Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 628 / 2015 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre 2024 e vertente
TRA
- (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._2
Avv.ti De Angelis Alessandro e Mosa Giuseppe, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F/P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. De Angelis Pietro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- Controparte_2
PARTE CONVENUTA AC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 12 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 5 febbraio 2015 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, rispettivamente conducente e proprietaria e del veicolo FIAT EI
[...]
(tg.BB701AC), agivano in giudizio per ottenerne dalla Sig.ra e Controparte_2
rispettivamente proprietaria e assicuratrice del veicolo IS OT (Tg. CP_1
DY258XV), il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto il
30.12.2013, alle ore 15.45 circa, in Fondi sulla via Appia, all'altezza del km.126,350.
Deducevano:
a) l'esclusiva responsabilità del veicolo IS OT condotto dal sig. Parte_3
;
[...]
b) che il sig. a bordo della vettura Fiat EI, percorreva la SS Parte_1
Appia con direzione Itri-Fondi, e, giunto all'altezza del km.126,350, veniva violentemente urtato dalla vettura IS condotta dal Sig. il quale, Parte_3 percorrendo la stessa via ma nel senso di marcia opposto, perdeva il controllo della vettura, invadendo la corsia di marcia opposta e causando il sinistro;
c) il punto di impatto si verificava tra il parafango anteriore destro della IS ed il fianco posteriore destro della EI la quale, a seguito del violento impatto, urtava dapprima frontalmente con il guard rail e, successivamente, subendo una proiezione cinetica, ruotava ed arrestava la propria corsa al centro della carreggiata;
d) che il sig. eniva trasportato dai soccorritori presso l'Ospedale di Terracina;
Pt_1
e) che sul posto intervenivano le Forze dell'ordine;
f) che a causa del violentissimo urto, i veicoli subivano gravissimi danni, tanto da risultare necessaria la rottamazione del veicolo EI ed il conducente Pt_1 riportava gravissimi danni di carattere non patrimoniale quantificabili sulla base di
CTP e documentazione medica nel 25% di danno biologico;
g) per il carattere neurologico delle lesioni, le condizioni di salute del Pt_4 potrebbero subire un aggravamento;
h) i danni di carattere neurologico hanno inciso sulla vena creativa, artistica e professionale del che ha di fatto abbandonato ogni attività Pt_1
i) che l'esperito tentativo stragiudiziale di composizione della lite non ha sortito effetti;
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del proprietario del veicolo IS assicurato per la RCA con la;
per l'effetto, condannare i convenuti in solido al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale in favore della sig.ra pari ad € Parte_2
2.500,00, valore del veicolo a rottame, ed al complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal sig. quantificato indicativamente in € 160.000, e Parte_1 fino a € 500.000 in caso di aggravamento dei postumi, oltre interessi e rivalutazione;
vittoria di spese e compensi.
Con comparsa in data 27 marzo 2014 si costituiva la compagnia in CP_3 persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) l'improponibilità della domanda per difetto di regolare messa in mora e violazione del Comb. Disp. di cui agli artt. 145 e 148 C.d.A;
b) la genericità, l'imprecisione ed erroneità della ricostruzione dei fatti narrati nell'atto di citazione avversario;
c) che dal rapporto delle autorità intervenute emerge la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat 600 Sig. per imperizia, imprudenza e Parte_1
inosservanza del C.d.S;
d) che il sig. ercorreva la Via Appia con direzione Itri – Fondi, procedendo a Pt_1 velocità elevatissima, impegnando le curve contromano ed oscillando ritmicamente il capo a destra ed a sinistra;
e) che il dopo aver superato ad elevatissima velocità una vettura che lo Pt_1 precedeva nella stessa direttrice di marcia, nell'impegnare la curva posta subito prima del tratto rettilineo in cui si verificava la collisione, perdeva il controllo del mezzo Fiat EI, che si sollevava dal manto stradale reso scivoloso dalla pioggia in atto e procedendo trasversalmente rispetto all'asse viario, invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, collidendo con la parte laterale destra contro quella anteriore del mezzo IS che ivi sopraggiungeva tenendo la propria destra;
f) che a nulla sono valse la frenata e sterzata eseguite dal conducente del mezzo atte ad evitare la collisione frontale con il mezzo che aveva interamente CP_4
invaso la propria corsia;
g) che dopo l'urto con il mezzo IS OT, il veicolo Fiat EI impattava dapprima contro il guard – rail piegandolo verso l'esterno per circa 9,50 metri e successivamente subiva una proiezione cinetica ruotando e terminando la corsa al centro della carreggiata, a circa venti metri dall'altro veicolo, in posizione perpendicolare all'asse stradale;
h) che a seguito dell'urto il conducente del mezzo Fiat EI veniva proiettato fuori dall'abitacolo e rovinava a terra a ridosso del guard – rail;
i) stante l'evidente esclusiva responsabilità del conducente la società Pt_1
garante del mezzo Fiat EI, rigettava la richiesta di Controparte_5 indennizzo ex art. 149 D. L.gs 200/2005 formulata dall'attore;
j) che le conseguenze lesive vanno ricondotte al mancato corretto uso delle cinture di sicurezza da parte del Sig. anto da essere sbalzato fuori dall'abitacolo; Pt_1
k) di contestare la pretesa risarcitoria anche nel quantum, generico, abnorme, ingiusto, non riconducibile all'incidente.
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda ritenuta improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di prova;
con il favore di spese, compenso professionale ed accessori di legge.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 24 novembre 2015 il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte attrice rilevava l'infondatezza dell'eccepita mancanza di regolare messa in mora;
sulla dinamica del sinistro rilevava l'erronea ricostruzione operata nell'elaborato peritale di controparte, che avrebbe omesso di considerare aspetti salienti emersi dalla CTP del dott. fornita da parte attrice, in Per_1
particolare che il veicolo antagonista al momento dell'impatto, non Parte_5
poteva trovarsi nella propria corsia di marcia, posto che in tal caso l'asserita invasione di corsia da parte della Fiat 600 avrebbe provocato un urto all'interno della corsia di sinistra, non fornendo riscontro in ordine alla ricostruzione dei verbalizzanti;
che la collocazione obliqua della Fiat 600 scaturiva dalla repentina manovra di emergenza;
proseguiva parte attrice ritenendo prive di riscontro le dedotte circostanze del mancato uso delle cinture da parte del che questi sia stato sbalzato fuori dall'abitacolo, considerato che dalle Pt_1 fotografie del veicolo scattate presso il deposito giudiziario, si evince l'integrità o quantomeno l'assenza di sfondamento dei cristalli lato guida e del parabrezza;
parte attrice chiedeva la concessione della provvisionale ex art. 5 della L. 102/06, considerata quantomeno una corresponsabilità al 50% nella verificazione del sinistro.
Con memoria istruttoria di cui al primo termine parte convenuta rilevava la carenza di presupposti per la concessione della provvisionale, reiterava l'eccezione di improponibilità della domanda, insisteva nel contestare la ricostruzione dei fatti come narrati da parte attrice, ribadendo le difese già espresse nella comparsa di costituzione e la responsabilità esclusiva del Sig. per come risultante dai rilievi eseguiti Parte_1
dalla Polizia Municipale di Fondi.
Il giudice istruttore rinviava all'udienza del 24.11.2015 stante il valore della causa e la necessità di assegnazione a giudice togato.
Con ordinanza in data 7 luglio 2016 il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 maggio 2016, rigettava la richiesta di provvisionale presentata dall'attore, non ricorrendone i presupposti per la concessione;
quanto alle istanze istruttorie, ammetteva per parte convenuta l'interrogatorio formale di e la prova testimoniale Parte_1 come richiesto nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c., escluse le valutazioni;
per parte attrice ammetteva la prova testimoniale richiesta nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 2, c.p.c., escluse le valutazioni, riservandosi, all'esito, sulle ulteriori istanze.
All'udienza del 15 dicembre 2016 rendeva l'interrogatorio formale il sig. ; CP_6
sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. di parte convenuta, dichiarava: cap. 1 confermo le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ma affermo che non mi trovavo contromano, non oscillavo il capo a destra e sinistra;
ero da solo;
l'orario del sinistro era 15:30-15:35 circa; cap. 2 io ero alla guida del mio mezzo e non avevo avanti a me nessuna macchina da sorpassare, poi dopo la curva qualcosa mi è venuto addosso;
mi è venuta addosso la macchina IS;
io ero nella mia corsia, ero sulla Itri-Fondi, in direzione Fondi;
la IS viaggiava nel senso di marcia opposto al mio; io avevo velocità di circa 60 km/h. Ribadisco che sia prima che dopo la curva non c'era alcuna macchina sulla mia stessa corsia, dinanzi a me; cap. 3 non era una vera pioggia, solo qualche goccia;
la strada era leggermente bagnata; cap. 4 non è vero, io non ho invaso l'altra corsia di marcia;
penso che siano intervenute le forze dell'ordine dopo l'incidente, non subito però; cap. 5 posso dire che la mia macchina ha fatto una carambola;
non so dire altro anche sulla posizione dei mezzi sulla strada dopo l'incidente, perché stavo male e poi sono stato trasportato dall'ambulanza in ospedale; cap. 6 non è vero;
dopo lo scontro io mi trovavo ancora sulla mia macchina;
sono sceso da solo dalla macchina;
in quel momento c'era solo la IS con a bordo il conducente; non ricordo bene altro. Dopo lo scontro, quando sono sceso dalla mia macchina, questa si trovava a circa 20 metri dalla IS ed era in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale. Poiché stavo male, un po' riuscivo a stare in piedi, poi mi accasciavo a terra poi mi rialzavo e poi ancora cadevo a terra, fino a quando le altre persone che sono arrivate mi hanno fatto stare steso. Dopo l'incidente sono arrivate due macchine: una con la signora l'altra con il sig. Persona_2 Parte_6
se ricordo bene;
ricordo che sono arrivati dopo circa un minuto, un minuto e mezzo dal
[...] momento dell'impatto; io ero già sceso dalla mia macchina;
la signora ha chiamato i PE soccorsi e mi ha soccorso;
io non ho chiesto il nome di queste persone. Nei giorni successivi Pt_6 all'incidente i miei familiari hanno fatto una ricerca per capire chi fosse presente al momento del mio incidente e così abbiamo rintracciato i nomi di e io Persona_2 Parte_6 non ho mai visto la signora prima dell'incidente; conoscevo invece già di vista il sig. PE
; ADR I vigili urbani sono arrivati circa mezz'ora dopo l'incidente; io ero già Pt_6
sull'ambulanza. Poiché stavo male ed ero steso, non ricordo se al momento dell'arrivo dei vigili urbani l'ambulanza in cui mi trovavo era ferma o era già in movimento verso l'ospedale; è Pt_6 rimasto sui luoghi di causa sino all'arrivo dell'ambulanza; la Corpolongo invece non so quando sia andata via. ADR l'impatto è avvenuto mentre io avevo completato la curva ed avevo percorso qualche metro dopo la curva;
l'impatto è stato fulmineo, non ho visto la IS prima.
All'udienza dell'8 giugno 2017 il procuratore della convenuta dichiarava di CP_1
rinunciare al teste (conducente veicolo antagonista); veniva escusso il teste Parte_3
di parte attrice che, sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. Testimone_1 di parte attrice, dichiarava: “cap. 1 è vero;
preciso che il si dedicava alla scrittura , alla Pt_1 pittura ed alla fotografia;
lui lavorava come disegnatore e pittore ed ha fatto anche delle mostre a Terracina, a Fondi, ad Itri. Abbiamo fatto anche delle mostre insieme, a volte ci hanno chiamato per eventi in ragione della attività di pittore;
non dipinge più dal momento del sinistro. non so se a casa fa qualche disegno, ma dopo il sinistro non ha più fatto eventi o mostre. Non dipinge più per i problemi fisici conseguenti al sinistro. Non ci frequentiamo più come prima. Ora lo vedo due o tre volte all'anno e mi viene a trovare presso il mio studio. Non vado più a casa sua. Il mi ha Pt_1 riferito che vorrebbe continuare a dedicarsi alla pittura, alla fotografia ed alla scrittura, ma non riesce più . cap. 2 è vero;
cap. 3 è vero;
ricordo che prima dell'incidente, negli anni 2003-2004 veniva chiamato dalle associazioni di volontariato, di cui non ricordo il nome , per partecipare a incontri ed attività. Per quello che io so dopo l'incidente non ha più svolto attività di volontariato;
cap. 4 è vero;
ricordo che al Film Festival di Fondi fu presentato un suo libro , non so in che anno, era però prima dell'incidente, ; anche ad Itri venne presentato un suo libro nell'estate precedente
l'incidente ; la rappresentazione si svolse in chiesa alla presenza di autorità religiose. ; cap. 5 svolgeva attività sportiva , ma non gare o competizioni ; cap. 6 ho già risposto; al teste veniva mostrata la documentazione allegata alla memoria n. 3 prodotta da (doc. 1, 2,3) e CP_1
ADR: Non so se il bbia partecipato a questi eventi”. Pt_1
All'udienza dell'1 marzo 2018, il procuratore di parte attrice rinunciava all'escussione testimoniale di;
veniva escusso il testimone agente Testimone_2 Testimone_3
verbalizzante; sui capitoli della memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. della convenuta CP_1
dichiarava: “cap. 1 io sono arrivato dopo il sinistro. riconosco il verbale e lo schizzo
[...] planimetrico allegato che mi vengono mostrati (doc n. 3 del fascicolo di parte convenuta); cap. 2 non posso dire che la Fiat seicento abbia invaso la corsia opposta di marcia, perché non siamo riusciti ad individuare il punto d'urto. al nostro arrivo la EI era a cavallo della striscia di mezzeria con gli organi di guida rivolti verso il lato del monte;
riconosco le fotografie allegate al verbale che mi vengono mostrate;
la collisione è intervenuta tra la parte posteriore laterale destra della EI con la parte anteriore spigolare destra della IS. La IS si trovava dopo l'urto nella corsia di marcia opposta rispetto alla originaria d percorrenza, aveva gli organi di guida rivolti verso monte. Posso dire che la IS viaggiava in direzione Fondi-Itri, in base alle dichiarazioni rese nelle immediatezze del fatto dai presenti. Cap. 3 il manto stradale era bagnato, pioveva al nostro arrivo, siamo arrivati dopo 10 min –un quarto d'ora dalla chiamata; Cap. 4 non so, non abbiamo trovato alcuna traccia di frenata perché il manto stradale era bagnato e pioveva. Cap. 5 è vero, per quello che ho visto sui luoghi, Cap. 6 il conducente della Fiat EI era stato già preso dagli operatori del 118 al nostro arrivo. Non so se fosse a terra, fuori dalla macchina, dopo l'urto; Capp. 7 e 8 è vero, confermo come sopra ho detto ADR ricordo che la EI aveva i finestrini lato conducente integri, i finestrini lato destro e posteriore distrutti come da documentazione fotografica allegata al verbale.
All'udienza dell'8 gennaio 2019 il giudice, rilevata l'assenza non giustificata del testimone ritualmente intimato, ne disponeva l'accompagnamento coattivo con Testimone_4
condanna al pagamento della sanzione di € 100,00 ex art. 255 c.p.c..
All'udienza del 24 ottobre 2019 veniva escusso il teste di parte convenuta sig. TE
, il quale, interrogato sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di parte
[...]
convenuta , rispondeva: cap. 1) si è vero, ricordo che veva una EI rossa;
io CP_1 Pt_1 stavo guidando la mia BMW e ho rallentato perché la strada era viscida e scivolosa, quindi ho notato che lla guida della sua EI mi ha sorpassato ed ha accelerato tagliando le curve Pt_1 presenti in quel tratto di strada, io non l'ho seguito perché guidavo in modo prudente, trattandosi di una strada pericolosa in quanto viscida e con tratti curvilinei. Ad un certo punto, uscendo da una curva e avendo visuale libera, ho visto che lui era arrivato alla curva successiva a quella che stavo intraprendendo io e ho visto la sua macchina sbandare e innalzarsi sul guardrail;
mi sembrava la scena di un film;
appena giunto sul posto ho visto i pezzi della sua macchina; ADR: mia moglie ha la residenza a Formia, io provenivo dalla casa di Formia e mi stavo recando a Fondi, nel negozio dove lavoravo in qualità di responsabile commerciale dell'azienda; ricordo che era giorno, erano le tre o le quattro del pomeriggio, non ricordo precisamente; cap. 2) ho già risposto sulla circostanza;
ho riferito ciò che ho visto;
mentre sopraggiungevo con la macchina ho notato un qualcosa simile ad un sacco pieno che volava e stava andando contro la mia autovettura;
io l'ho schivato, ho parcheggiato subito e quando sono sceso dall'auto mi sono reso conto che si trattava di un ragazzo che però non si muoveva, sembrava morto;
ricordo che si sono fermate altre macchine dietro e una persona che è scesa dall'auto si è qualificata come una poliziotta ma non so chi fosse. Ricordo di essermi avvicinato all'autovettura e ho visto che si teneva in piedi tanto che è uscito Parte_3 con le sue gambe dall'autovettura. ha chiesto subito notizie dell'altro ragazzo che Parte_3 guidava la EI rossa, e io pensavo fosse morto. Le altre persone sopraggiunte Parte_1 nel frattempo hanno verificato che era ancora vivo e hanno chiamato i soccorsi. Parte_1
Nell'occasione ho sentito che una delle persone presenti, una signora bionda, si qualificava come poliziotta Adr: ho visto la fase finale dell'impatto; si è trattato di una frazione di secondo, ho visto che le macchine si toccavano e che schizzavano, la EI da sinistra a destra;
ho visto il finale dell'impatto; appena entrato in curva ho visto la seicento che proprio in quel momento aveva battuto la macchina e schizzava verso destra, verso la montagna, mentre la macchina blu che veniva da
Fondi in direzione Itri faceva l'opposto, dalla sua corsia di destra andava verso la sua sinistra;
ricordo la nuvola creata dai detriti delle macchine e l'oggetto nero che volava verso la mia auto.
Immediatamente prima dell'impatto ho visto la Fiat seicento invadere la corsia di marcia percorsa dalla IS;
cap. 3) è vero;
cap.4) è vero, da quello che ho visto la Fiat seicento aveva invaso la corsia opposta; cap. 5) confermo; cap. 6) è vero; cap. 7) confermo; adr: i vigili sono arrivati dopo dieci minuti o un quarto d'ora e l'ambulanza è arrivata subito dopo; nel frattempo, per far sedere l' , che Pt_3
sebbene alzatosi, aveva giramenti di testa, l'ho aiutato ad appoggiarsi ai margini della strada e sono scivolato rompendomi il menisco; ad eccezione quindi dei vigili che sono intervenuti sul posto, io non ho parlato con nessuna delle persone presenti e mi sono informato solo successivamente delle condizioni del chiedendo notizie a incontrato casualmente nei giorni successivi fuori Pt_1 Pt_3 dal commissariato di Fondi e poi alla ragazza del Manzi, tale che mi scriveva Testimone_2 continuamente su messanger chiedendomi frequentemente di raccontarle la dinamica dell'incidente
e chiedendomi spesso se stessi dicendo la verità. Adr: il giorno dell'incidente ho rilasciato delle dichiarazioni orali al Vigile presente che però non sono state verbalizzate, non ricordo chi fosse; il giorno dopo era Capodanno e mi hanno convocato cinque giorni dopo, avevo lasciato infatti le mie generalità e il mio numero di telefono ai vigili.
Con ordinanza in data 3 dicembre 2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 ottobre 2019, il giudice, ritenuta inammissibile la prova contraria formulata dalla parte attrice, in quanto vertente su circostanze suscettibili sin dall'inizio di essere oggetto di prova diretta, disponeva CTU medico-legale nominando il Dott. al Persona_3 fine di accertare le conseguenze lesive del sinistro per il quale è causa, di accertare il periodo di invalidità temporanea, la percentuale e durata, i postumi permanenti costituenti un danno biologico, in caso affermativo quantificandoli in termini percentuali;
di accertare se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto od in parte, precisando in che modo, con quali tempi di invalidità temporanea, con quale rischio e con quale costo, ed indicando quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo;
accertare le spese congrue e riconducibili al sinistro e quantificarle.
Con decreto in data 12 marzo 2020, il giudice, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 15 settembre 2020. All'udienza del 15 settembre 2020 il giudice conferiva al nominato CTU l'incarico di cui all'ordinanza del 3 dicembre 2019 chiedendo, altresì, di verificare la compatibilità tecnica delle lesioni lamentate dall'attore con il corretto uso delle cinture di sicurezza, specificando quali di esse non risulti eventualmente compatibile con tale uso.
Con istanza in data 6 ottobre 2020 parte convenuta chiedeva di respingere la CP_1
richiesta di acquisizione relativa alla documentazione prodotta tardivamente da parte attrice in sede di inizio delle operazioni peritali, non presente nel fascicolo, inammissibile e processualmente inutilizzabile.
Con ordinanza in data 26 ottobre 2020 il giudice, letta l'istanza, sospendeva le operazioni peritali, fissava per la discussione della questione controversa nel contraddittorio delle parti l'udienza del 22 dicembre 2020.
Con ordinanza in data 12 febbraio 2021 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 dicembre 2020, in relazione alla richiesta di parte attrice di rimessione nei termini per la produzione di documentazione medica attestante l'aggravamento del danno non patrimoniale consegnata in sede di inizio delle operazioni peritali dal proprio consulente di parte al consulente tecnico d'ufficio, rigettava la richiesta di rimessione in termini, osservato che non può essere rimesso al consulente di parte l'onere di istruire tardivamente la causa in sede di operazioni peritali, né l'accertamento del danno può essere oggetto di ctu percipiente, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti e che, pur potendo la stessa costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito, qualora sia invece richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione dell'istituto, con violazione del principio del giusto processo;
il giudice disponeva la prosecuzione delle operazioni peritali sulla base della documentazione già in atti;
rinviava la causa all'udienza del 22 luglio 2021.
Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 24 giugno 2021 con il quale accertava che il periziando in seguito all'evento traumatico del 30.01.2013 Parte_1
riportava un politraumatismo corporeo a carico del capo e del torace (Trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea in sede parietale;
focolaio emorragico cerebrale in sede temporale sinistra e in sede temporale destra. Esito malacico in sede fronto-temporale mantellare sinistra. Trauma cranico commotivo con frattura temporo-parietale con estensione alla grande ala dello sfenoide ed alle cellule mastoidee a destra;
frattura della VI, VII, VIII e IX costa sinistra e frattura della VI e VII costa destra del torace) ed una residuata sindrome ansiosa depressiva endoreattiva grave;
accertava il nesso causale tra dette lesioni ed il sinistro di cui è causa;
constatato anche il successivo insorgere della diagnosticata “Epilessia focale post- traumatica”, il CTU accertava in capo al periziando una ITA di giorni 60, una ITP al 75% di giorni 30 e di giorni 60 al 50%.
Rilevava il CTU l'incidenza dei postumi sullo svolgimento delle normali attività della vita di relazione (“non guida autoveicoli perché non è stata più rinnovata la patente guida, non ha vita sociale, isolamento, ecc.”) nonché l'incidenza sulla capacità lavorativa generica, e concludeva quantificando le complessive lesioni all'integrità psico (danno biologico) nella misura del
35% della validità totale.
Riconosceva il CTU, in termini probabilistici, la compatibilità tra il trauma riportato e l'uso della cintura di sicurezza.
Quanto al danno patrimoniale, riteneva congrue e compatibili con il sinistro le spese di €
1.408,00, prevedibili spese future (visite neurologiche, visite psichiatriche, esami strumentali: TC e RMN encefalo, ecc.).
In risposta alle note critiche formulate dal CTP della convenuta , il consulente CP_1
d'ufficio precisava:
“Riguardo alle fratture costali multiple si è d'accordo con il CTP della parte convenuta, con la valutazione del 6% (sei percento) perché riguardano sei costole (frattura della VI, VII, VIII e IX all'emitorace destro e frattura della VI e VII dell'emitorace sinistro) anche se nella valutazione del danno caratterizzato da esiti di fratture costali multiple si potrebbe arrivare fino al 10%, come Le
Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico
(Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni Giuffrè Editore 2016).
Riguardo alla epilessia post-traumatica, considerando l'evento lesivo di una certa gravità
(emorragia subaracnoidea in sede parietale;
focolaio emorragico cerebrale in sede temporale sinistra
e in sede temporale destra. Esito malacico in sede fronto-temporale mantellare sinistra) risulta annotata, come da documentazione riportata (certificato neurologico, Neuromed Pozzilli, del
28.07.15: “…sospetta epilessia post-traumatica…” e le dimissioni dell'Istituto Neurologico
Mediterraneo Pozzilli, relativo al ricovero dal 18.12.15 al 20.12.15: “…Epilessia focale post- traumatica. Terapia: Zonegran 50 mg cpr…”) quindi trattasi di epilessia focale, come riportato nelle considerazioni medico legali.
Ha ragione il CTP di parte convenuta riguardo alla tipologia e frequenza delle crisi epilettiche, questo, purtroppo non possiamo saperlo perché non si è potuto esaminare od acquisire la successiva documentazione sanitaria dopo il 2015.
Si potrebbe valutare l'epilessia come un I° stadio che va dal 5% al 10% se è una forma in completo controllo farmacologico, senza crisi da almeno due anni 8non possiamo saperlo!!.
La valutazione del 35% (trentacinque per cento) di danno biologico permanente espressa dallo scrivente comprende anche la sindrome ansioso endoreattiva grave (come da certificato Psichiatrico
ASL/LT del 09.02.15, attestante: “…sindrome ansioso endoreattiva grave…”), che dovrebb'essere valutata nella misura del 16% al 20% come da valutazione SIMLA Giuffrè Editore pag. 143.
Infine le fratture craniche multiple che il periziando ha subìto (frattura temporoparietale con estensione alla grande ala dello sfenoide ed alle cellule mastoidee) che potrebbero essere valutate nella misura del 5%.”
Il CTU concludeva confermando i risultati già espressi nella relazione peritale.
La causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza a trattazione scritta del 14 settembre 2021.
Con note in data 3 settembre 2021 parte attrice, in considerazione delle risultanze della
CTU medica, chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note in data 7 settembre 2021 parte convenuta, reiterava quanto già dedotto dal ctp,
Dr. eccepiva la nullità e l'inutilizzabilità della CTU per aver il consulente Persona_4 proseguito le operazioni peritali senza ulteriore avviso e/o convocazione e, dunque, senza intervento dei CTP delle Parti;
contestava la quantificazione operata dal CTU nella misura del 35%, chiedeva disporsi la rinnovazione della CTU, in subordine, convocarsi il Ctu a chiarimenti, disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 10 novembre 2021 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 settembre 2021, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base degli elementi assunti, potendosi valutare i rilievi mossi dalla parte convenuta contro la consulenza tecnica d'ufficio in sede di decisione senza che sia necessario disporre la rinnovazione delle operazioni peritali o la convocazione dell'ausiliare a chiarimenti sui punti controversi, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 settembre 2022.
Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta. Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, disponeva per l'udienza del 12 dicembre 2024 lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnava termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note in data 29 novembre 2024 parte attrice si riportava alle conclusioni come già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento, con rigetto di ogni avversa deduzione.
Con note in data 11 dicembre 2024 parte convenuta reiterava la dedotta ed eccepita nullità ed inutilizzabilità della CTU, insisteva nel contestare la quantificazione del danno biologico operata dal CTU del 35% e la diagnosticata epilessia focale post traumatica, chiedeva disporsi il rinnovo o la chiamata a chiarimenti;
in via gradata, precisava le conclusioni riportandosi a quelle spiegate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
Con ordinanza in data 12 dicembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con comparsa conclusionale in data 4 febbraio 2024 e comparsa conclusionale di replica in data 24 febbraio 2025 parte attrice, nel ribadire le argomentazioni già espresse in atti, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patrimoniale in favore della sig.ra pari ad € 2.500,00, valore del Parte_2
veicolo a rottame, ed al complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attore sig. che quantificava in € 290.767,50 già considerata la Parte_1
personalizzazione, o, in subordine, in caso di applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 II comma c.c., nelle predette somme ridotte nella misura del
50%, con rivalutazione, interessi, vittoria di spese di lite ed altri accessori di legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa in data 7 febbraio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 27 febbraio 2025 parte convenuta insisteva nel ricondurre il sinistro all'invasione CP_1
di corsia da parte del itenuta causa unica ed esclusiva dell'evento dannoso de quo, Pt_1 in considerazione di quanto emerso dai rilievi delle autorità intervenute e dalla testimonianza del sig. ; in ipotesi di riconoscimento del risarcimento, Testimone_4 ribadiva doversi tenere conto del concorso di colpa ascrivibile allo stesso, oltre che per la violazione degli artt. 140, 141 e 143 C.d.S. anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza ex art. 172 C.d.S.; insisteva nel contestare le risultanze della CTU medico legale, concludeva per il rigetto della domanda attrice ritenuta improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della convenuta sig.ra
[...]
, proprietaria e assicuratrice del veicolo IS OT, regolarmente citata e non CP_2
comparsa.
Sebbene vi sia certezza quanto all'accadimento del sinistro stradale occorso in data
30.12.2013 ed al verificarsi della collisione tra i veicoli provenienti da opposte direttrici di marcia, tuttavia, non vi è prova in ordine alla esatta dinamica, alla posizione dei veicoli al momento della collisione, alla velocità di guida tenuta dai due conducente, e se all'origine della collisione vi sia stata da parte del veicolo IS OT, circolante nella direzione da
Fondi a Itri, l'invasione della corsia di percorrenza opposta, su cui sopraggiungeva la Fiat
EI, come dedotta da parte attrice.
Dall'esame del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti nell'immediatezza del fatto, emerge che lo scontro si verificava in orario diurno, su strada extraurbana (Via Appia n.7) ad un'unica carreggiata con doppio senso di marcia, con asfalto bagnato e pioggia in atto, nel tratto di strada (Km.126+350) rettilineo appena successivo ad una curva volgente a destra, nella direzione di marcia da Itri a
Fondi.
Si legge sul verbale che la IS OT percorreva la corsia di marcia nella direzione da
Fondi a Itri, mentre la Fiat EI percorreva l'opposto senso di marcia da Itri a Fondi ed aveva superato una serie di curve e tornanti insistenti sul tratto di strada.
Nella relazione si dà atto di un violento impatto di natura frontale laterale interessante la parte anteriore e spigolare di destra della IS e la parte laterale posteriore destra della
Fiat EI;
quanto alla posizione di quiete post-urto, il veicolo IS assumeva posizione statica sulla corsia opposta a quella originariamente mantenuta, con gli organi di guida ruotati di circa 45° rispetto all'asse stradale, rivolta verso il monte;
mentre, la Fiat seicento, dopo l'urto, impattava frontalmente dapprima contro il guard-rail, successivamente subiva una proiezione cinetica, ruotando, terminando la corsa arrestandosi al centro della carreggiata a ridosso della striscia longitudinale continua di mezzeria, perpendicolare all'asse stradale, a circa venti metri dal veicolo IS.
Tuttavia, gli agenti verbalizzanti rilevavano l'impossibilità di accertare il punto d'urto in considerazione della mancanza di visibili tracce di frenata e di altri elementi utili all'identificazione dello stesso, risultando il manto stradale bagnato per la pioggia insistente caduta nella giornata, oltre che per la presenza di potenziali alteratori della scena del sinistro;
si legge, ancora, sul verbale che nessuno dei presenti sul luogo del fatto era in grado di riferire in merito al sinistro.
Non risulta siano state contestate ai conducenti coinvolti violazioni al Codice della Strada ed alcun riferimento, neanche in via presuntiva, è fatta alla velocità tenuta dai veicoli.
Considerata, l'assenza di certezza del punto d'urto, della posizione assunta dai veicoli al momento della collisione e della velocità, gli elaborati tecnici prodotti dalle parti, si rivelano ricostruzioni meramente ipotetiche, comunque da considerare semplici allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio.
La carenza di elementi utili alla ricostruzione del sinistro non è stata colmata dalle esperite prove orali.
In sede di testimonianza l'agente verbalizzante ha confermato quanto Testimone_3 riportato sul verbale e ribadito l'impossibilità di individuare il punto d'urto.
Il teste di parte convenuta sebbene abbia riferito di aver visto la Fiat Testimone_4
EI sbandare nell'approssimarsi alla curva volgente a destra, ha precisato di aver visto solo la fase finale dell'impatto, per poi riferire che la EI invadeva la corsia opposta al momento dell'impatto. Lo stesso , in sede di dichiarazioni rilasciate agli TE agenti a distanza di 5 giorni dal sinistro, aveva però riferito di seguire da tergo la Fiat
EI a distanza di un centinaio di metri e di esser sopraggiunto sul luogo del sinistro solo a collisione già verificata.
Deve, pertanto, ritenersi inverosimile che il sig. abbia assistito all'impatto perché, TE
secondo la descrizione dallo stesso fornita, precedeva di un centinaio di metri la EI
e, stante l'approssimarsi della curva volgente a destra, di fatto, aveva un campo visivo ridotto, considerato che la collisione si verificava, per come emerge dal verbale, nel tratto di strada appena successivo alla predetta curva. In conclusione, ritenuto che non vi siano sufficienti elementi atti a ricostruire, anche in via presuntiva, la dinamica dell'incidente, deve farsi applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2° che ha funzione meramente sussidiaria, operando solo in quanto non siano accertabili le concrete modalità del sinistro e le singole responsabilità (Cass. n. 6483/2013; n. 7061/2020; n. 13540/2023), e nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353/2019; n. 18479/2015; n.
1317 /2006).
Anche a voler ritenere, secondo la sola testimonianza del sig. , che il bbia TE Pt_1
sbandato nell'atto di intraprendere la curva, ritiene la giurisprudenza che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando, come nel caso di specie, l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro
(colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152/2023).
Ed ancora, anche ove si volesse ritenere sussistente il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (tra le tante Cass. n. 124/2016).
Sul punto deve, infatti, ricordarsi l'obbligo di ciascun utente della strada di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(art. 141, II comma, D.L. vo n. 285 del 1992, Codice della Strada) anche considerando l'eventuale imprudenza altrui (Cass. n. 1207/1992); ed ancora, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare eventuali ostacoli e attuare una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (ex multis, Cass., 13 marzo 2013, n. 3542). Ed anche sotto tale profilo, non può dirsi che le parti abbiano fornito la prova liberatoria di una condotta di guida esente da colpa, considerato che su un tratto di strada caratterizzato da curve e tornanti, le circostanze concrete del caso, di pioggia in atto e asfalto bagnato, imponevano comunque l'utilizzo della massima prudenza e diligenza alla guida, atte a mantenere il controllo del veicolo ed evitare la collisione poi concretizzatasi.
Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attore Pt_1
si condividono gli esiti della consulenza medico - legale esperita dal Dott.
[...] privi di vizi logici, completi anche in punto di chiarimenti alle Persona_3
osservazioni del CTP della convenuta, avendo esaustivamente precisato le componenti lesive considerate per la valutazione del danno biologico ed i criteri utilizzati (Linee Guida della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - Giuffrè Editore 2016).
Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto lamentato da parte convenuta, non risulta violato il principio del contraddittorio in relazione al prosieguo delle operazioni peritali, disposto dal giudice con ordinanza in data 12 febbraio 2021 e regolarmente comunicato ai procuratori costituiti, tant'è che nell'elaborato peritale il CTU attesta la partecipazione alle operazioni peritali dei CTP, Dott.ssa per il Persona_5
periziando, Dott. per l' Persona_4 Controparte_7
Quanto alla liquidazione equitativa dei danni accertati dal CTU in capo all'attore Pt_1 dovranno applicarsi le tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), tenendo conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi differenti a pregiudizi identici
(Sen. n. 26972/2008).
Poiché nel caso di specie il CTU nella valutazione del danno biologico (35%) ha considerato anche la sofferenza psichica patita dal danneggiato degenerata in patologia
“sindrome ansioso endoreattiva grave”, valutandola nella misura 20%, nella liquidazione dovrà considerarsi la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (sofferenza interiore) secondo le percentuali ivi indicate, onde evitare una indebita duplicazione del medesimo pregiudizio. Non può essere riconosciuta la personalizzazione in aumento del risarcimento, considerato che l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa generica risulta già considerata dal CTU nella valutazione complessiva del danno;
inoltre, la circostanza dedotta da parte attrice dell'abbandono da parte del in seguito al sinistro (2013), Pt_1
delle attività sociali, di scrittura, illustrazione e fumettistica cui era dedito, risulta smentita dalla produzione documentale di parte convenuta che attesta la partecipazione attiva del dal 2014 in avanti, ad eventi culturali. Pt_1
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati parametri, tenuto conto di quanto accertato in sede di CTU medico legale, si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software):
Età del danneggiato alla data del sinistro 40 anni
Percentuale di invalidità permanente 35%
Punto danno biologico € 5.606,21
Incremento per sofferenza soggettiva non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 157.955,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.937,50
Spese mediche € 1.408,00
Totale generale: € 172.300,50
Considerato il concorso paritario di colpa del danneggiato, il risarcimento, ai sensi dell'art.1227 primo comma c.c., va ridotto proporzionalmente e riconosciuto nella misura del 50% del totale, pari a € 86.150,25.
Detto importo, devalutato alla data dell'evento lesivo (30.12.2013) e nuovamente aumentato con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata (indice FOI), ammonta ad € 95.867,73, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Quanto al contestato mancato uso delle cinture di sicurezza, la relativa prova, di cui era gravata la OM, non può dirsi raggiunta perché la dedotta circostanza che il danneggiato eniva sbalzato fuori dal veicolo al momento dell'impatto, riportata Pt_1
sul verbale della Polizia, non ha trovato conferma. L'agente verbalizzante, in sede testimoniale, ha confermato di essere intervenuto quando il era già stato soccorso Pt_1 dai sanitari;
detta circostanza non è stata direttamente rilevata dagli agenti e non viene indicato chi l'abbia riferita;
inoltre, contrariamente a quanto riportato sul verbale, le foto del veicolo Fiat EI (allegate al verbale e prodotte da parte attrice con la memoria istruttoria di cui al terzo termine) mostrano il parabrezza anteriore della vettura e il finestrino lato guida integri, circostanza incompatibile con uno sbalzo del conducente all'esterno dell'auto; ancora, in sede di CTU, il consulente d'ufficio ha constatato in termini probabilistici la compatibilità tra lesioni ed uso delle cinture.
Con riferimento ai danni materiali subiti dal veicolo Fiat EI di proprietà dell'attrice
, considerato che l'esistenza e la gravità dei danni risulta dal Parte_2
verbale della Polizia oltre che dalle foto ad esso allegate;
che parte attrice lo ha richiesto nella misura di € 2.500, pari al presunto valore di relitto, senza tuttavia documentarlo neanche con riferimento al valore commerciale del veicolo ante sinistro;
che parte convenuta non ha mai specificamente contestato detta richiesta;
si ritiene di doverlo riconoscere in via equitativa nella misura di € 1.000 già considerato il concorso di colpa del
50%, tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo risultante dal libretto (1999) e del sinistro (2013).
In conclusione, considerata l'applicazione ai sensi dell'art.2054 secondo comma c.c., della presunzione di pari colpa dei conducenti nella verificazione del sinistro di causa occorso il
30.12.2013, la OM e la AC , CP_1 Controparte_2
vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a titolo di risarcimento € 1.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo in favore di ed € 95.867,73, già Parte_2 rivalutati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in favore di Pt_1
[...] L'accertamento del concorso paritario di colpa e l'accoglimento solo parziale delle domande risarcitorie giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio.
Le spese della CTU medico legale, già liquidate come da decreto in data 22 settembre 2021, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
628/2015, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- dichiarata la responsabilità concorrente in misura paritaria dei conducenti coinvolti, condanna (AC), in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni in favore di per l'importo di € 1.000,00 Parte_2
oltre interessi dalla sentenza al saldo e in favore di per l'importo di € Parte_1
95.867,73, già detratto del concorso di colpa e già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese della CTU medico legale, liquidate con decreto del 22.09.2021 a carico di parte attrice e della compagnia convenuta in misura del 50% ciascuno.
Lì, 6 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava