Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 067 7/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 6822/99 -- Consigliere Cron. Dott. Bruno D'ANGELO "1750 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Pietro CUOCO Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZ A sul ricorso proposto da: NO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' PE, giusta delega in atti;
3871 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 319/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 30/10/98 R.G.N. 2162/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 19 settembre 1995 SE AN chiese che il Pretore di Cagliari in funzione di giudice del Lavoro gli riconoscesse il diritto alla rendita per la malattia professionale da cui era affetto, e che era stata determinata da un'intossicazione causata da esteri fosforici. A seguito di consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore accolse la domanda. Con la sentenza in esame il Tribunale, a seguito d'una nuova even consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto l'appello proposto dall'Istituto. respingendo la domanda. Condividendo le conclusioni del proprio consulente, in quanto adeguatamente motivate, e disattendendo le conclusioni del primo consulente, in quanto "confinate nel campo delle possibilità", il Tribunale afferma che il AN era affetto da iniziale atrofia cerebrale (morbo di Alzheimer), e, in base ai principi scientifici correnti ed attraverso gli esami clinici e strumentali effettuali. era da escludere un rapporto di causalità fra l'infermità accertata e la lamentata intossicazione da esteri fosforici. Per la cassazione di questa sentenza ricorre SE AN, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 mm. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 113 e 211 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché erronea difettosa છે contraddittoria motivazione, il ricorrente premette che dal 1966 al 1992 3 egli, come coltivatore diretto, coltivando serre, era stato continuativamente esposto ad antiparassitari, fra i quali gli esteri fosforici: e nel 1988 e nel 1992 egli aveva "sviluppato episodi di intossicazione acuta". che lo avevano costretto ad abbandonare lo svolgimento personale e diretto dell'attività lavorativa;
aveva poi continuato ad avvertire fenomeni morbosi al semplice avvicinamento ad ambienti con presenza delle sostanze che avevano scatenato l'incidente (ricorso, pp. 4, 5). Aggiunge il ricorrente che 1. la malattia, poiché si era presentata "in correlazione alla Жино specifica attività agricola prestata" ed "alla presenza di esteri fosforici con fenomeni acuti". ed era "assistita dalla presunzione di legge", incombeva all'IN.A.I.L. "vincere la presunzione, allegando e dimostrando che l'infermità poteva avere causa in fattori extralavorativi” (pp. 5, 15):
2. le due successive consulenze tecniche d'ufficio erano divergenti "non tanto nella diagnosi, che in sostanza è quasi identica", bensi nelle valutazioni;
la prima aveva posto in evidenza che un dosaggio dell'esterasi neurotossica, unico mezzo per giungere ad una giusta soluzione, non era possibile in alcun laboratorio del capoluogo sardo;
e questa impossibilità aveva condotto il consulente a formulare un "sincero ed onesto giudizio di "credibilità diagnostica", con cui si riteneva che, in assenza di "altra eziopatogenesi in anamnesi, i riscontri potevano ragionevolmente riferirsi ai ritardati effetti degli esteri organofosforici sul sistema nervoso centrale e periferico": il secondo consulente aveva riconosciuto che il AN riferiva alcuni fatti (disturbi della memoria, della concentrazione, del ritmo sonno veglia: saltuarie vertigini, dispnea e 4 cardiopalmo da sforzo, astenia marcata, disturbi dispeptici) "simili a quelli che si manifestano nelle complicazioni tardive della tipica intossicazione da esteri fosforici"; tuttavia si era "solo sforzato di commentare il criterio seguito dal primo consulente", ed assumendo "anch'egli un atteggiamento di probabilità, non aveva risolto il caso" (pp. 6-13);
3. il AN aveva un'età inusuale per il pur incipiente morbo di Alzheimer, malattia che aveva "non poche indeterminazioni ed Maver insufficienze conoscitive quanto a meccanismi eziopatogenetici", "aperta ad apporti multifattoriali". Anche ove si ritenesse che la malattia abbia eziologia multifattoriale, "la dimostrazione di un'origine non professionale necessitava d'una concreta e specifica dimostrazione" (pp. 13, 14);
4. la circostanza che in sede di ricovero all'Istituto di Medicina del Lavoro non sarebbe risultata una relazione fra l'atrofia cerebrale e l'attività professionale non dimostrava, poi, l'inesistenza della correlazione, ma soltanto il fatto che allo stato. questa non era documentata la circostanza che non esista in letteratura medica un'osservazione in proposito, non è determinante ("non significa che la correlazione non possa esistere"), in quanto gli esteri fosforici sono di recente introduzione nel campo agricolo (p. 18);
5. poiché le due indagini erano giunte a conclusioni contrastanti, il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso ex officio ad ogni utile iniziativa diretta ad acquisire ulteriori elementi, quali i chiarimenti del consulente od una nuova indagine tecnica d'ufficio (pp. 7, 15). Il ricorso è infondato. Quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del 5 secondo consulente, la motivazione della sentenza è sufficiente, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario. siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). L'esigenza di un'integrazione istruttoria (chiarimenti del consulente Benn tecnico d'ufficio, nuova consulenza tecnica d'ufficio) presuppone, in presenza di aspetti di oggettiva incertezza, la ritenuta insufficienza degli elementi acquisiti. L'adesione del giudicante al parere tecnico che fornisca gli indicati elementi logici, esclude di per sé questa ritenuta insufficienza: e pertanto la necessità dell'integrazione. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, attraverso la seconda relazione tecnica d'ufficio, che ne è parte integrante, da un canto descrive il percorso logico che conduce alla decisione: l'infermità, la relativa qualificazione, e l'assenza di elementi che consentano di ricollegarla causalmente al lavoro espletato. Né la logica validità di questo percorso è astrattamente censurata dal ricorrente. D'altro canto la decisione consente di escludere la validità degli elementi che il ricorrente propone. In particolare, è da osservare che è tabellata la malattia denunciata: non l'infermità accertata e diagnosticata dal consulente, atrofia cerebrale iniziale (morbo di Alzheimer). E la natura multifattoriale di questa infermità (natura che lo stesso ricorrente riconosce: sub "3.") esige la prova (pur in 6 termini di elevata probabilità) della presenza (e non dell'assenza, come il ricorrente inesattamente afferma) del rapporto causale con il lavoro. Nel caso in esame, non solo, come il ricorrente riconosce (sub "4."). la prova di questo rapporto causale non sussiste (e tale non è la "possibilità". ipotizzata dal primo consulente, ed adeguatamente censurata dalla sentenza), bensì è stata acquista la prova della sua inesistenza (la "certezza" su cui si fonda il parere del secondo consulente tecnico d'ufficio). Il ricorso deve essere respinto. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ΡΟΜ La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese dl giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Orebio IL PRESIDENTE luco brylichel IL CANCELLIERE Depositato in Canc r D 22 GEN. 2002 , O oggi, L L A "; 0 S O 1 S 3 CANCELLIER B . A 3 Cur re I T T 5 D , R . A A A ' S N T E L S L P 3 O S E P I 7 D - N IM I 8 - G S 1 O A N 1 E D A S E D E I T E G A , N G E O O S E R T E L T T I S I R 7 A I G L E D L R E O D