Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
BBLICA ITALIANA REGISTRAZIONE 0069083 26/4/1988 UPRE MA26/ 0 2 → DA R. TAB. ALL. B P. ESENTE D. DEL OL SI SEN N. 131 I A 1 CASSAZIONE MATERI Oggetto AGEVOLAZIONI SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTARIE SISMA DEL 1984 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6656/00 Presidente Dott. Michele CANTILLO Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Consigliere Cron. 4305 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 30/03/01Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: کھنا MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
DI LELLO COSTR SNC;
intimato - avversO la sentenza n. 7/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2001 08/02/99; 679 udita la relazione della causa svolta nella pubblica A udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato BRUNI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Raffaele PALMIERI l'accoglimento del ricorso, chiedendo alla Corte, il riesame della questione modificando il proprio orientamento in materia. $ 1. Svolgimento del processo La Di Lello Costruzioni s.n.c. impugnava le cartel- le 'di pagamento delle imposte sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1994, n.159, per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma del 1994. Eccepiva l'illegittimità costituzionale del- le norme che prevedono il recupero e, nel merito, dedu- della base imponibile, ceva l'erronea determinazione effettuata senza apportare la diminuzione di cui all'art. 3, comma 2 bis della legge n.46/86. Costituitosi in giudizio, l'ufficio opponeva che non era ipotizzabile un' agevolazione ulteriore rispet- to a quella della sospensione delle imposte. La sentenza della commissione tributaria di primo grado di Isernia, con la quale veniva parzialmente ac- colto il ricorso, veniva impugnata dall'ufficio. 2 Con sentenza dell'8 febbraio 1999 la commissione tributaria regionale del Molise rigettava il gravame con la seguente motivazione: le questioni di legittimità costituzionale non erano state riproposte nell'appello ed erano, comunque, del tutto generiche, e non consentivano di individuare ulteriori questioni rilevabili d'ufficio; non poteva condividersi, in quanto eccessiva- mente restrittiva, la tesi dell'ufficio, fondata sulla risoluzione ministeriale n.8/27 ( recte, 273 del 4 marzo 1987, secondo cui il regime di agevolazione ( - art.13 quinquies del d.l. n.159/84, convertito nella 1. n.363 del 24 luglio 1984; art.3, comma 2 bis, del d.l. или 30 dicembre 1985, n.791, convertito in 1. 28 febbraio 1986, n.46 ) consisteva soltanto nella sospensione del- le imposte dirette, e non poteva comprendere anche la deduzione dalla base imponibile, ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r., delle somme relative alla sospensione. Il te- nore del predetto art.3, comma 2 bis, del d.l. 791/85, modificato dalla legge di conversione ( " le somme re- lative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali di cui legge 26 maggio all'art. 13 quinquies del decreto concorrono alla formazione 1984, n.159 non "dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR ) era 3 tale da non consentire dubbi in proposito, nè poteva derivare alcun vincolo dalla risoluzione ministeriale;
l'interpretazione dell'ufficio avrebbe, oltre- tutto, privato il citato art.3, comma 2 bis, di portata normativa innovativa;
non ricorreva alcuna disparità di trattamento rispetto ai soggetti i.r.pe.g., trattandosi di imposte strutturalmente differenti, che colpiscono soggetti di- stinti;
a seguito dell'entrata in vigore della legge n.449 del 27 dicembre 1997, il cui art.13, comma 1, di- کھنا spone che le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato differito o sospeso in conseguenza di calamità pubbliche, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, la 5 stessa Amministrazione finanziaria si era risolta a non coltivare i giudizi aventi ad oggetto la stessa que- stione. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento e di memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791; 13, primo com- ma, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 legge 28 febbraio 1986, n.46; 2 d. P.R. n.597 del 1973; del d.l. 29 maggio 1989, n.202, convertito in legge n.263/1989; in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione ricorrente deduce: - l'art.3, comma 2 bis, del d.l. 791/85 stabilisce che le somme relative alla sospensione delle imposte e dei contributi di cui all'art. 13 quinquies del d.
1. n. 159/84 non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini i.r.pe.f. Tale disposizione è stata confermata houska dall'art. 13, primo comma, della legge n.449/97, il qua- le prevede che le somme dovute a titolo di tributi il "cui pagamento sia stato differito restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile “; con norma interpretativa contenuta nell'art.28 della 1. n. 133 del 1999, emanata successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, è stato stabi- lito che le predette disposizioni devono intendersi " nel senso che le somme non costituiscono un onere ... deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi "; a prescindere dalla norma interpretativa, l'interpretazione accolta nella sentenza impugnata non potrebbe, comunque, condividersi perchè: • dal contesto normativo in cui essa si è inserita emerge con chiarezza l'intento del legislatore di age- volare i soggetti residente in zone colpite da eventi sismici mediante la fruizione dell'importo delle impo- ste, con recupero delle stesse in forma rateizzata;
• l'art. 3, comma 2 bis non può avere un signifi- cato innovatore, nel senso di determinare una base im- ponibile diversa da quella stabilita dalle leggi tribu- tarie: la tesi seguita dalla sentenza postula, infatti, che le imposte gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile;
• la tesi comporterebbe una ingiustificata dispari- hour tà di trattamento rispetto all'i.r.pe.g., rispetto alla quale è esclusa l'agevolazione; ° in definitiva, come chiarito nella risoluzione ministeriale n.8/273 del 31 gennaio 1995, la sospensio- ne riguarda solo il momento dell'adempimento del debito d'imposta, e non la fase relativa all'accertamento dell'imponibile. S 3. Motivi della decisione 3.1. La questione della deducibilità dalla base im- ponibile delle somme dovute a titolo di i.r.pe.f. о i.lo.r., il cui pagamento stato sospeso ai sensi dell'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984, è sta- ta risolta in senso affermativo dalla sentenza della Corte del 18 aprile 2000, n. 4945, e da successive de- cisioni. La questione della deducibilità dalla base imponi- bile delle somme dovute a titolo di i.r.pe.f. о i.lo.r., il cui pagamento è stato sospeso ai sensi dell'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984, è sta- ta risolta in senso affermativo dalla sentenza della Corte del 18 aprile 2000, n. 4945, e da successive de- cisioni. L'amministrazione, consapevole del diverso orienta- mento maturato nella giurisprudenza di questa Corte, sollecita un riesame della questione, sostenendo che 10 hour l'art. 3 comma 2 bis d.
1. n. 791/1985 ha introdotto so- lo una deroga al criterio di cassa che disciplina la deducibilità degli oneri dal reddito delle persone fi- siche, consentendola sebbene gli oneri medesimi non siano stati ancora sostenuti, e che il legislatore ha voluto chiarire, con interpretazione autentica, che le somme rimaste nella disponibilità dei contribuenti ri- sultano indifferenti alla formazione della base imponi- bile nel senso che gli importi relativi ai tributi, il cui pagamento sia stato sospeso, non possono conside- rarsi reddito aggiuntivo per il periodo di sospensione (l'interpretazione contestata non è condivisa soprat- tutto in quanto involge direttamente anche 7 l'applicazione dell'art. 13 comma 1 della legge n. 449/1997).
3.2. Il ricorso ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791. L'orientamento costantemente se- guito da questa Corte suprema, sfavorevole alle tesi dell'Amministrazione finanziaria, è nuovamente posto in discussione da quest'ultima, che sollecita un nuovo esame dell'intera questione. Sul punto è intervenuto il legislatore con un norma di interpretazione autentica della disposizione da applicare;
di essa (art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133), a sua volta, un'interpretazione nonпост l'Amministrazione sottintende letterale, per la verifica della quale si rende neces- sario ripercorrere brevemente la storia della norma in- terpretata. Quest'ultima fu introdotta nel testo del decreto in sede della sua conversione in legge, attuata con la legge 28 febbraio 1986 n. 46. Il legislatore intervenne - quella dei benefici fiscali a favore in una materia delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del mag- - che aveva già formato oggetto dell'art. 13 gio 1984 quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 159, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363, e della relativa norma interpretativa contenuta 8 nell'art. 4 del d.l. 3 aprile 1985 n. 114, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985 n. 211: quelle precedenti disposizioni avevano sospeso il pagamento delle imposte dirette - anche mediante ri- tenute d'acconto dovute dai soggetti residenti nei - comuni colpiti dal sisma, fino al 31 dicembre 1985. La norma, della cui applicazione si tratta, stabilì che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contributi assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'im- ponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor". In tal modo la disposizione veniva a configurare una deroga alla کھا disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (al quale corrisponde, con modi- ficazioni, l'art. 3 del successivo - e inapplicabile ratione temporis d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), sulla determinazione della base imponibile costituita dal reddito complessivo (comma primo) e sulle relative eccezioni. Essa, adottata in prossimità della scadenza della sospensione dei pagamenti, non pareva, inizial- mente, prestarsi ad interpretazioni diverse: le somme destinate al pagamento (dei contributi previdenziali ed assistenziali e) delle imposte sospese, non dovevano concorrere alla formazione dell'imponibile, né ai fini PE, e neppure ai fini Ilor. Si trattava di una norma di diritto singolare, giustificata dal contesto politi- CO e, più, dalle particolarità finalità assistenziali perseguite, e ciò vale a spiegare l'anomalia per la "quale delle 'somme" erano valutate alla stregua di un "reddito". La formulazione letterale della norma, anche tenuto conto del significato tecnico dei termini (che rinviavano all'art. 3 e all'art. 8 d.P.R. n. 597/1973 cit.), non si prestava tuttavia ad equivoci. In parti- colare, - occorre precisare alla luce del più recente dibattito, e dell'interpretazione autentica di cui si dirà - la norma non poteva avere propriamente il signi- ficato che le somme in questione costituissero degli:hour oneri deducibili dal reddito (con rinvio, dunque, non all'art. 3, ma all'art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), sebbene il risultato, dal punto di vista del pre- lievo fiscale, fosse simile. Quel significato era escluso, perché in generale la deduzione degli oneri, e specificamente delle imposte, laddove consentita dalla legge, postula la sua effettiva sopportazione, che nel- la fattispecie era mancata per effetto del beneficio inizialmente concesso, di sospensione del pagamento si- no al 31 dicembre 1985. Ma a tale conclusione induceva- no, ancor prima, ragioni logiche, postulando la deduci- bilità di un onere che la somma impiegata per soppor- tarlo concorra alla formazione del reddito complessivo 10 imponibile, la cui determinazione si pone pertanto come antecedente logico della determinazione del reddito netto (al netto, cioè, degli oneri deducibili); e ciò, secondo un procedimento aritmetico che trova puntuale riscontro nei modelli di dichiarazione predisposti dal- l'amministrazione. In base alla norma in esame, pertan- to, fino alla scadenza del termine di sospensione del pagamento (31 dicembre 1985), le somme destinate al pa- gamento delle imposte, sospese sin dal maggio del 1984, non concorrevano alla formazione dell'imponibile (le somme del versamento diretto delle imposte dovute nel 1984 per l'anno d'imposta 1983 doveva dedursi kour dall'imponibile 1984 unitamente alle ritenute dirette non operate nel 1984; e l'eventuale versamento diretto dell'imposta dovuta nel 1985 sull'imponibile 1984, così calcolato, unitamente alle ritenute non eseguite nel 1985, sarebbe stato escluso dall'imponibile 1985). La norma stessa, dettata in relazione agli eventi sismici del 1984 e applicabile solo in relazione ad es- si, ha poi acquistato valenza generale, essendo stata trasfusa nell'art. 13, comma 1, 1. 27 dicembre 1997 n. 449 del 1997, che sancisce l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle im- poste dirette delle somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da qual-. 3 siasi disposizione normativa adottata in conseguenza di calamità pubbliche. Anche in questo caso la terminolo- gia adottata, con la prescrizione della "esclusione" dalla "base imponibile", rimanda in modo puntuale a quella impiegata nell'attuale comma terzo dell'art. 3 e del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a proposito del red- dito complessivo ("sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile"), e non invece a quella dell'art. 10 ("Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuen- te"). کھنا 3.3. Con la risoluzione n. 8/273 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione delle finanze accolse della disposi- zione un'interpretazione diversa. In essa si premette che, ad una prima lettura, l'espressione starebbe a si- gnificare che l'imponibile deve essere stabilito, ai fini della successiva tassazione, al netto dell'importo delle somme relative ai pagamenti sospesi, ma che non ci si può limitare all'apparenza letterale, in forza della quale si perverrebbe ad un risultato che postula che le imposte gravanti sul reddito siano componenti della base imponibile. Movendo dal presupposto che la norma pone sullo stesso piano la sospensione delle im- poste dirette e quella dei contributi assistenziali e 12 previdenziali, e che conseguentemente il trattamento giuridico deve essere lo stesso in entrambi i casi, si richiama la precedente risoluzione n. 8/702 del 20 lu- glio 1981, riguardante l'analoga ipotesi di sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali nei con- fronti dei residenti nelle zone colpite dal sisma del 1980: secondo quel precedente, i contributi lasciati nella disponibilità dei lavoratori dipendenti per es- serne stato sospeso il pagamento - andavano ad incre- mentare l'imponibile PE (integrando il reddito di lavoro dipendente) ai fini dell'applicazione delle re- sarebbero lative ritenute, ma dallo stesso sostituto hair poi stati scomputati dal reddito di lavoro dipendente all'atto della loro successiva restituzione. Ad evitare tali risultati, che avevano suscitato reazioni negative nelle categorie interessate, all'origine anche di un'interrogazione parlamentare, la norma in commento aveva inteso escludere che la sospensione avesse alcuna influenza sulla determinazione della base imponibile. La tesi dell'Amministrazione fu condivisa, nell'im- postazione generale, dalla decisione 31 gennaio 1995 n. 372 della Commissione tributaria centrale, quantunque il ragionamento in quella sede riprodotto mettesse capo alla conclusione che 'nessuna norma consente di confi- gurare al momento del pagamento una detraibilità delle 13 imposte sospese e di costituire un collegamento tra pe- riodi d'imposta diversi", vale a dire, ad una conclu- sione sulla quale dovrebbe convenirsi anche sulla base della giurisprudenza seguita sino ad oggi dalla Suprema Corte.
3.4. A proposito di questa interpretazione si deve osservare che: - i contributi previdenziali ed assi- stenziali obbligatori per legge non concorrono, in li- nea generale, alla formazione del reddito imponibile (art 48, cpv. d. P.R. n. 597/1973), e la loro natura giuridica si contrappone quindi alle imposte sul reddi- . to, che sono prelevate dal reddito imponibile (calcola- to necessariamente al lordo di esse, costituendo il keur presupposto per la determinazione delle imposte medesi- me); - il metodo ermeneutico seguito nella risoluzione si espone a delle riserve, intendendo trarre argomenti in materia di trattamento economico delle somme desti- nate al pagamento delle imposte (temporaneamente sospe- se), dal caso, radicalmente diverso, dei contributi previdenziali e assistenziali (se la tassazione dei contributi non pagati e andati ad incrementare il red- dito era conforme al quadro normativo vigente, sarebbe stato invece assurdo tassare le imposte medesime, sol -perché il relativo pagamento era stato sospeso); vo- lendosi comunque valorizzare l'uniforme trattamento di 14 ritenute e contributi nella norma da applicare, che nella sua formulazione letterale escludeva entrambi dal concorso alla formazione dell'imponibile, la conclusio- ne coerente di una tale impostazione sarebbe stata op- posta a quella adottata dall'Amministrazione, traducen- dosi nell'equiparazione delle somme destinate al paga- mento delle imposte a quelle destinate al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, che senza dubbio si sottraggono dal reddito complessivo (nell'interpretazione della citata risoluzione, invece, la disposizione sarebbe da interpretare nel senso che, mentre i contributi assistenziali e previdenziali, an- corché non pagati, si sottraggono dal reddito comples- sivo, le somme destinate al pagamento delle imposte non row si detraggono).
3.5. La tesi accolta nella risoluzione n. 8/273 del dell'Amministrazione, che negava la detraibilità 1987 delle somme sospese dal reddito imponibile, sarebbe stata contraddetta due anni dopo dal legislatore che, affrontando problemi analoghi per le popolazioni colpi- te dalle avversità atmosferiche del 1987, espressamente prevedeva che "Le somme il cui pagamento è stato diffe- rito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costitui- scono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di 15 imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichia- razioni dei redditi relative all'anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento" (art. 2, comma quarto d.l. 29 maggio 1989 n. 202, conv. con mod. dalla legge 28 luglio 1989 n. 263). Il secondo periodo era stato aggiunto anche in questo caso, come in quello del - comma 2 bis dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 - dalla legge di conversione (1. 28 luglio 1989, n. 263), e ciò manifesta con evidenza la divaricazione dei punti di vista del Governo (e quindi dell'Amministra- zione) e del Parlamento sul punto in discussione. Il lia s riferimento ai "periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento" offre in questo caso anche un chiarimento circa l'individuazione del periodo di com- petenza da considerare ai fini della depurazione del reddito complessivo dalle somme in questione. Si tratta comunque di una norma che dimostra come la duplicità del problema del trattamento fiscale delle imposte tem- poraneamente sospese (con riguardo sia alla determina- zione del reddito imponibile nel periodo di competenza della sospensione e sia della lo deducibilità dal red- dito nel successivo periodo del pagamento) era chiara- mente presente alla mente del legislatore, che in quel caso aveva ammesso a validità alternativa delle due so- 16 luzioni 3.6. Se la disposizione del 1989 appena riportata consentiva alternativamente - di dedurre per cassa, l'onere corrispondentenell'anno del pagamento, all'imposta sospesa, che il contribuente non avesse de- dotto nei periodi di differimento, nulla era detto, in- vece, nell'art. 3, comma 2 bis d.l. n. 791/1985 (e nep- pure nell'art. 13, co. 1 1 n. 449/1997) circa il trat- tamento tributario delle somme che, per le imposte so- spese, sarebbero state pagate dopo la scadenza del ter- mine di sospensione (31 dicembre 1985), e che in base hour alle stesse norme non concorrevano alla formazione del reddito imponibile. Si deve a questo proposito osserva- re che l'esclusione di una determinata somma dal con- corso alla formazione della base imponibile produce nella determinazione dell'imposta del periodo di compe- tenza, malgrado la diversità logica sopra rilevata e a parità di ogni altra condizione, un effetto economica- mente corrispondente alla sua deduzione dal reddito nel periodo del pagamento. L'osservazione che precede ha una rilevanza prati- ca. Infatti, l'eventuale inadeguatezza del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche predi- sposto dall'Amministrazione per il 1986, redditi 1985 (nel senso di una omessa previsione di uno spazio appo- 17 sitamente destinato ad evidenziare le somme non compu- tabili nella determinazione del reddito complessivo), avrebbe potuto indurre il dichiarante ad indicare le imposte sospese nello spazio riservato agli oneri dedu- cibili, così alimentando la confusione che è all'origi- ne della presente controversia e di altre simili. Ora, la sostituzione in dichiarazione - di un'esclusione dall'imponibile con una deduzione dal reddito di un onere, in effetti non sopportato, avrebbe dato luogo ad una dichiarazione formalmente erronea, ma nel risultato finale sostanzialmente esatta, e perciò inidonea a giu- hair stificare una rettifica del reddito netto imponibile. Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni che pre- cedono, il silenzio del legislatore sulla deducibilità, con criterio di cassa, degli oneri costituiti dalle im- poste pagate poteva suggerire che le somme in questio- ne, con riferimento al successivo periodo d'imposta in cui fossero pagate, costituissero un onere deducibile per il solo fatto che per i precedenti periodi d'impo- sta erano state escluse dalla base imponibile. Come è noto, la deduzione dal reddito delle imposte, pagate nello stesso periodo, era prevista dalla legge tributa- ria, ma solo in alcuni casi (per l'PE l'art. 10, lett. a del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 prevedeva la detrazione dell'Ilor): l'interpretazione sopra pro- 18 spettata, laddove accolta, avrebbe avuto concretamente l'effetto di estendere la deducibilità, con criterio di cassa, dell'PE e dell'Ilor dall'imponibile sia dell'una e sia dell'altra imposta diretta. In tal modo, ai benefici già concessi, della sospensione e dell'abbattimento del reddito imponibile, si sarebbe aggiunto un terzo beneficio, costituito dalla deducibi- lità dell'onere, nel periodo d'imposta in cui fosse stato pagato.Il quesito ha trovato una prima risposta nell'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, per il quale la sospensione o il differimento dei termini di haur imposte o contributi deducibili dal reddito, ° che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di cala- mità pubbliche, non fa venir meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. La dispo- sizione, formulata con linguaggio rigoroso, deve essere interpretata conformemente al significato proprio dei termini adoperati nel senso che la sospensione, sta- bilita in relazione a calamità pubbliche, di somme "deducibili dal reddito, o che non concorrono a formar- 10", non incide sulla deducibilità dei pagamenti (lad- dove e quando effettuati) dal reddito, nel senso che : non la esclude, laddove la deducibilità sia prevista da -altre particolari disposizioni di legge;
ma neppure la autorizza autonomamente, in difetto di specifiche 19 disposizioni diverse di legge.
3.7. Peraltro, come si è anticipato, della norma della cui interpretazione ed applicazione qui si con- troverte, che è l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791, non- ché di quella più generale norma di cui all'art. 13 comma 1 1. n. 449 del 1997, il legislatore ha dettato un'interpretazione autentica con l'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133. Secondo questa disposizione, en- trambe le norme ricordate devono interpretarsi nel sen- so che le somme dovute a titolo di imposta, il cui pa- gamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente лос importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata. E questa disposi- zione, considerata nella sua formulazione letterale, nonché nel contesto del quadro normativo sopra delinea- to (nel quale, come s'è detto, la contiguità degli istituti della determinazione del reddito imponibile e della deducibilità di oneri individuati dal legislatore alimentava aspettative di ulteriori agevolazioni, che pure le norme precedenti non intendevano concedere), ribadisce ancora l'autonomia della disciplina degli oneri deducibili, e la tassatività della loro indica- zione nella legge. In base alla norma in questione, si 2 20 0 deve perciò ritenere che, nel caso di provvedimenti a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche, la sospensione o il differimento del pagamento delle impo- ste dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del perio- do d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altre- sì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel succes- sivo periodo in cui sia pagata;
ma, essendo poi richia- mato l'art. 11 della 1. n. 28 del 1999, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile keur neppure si sostituisce al beneficio della deducibilità dell'onere se ed in quanto previsto da altre norme: sicché, laddove una norma di legge preveda specifica- mente la deducibilità con criterio di cassa dell'impo- sta pagata, questa non viene meno per il solo fatto che nel precedente periodo in cui il pagamento era stato sospeso il contribuente aveva altresì beneficiato della sua esclusione dal concorso alla formazione dell'impo- nibile. E' noto che, data la preminente importanza del si- stema di interpretazione letterale, gli altri criteri (storico, logico, sistematico) hanno carattere sussi- diario ed entrano in funzione solo quando la lettera 21 dia luogo a dubbi, in modo che occorra ricercare quale sia stata la precisa intenzione del legislatore (giuri- sprudenza costante: Cass. 12 giugno 1963 n. 1568, 5 ot- tobre 1964 n. 2514, 3 maggio 1967 n. 836, 28 agosto 1979 n. 4699, 13 novembre 1979 n. 5901, 21 febbraio 1980 n. 155, 11 gennaio 1983 n. 190, 17 novembre 1993 n. 11359); che l'univocità del significato delle parole adoperate (che esclude il ricorso ai criteri sussidia- ri) può ritenersi insita nell'uso di termini giuridici o tecnici (Cass. 31 marzo 1987 n. 3097); e che ai lavo- ri preparatori può riconoscersi valore unicamente sus- sidiario, perché la volontà da essi risultante non può سمنا sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, da te- nersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (anche qui la giurispru- denza è costante: V., tra le altre, 21 maggio 1988 n. 3550, 27 febbraio 1995 n. 2230). La norma dichiarata- mente interpretativa dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 dev'essere conseguentemente intesa nel suo significato letterale, facente riferimento agli oneri deducibili nel periodo della loro effettiva sopporta- zione per la determinazione del reddito netto, e non alla determinazione del reddito complessivo nel periodo di sospensione delle imposte;
e ciò sia perché le paro- le adoperate hanno questo significato, sia perché nei 22 termini tecnici impiegati è insita l'univocità del si- gnificato, e sia infine perché ogni altra interpreta- zione che consideri la stessa esclusione dal concorso alla formazione dell'imponibile alla stregua di una de- duzione dal reddito imponibile, confondendo così (a causa dell'equivalenza dei risultati nella liquidazione dell'imposta) la determinazione del reddito imponibile con quella del reddito netto si risolverebbe nella privazione di qualsiasi significato della norma inter- pretata, e dunque in una sua abrogazione tacita, in contrasto con la dichiarata volontà interpretatrice, e quindi di mantenimento della norma. konr Detto ciò, si deve aggiungere che nessun sostegno trarrebbe l'interpretazione qui respinta dai lavori preparatori, se il ricorso ad essi fosse consentito. Nel disegno di legge presentato dal Governo, e nel te- sto approvato in prima lettura dal Senato il 25 marzo 1999, la disposizione in esame non era presente. Conse- ancora nella relazione alla Camera, nella guentemente, seduta del 6 aprile 1999 in sede referente, non se ne trova traccia. La disposizione fu inserita dalla Com- missione della Camera come articolo aggiunto a quello (che allora portava il numero 26, e nel testo definiti- vamente approvato porta il numero 27) contenente “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da 23 calamità pubbliche", con la numerazione provvisoria "26 bis". Ora, l'art. 26 (al quale la nuova disposizione veniva ad aggiungersi), secondo la già citata relazione alla Camera nella seduta del 6 aprile introduceva una misura agevolativi "prevedendo la deducibilità dal red- dito dei versamenti a favore di fondazioni, associazio- ni ed enti, la cui individuazione è rimessa ai prefetti delle province interessate, effettuati per portare aiu- to alle popolazioni colpite da calamità pubbliche": co- me si vede, la materia toccata era inequivocabilmente quella degli oneri deducibili dal reddito nel periodo della loro sopportazione, e nulla aveva a che fare con la determinazione del reddito complessivo dei soggetti heu colpiti dalle calamità pubbliche. La collocazione. dell'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione era dunque perfettamente coerente con la sua formulazione testuale, già allora corrispondente a quella che sareb- be stata poi definitivamente approvata. La proposta fu discussa nella seduta del 19 aprile 1999, presente il Ministro delle finanze, unitamente alla proposta del- l'opposizione di un emendamento, che ne avrebbe ribal- tato il significato, diretto ad aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: "le predette somme costi- tuiranno onere deducibile nell'anno in cui saranno pa- gati gli importi dovuti a titolo d'imposta". Nelle di- 24 chiarazioni di voto dei proponenti dell'emendamento si sosteneva che, se è vero che delle imposte non corri- sposte non possono considerasi deducibili ai fini dell'applicazione della legislazione tributaria in quel medesimo periodo d'imposta, si sarebbe dovuto ammettere che, se sono successivamente pagate, sia pure con il ritardo consentito dalla legge a seguito delle dilazio- ni, esse rientrano tra gli oneri deducibili. Questo emendamento fu respinto. Esso dimostra tuttavia quali fossero i termini del dibattito, che si svolse - in perfetta coerenza con il contenuto della norma, e con piena consapevolezza degli aspetti tecnici della que- stione sulla deducibilità dell'onere, costituito dal- le imposte (già) sospese, dal reddito imponibile del periodo nel quale esse fossero state pagate, e non in- vece sulla determinazione del reddito complessivo del periodo in cui esse erano state sospese. La pertinenza dei termini del dibattito parlamentare alla formulazio- ne testuale della norma, anche negli interventi del- l'opposizione, e la stessa presenza del Ministro delle finanze nella medesima circostanza rendono arbitraria l'ipotesi che la disposizione intendesse dire, con lin- guaggio atecnico ed approssimativo, cosa sostanzialmen- te diversa da quella che essa obiettivamente dice. Quest'ultima dev'essere quindi preferita, quale 25 interpretazione rispettosa dell'intenzione del legi- slatore, di contro a quella che si allontani dal signi- ficato proprio delle parole adoperate, per pervenire ad un risultato che rende la norma superflua. In conclusione si deve confermare l'esattezza della soluzione già accolta da questa Corte Suprema sul pro- blema della corretta interpretazione della norma conte- nuta nell'art. 3, comma 2 bis d.
1. n. 791 del 1985 e, quindi, rigettare il ricorso. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del- E N ZIO RA .P.R. 26/4/1986 IST 2001 e nella la Sezione tributaria, il giorno 30 marzo 5 REG N. IA - riconvocazione del 2 Auglio✓ uglio 2001. B R A TA LL . D A TE D IBU B . DEL Il PresideEN TA TR 131 SI Il Consigliere estensore SEN s Canti TERIA I A Michele Enrico Altieri A Жи M nour IL CANCELLIERE C Oggi 7 FEB. 200PIA Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 262 6