CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 46218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46218 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ QU nato il [...] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la conferma statuizioni civili;
letta la memoria della difesa della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari 19-12-2019 che aveva condannato RI QU alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa continuata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Di Ciaula, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod.pen. in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati poiché aveva errato la corte di appello nella determinazione del calcolo dei periodi di sospensione;
difatti erano stati cumulati i periodi e non i singoli giorni ed inoltre era stato calcolato un periodo di sospensione per complessivi 100 giorni a causa della inagibilità del tribunale di Bari;
peraltro all'udienza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 46218 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/11/2023 13 dicembre 2021 la corte aveva rinviato per motivi differenti dalle richieste delle parti e dando anche atto della già maturata prescrizione;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi di appello in riferimento alla integrazione dell'elemento materiale e soggettivo del reato contestato;
si lamentava che la condotta di truffa mediante falsificazione degli attestati di rischio era stata accertata senza alcuna precisa verifica sulla falsità dei documenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, in alcun errore risulta incorsa la corte di appello che ha proceduto, al punto n. 3 della motivazione, alla analitica indicazione delle singole cause di sospensione individuandone i periodi e procedendo poi al cumulo complessivo che aggiunto al termine di anni 7 e mesi 6 escludeva la maturazione dell'effetto estintivo già alla data della sentenza di secondo grado. Nella effettuazione di tale calcolo correttamente la corte di appello limitava a soli 100 giorni il periodo di sospensione decorrente dalla udienza del 21 giugno 2018 per inagibilità delle aule del tribunale ex D.L. 73/2018 che aveva sospeso la trattazione dei procedimenti ed anche il corso della prescrizione sino al 30 settembre 2018. Inoltre, il rinvio dell'udienza dal 13-12-2021 al 9- 5-2022 dinanzi al giudice di secondo grado si attesta, sempre al punto n. 3 della motivazione, essere avvenuto "su concorde richiesta delle parti, in considerazione della pendenza di trattative tra l'imputato e la parte civile per il bonario componimento della controversia" e con tale affermazione il ricorso in alcun modo si confronta peccando così di evidente aspecificità. Irrilevante appare poi l'affermazione contenuta nel verbale dell'udienza richiamato dal ricorso che non vale certamente a determinare un effetto estintivo prima della pronuncia della sentenza. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato posto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli elementi di prova non ammissibile nella presente fase di legittimità. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 2 Itg-i,a iof AR j ) L Alk9:1»2/6 - LA PRESIDENTE AN PE 5.J versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una memoria priva di qualsiasi confronto con i motivi di ricorso e non ha così fornito alcun apporto alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 L CONSIGLIERE EST.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la conferma statuizioni civili;
letta la memoria della difesa della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 9 maggio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari 19-12-2019 che aveva condannato RI QU alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa continuata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Di Ciaula, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod.pen. in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati poiché aveva errato la corte di appello nella determinazione del calcolo dei periodi di sospensione;
difatti erano stati cumulati i periodi e non i singoli giorni ed inoltre era stato calcolato un periodo di sospensione per complessivi 100 giorni a causa della inagibilità del tribunale di Bari;
peraltro all'udienza del Penale Sent. Sez. 2 Num. 46218 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 08/11/2023 13 dicembre 2021 la corte aveva rinviato per motivi differenti dalle richieste delle parti e dando anche atto della già maturata prescrizione;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alle censure mosse con i motivi di appello in riferimento alla integrazione dell'elemento materiale e soggettivo del reato contestato;
si lamentava che la condotta di truffa mediante falsificazione degli attestati di rischio era stata accertata senza alcuna precisa verifica sulla falsità dei documenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, in alcun errore risulta incorsa la corte di appello che ha proceduto, al punto n. 3 della motivazione, alla analitica indicazione delle singole cause di sospensione individuandone i periodi e procedendo poi al cumulo complessivo che aggiunto al termine di anni 7 e mesi 6 escludeva la maturazione dell'effetto estintivo già alla data della sentenza di secondo grado. Nella effettuazione di tale calcolo correttamente la corte di appello limitava a soli 100 giorni il periodo di sospensione decorrente dalla udienza del 21 giugno 2018 per inagibilità delle aule del tribunale ex D.L. 73/2018 che aveva sospeso la trattazione dei procedimenti ed anche il corso della prescrizione sino al 30 settembre 2018. Inoltre, il rinvio dell'udienza dal 13-12-2021 al 9- 5-2022 dinanzi al giudice di secondo grado si attesta, sempre al punto n. 3 della motivazione, essere avvenuto "su concorde richiesta delle parti, in considerazione della pendenza di trattative tra l'imputato e la parte civile per il bonario componimento della controversia" e con tale affermazione il ricorso in alcun modo si confronta peccando così di evidente aspecificità. Irrilevante appare poi l'affermazione contenuta nel verbale dell'udienza richiamato dal ricorso che non vale certamente a determinare un effetto estintivo prima della pronuncia della sentenza. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato posto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso in esame, non si ravvisa alcun travisamento decisivo ed i motivi proposti tendono ad ottenere una integrale rilettura dei fatti e degli elementi di prova non ammissibile nella presente fase di legittimità. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al 2 Itg-i,a iof AR j ) L Alk9:1»2/6 - LA PRESIDENTE AN PE 5.J versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una memoria priva di qualsiasi confronto con i motivi di ricorso e non ha così fornito alcun apporto alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 L CONSIGLIERE EST.