Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 177 cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze "lato sensu" istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono - tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo - essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI SA LA IC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MAISANI, rappresentata e difesa dagli avvocati RENATO CIRILLO, RICCARDO CIRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE 22 DELLA REGIONE CAMPANIA
- intimata -
avverso la sentenza n. 181/94 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 13/01/94 R.G.N. 21596/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 gennaio 1994, il Tribunale di Napoli - accogliendo l'appello della Unità Sanitaria Locale n.22 della Regione Campania avverso la sentenza di primo grado - rigettava la domanda di La CA RI AR, volta a conseguire il corrispettivo delle ore d'insegnamento presso la scuola per operatori sanitari "Croce Celeste", e compensava le spese dei due gradi di giudizio.
Per quanto interesso, in questa sede, il Tribunale -premesso (nella parte relativa allo svolgimento del processo) che l'appellata aveva eccepito "l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di valida procura alla lite non risultando agli atti la delibera del Comitato di Gestione della U. S. L. necessaria sia per promuovere l'appello che per il conferimento del mandato" - riteneva che la questione relativa al mandato ad litem fosse stata "regolarizzata" per effetto della produzione in giudizio, all'udienza di discussione, della "richiamata delibera".
Giudicava invece fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della U.S.L.. appellante, osservando che questa non era titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, stante l'autonomia (rispetto alla stessa U.S.L.) delle scuole professionali per operatori sanitari tecnico-infermieristici. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso - che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt, 83, 125 e 163 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 325 dello stesso codice e 15 e 49 della legge n.833 del 1978- si. deduce che il Tribunale ha errato nel disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello e di decadenza dall'impugnazione, in quanto la delibera del commissario straordinario della U.S.L., prodotta all'udienza del 5 luglio 1993 e dotata di efficacia sanante ex nunc, era intervenuta quando era ormai già decorso il termine d'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (consumatosi alla data del 15 febbraio 1991) ed era inoltre priva, dei requisiti indicati dall'art. 49 della citata legge n. 833 del 1978 (assoggettamento al controllo di legittimità dell'organo di controllo e previsione della copertura di spesa).
Con il secondo motivo, denunciante violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., si deduce l'esistenza di un giudicato esterno, per non avere la U.S.L. proposto appello avverso decisioni pretorili - aventi identità di petitum e causa petendi e parziale identità di soggetti- che ne avevano statuito la soccombenza.
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, che denuncia "violazione della legge 833/78 - Insufficiente e contraddittoria motivazione", si duole della esclusione della legittimazione passiva della U.S.L., deducendo la contrarietà di tale statuizione alla normativa di detta legge, che riserva alle unità sanitarie locali i compiti di formazione del personale sanitario, e lamentando difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta autonomia della scuola professionale "Croce Celeste".
2. Il ricorso non merita di essere accolto.
Quanto al primo motivo, è da precisare che -mentre la sentenza impugnata dà conto di un'eccezione d'inammissibilità dell'appello riferita alla mancanza della delibera del contratto di gestione della U.S.L. affermando poi essere stata la questione "regolarizzata" dalla delibera "prodotta" all'udienza di discussione (del 5 luglio 1993)- la ricorrente deduce che in tale udienza fu prodotta delibera del commissario straordinario (della U.S.L.) e di questa contesta l'efficacia sanante, per la sua tardività, in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine (breve) per la proposizione dell'appello, e per la sua incompletezza, in quanto non sottoposta al controllo di legittimità dell'organo di controllo e priva della previsione della relativa copertura di spesa.
Va quindi osservato che all'udienza del 27 ottobre 1997 (data di prima fissazione del ricorso) il Collegio rinviò la causa a nuovo ruolo, incaricando la Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio di appello, ritenuto necessario per l'esame della delibera in questione, e che in tale fascicolo, acquisito in conformità all'ordinanza predetta, non si rinviene la delibera che il Tribunale afferma essere stata "prodotta" all'udienza di discussione. Nè ulteriori elementi, quanto al contenuto della stessa, sono desumibili dal. verbale d'udienza (del 5 luglio 1993), nel quale si attesta solo che "l'appellante produce delibera del commissariato (sic!) straordinario".
In tale situazione, essendo certa la produzione della delibera (affermata anche dalla. stessa ricorrente) ed atteso che tale atto è stato dal Tribunale (cfr. la quarta pagina della sentenza) giudicato -ancorché senza riferimenti al suo contenuto- idoneo a "regolarizzare" la questione del mandato ad litem, la censura della ricorrente, pur relativa a questione rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. 15 luglio 1993 n. 7833, 121 maggio 1995 n.,5224), è inevitabilmente da disattendere.
Conduce infatti a tale conclusione sia una rigorosa applicazione (previa revoca della citata ordinanza del 27 ottobre 1997) del principio di cd. autosufficienza del ricorso (che imponeva alla ricorrente di meglio specificare, specie per quanto riguarda la data, il contenuto di tale delibera, di cui oltre tutto asseriva la tardività in rapporto alla scadenza del termine breve d'impugnazione, anch'essa solo assiomaticamente indicata come coincidente con il 15 febbraio 1991) sia il rilievo che, a fronte dell'affermazione del Tribunale circa l'avvenuta regolarizzazione -in virtù della delibera prodotta- della procura per la proposizione del giudizio di appello, era onere della parte ricorrente fornire ogni elemento -anche di fatto- idoneo a consentire la verifica (rispetto al paradigma legale del tempo) della correttezza o no di tale giudizio.
Le considerazioni che precedono dispensano dalla valutazione dell'effettiva rilevanza dei vizi attribuiti dalla ricorrente alla delibera in questione;
mentre, con riguardo alla prima di esse, non è inopportuno ribadire il principio (cfr. Cass. S.U. 25 marzo 1988 n. 251) che la norma dell'art. 117 cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze lato sensu istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono -tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo- essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.
Del pari immeritevoli di accoglimento sono, infine, gli altri due motivi del ricorso.
Invero, la deduzione del giudicato costituito da altre decisioni pretorili in controversie aventi identità di petitum e causa petendi e parziale identità di soggetti -oltre che del tutto generica, non avendo la ricorrente neppure indicato gli estremi di alcuna decisione che integrerebbe l'asserito giudicato- risulta proposta per la prima volta in questa sede di legittimità; il che, mentre evidenzia l'inconsistenza e l'inammissibilità della censura (svolta nel secondo motivo), dispensa il Collegio dal prendere posizione in ordine alla questione della natura -eccezione in senso lato (secondo la sentenza n. 11018 del 23 ottobre 1995) o in senso stretto (secondo la copiosa giurisprudenza anteriore a tale pronuncia)- da assegnare alla deduzione di giudicato esterno.
Quanto al terzo (ed ultimo) motivo, è sufficiente, per disattenderlo, l'osservazione che questo, malgrado la denuncia (peraltro anch'essa assolutamente generica) di violazione della legge n.833 del 1978 (istituzione del servizio sanitario nazionale) e del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, si risolve in realtà in un'apodittica affermazione di erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha escluso la legittimazione passiva (o, rectius, la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio); senza alcuna specifica ed argomentata critica del giudizio dell'autonomia (rispetto alla U.S.L.) delle scuole professionali (come la "Croce Celeste") per operatori sanitari tecnico- infermieristici, dal Tribunale invece ampiamente e correttamente motivato, con riguardo, in particolare, allo statuto di tali scuole (dotate di un proprio organismo deliberativo), alla loro autonomia amministrativa e finanziaria, all'affidamento della rappresentanza legale al presidente del consiglio di amministrazione, autore anche dell'affidamento dell'incarico didattico in questione.
3. Il rigetto del ricorso non comporta alcuna statuizione in ordine alla spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999