 575 cod. pen., perché aveva esploso nei suoi confronti plurimi colpi da una pistola, marca Beretta, cal. 22, dei quali uno aveva attinto la vittima alla superficie anteriore del torace a livello medio-sternale, colpendo organi vitali e cagionandone la morte;
2) detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché in concorso con IN EL, al fine di eseguire l'omicidio di AL, aveva detenuto e portato in luogo pubblico diverse armi comuni da sparo;
3) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva acquistato o comunque ricevuto la pistola, marca Beretta, cal. 22, utilizzata per l'esecuzione dell'omicidio sub 1. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 52 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, trascurando di considerare le dichiarazioni rilasciate dal teste LA TA,, avrebbe in maniera errata omesso di accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della scriminante della legittima difesa. Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe in maniera illogica ritenuto affidabile il teste VI, dopo aver evidenziato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni in ordine all'eventuale colpo di arma da fuoco che IN avrebbe sparato a AL. In particolare, il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che poteva essere operata una valutazione frazionata delle dichiarazioni di VI, posto che - a dire del giudice di merito - non vi sarebbe stata una correlazione inscindibile di tipo logico-fattuale che tra le due parti del racconto e quindi tra le due accuse. Sul punto, il ricorrente evidenzia che la Corte di assise di appello avrebbe del tutto omesso di considerare le dichiarazioni rilasciate da LA TA, che 3 ha affermato che l'imputato aveva sparato dopo aver raccolto una pistola caduta a AL IN, il quale era giunto con la propria autovettura presso l'abitazione dell'imputato insieme a VI, manifestando la volontà di ucciderlo. L'inattendibilità delle dichiarazioni di VI, inoltre, sarebbe stata ulteriormente confermata dalla circostanza che la sua versione dei fatti contrastava con le testimonianze rese dalla sorella VI MA e da LA Anna. Il giudice di secondo grado, inoltre, pur dando atto del fatto che l'imputato aveva agito in uno stato di forte concitazione e turbamento emotivo che non gli ha permesso di valutare freddamente la situazione, avrebbe in maniera illogica mancato di riconoscere la scriminante in esame. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, richiamando le argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso, evidenzia l'illogicità della ricostruzione dei fatti offerta nella sentenza impugnata, secondo cui AL e VI, con atteggiamento tracotante e con l'idea di porre in essere una spedizione punitiva nei confronti dell'imputato, si sarebbero recati presso la sua abitazione disarmati. Non vi era prova, inoltre, che l'imputato avesse accettato alcuna sfida, come erroneamente affermato dal giudice di secondo grado, anche considerando che questi si era dovuto difendere da un'aggressione posta in essere dinanzi alla propria abitazione (non bastando a ritenere sussistente la sfida il fatto che l'imputato non si era barricato in casa), dopo che AL e VI avevano compiuto nei suoi confronti una serie di fatti ingiusti. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di assise di appello, senza offrire alcuna valida motivazione, avrebbe applicato la pena massima per il reato di omicidio e avrebbe diminuito tale pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla loro massima estensione. 3. GE GI, parte civile costituita in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei minori AL ER, EN e Bryan, con memoria depositata in udienza chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del procedimento. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è Infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 52 cod. pen., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. L'attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva;
sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534). Nel caso di specie, la Corte di assise di appello, fornendo sul punto una motivazione specifica, ha evidenziato in modo ineccepibile che non vi erano i presupposti di fatto necessari per il riconoscimento della scriminante della legittima difesa e che, anche prestando fede alla improbabile ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa dell'imputato, quest'ultimo, dopo essere riuscito a impadronirsi dell'arma accidentalmente caduta a AL nell'atto di scendere dall'autovettura, avrebbe iniziato a sparare più colpi, indirizzandoti alla vittima distante non più di un metro e mezzo, senza che ve ne fosse in realtà alcuna necessità, non essendo più in atto alcuna aggressione ai suoi danni. Inoltre, da tale ricostruzione dei fatti, si evincerebbe che l'imputato, quando AL aveva manifestato l'intenzione di andargli incontro con fare minaccioso e con una pistola, non aveva esitato ad avvicinarsi con un coltello, invece di rimanere al sicuro presso la propria abitazione per chiamare le Forze dell'ordine. Non è invocabile, infatti, la scriminarite della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia accettato una sfida nei confronti dei propri avversari, mancando in tal caso il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861). In ogni caso il giudice di secondo grado, con una valutazione incensurabile nel presente giudizio di legittimità, ha ritenuto più credibile la versione dei fatti fornita da VI IO, secondo il quale LA si era palesato con la pistola in pugno, circostanza confermata dal fatto che, successivamente al reato, lo stesso imputato si era preoccupato di nascondere l'arma in un luogo sicuro, e dal fatto 5 che il presunto coltello che avrebbe usato l'imputato non era stato trovato nel luogo del delitto. Sul punto, il giudice di merito ha correttamente evidenziato che, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233095). Per il giudice di merito, pertanto, la ricostruzione fornita da VI, nella parte in cui involgeva la posizione di LA e nel suo nucleo sostanziale era corroborata da plurimi riscontri estrinseci e non era influenzata dagli eventuali dubbi sull'attendibilità di quella parte di ricostruzione degli avvenimenti che avevano investito la posizione e la condotta di IN. Secondo la Corte di assise di appello non vi era alcuna correlazione logico- fattuale che vincolasse inscindibilmente le due parti del racconto e, quindi, le due accuse, atteso che VI, dal suo punto di osservazione, non poteva stabilire se il colpo che IN avrebbe sparato a AL, che si trovava già a terra agonizzante, lo avesse effettivamente attinto. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Giova premettere che, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la ricostruzione effettuata dalla Corte di assise di appello, in modo plausibile e logico, non permetteva di 6 ritenere sussistenti i requisiti della provocazione invocata dalla difesa di LA, atteso che le risultanze processuali consentivano di affermare che l'imputato si era trovato a porre in essere la condotta accertata dopo aver raccolto la sfida lanciata da AL e VI. Queste univoche risultanze processuali impongono di escludere la ricorrenza degli indicatori oggettivi e soggettivi dell'attenuante della provocazione, così come tipizzati dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., con la conseguenza di dovere ritenere inapplicabile, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano svolti i fatti, la mitigazione sanzionatoria invocata e considerato che l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12704/2012, Samperi, Rv. 253210). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché afferente al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di appello ha evidenziato che la specifica gravità della condotta non permetteva di applicare all'imputato la diminuzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione. Il giudice di merito, infatti, pur evidenziando che i fatti erano avvenuti sotto l'abitazione dell'imputato, dove i nipoti si erano recati per compiervi una sorta di spedizione punitiva, ha stigmatizzato la condotta di LA che li aveva attesi e, con fare pronto e determinato, aveva posto in essere una violenza con l'uso delle armi, ponendo in essere ai loro danni un vero e proprio agguato. Lo stesso, inoltre, dopo aver ferito a morte un nipote, si era preoccupato solo di allontanarsi dal luogo del delitto, senza sincerarsi della sorte del ferito. Infine, sulla dosimetria della pena il giudice di merito ha svolto una valutazione discrezionale, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dandone contezza nell'intera motivazione del provvedimento impugnato ed in particolare da pag. 79 e ss., in cui la Corte territoriale con molta attenzione ha accolto in parte i rilievi difensivi in tema di recidiva. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la condanna alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. In tema di liquidazione, nel 7 giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GE GI, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 8:3 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 19/01/2023