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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3593/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSIO Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. TOMMASI LUIGI ( ) VIA VAL D'APOSA 13 40123 C.F._2 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MISSIO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA Controparte_3 P.IVA_1 ERIKA, elettivamente domiciliato in dom. c/o Avv. Romina SIROSI in PIACENZA presso il difensore avv. VILLANOVA ERIKA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
• Accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art.2054 cc dei signori quale CP_1 proprietaria e quale conducente dell'autoveicolo Ford Puma targato GE007NS nonché CP_2 dell'assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore per i Controparte_3 danni, diretti ed indiretti, provocati al signor (anche quale cessionario dei diritti Parte_1 del padre proprietario del motoveicolo BMW targato BT12604), in occasione del Controparte_4 sinistro occorso in data 11.5.2022 in via di Corticella a Bologna, stabilendo le reciproche quote percentuali di responsabilità nell'occorso
pagina 1 di 14 • Conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento a favore dell'attore nella misura risultante all'esito dell'istruttoria ossia così come provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1285 c.c. dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria;
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per e già contumaci, non sono state depositate le memorie ex art.189 CP_1 CP_2 c.p.c.
Per non è stata depositata la prima memoria ex art.189 c.p.c., per cui si Controparte_3 riportano le conclusioni della prima memoria ex art.171 ter c.p.c.: NEL MERITO In via PRINCIPALE, IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una colpa del sig. e delle CP_2 convenute, accertato il rispettivo grado di responsabilità delle parti coinvolte, considerata la condotta imprudente del sig. , contenere il risarcimento dovuto, in base alle Parte_1 responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate anche per mezzo di CTU, sia cinematica e sia medico legale, e rigorosamente provate in corso di causa, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni, con ogni conseguente declaratoria del caso. Salvis juribus. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse;
In via istruttoria, a. ci si oppone ad eventuale richiesta di prova testimoniale così come richiesta da parte attrice nella propria citazione e dell'ammissione dei testi eventualmente indicati dagli attori per tutti i motivi esposti nella presente comparsa. b. Si chiede essere ammessi a prova PER INTERROGATORIO FORMALE DEL SIG. Pt_1 SS e per TESTI, anche quelli attorei, sui seguenti CAPITOLI DI PROVA:
1. VERO CHE la Ford Puma targato GE007NS di proprietà della signora e condotta dal CP_1 signor veniva coinvolta in sinistro stradale occorso in data 11 05 2022, alle ore 13.40 CP_2 in Bologna, lungo la Via Corticella?
2. Vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo il sig. percorreva Parte_1 la via di Corticella a Bologna, in direzione centro città, alla guida del motoveicolo BMW targato BT12604, di proprietà del signor , ed a ridosso dell'incrocio iniziava una manovra di Controparte_4 superamento della colonna di macchine che procedeva lungo la medesima sua direzione?
3. Vero che lungo detta carreggiata la linea di mezzeria è continua ed il sorpasso vietato?
4. Vero che l'impatto è venuto a ridosso di un attraversamento pedonale?
5. Vero che il sig. , mentre stava superando la colonna di macchine lungo la propria corsia Pt_1 di marcia, avvedendosi dell'arrivo lungo la corsia opposta di un autobus, si spostava a destra ed andava ad impattare con la propria parte destra contro la parte sinistra della convenuta? CP_5
6. Vero e confermo la mia dichiarazione rilasciata alla Polizia coma da verbale che mi si rammostra sub doc. 1?
Si indica a testi: pagina 2 di 14 1. , residente in [...] Controparte_6
2. Testi ATTOREI
3. Agenti della POLIZIA LOCALE DI BOLOGNA intervenuti. c. si chiede in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande preliminari e principali sopra esposte, disporsi CTU cinematica, tecnica al fine di accertare i danni al motociclo, e CTU medico legale nella persona del sig. on riserva Parte_1 di precisare il quesito. e. con ogni riserva di meglio articolare nelle memorie integrativa ex art. 171ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel febbraio-marzo 2024 conveniva davanti Parte_1 all'intestato Tribunale la proprietaria ed il conducente ( ) della vettura CP_1 CP_2 antagonista (Ford Puma) nonché la loro compagnia assicurativa, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 11 maggio 2022.
In fatto l'attore esponeva che alle ore 13.40 circa di tale giorno percorreva la via di Corticella a Bologna, in direzione centro città, alla guida del motoveicolo BMW targato BT12604, di proprietà del padre , allorquando, giunto all'altezza del civico 188, andava a collidere con Controparte_4 l'autoveicolo Ford Puma targato GE007NS, il quale, procedendo nella medesima direzione, sterzava repentinamente a sinistra senza alcuna segnalazione, non avvedendosi dell'arrivo del motoveicolo, invadendone la corsia e provocando il sinistro.
A seguito dell'impatto egli veniva sbalzato dal motoveicolo e subiva un “politrauma moto-auto con frattura scomposta ed a più rime del terzo distale della clavicola di sinistra, frattura rotulea, frattura dell'arco costale medio-anteriore di VI e VII sinistra, frattura dell'arco posteriore di II e V costa sinistra. Modesta falda pneumotorace a sinistra risoltosi e versamento basale sinistro”.
Successivamente al trasporto al P.S. del medesimo, giungevano sul posto gli agenti di polizia locale che redigevano verbale.
In data 23.5.2022 a mezzo racc A/R l'avv. Tommasi denunciava il sinistro alle assicurazioni
[...]
. Controparte_7 CP_8
In data 25.5.2022 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi di clavicola e CP_4 rotula e dimesso in data 28.5.2022 con prognosi di 30 giorni.
Veniva, inoltre, sottoposto a perizia medico legale, che valutava il danno biologico nei seguenti termini: invalidità permanente 20%, da maggiorarsi nella misura del 30% del danno biologico;
ITT 60%; ITP al 75% per 60gg, al 50% per 40gg e al 25% per ulteriori 40gg.
Parte attrice lamentava che il conducente dell'auto Ford Puma, , non avesse prestato CP_2 soccorso al , bensì lo avesse aggredito verbalmente per l'accaduto (circostanza a cui assistevano CP_4 e ). Inoltre, dalla testimonianza di emergeva che “al Parte_2 Persona_1 Testimone_1 momento in cui la Ford si spostava sulla sinistra, tagliava la strada alla moto che sopraggiungeva da dietro con medesima direzione e andava ad impattare contro il fianco laterale della Ford. Preciso che la moto procedeva all'interno della propria corsia di marcia a velocità bassa. Vedevo il motocilista volare e poi ricadere nel senso di marcia opposto”. Anche dalle foto scattate dalla Polizia Locale si evinceva che la moto avesse impattato con il lato destro sul fianco sinistro posteriore (portiera) della vettura Ford.
Quanto ai danni patrimoniali riportati dall'attore, che si era reso cessionario del credito paterno, essi pagina 3 di 14 venivano quantificati soltanto per la carrozzeria (senza ispezione del motore) in € 5.666,93, oltre ad € 180,00 per il costo della stima dei danni, € 317,50 per spese rimozione veicolo e sosta, € 326,90 per danni al casco ed accessori moto.
La difesa attorea, sulla base della valutazione medico legale, delle spese mediche e dei costi di riparazione della moto, quantificava un danno complessivo in € 117.280,31, di cui €104.000 per danno alla persona.
Concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità solidale ex art. 2054 c.c. di CP_1 CP_2
, e pronunciarsi la loro condanna al pagamento di € 117.280,31; con
[...] Controparte_3 vittoria di spese e compensi;
in via istruttoria articolava prova per testi.
La compagnia contestava la dinamica del sinistro, poiché, a dire del Controparte_3
il centauro, nell'evitare un autobus proveniente dal senso opposto di marcia, avrebbe stretto a CP_2 destra colpendolo. Inoltre, dall'assenza sull'asfalto di segni di frenata, doveva ritenersi che anche la velocità del centauro al momento del sorpasso fosse eccessiva sia in sé sia in relazione al fatto che si trovava in pieno centro abitato, a ridosso di una intersezione, con una carreggiata a doppia corsia di marcia e con veicoli che provenivano dalla corsia opposta, tanto che aveva di fatto cagionato l'urto e le rovinose conseguenze;
tutti i testimoni confermavano che il era in fase di sorpasso della CP_4 colonna dei veicoli, la quale procedeva a velocità modesta.
Venivano allegate le dichiarazioni del (conducente non proprietario) e le dichiarazioni del teste CP_2
entrambe concordi nel ritenere che il motociclo avesse impattato contro la fiancata dell'auto CP_6 rientrando repentinamente a destra, poiché impaurito dal sopraggiungere di un autobus in senso opposto. Ancora, veniva evidenziato che, secondo la testimonianza di l'impatto fosse Tes_2 avvenuto a ridosso dell'attraversamento pedonale tra il fianco della moto e quello dell'auto. Veniva richiamata anche la testimonianza di il quale assisteva da circa 150 mt di distanza dall'urto e Per_1 confermava il sorpasso eseguito dal centauro, in un punto in cui tale manovra era vietata.
A supporto, in materia di violazione dell'art. 143 CdS, richiamava la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 26805/2017, secondo la quale è corresponsabile il conducente della moto che, anche senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria, supera a sinistra le auto incolonnate nel traffico. In aggiunta, il non era in grado di frenare e fermare il proprio veicolo in presenza di un CP_4 ostacolo, ovverosia di un veicolo che lo precedeva e che si fermava, anche in ragione della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, trasgredendo anche il precetto di cui all'art. 141 CdS;
ugualmente si riteneva violato l'art. 148 Cds sulle modalità di sorpasso.
Sul quantum, la Compagnia evidenziava che il veniva sottoposto a visita medico legale dal CP_4 proprio fiduciario, che valutava le lesioni nei seguenti termini: invalidità permanente biologica 16%, ITT 17gg, parziale al 75% 17gg, al 50% 30gg, al 25% 30gg; temporanea lavorativa parziale al 75% e riteneva congrue le spese mediche per € 4.991,98.
Negava la sussistenza di presupposti e di allegazioni in relazione alla pretesa personalizzazione del danno biologico permanente, riportando il c.d. decalogo, formulato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7513/2018, e sostenendo come non fossero comprovate le circostanze personali e soggettive peculiari della vittima.
Sulle spese mediche, contestava la scelta da parte del di avvalersi delle prestazioni di ospedale CP_4 privato in luogo di quello pubblico, in virtù di un principio sviluppato dalla Suprema Corte sul punto. Quanto ai danni materiali, venivano reputati eccessivi, soprattutto quello relativo al casco, non imputabile a terzi, poiché non allacciato al momento del sinistro. pagina 4 di 14 Quanto al danno materiale alla moto, chiedeva che venisse ordinato all'attore, ai sensi dell'art 210 c.p.c., di dichiarare se il padre avesse ottenuto qualche forma di ristoro dei danni materiali. Inoltre, venivano ritenute non provate le richieste di pregiudizio da fermo tecnico e tassa di circolazione non goduta, ammortamento quota di assicurazione e deprezzamento. Sul valore processuale del preventivo di riparazione, sosteneva come tale documento, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non avesse valenza probatoria nella determinazione del quantum debeatur, ma solo valore di mero indizio.
Infine, contestava la richiesta di cumulare interessi e rivalutazione.
Concludeva per il rigetto delle avverse pretese;
in subordine, chiedeva che venisse accertato il concorso di colpa del motociclista mediante consulenza tecnica cinematica ed anche per la stima dei danni al mezzo e che venisse svolta consulenza medico legale, con condanna della controparte al rimborso delle relative spese;
in via istruttoria, si opponeva alla prova testimoniale ex adverso dedotta e, a sua volta, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale di e la prova per testi. Parte_1
Nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. di parte attrice veniva contestata la correttezza della ricostruzione di controparte, anche sulla base della assenza di contravvenzione a proprio carico;
si evidenziava che il avesse rinunciato all'opposizione al decreto penale di condanna a suo carico, decreto in cui si CP_2 riconosceva la colpa generica per il sinistro nonché colpa specifica per violazione dell'art. 154 c.1 CdS. Veniva altresì confermata la validità delle dichiarazioni rilasciate dai testi e sulle Per_1 Tes_1 modalità del sinistro. Di contro, si screditava la ricostruzione del teste conoscente del CP_6 conducente della Ford, la cui testimonianza non veniva riscontrata in alcuna delle altre. Sulla quantificazione del danno, ribadiva la necessità della personalizzazione, attesa l'attività di gestione enoteca di vino dal medesimo svolta in forma autonoma. Negava l'asserito rapporto di amicizia tra e i testi e In ultimo, insisteva per i mezzi istruttori richiesti. CP_6 Per_1 Tes_1
A sua volta, la Compagnia nella prima memoria chiedeva il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, che la propria condanna venisse pronunciata in proporzione al grado di colpa dell'attore; si opponeva ai mezzi istruttori avversari e chiedeva prova per testi. Nella seconda memoria rilevava che nel verbale veniva constatata la condotta imprudente di per non aver moderato la velocità; ribadiva la CP_4 propria tesi difensiva, per cui la responsabilità del sinistro gravava anche sul , la cui velocità CP_4 eccessiva era stata causa principale del sinistro e delle gravi conseguenze in termini di danni e lesioni e che tale concorso andava valutato anche alla luce dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.
***
Alla prima udienza la scrivente procedeva alla prova per interpello dell'attore, che era presente, mentre non poteva procedere né all'interrogatorio libero delle parti nè al tentativo di conciliazione a causa della mancata partecipazione di soggetto abilitato in tal senso da parte della Compagnia e della contumacia di proprietario e conducente della vettura Ford Puma;
la causa veniva, quindi, istruita mediante prove per testi, da un lato, e consulenza tecnica medico legale e sulla dinamica del sinistro e sulla valutazione del danno al mezzo attoreo, dall'altro; infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025.
***
La domanda merita accoglimento nei limiti infra precisati.
1.Sulla dinamica del sinistro
Dai dati del sinistro rilevato dagli agenti della Polizia Locale del si trae ch'esso ha Controparte_9
pagina 5 di 14 avuto luogo mercoledì 11/05/2022, alle ore 13:40 circa e quindi con piena luce diurna, sulla via di Corticella di Bologna, precisamente in corrispondenza dell'intersezione stradale a raso regolata da impianto semaforico con la trasversale destra via Roncaglio. Vi sono rimasti coinvolti:
a) autovettura Ford Puma targata GE007NS, di colore grigio, assicurato con , Controparte_10 di proprietà della sig.ra , nella circostanza condotta da , nato a [...] il CP_1 CP_2 06/03/1999, di anni 21, dotato di regolare titolo di abilitazione alla guida, senza altri trasportati a bordo;
b) motociclo BMW R1150 Rockster targato BT12604, di colore nero, assicurato con
[...]
di proprietà di e condotto da , nato a [...] il CP_11 Controparte_4 Parte_1 14/09/1974, di anni 48, dotato di regolare titolo di abilitazione alla guida, solo a bordo.
Entrambi i veicoli percorrevano via di Corticella in direzione Bologna Centro;
l'autovettura Ford Puma, che si trovava in una colonna di veicoli procedenti lentamente causa traffico intenso, raggiungeva il civ.188 posto in prossimità dell'intersezione con la trasversale destra via Roncaglio. A seguire, intraprendeva una deviazione verso sinistra, pur avendo dichiarato di aver visto CP_2 la moto che sopraggiungeva da tergo. Si verificava in tal modo un impatto, di natura laterale- tangenziale, ad opera del settore centrale della fiancata destra del motociclo contro il centro della fiancata sinistra dell'autovettura.
Scrive il CTU, P.I. : “Trattasi (…) di un tratto della via Di Corticella corrente nel centro Persona_2 abitato di BOLOGNA, antistante il civico 188 ubicato sulla destra giusta la direttrice di marcia dei due veicoli. Detto tratto è costituito da un'unica carreggiata, ivi mediamente ampia 11,00, suddivisa da zona zebrata centrale ampia circa 3,15 m in due corsie deputate alla circolazione in direzioni contrapposte. La corsia di destra, percorsa dai due veicoli coinvolti e larga mediamente 2,85 m, delimitata a destra da una pista ciclabile larga circa 1,2 m e a sinistra dalla zona zebrata centrale. Sulla sinistra, oltre l'anzidetta zona zebrata, si rileva la corsia di marcia in direzione periferia. Nel tratto a monte dell'area della collisione, la carreggiata percorsa dai due veicoli è composta da due corsie di marcia separate da segnaletica orizzontale, di cui quella di destra e riservata alla circolazione dei mezzi pubblici.
(…)
Esternamente alla carreggiata, sulla sinistra è presente un marciapiede rialzato oltre il quale si rileva un'area di rifornimento carburanti, mentre a destra è presente un marciapiede rialzato oltre al quale si rileva il muretto di recinzione del civ. 188. Immediatamente a seguire è presente l'intersezione semaforizzata con la trasversale destra via Roncaglio. Secondo quanto annotato dagli agenti, nel frangente il fondo era asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il traffico era normale, la visibilità era buona essendosi in orario diurno, il cielo era sereno.
2.5 Segnaletica presente e limiti di velocità
Lungo la strada sono assenti segnali verticali indicanti limiti cinetici specifici, ragion per cui deve ritenersi vigente il limite generico di 50 km/ℎ previsto dall'art. 142/1 C.d.S., oltre ad ulteriore moderazione – ad esempio a 40 km/h – ex art. 143/1 C.d.S., stante la presenza di più fattori di maggior rischio (costituiti da una serie di attraversamenti pedonali e dall'intersezione semaforizzata con via Roncaglio) rispetto alla situazione standard cui il limite generico si riferisce.
(…)
2.7 Rilievi espletati sul luogo del sinistro
Sul campo del sinistro sono state rilevate ad opera degli agenti della Polizia Locale di Bologna, oltre al pagina 6 di 14 tracciato identificativo dell'area:
a) una serie di abrasioni ed incisioni parallele tra loro, lunghe rispettivamente di 12,70 metri (punti 6-7 del disegno planimetrico) e 5,40 metri (punti 4-5) impresse sull'asfalto dagli elementi sporgenti della fiancata sinistra del motociclo (cfr. fig. 9), aventi origine sulla corsia di sinistra (direzione periferia), con un'inclinazione verso sinistra di circa 17-18° rispetto all'asse viario di via di Corticella, con termine a ridosso del marciapiede rialzato che delimita la carreggiata;
b) la posizione di stasi del motociclo BMW (cfr. figg. 7 ed 8), rinvenuto riverso sul proprio fianco sinistro, a valle di circa 16,30 m dalla zona di inizio delle suddette abrasioni;
c) i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti;
Giova precisare che l'autovettura Ford veniva spostata dalla posizione di quiete per mano del CP_5 rispettivo conducente, verosimilmente per consentire il deflusso della coda formatasi a tergo. Inoltre, non venivano rilevate tracce di frenatura pregresse impresse sull'asfalto.
(…)
2.8 Danneggiamenti riportati dai mezzi
Lo stato dei mezzi, antecedentemente al sinistro, si può ritenere regolare. Entrambi, infatti, avevano i cinque sottosistemi essenziali (frenatura, sterzatura, sostentazione, propulsione, accessori) in condizioni di manutenzione idonee all'uso. Nell'occorso:
a) l'autovettura Ford Puma riportava (cfr. figg. 9 ÷ 12) un importante imbozzamento nella parte centrale della porta posteriore lato sinistro, dovuta all'urto contro il motore/carter lato destro del motociclo, comprendente introflessione dei lamierati della porta posteriore sinistra e del sottoporta con progressione della profondità del danno in direzione postero → anteriore. Dalle effigi disponibili si trae che la profondità di detta deformazione e pari a circa 5-7 cm, chiaro indice di un rilevante angolo relativo di impatto. Si rilevano inoltre abrasioni e scarificazioni orizzontali continue con andamento postero/anteriore, che si estendono pressoché alla stessa altezza dall'arco passaruota posteriore sinistro, poi su entrambe le portiere di sinistra per poi continuare sul parafango anteriore laterale sinistro, riconducibili allo sfregamento del motociclo prima di cadere a terra.
b) il motociclo Bmw R1150 riportava due distinti danneggiamenti (cfr. figg. 13 ed 16), rispettivamente sul carter della fiancata destra e sulla fiancata sinistra, riconducibili a due urti distinti. Il primo, consistente in impatto contro l'autovettura Ford consta di (cfr. figg. 13 e 14) rottura del CP_5 coperchio della testata del carter, nonchè abrasioni della manopola e leva freno con rottura dell'indicatore di direzione anteriore destro. Il secondo, prodotto nello strisciamento al suolo post-urto, consta di abrasioni/incisioni lungo tutte le parti sporgenti della fiancata sinistra (cfr. figg. 15 ed 16).
(…) Il motociclista indossava un casco marca AGV, modello integrale, debitamente omologato (cfr. fig. 18), che nell'impatto risultava fortemente danneggiato, con evidenti abrasioni nella parte superiore anteriore destra e su tutta la parte laterale destra.
(…) Agli atti sono disponibili le dichiarazioni e gli apporti testimoniali di:
, in qualità di conducente del veicolo Ford, dichiarava quanto segue: “Mi trovavo in CP_2 via Corticella e andavo in direzione centro. Andavo piano e dietro di me vedevo arrivare la moto molto forte. La moto iniziava a sorpassare le auto dietro di me e mentre tentava di sorpassare anche me, probabilmente vedendo che nel senso opposto arrivavano un autobus seguito da altre macchine, sterzava verso destra e mi veniva addosso. L'incidente avveniva prima del semaforo con via Roncaglio
pagina 7 di 14 dove c'è la zebratura. Il ragazzo della moto faceva un bel volo e finiva dall'altro lato della strada. Io tornavo subito indietro per soccorrerlo. C'erano altre persone che avevano chiamato l'ambulanza”;
, nella sua qualità di conducente del motociclo BMW, in merito a quanto Parte_1 accaduto riferiva oralmente agli agenti di PG che: “percorrevo via Corticella, proveniente dalla periferia, in direzione centro, quando arrivato in prossimità del semaforo con via Roncaglio, l'autovettura sterzava verso sinistra improvvisamente per evitare un'altra macchina e, tagliandogli la strada, lo colpiva”;
P , in qualità di teste oculare, in data 11/05/2022 ha spontaneamente dichiarato Parte_2 quanto segue: "D.: conosce i coinvolti nel sinistro? R.: NO D: dove si trovava e cosa ha visto? R.: Ero a piedi e stavo attraversando la via Corticella presso il benzinaio, dal lato dei civici dispari verso i pari. Prima che io attraversassi la strada arrivava la macchina Ford che percorreva via Corticella da Castel Maggiore verso il centro. Poi io attraversavo e percepivo dietro di me il passaggio della moto che andava nello stesso senso della macchina. Appena raggiunto il marciapiede mi giravo verso il centro e vedevo la moto che collideva con la macchina, lato destro della moto contro il lato sinistro della macchina. L'incidente avveniva poco prima delle strisce pedonali prima di via del Roncaglio, dove c'è la zebratura. lo vedevo l'incidente e il ragazzo della moto che veniva sbalzato in aria verso il lato opposto della carreggiata. C'era anche una Yaris grigia che si è fermata e poi e andata via io subito andavo a soccorrere il motociclista e chiamavo il 118";
, in qualità di teste oculare, in data 11/05/2022 ha spontaneamente dichiarato Controparte_6 quanto segue: “D.: Conosce i coinvolti nel sinistro? R: NO , la persona che guidava la CP_2 macchina D.: Dove si trovava e cosa ha visto? R: Ero in bici in via Corticella e stavo rientrando verso casa. Riconoscevo la macchina di che passava e andava verso Bologna. Vedevo nell'altro senso CP_2 un autobus che stava arrivando mentre una moto, che andava nello stesso senso della macchina di
, stava sorpassando le auto e vedendo l'autobus ha cercato di rientrare nella sua corsia ma CP_2 colpiva la macchina di ."; CP_2
, in qualità di teste oculare, in data 23/10/2022 ha spontaneamente dichiarato Persona_1 quanto segue, in sintesi: “D: conosce i coinvolti dell'incidente…..? R: non conosco nessuno dei 2 conducenti del sinistro stradale. D: si ricorda cos'è successo nel sinistro stradale? R: ero alla guida del mio veicolo VW Polo e a fianco avevo la mia compagna e stavamo andando in direzione Parte_3 dei veicoli poi coinvolti nel sinistro, eravamo incolonnati e la moto con solo il conducente era in sorpasso della colonna quando ho visto un veicolo grigio che usciva dalla colonna lato sinistro e in quel momento passava la moto. Si sono scontrati dove la moto ha proseguito per inerzia fino al punto in cui si è fermata, il suo conducente è stato sbalzato a terra, mentre il veicolo era stato spostato dal punto di collisione. Specifico che subito dopo l'urto il conducente dell'auto si è fermato, è sceso dall'auto guardando l'accaduto poi e risalito e ha messo l'auto in sicurezza. Ho visto il momento dello scontro quando ero in un campo visivo entro 150 metri”;
, in qualità di teste oculare, in data 08/11/2022 ha spontaneamente dichiarato Testimone_1 quanto segue: “Mi trovavo a bordo dell'autovettura di lavoro, e stavo uscendo dall'area di servizio IP, mi trovavo fermo in corrispondenza dell'ingresso/uscita dal distributore e dovevo immettermi in via di Corticella con direzione Castel Maggiore per andare in azienda dove lavoro. Dalla mia posizione controllavo via di Corticella per potermi immettere e vedevo sopraggiungere da via di Corticella con direzione Bologna, due autovetture una grigia, seguita dall'autovettura Ford Puma poi coinvolta nell'incidente. Vedevo le due autovetture spostarsi sulla destra di via di Corticella, poi vedevo l'autovettura Ford che si spostava sulla sinistra per superare l'auto grigia davanti, che probabilmente pagina 8 di 14 voleva svoltare a destra. Nel momento in cui la Ford si spostava sulla sinistra, tagliava la strada alla moto che sopraggiungeva da dietro con medesima direzione e andava ad impattare contro il fianco CP_ laterale della . Preciso che la moto procedeva all'interno della propria corsia di marcia a velocità bassa. Vedevo il motociclista volare in alto e poi ricadere a terra nel senso di marcia opposto. Dopo aver visto cadere il motociclista, sono rimasto fermo in auto qualche istante, nel frattempo il conducente della Ford scendeva dall'auto e inveiva contro il motociclista, intanto vedevo che si erano avvicinate anche altre persone tra le quali due ragazze. Sono rimasto seduto in auto e non mi sono avvicinato ai coinvolti. Dopo qualche giorno, ho saputo che il proprietario dell'enoteca che si trova vicino a dove avevo l'azienda prima, era rimasto coinvolto in un incidente in via di Corticella, a quel punto ho capito che era lo stesso incidente a cui avevo assistito. Sono andato all'enoteca per cercare il coinvolto e dirgli che se avesse avuto bisogno io avevo assistito al suo incidente".
(…)
3.1 Assetto relativo alla collisione ed andamento dell'interazione
Aspetto dirimente nella ricostruzione del sinistro, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni in atti, appare dunque l'assetto relativo all'impatto. Dall'esame morfologico dei danneggiamenti riportati si desume che la collisione, di natura laterale-tangenziale strisciante, ha avuto luogo ad opera del fianco destro del motociclo (ed in particolare con la testata del carter) contro il fianco sinistro dell'autovettura, con assi longitudinali fra loro formanti un consistente angolo di deviazione, dell'ordine dei 17-19° o al più formanti un angolo di qualche grado tenuto conto che la segnaletica orizzontale (zona zebrata) posta a monte della zona d'urto imponeva al motociclista di rientrare verso destra (…)”
Dopo aver precisato che non è stato individuato il punto d'urto, il CTU ipotizza due ricostruzioni, ritenendo plausibile soltanto quella che vede la vettura deviare repentinamente verso sinistra, verosimilmente per scartare il veicolo davanti a sé, e provocare l'impatto contro il motociclista, che viene sbalzato verso sinistra e percorreva una traiettoria tangenziale durante lo scarrocciamento.”
Il Consulente conclude affermando quanto segue:
Giunto a monte di alcune decine di metri dalla radice dell'intersezione con la via Roncaglio, (il CP_2 ndr) dapprima rallentava l'andatura incolonnandosi a tergo della colonna di veicoli ivi presenti, per poi sterzare a sinistra alla velocita di circa 10-15 km/h, per sorpassare i veicoli antistanti e verosimilmente senza attivare preventivamente l'indicatore di direzione sinistro. In tale frangente l'automobilista non ispezionava lo specchietto retrovisore esterno sinistro (in realtà il ha CP_2 dichiarato il contrario, cioè di aver visto il sopraggiungere della moto n.d.r.) e di conseguenza non si rendeva conto che era in atto un sorpasso ad opera del motociclo BMW R1150 Rockstar targato BT12604, condotto da il quale procedeva ad una velocita di circa 56 km/h. Ne Parte_1 insorgeva un impatto, di natura laterale-tangenziale strisciante, che aveva luogo all'interno della corsia di marcia, ad opera del settore centrale della fiancata destra del motociclo contro il centro della fiancata sinistra dell'autovettura. Dopo l'impatto il motociclo si ribaltava al suolo sul fianco sinistro, con cui slittava in direzione obliqua a sinistra verso il lato opposto della carreggiata, giungendo ad un urto secondario contro il cordolo del marciapiede ivi presente, da cui strisciava per un paio di metri trovando quiete a cavallo tra la carreggiata ed il marciapiede stesso. In pari tempo il motociclista veniva sbalzato e, proseguendo lungo la medesima direzione del motociclo BMW, si arrestava in un punto non meglio identificato. Contestualmente, il sig. dapprima CP_2 arrestava la Ford a breve distanza dall'area della collisione (posizione non rilevata) per poi CP_5 spostarla in avanti in un punto non meglio localizzato.
La scrivente concorda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto l'ipotesi prescelta dal pagina 9 di 14 perito industriale è l'unica compatibile con i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale.
2.Sulle responsabilità ex art.2054 c.c.
In merito alle condotte di guida dei protagonisti, lo stesso CTU evidenzia che:
a) ha violato l'art. 154/1 C.d.S., attuando una conversione a sinistra senza CP_2 accertarsi di non creare pericolo o intralcio nei confronti degli altri utenti della strada, nonché l'art. 146/1 C.d.S. a norma dell'art. 40/8 C.d.S., valicando la striscia longitudinale di mezzeria in una zona in cui essa era ancora continua. Si ritiene vi sia nesso di causa fra tali infrazioni ed il verificarsi dell'incidente.
b) ha violato l'art. 142/1 C.d.S, eccedendo in velocita di circa 5 − 6 km/ℎ Parte_1 rispetto al limite di 50 km/ℎ vigente nei centri abitati, ed ancor più rispetto all'ulteriore moderazione esigibile ex art. 141/3 C.d.S., nonchè l'art. 148/12 C.d.S., attuando un sorpasso in prossimità di una intersezione. Per inciso, non rileva che l'impatto si sia verificato all'interno della corsia di pertinenza, senza valico della striscia di mezzeria o della zona zebrata, essendo comunque vietata in prossimità di una intersezione. Anche in questo caso vi è nesso di causa fra quest'ultima infrazione commessa ed il verificarsi dell'incidente.
Sicuramente la violazione delle regole di condotta maggiormente rilevante è data dal sorpasso effettuato dal motociclista, dal mancato rispetto del limite di velocità del mezzo, limite che nella fattispecie viene individuato dallo stesso consulente in 40 km/h, per cui il superamento oltrepassa il limite di 15km/h; secondarie, invece, devono ritenersi le violazioni del Codice della Strada poste in essere dall'automobilista, cui può rimproverarsi principalmente di aver deviato repentinamente a sinistra, pur avvedendosi dell'arrivo del motociclista, ma non potendo prevedere che questi sarebbe rientrato così velocemente nella sua corsia di marcia dalla posizione di soprasso in cui si trovava.
Il rientro da destra della moto ha quindi coinciso temporalmente con lo spostamento a sinistra della vettura;
tuttavia, non è ascrivibile al alcuna violazione dell'art.154 CdS, come ipotizzato dal CP_2 CTU, secondo cui “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”, non avendo questi cambiato né la corsia di marcia né la direzione, né intendendo operare alcuna svolta a sinistra, ma essendosi semplicemente spostato verso sinistra, verosimilmente per scartare la vettura che aveva davanti, intenzionata a svoltare a destra all'incrocio.
L'unico addebito che può essere mosso all'automobilista è di non aver evitato la manovra di scostamento a sinistra, nonostante si fosse tempestivamente accorto del sopraggiungere della moto in fase di sorpasso a velocità abbastanza sostenuta, comunque superiore ai limiti, e il non aver previsto il probabile rientro a destra nella carreggiata dopo il sorpasso.
Tanto premesso, va evidenziato che la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054 comma secondo c.c., risulta superabile, qualora dagli accertamenti eseguiti e dalle testimonianze assunte emergano responsabilità di grado differente.
Orbene, nel caso di specie si è di fronte ad un sorpasso operato da parte di un motociclista di numerosi veicoli in coda in un tratto di strada in cui esso non è consentito a causa della presenza di una sola corsia di marcia e di zebratura orizzontale segnalante il restringimento della corsia medesima, oltre che pagina 10 di 14 in prossimità di incrocio semaforico e di strisce pedonali.
A tal proposito, la Suprema Corte, esaminando il caso di scooter che effettuava un sorpasso di auto in corso, evidenzia l'incontestabile violazione dell'art. 143 del codice della strada da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate - argomento che si associa alla condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di quella regola normativa in contesti urbani ad alta densità e conclude nel ricordare il principio secondo il quale l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex se l'altro (il conducente dello scooter), se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida.
Ad ogni modo, è assai risalente l'orientamento di legittimità (Cass. 2372/1978), secondo il quale anche in caso di svolta a sinistra (che pure è circostanza non accertata nel presente giudizio, trattandosi di semplice scostamento a sinistra per scartare il mezzo antistante), l'obbligo del conducente di ispezionare il campo visivo retrostante - imposto da una norma di comune prudenza, anche se per il veicolo eventualmente sopraggiungente esista il divieto di sorpasso - concerne soltanto la fase che precede lo spostamento verso l'asse centrale della carreggiata, mentre cessa allorquando venga concretamente iniziata la manovra di svolta a sinistra, giacchè da tale momento il conducente deve concentrare tutta la sua attenzione sul normale campo visivo allo scopo di non interferire in alcun modo nella marcia dei veicoli provenienti dalla sua destra. Pertanto, qualora resti accertato il pieno rispetto di tali regole da parte del conducente, che attua la svolta, è pienamente superata la presunzione di colpa dell'art 2054 cod civ a suo carico.
Del pari, in un caso di apertura dello sportello della vettura da sorpassare, viene affermato che Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (Cass. 5505/2008; 31009/2018).
La maggiore responsabilità è quindi da ascriversi al motociclista, avendo violato regole di condotta di gran lunga più gravi (sorpasso vietato, limite di velocità superato, rientro dal sorpasso a distanza non prudente dopo restringimento segnalato da ampia zebratura, non percorribile neppure dai motoveicoli) rispetto allo scartamento a sinistra dell'autovettura, che, seppur repentino, poteva e doveva essere previsto in ragione della presenza di traffico intenso (dimostrata dalle vetture in coda) e della possibilità di svolta a destra dei veicoli in prossimità dell'incrocio ed è valutata nella misura del 70%.
A nulla rileva, sotto tale profilo, l'intervenuta condanna in sede penale del mediante decreto ex CP_2 art. 460 c.p.c. (per effetto della sopravvenuta rinuncia all'opposizione), in quanto detta pronuncia non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e comporta l'estinzione del reato, se è eseguito il pagamento della pena e purchè ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma, per cui il condannato ha valutato la prevalenza dei benefici derivanti dalla rinuncia all'opposizione, piuttosto che i rischi di un'ipotetica assoluzione.
3. Sul danno
3.1 Danno non patrimoniale
Il Consulente tecnico medico legale Dott. dopo aver ritenuto compatibile con la Persona_3 dinamica del sinistro e quindi sussistente il nesso eziologico tra le lesioni ed il sinistro, che evidenziano una perdita del casco, evidentemente non allacciato (in quanto ritrovato a terra vicino al mezzo, seppur pagina 11 di 14 difficilmente venga rimosso dai soccorritori, trattandosi di procedura delicata che dev'essere eseguita con grande cautela da personale competente per evitare lesioni secondarie, in particolare alla colonna cervicale), quale causa del traumatismo craniale e ematoma del tentorio, ha stimato il danno biologico come segue:
ITT 17 per gg, ITP 75% per 60 gg, al 50% per 30 gg e al 25 per 30 gg.
Invalidità permanente 17-18%, che tiene conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa, nonché di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo.
La scrivente reputa corretto attestarsi sul valore più basso, cioè il 17%, tenuto conto della riduzione della protezione offerta dal casco non allacciato, trattandosi di circostanza incontestata, posto che l'attore nulla ha osservato nella prima difesa utile dopo l'affermazione di tale circostanza nella comparsa di risposta da parte della compagnia assicurativa.
Ad avviso del CTU, non risultano essere emersi stati patologici preesistenti, che abbiano influenzato il decorso ed evoluzione delle predette lesioni.
Inoltre, secondo il CTU, nell'espletamento dell'incarico peritale non sono emerse circostanze che, nel caso concreto, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel senso che non sono stati accertati aspetti medici tali da comportare una tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Va esclusa quindi la maggiorazione del danno morale, già ricompreso nel valore punto elaborato dalle Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto della irrilevanza della decisione intervenuta in ambito penale.
Sempre secondo il CTU, “Per quanto concerne poi la negativa incidenza dei postumi permanenti riscontrati sulla capacità lavorativa specifica del periziando, tenendo presente l'attività in precedenza lavorativa esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse e le sue attitudini professionali, non si ravvedono sensibili ripercussioni in considerazione dell'entità e della natura del quadro esitale accertato. Infatti, dal punto di vista medico–legale la menomazione verificata attualmente è contrassegnata da elementi sintomatologici ed obiettivi che non consentono di identificare concrete ripercussioni negative sul suo espletamento a fronte di una lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. In altri termini, i postumi riscontrati sono tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica (motivo questo per cui la valutazione dei reliquati è stata formulata tenendo conto di tutti gli aspetti produttivi del danno biologico inteso nel senso più ampio della sua accezione, e quindi valorizzando anche e soprattutto l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica), senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla sua capacità lavorativa specifica.”
Del resto, non è stato documentato da parte dell'attore alcun decremento patrimoniale né richiesto alcun ristoro di tal fatta.
Le considerazioni tutte sopra esposte impongono altresì di non concedere alcuna personalizzazione del danno biologico.
Passando quindi alla valutazione del danno biologico, permanente e temporaneo, si applicano le tabelle pagina 12 di 14 Milano 2024, atteso il chiaro disposto del D.P.R. 12/2015 in merito alla natura non retroattiva di tale disciplina.
Spettano pertanto a titolo di invalidità permanente € 60.080,00, a titolo di invalidità temporanea € 9717,50, di cui € 1955,00 per invalidità temporanea totale, € 5175,00 per ITP al 75, € 1725,00 per IPT al 50% ed € 862,50 per ITP al 25%, per complessivi € 69.797,50.
3.2 Danno patrimoniale
3.2.1 In ordine alle spese mediche, il consulente medico legale ha ritenuto congrue quelle sostenute e documentate in atti per complessivi € 5.979,98, senza specificare quali di queste spese erogate in regime privatistico fossero fruibili attraverso il servizio sanitario nazionale, in quanto non oggetto di specifico quesito da parte della scrivente.
Neppure la convenuta costituita ha estrapolato nella prima sede a ciò deputata, ossia in comparsa di risposta, dalla documentazione prodotta dal specifiche prestazioni ottenibili o rimborsabili dal CP_4
CP_13
La questione non è stata affrontata dalle parti nelle successive memorie ex art.171 ter c.p.c., ragion per cui, pur dovendosi condividere il principio secondo cui non sono risarcibili le spese sostenute presso case di cura o cliniche private, in quanto le prestazioni mediche potevano essere prestate adeguatamente in strutture pubbliche, non si ritiene equo ridurle secondo scienza privata, rientrando la questione nel potere dispositivo delle parti.
In ogni caso, anche con recente decisione (Cass. ord. n.26641/2023) va osservato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in quanto si tratti di cure e interventi medici effettuati in conseguenza del sinistro, allo stesso connesse quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento esse rimangono a carico del danneggiante, anche se effettuate all'estero (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782) o in clinica privata (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801).
Conseguentemente vanno risarcite tutte le suddette spese, ritenute pertinente dal CTU.
3.2.2 I danni materiali
Per quanto riguarda il danno al motociclo, si richiama la consulenza redatta dal P.I. , il quale ha Per_2 premesso di non aver potuto “attestare personalmente i danni subiti dal veicolo”, “sulla base della documentazione anche fotografica agli atti, ritiene che la computazione effettuata dall'impresa
[...]
sia congrua e non presenti anomalie in termini di sostituzione di ricambi, attività svolte CP_14 e/o costo orario di manodopera. Considerate le particolari caratteristiche del motociclo BMW Rokster e dell'ottimo stato di manutenzione pregresso, tenuto conto dei prezzi desunti dai listini attualmente divulgati online, all'epoca dell'incidente stradale il motociclo BMW R1150 R ROCKSTAR targato BT12604 di proprietà del sig. aveva un valore commerciale di circa € 3.500,00, per cui Controparte_4 le riparazioni risultano chiaramente antieconomiche, anche in considerazione dei verosimili e consistenti danni al motore. Dal conseguente computo indiretto o a “relitto” riportato nella figura 29 seguente, l'ammontare dei danni materiali patiti da Parte Attrice veniva quantificato dallo scrivente in € 4.500,00.”
Non può invece riconoscersi il risarcimento del danno al casco, attesa l'impossibilità di valutarne il danneggiamento qualora fosse stato correttamente allacciato.
Riepilogo: vanno riconosciuti a favore di parte attrice i seguenti danni: € 69.797,50 (danno non patrimoniale) € 10.479,98 (€ 5.979,98+4500,00), da ridursi del 70% e quindi € 24.082,95.
pagina 13 di 14 4. Rivalutazione e interessi
La somma sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle Milano 2024 va devalutata alla data dell'illecito e rivalutata all'attualità utilizzando gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
sulla somma annualmente rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c. fino alla pubblicazione della decisione;
dalla pubblicazione sulla somma complessiva decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
5.Sulle spese di lite
La prevalente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Vanno poste a carico delle parti (l'attore, da un lato, e le convenute, anche non costituite, dall'altro) nella misura del 50% ciascuna le spese di consulenza tecnica medico legale e cinematica, liquidate rispettivamente con decreto 19.6.2025 e 16.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità di nella misura del 70% nel sinistro per cui è causa;
Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno liquidato in € 24.082,95; detta somma va devalutata alla data dell'illecito e rivalutata all'attualità utilizzando gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
sulla somma annualmente rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c. fino alla pubblicazione della decisione;
dalla pubblicazione sulla somma complessiva decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti contrapposte, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come già liquidate.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3593/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISSIO Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. TOMMASI LUIGI ( ) VIA VAL D'APOSA 13 40123 C.F._2 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MISSIO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA Controparte_3 P.IVA_1 ERIKA, elettivamente domiciliato in dom. c/o Avv. Romina SIROSI in PIACENZA presso il difensore avv. VILLANOVA ERIKA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
• Accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art.2054 cc dei signori quale CP_1 proprietaria e quale conducente dell'autoveicolo Ford Puma targato GE007NS nonché CP_2 dell'assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore per i Controparte_3 danni, diretti ed indiretti, provocati al signor (anche quale cessionario dei diritti Parte_1 del padre proprietario del motoveicolo BMW targato BT12604), in occasione del Controparte_4 sinistro occorso in data 11.5.2022 in via di Corticella a Bologna, stabilendo le reciproche quote percentuali di responsabilità nell'occorso
pagina 1 di 14 • Conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento a favore dell'attore nella misura risultante all'esito dell'istruttoria ossia così come provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1285 c.c. dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria;
• Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per e già contumaci, non sono state depositate le memorie ex art.189 CP_1 CP_2 c.p.c.
Per non è stata depositata la prima memoria ex art.189 c.p.c., per cui si Controparte_3 riportano le conclusioni della prima memoria ex art.171 ter c.p.c.: NEL MERITO In via PRINCIPALE, IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una colpa del sig. e delle CP_2 convenute, accertato il rispettivo grado di responsabilità delle parti coinvolte, considerata la condotta imprudente del sig. , contenere il risarcimento dovuto, in base alle Parte_1 responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate anche per mezzo di CTU, sia cinematica e sia medico legale, e rigorosamente provate in corso di causa, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni, con ogni conseguente declaratoria del caso. Salvis juribus. In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse;
In via istruttoria, a. ci si oppone ad eventuale richiesta di prova testimoniale così come richiesta da parte attrice nella propria citazione e dell'ammissione dei testi eventualmente indicati dagli attori per tutti i motivi esposti nella presente comparsa. b. Si chiede essere ammessi a prova PER INTERROGATORIO FORMALE DEL SIG. Pt_1 SS e per TESTI, anche quelli attorei, sui seguenti CAPITOLI DI PROVA:
1. VERO CHE la Ford Puma targato GE007NS di proprietà della signora e condotta dal CP_1 signor veniva coinvolta in sinistro stradale occorso in data 11 05 2022, alle ore 13.40 CP_2 in Bologna, lungo la Via Corticella?
2. Vero che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo il sig. percorreva Parte_1 la via di Corticella a Bologna, in direzione centro città, alla guida del motoveicolo BMW targato BT12604, di proprietà del signor , ed a ridosso dell'incrocio iniziava una manovra di Controparte_4 superamento della colonna di macchine che procedeva lungo la medesima sua direzione?
3. Vero che lungo detta carreggiata la linea di mezzeria è continua ed il sorpasso vietato?
4. Vero che l'impatto è venuto a ridosso di un attraversamento pedonale?
5. Vero che il sig. , mentre stava superando la colonna di macchine lungo la propria corsia Pt_1 di marcia, avvedendosi dell'arrivo lungo la corsia opposta di un autobus, si spostava a destra ed andava ad impattare con la propria parte destra contro la parte sinistra della convenuta? CP_5
6. Vero e confermo la mia dichiarazione rilasciata alla Polizia coma da verbale che mi si rammostra sub doc. 1?
Si indica a testi: pagina 2 di 14 1. , residente in [...] Controparte_6
2. Testi ATTOREI
3. Agenti della POLIZIA LOCALE DI BOLOGNA intervenuti. c. si chiede in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande preliminari e principali sopra esposte, disporsi CTU cinematica, tecnica al fine di accertare i danni al motociclo, e CTU medico legale nella persona del sig. on riserva Parte_1 di precisare il quesito. e. con ogni riserva di meglio articolare nelle memorie integrativa ex art. 171ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel febbraio-marzo 2024 conveniva davanti Parte_1 all'intestato Tribunale la proprietaria ed il conducente ( ) della vettura CP_1 CP_2 antagonista (Ford Puma) nonché la loro compagnia assicurativa, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 11 maggio 2022.
In fatto l'attore esponeva che alle ore 13.40 circa di tale giorno percorreva la via di Corticella a Bologna, in direzione centro città, alla guida del motoveicolo BMW targato BT12604, di proprietà del padre , allorquando, giunto all'altezza del civico 188, andava a collidere con Controparte_4 l'autoveicolo Ford Puma targato GE007NS, il quale, procedendo nella medesima direzione, sterzava repentinamente a sinistra senza alcuna segnalazione, non avvedendosi dell'arrivo del motoveicolo, invadendone la corsia e provocando il sinistro.
A seguito dell'impatto egli veniva sbalzato dal motoveicolo e subiva un “politrauma moto-auto con frattura scomposta ed a più rime del terzo distale della clavicola di sinistra, frattura rotulea, frattura dell'arco costale medio-anteriore di VI e VII sinistra, frattura dell'arco posteriore di II e V costa sinistra. Modesta falda pneumotorace a sinistra risoltosi e versamento basale sinistro”.
Successivamente al trasporto al P.S. del medesimo, giungevano sul posto gli agenti di polizia locale che redigevano verbale.
In data 23.5.2022 a mezzo racc A/R l'avv. Tommasi denunciava il sinistro alle assicurazioni
[...]
. Controparte_7 CP_8
In data 25.5.2022 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi di clavicola e CP_4 rotula e dimesso in data 28.5.2022 con prognosi di 30 giorni.
Veniva, inoltre, sottoposto a perizia medico legale, che valutava il danno biologico nei seguenti termini: invalidità permanente 20%, da maggiorarsi nella misura del 30% del danno biologico;
ITT 60%; ITP al 75% per 60gg, al 50% per 40gg e al 25% per ulteriori 40gg.
Parte attrice lamentava che il conducente dell'auto Ford Puma, , non avesse prestato CP_2 soccorso al , bensì lo avesse aggredito verbalmente per l'accaduto (circostanza a cui assistevano CP_4 e ). Inoltre, dalla testimonianza di emergeva che “al Parte_2 Persona_1 Testimone_1 momento in cui la Ford si spostava sulla sinistra, tagliava la strada alla moto che sopraggiungeva da dietro con medesima direzione e andava ad impattare contro il fianco laterale della Ford. Preciso che la moto procedeva all'interno della propria corsia di marcia a velocità bassa. Vedevo il motocilista volare e poi ricadere nel senso di marcia opposto”. Anche dalle foto scattate dalla Polizia Locale si evinceva che la moto avesse impattato con il lato destro sul fianco sinistro posteriore (portiera) della vettura Ford.
Quanto ai danni patrimoniali riportati dall'attore, che si era reso cessionario del credito paterno, essi pagina 3 di 14 venivano quantificati soltanto per la carrozzeria (senza ispezione del motore) in € 5.666,93, oltre ad € 180,00 per il costo della stima dei danni, € 317,50 per spese rimozione veicolo e sosta, € 326,90 per danni al casco ed accessori moto.
La difesa attorea, sulla base della valutazione medico legale, delle spese mediche e dei costi di riparazione della moto, quantificava un danno complessivo in € 117.280,31, di cui €104.000 per danno alla persona.
Concludeva chiedendo affermarsi la responsabilità solidale ex art. 2054 c.c. di CP_1 CP_2
, e pronunciarsi la loro condanna al pagamento di € 117.280,31; con
[...] Controparte_3 vittoria di spese e compensi;
in via istruttoria articolava prova per testi.
La compagnia contestava la dinamica del sinistro, poiché, a dire del Controparte_3
il centauro, nell'evitare un autobus proveniente dal senso opposto di marcia, avrebbe stretto a CP_2 destra colpendolo. Inoltre, dall'assenza sull'asfalto di segni di frenata, doveva ritenersi che anche la velocità del centauro al momento del sorpasso fosse eccessiva sia in sé sia in relazione al fatto che si trovava in pieno centro abitato, a ridosso di una intersezione, con una carreggiata a doppia corsia di marcia e con veicoli che provenivano dalla corsia opposta, tanto che aveva di fatto cagionato l'urto e le rovinose conseguenze;
tutti i testimoni confermavano che il era in fase di sorpasso della CP_4 colonna dei veicoli, la quale procedeva a velocità modesta.
Venivano allegate le dichiarazioni del (conducente non proprietario) e le dichiarazioni del teste CP_2
entrambe concordi nel ritenere che il motociclo avesse impattato contro la fiancata dell'auto CP_6 rientrando repentinamente a destra, poiché impaurito dal sopraggiungere di un autobus in senso opposto. Ancora, veniva evidenziato che, secondo la testimonianza di l'impatto fosse Tes_2 avvenuto a ridosso dell'attraversamento pedonale tra il fianco della moto e quello dell'auto. Veniva richiamata anche la testimonianza di il quale assisteva da circa 150 mt di distanza dall'urto e Per_1 confermava il sorpasso eseguito dal centauro, in un punto in cui tale manovra era vietata.
A supporto, in materia di violazione dell'art. 143 CdS, richiamava la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 26805/2017, secondo la quale è corresponsabile il conducente della moto che, anche senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria, supera a sinistra le auto incolonnate nel traffico. In aggiunta, il non era in grado di frenare e fermare il proprio veicolo in presenza di un CP_4 ostacolo, ovverosia di un veicolo che lo precedeva e che si fermava, anche in ragione della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, trasgredendo anche il precetto di cui all'art. 141 CdS;
ugualmente si riteneva violato l'art. 148 Cds sulle modalità di sorpasso.
Sul quantum, la Compagnia evidenziava che il veniva sottoposto a visita medico legale dal CP_4 proprio fiduciario, che valutava le lesioni nei seguenti termini: invalidità permanente biologica 16%, ITT 17gg, parziale al 75% 17gg, al 50% 30gg, al 25% 30gg; temporanea lavorativa parziale al 75% e riteneva congrue le spese mediche per € 4.991,98.
Negava la sussistenza di presupposti e di allegazioni in relazione alla pretesa personalizzazione del danno biologico permanente, riportando il c.d. decalogo, formulato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7513/2018, e sostenendo come non fossero comprovate le circostanze personali e soggettive peculiari della vittima.
Sulle spese mediche, contestava la scelta da parte del di avvalersi delle prestazioni di ospedale CP_4 privato in luogo di quello pubblico, in virtù di un principio sviluppato dalla Suprema Corte sul punto. Quanto ai danni materiali, venivano reputati eccessivi, soprattutto quello relativo al casco, non imputabile a terzi, poiché non allacciato al momento del sinistro. pagina 4 di 14 Quanto al danno materiale alla moto, chiedeva che venisse ordinato all'attore, ai sensi dell'art 210 c.p.c., di dichiarare se il padre avesse ottenuto qualche forma di ristoro dei danni materiali. Inoltre, venivano ritenute non provate le richieste di pregiudizio da fermo tecnico e tassa di circolazione non goduta, ammortamento quota di assicurazione e deprezzamento. Sul valore processuale del preventivo di riparazione, sosteneva come tale documento, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non avesse valenza probatoria nella determinazione del quantum debeatur, ma solo valore di mero indizio.
Infine, contestava la richiesta di cumulare interessi e rivalutazione.
Concludeva per il rigetto delle avverse pretese;
in subordine, chiedeva che venisse accertato il concorso di colpa del motociclista mediante consulenza tecnica cinematica ed anche per la stima dei danni al mezzo e che venisse svolta consulenza medico legale, con condanna della controparte al rimborso delle relative spese;
in via istruttoria, si opponeva alla prova testimoniale ex adverso dedotta e, a sua volta, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale di e la prova per testi. Parte_1
Nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. di parte attrice veniva contestata la correttezza della ricostruzione di controparte, anche sulla base della assenza di contravvenzione a proprio carico;
si evidenziava che il avesse rinunciato all'opposizione al decreto penale di condanna a suo carico, decreto in cui si CP_2 riconosceva la colpa generica per il sinistro nonché colpa specifica per violazione dell'art. 154 c.1 CdS. Veniva altresì confermata la validità delle dichiarazioni rilasciate dai testi e sulle Per_1 Tes_1 modalità del sinistro. Di contro, si screditava la ricostruzione del teste conoscente del CP_6 conducente della Ford, la cui testimonianza non veniva riscontrata in alcuna delle altre. Sulla quantificazione del danno, ribadiva la necessità della personalizzazione, attesa l'attività di gestione enoteca di vino dal medesimo svolta in forma autonoma. Negava l'asserito rapporto di amicizia tra e i testi e In ultimo, insisteva per i mezzi istruttori richiesti. CP_6 Per_1 Tes_1
A sua volta, la Compagnia nella prima memoria chiedeva il rigetto delle pretese attoree e, in subordine, che la propria condanna venisse pronunciata in proporzione al grado di colpa dell'attore; si opponeva ai mezzi istruttori avversari e chiedeva prova per testi. Nella seconda memoria rilevava che nel verbale veniva constatata la condotta imprudente di per non aver moderato la velocità; ribadiva la CP_4 propria tesi difensiva, per cui la responsabilità del sinistro gravava anche sul , la cui velocità CP_4 eccessiva era stata causa principale del sinistro e delle gravi conseguenze in termini di danni e lesioni e che tale concorso andava valutato anche alla luce dell'art. 1227 co. 1 e 2 c.c.
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Alla prima udienza la scrivente procedeva alla prova per interpello dell'attore, che era presente, mentre non poteva procedere né all'interrogatorio libero delle parti nè al tentativo di conciliazione a causa della mancata partecipazione di soggetto abilitato in tal senso da parte della Compagnia e della contumacia di proprietario e conducente della vettura Ford Puma;
la causa veniva, quindi, istruita mediante prove per testi, da un lato, e consulenza tecnica medico legale e sulla dinamica del sinistro e sulla valutazione del danno al mezzo attoreo, dall'altro; infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025.
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La domanda merita accoglimento nei limiti infra precisati.
1.Sulla dinamica del sinistro
Dai dati del sinistro rilevato dagli agenti della Polizia Locale del si trae ch'esso ha Controparte_9
pagina 5 di 14 avuto luogo mercoledì 11/05/2022, alle ore 13:40 circa e quindi con piena luce diurna, sulla via di Corticella di Bologna, precisamente in corrispondenza dell'intersezione stradale a raso regolata da impianto semaforico con la trasversale destra via Roncaglio. Vi sono rimasti coinvolti:
a) autovettura Ford Puma targata GE007NS, di colore grigio, assicurato con , Controparte_10 di proprietà della sig.ra , nella circostanza condotta da , nato a [...] il CP_1 CP_2 06/03/1999, di anni 21, dotato di regolare titolo di abilitazione alla guida, senza altri trasportati a bordo;
b) motociclo BMW R1150 Rockster targato BT12604, di colore nero, assicurato con
[...]
di proprietà di e condotto da , nato a [...] il CP_11 Controparte_4 Parte_1 14/09/1974, di anni 48, dotato di regolare titolo di abilitazione alla guida, solo a bordo.
Entrambi i veicoli percorrevano via di Corticella in direzione Bologna Centro;
l'autovettura Ford Puma, che si trovava in una colonna di veicoli procedenti lentamente causa traffico intenso, raggiungeva il civ.188 posto in prossimità dell'intersezione con la trasversale destra via Roncaglio. A seguire, intraprendeva una deviazione verso sinistra, pur avendo dichiarato di aver visto CP_2 la moto che sopraggiungeva da tergo. Si verificava in tal modo un impatto, di natura laterale- tangenziale, ad opera del settore centrale della fiancata destra del motociclo contro il centro della fiancata sinistra dell'autovettura.
Scrive il CTU, P.I. : “Trattasi (…) di un tratto della via Di Corticella corrente nel centro Persona_2 abitato di BOLOGNA, antistante il civico 188 ubicato sulla destra giusta la direttrice di marcia dei due veicoli. Detto tratto è costituito da un'unica carreggiata, ivi mediamente ampia 11,00, suddivisa da zona zebrata centrale ampia circa 3,15 m in due corsie deputate alla circolazione in direzioni contrapposte. La corsia di destra, percorsa dai due veicoli coinvolti e larga mediamente 2,85 m, delimitata a destra da una pista ciclabile larga circa 1,2 m e a sinistra dalla zona zebrata centrale. Sulla sinistra, oltre l'anzidetta zona zebrata, si rileva la corsia di marcia in direzione periferia. Nel tratto a monte dell'area della collisione, la carreggiata percorsa dai due veicoli è composta da due corsie di marcia separate da segnaletica orizzontale, di cui quella di destra e riservata alla circolazione dei mezzi pubblici.
(…)
Esternamente alla carreggiata, sulla sinistra è presente un marciapiede rialzato oltre il quale si rileva un'area di rifornimento carburanti, mentre a destra è presente un marciapiede rialzato oltre al quale si rileva il muretto di recinzione del civ. 188. Immediatamente a seguire è presente l'intersezione semaforizzata con la trasversale destra via Roncaglio. Secondo quanto annotato dagli agenti, nel frangente il fondo era asfaltato, asciutto e privo di anomalie, il traffico era normale, la visibilità era buona essendosi in orario diurno, il cielo era sereno.
2.5 Segnaletica presente e limiti di velocità
Lungo la strada sono assenti segnali verticali indicanti limiti cinetici specifici, ragion per cui deve ritenersi vigente il limite generico di 50 km/ℎ previsto dall'art. 142/1 C.d.S., oltre ad ulteriore moderazione – ad esempio a 40 km/h – ex art. 143/1 C.d.S., stante la presenza di più fattori di maggior rischio (costituiti da una serie di attraversamenti pedonali e dall'intersezione semaforizzata con via Roncaglio) rispetto alla situazione standard cui il limite generico si riferisce.
(…)
2.7 Rilievi espletati sul luogo del sinistro
Sul campo del sinistro sono state rilevate ad opera degli agenti della Polizia Locale di Bologna, oltre al pagina 6 di 14 tracciato identificativo dell'area:
a) una serie di abrasioni ed incisioni parallele tra loro, lunghe rispettivamente di 12,70 metri (punti 6-7 del disegno planimetrico) e 5,40 metri (punti 4-5) impresse sull'asfalto dagli elementi sporgenti della fiancata sinistra del motociclo (cfr. fig. 9), aventi origine sulla corsia di sinistra (direzione periferia), con un'inclinazione verso sinistra di circa 17-18° rispetto all'asse viario di via di Corticella, con termine a ridosso del marciapiede rialzato che delimita la carreggiata;
b) la posizione di stasi del motociclo BMW (cfr. figg. 7 ed 8), rinvenuto riverso sul proprio fianco sinistro, a valle di circa 16,30 m dalla zona di inizio delle suddette abrasioni;
c) i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti;
Giova precisare che l'autovettura Ford veniva spostata dalla posizione di quiete per mano del CP_5 rispettivo conducente, verosimilmente per consentire il deflusso della coda formatasi a tergo. Inoltre, non venivano rilevate tracce di frenatura pregresse impresse sull'asfalto.
(…)
2.8 Danneggiamenti riportati dai mezzi
Lo stato dei mezzi, antecedentemente al sinistro, si può ritenere regolare. Entrambi, infatti, avevano i cinque sottosistemi essenziali (frenatura, sterzatura, sostentazione, propulsione, accessori) in condizioni di manutenzione idonee all'uso. Nell'occorso:
a) l'autovettura Ford Puma riportava (cfr. figg. 9 ÷ 12) un importante imbozzamento nella parte centrale della porta posteriore lato sinistro, dovuta all'urto contro il motore/carter lato destro del motociclo, comprendente introflessione dei lamierati della porta posteriore sinistra e del sottoporta con progressione della profondità del danno in direzione postero → anteriore. Dalle effigi disponibili si trae che la profondità di detta deformazione e pari a circa 5-7 cm, chiaro indice di un rilevante angolo relativo di impatto. Si rilevano inoltre abrasioni e scarificazioni orizzontali continue con andamento postero/anteriore, che si estendono pressoché alla stessa altezza dall'arco passaruota posteriore sinistro, poi su entrambe le portiere di sinistra per poi continuare sul parafango anteriore laterale sinistro, riconducibili allo sfregamento del motociclo prima di cadere a terra.
b) il motociclo Bmw R1150 riportava due distinti danneggiamenti (cfr. figg. 13 ed 16), rispettivamente sul carter della fiancata destra e sulla fiancata sinistra, riconducibili a due urti distinti. Il primo, consistente in impatto contro l'autovettura Ford consta di (cfr. figg. 13 e 14) rottura del CP_5 coperchio della testata del carter, nonchè abrasioni della manopola e leva freno con rottura dell'indicatore di direzione anteriore destro. Il secondo, prodotto nello strisciamento al suolo post-urto, consta di abrasioni/incisioni lungo tutte le parti sporgenti della fiancata sinistra (cfr. figg. 15 ed 16).
(…) Il motociclista indossava un casco marca AGV, modello integrale, debitamente omologato (cfr. fig. 18), che nell'impatto risultava fortemente danneggiato, con evidenti abrasioni nella parte superiore anteriore destra e su tutta la parte laterale destra.
(…) Agli atti sono disponibili le dichiarazioni e gli apporti testimoniali di:
, in qualità di conducente del veicolo Ford, dichiarava quanto segue: “Mi trovavo in CP_2 via Corticella e andavo in direzione centro. Andavo piano e dietro di me vedevo arrivare la moto molto forte. La moto iniziava a sorpassare le auto dietro di me e mentre tentava di sorpassare anche me, probabilmente vedendo che nel senso opposto arrivavano un autobus seguito da altre macchine, sterzava verso destra e mi veniva addosso. L'incidente avveniva prima del semaforo con via Roncaglio
pagina 7 di 14 dove c'è la zebratura. Il ragazzo della moto faceva un bel volo e finiva dall'altro lato della strada. Io tornavo subito indietro per soccorrerlo. C'erano altre persone che avevano chiamato l'ambulanza”;
, nella sua qualità di conducente del motociclo BMW, in merito a quanto Parte_1 accaduto riferiva oralmente agli agenti di PG che: “percorrevo via Corticella, proveniente dalla periferia, in direzione centro, quando arrivato in prossimità del semaforo con via Roncaglio, l'autovettura sterzava verso sinistra improvvisamente per evitare un'altra macchina e, tagliandogli la strada, lo colpiva”;
P , in qualità di teste oculare, in data 11/05/2022 ha spontaneamente dichiarato Parte_2 quanto segue: "D.: conosce i coinvolti nel sinistro? R.: NO D: dove si trovava e cosa ha visto? R.: Ero a piedi e stavo attraversando la via Corticella presso il benzinaio, dal lato dei civici dispari verso i pari. Prima che io attraversassi la strada arrivava la macchina Ford che percorreva via Corticella da Castel Maggiore verso il centro. Poi io attraversavo e percepivo dietro di me il passaggio della moto che andava nello stesso senso della macchina. Appena raggiunto il marciapiede mi giravo verso il centro e vedevo la moto che collideva con la macchina, lato destro della moto contro il lato sinistro della macchina. L'incidente avveniva poco prima delle strisce pedonali prima di via del Roncaglio, dove c'è la zebratura. lo vedevo l'incidente e il ragazzo della moto che veniva sbalzato in aria verso il lato opposto della carreggiata. C'era anche una Yaris grigia che si è fermata e poi e andata via io subito andavo a soccorrere il motociclista e chiamavo il 118";
, in qualità di teste oculare, in data 11/05/2022 ha spontaneamente dichiarato Controparte_6 quanto segue: “D.: Conosce i coinvolti nel sinistro? R: NO , la persona che guidava la CP_2 macchina D.: Dove si trovava e cosa ha visto? R: Ero in bici in via Corticella e stavo rientrando verso casa. Riconoscevo la macchina di che passava e andava verso Bologna. Vedevo nell'altro senso CP_2 un autobus che stava arrivando mentre una moto, che andava nello stesso senso della macchina di
, stava sorpassando le auto e vedendo l'autobus ha cercato di rientrare nella sua corsia ma CP_2 colpiva la macchina di ."; CP_2
, in qualità di teste oculare, in data 23/10/2022 ha spontaneamente dichiarato Persona_1 quanto segue, in sintesi: “D: conosce i coinvolti dell'incidente…..? R: non conosco nessuno dei 2 conducenti del sinistro stradale. D: si ricorda cos'è successo nel sinistro stradale? R: ero alla guida del mio veicolo VW Polo e a fianco avevo la mia compagna e stavamo andando in direzione Parte_3 dei veicoli poi coinvolti nel sinistro, eravamo incolonnati e la moto con solo il conducente era in sorpasso della colonna quando ho visto un veicolo grigio che usciva dalla colonna lato sinistro e in quel momento passava la moto. Si sono scontrati dove la moto ha proseguito per inerzia fino al punto in cui si è fermata, il suo conducente è stato sbalzato a terra, mentre il veicolo era stato spostato dal punto di collisione. Specifico che subito dopo l'urto il conducente dell'auto si è fermato, è sceso dall'auto guardando l'accaduto poi e risalito e ha messo l'auto in sicurezza. Ho visto il momento dello scontro quando ero in un campo visivo entro 150 metri”;
, in qualità di teste oculare, in data 08/11/2022 ha spontaneamente dichiarato Testimone_1 quanto segue: “Mi trovavo a bordo dell'autovettura di lavoro, e stavo uscendo dall'area di servizio IP, mi trovavo fermo in corrispondenza dell'ingresso/uscita dal distributore e dovevo immettermi in via di Corticella con direzione Castel Maggiore per andare in azienda dove lavoro. Dalla mia posizione controllavo via di Corticella per potermi immettere e vedevo sopraggiungere da via di Corticella con direzione Bologna, due autovetture una grigia, seguita dall'autovettura Ford Puma poi coinvolta nell'incidente. Vedevo le due autovetture spostarsi sulla destra di via di Corticella, poi vedevo l'autovettura Ford che si spostava sulla sinistra per superare l'auto grigia davanti, che probabilmente pagina 8 di 14 voleva svoltare a destra. Nel momento in cui la Ford si spostava sulla sinistra, tagliava la strada alla moto che sopraggiungeva da dietro con medesima direzione e andava ad impattare contro il fianco CP_ laterale della . Preciso che la moto procedeva all'interno della propria corsia di marcia a velocità bassa. Vedevo il motociclista volare in alto e poi ricadere a terra nel senso di marcia opposto. Dopo aver visto cadere il motociclista, sono rimasto fermo in auto qualche istante, nel frattempo il conducente della Ford scendeva dall'auto e inveiva contro il motociclista, intanto vedevo che si erano avvicinate anche altre persone tra le quali due ragazze. Sono rimasto seduto in auto e non mi sono avvicinato ai coinvolti. Dopo qualche giorno, ho saputo che il proprietario dell'enoteca che si trova vicino a dove avevo l'azienda prima, era rimasto coinvolto in un incidente in via di Corticella, a quel punto ho capito che era lo stesso incidente a cui avevo assistito. Sono andato all'enoteca per cercare il coinvolto e dirgli che se avesse avuto bisogno io avevo assistito al suo incidente".
(…)
3.1 Assetto relativo alla collisione ed andamento dell'interazione
Aspetto dirimente nella ricostruzione del sinistro, tenuto conto delle contrastanti dichiarazioni in atti, appare dunque l'assetto relativo all'impatto. Dall'esame morfologico dei danneggiamenti riportati si desume che la collisione, di natura laterale-tangenziale strisciante, ha avuto luogo ad opera del fianco destro del motociclo (ed in particolare con la testata del carter) contro il fianco sinistro dell'autovettura, con assi longitudinali fra loro formanti un consistente angolo di deviazione, dell'ordine dei 17-19° o al più formanti un angolo di qualche grado tenuto conto che la segnaletica orizzontale (zona zebrata) posta a monte della zona d'urto imponeva al motociclista di rientrare verso destra (…)”
Dopo aver precisato che non è stato individuato il punto d'urto, il CTU ipotizza due ricostruzioni, ritenendo plausibile soltanto quella che vede la vettura deviare repentinamente verso sinistra, verosimilmente per scartare il veicolo davanti a sé, e provocare l'impatto contro il motociclista, che viene sbalzato verso sinistra e percorreva una traiettoria tangenziale durante lo scarrocciamento.”
Il Consulente conclude affermando quanto segue:
Giunto a monte di alcune decine di metri dalla radice dell'intersezione con la via Roncaglio, (il CP_2 ndr) dapprima rallentava l'andatura incolonnandosi a tergo della colonna di veicoli ivi presenti, per poi sterzare a sinistra alla velocita di circa 10-15 km/h, per sorpassare i veicoli antistanti e verosimilmente senza attivare preventivamente l'indicatore di direzione sinistro. In tale frangente l'automobilista non ispezionava lo specchietto retrovisore esterno sinistro (in realtà il ha CP_2 dichiarato il contrario, cioè di aver visto il sopraggiungere della moto n.d.r.) e di conseguenza non si rendeva conto che era in atto un sorpasso ad opera del motociclo BMW R1150 Rockstar targato BT12604, condotto da il quale procedeva ad una velocita di circa 56 km/h. Ne Parte_1 insorgeva un impatto, di natura laterale-tangenziale strisciante, che aveva luogo all'interno della corsia di marcia, ad opera del settore centrale della fiancata destra del motociclo contro il centro della fiancata sinistra dell'autovettura. Dopo l'impatto il motociclo si ribaltava al suolo sul fianco sinistro, con cui slittava in direzione obliqua a sinistra verso il lato opposto della carreggiata, giungendo ad un urto secondario contro il cordolo del marciapiede ivi presente, da cui strisciava per un paio di metri trovando quiete a cavallo tra la carreggiata ed il marciapiede stesso. In pari tempo il motociclista veniva sbalzato e, proseguendo lungo la medesima direzione del motociclo BMW, si arrestava in un punto non meglio identificato. Contestualmente, il sig. dapprima CP_2 arrestava la Ford a breve distanza dall'area della collisione (posizione non rilevata) per poi CP_5 spostarla in avanti in un punto non meglio localizzato.
La scrivente concorda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto l'ipotesi prescelta dal pagina 9 di 14 perito industriale è l'unica compatibile con i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale.
2.Sulle responsabilità ex art.2054 c.c.
In merito alle condotte di guida dei protagonisti, lo stesso CTU evidenzia che:
a) ha violato l'art. 154/1 C.d.S., attuando una conversione a sinistra senza CP_2 accertarsi di non creare pericolo o intralcio nei confronti degli altri utenti della strada, nonché l'art. 146/1 C.d.S. a norma dell'art. 40/8 C.d.S., valicando la striscia longitudinale di mezzeria in una zona in cui essa era ancora continua. Si ritiene vi sia nesso di causa fra tali infrazioni ed il verificarsi dell'incidente.
b) ha violato l'art. 142/1 C.d.S, eccedendo in velocita di circa 5 − 6 km/ℎ Parte_1 rispetto al limite di 50 km/ℎ vigente nei centri abitati, ed ancor più rispetto all'ulteriore moderazione esigibile ex art. 141/3 C.d.S., nonchè l'art. 148/12 C.d.S., attuando un sorpasso in prossimità di una intersezione. Per inciso, non rileva che l'impatto si sia verificato all'interno della corsia di pertinenza, senza valico della striscia di mezzeria o della zona zebrata, essendo comunque vietata in prossimità di una intersezione. Anche in questo caso vi è nesso di causa fra quest'ultima infrazione commessa ed il verificarsi dell'incidente.
Sicuramente la violazione delle regole di condotta maggiormente rilevante è data dal sorpasso effettuato dal motociclista, dal mancato rispetto del limite di velocità del mezzo, limite che nella fattispecie viene individuato dallo stesso consulente in 40 km/h, per cui il superamento oltrepassa il limite di 15km/h; secondarie, invece, devono ritenersi le violazioni del Codice della Strada poste in essere dall'automobilista, cui può rimproverarsi principalmente di aver deviato repentinamente a sinistra, pur avvedendosi dell'arrivo del motociclista, ma non potendo prevedere che questi sarebbe rientrato così velocemente nella sua corsia di marcia dalla posizione di soprasso in cui si trovava.
Il rientro da destra della moto ha quindi coinciso temporalmente con lo spostamento a sinistra della vettura;
tuttavia, non è ascrivibile al alcuna violazione dell'art.154 CdS, come ipotizzato dal CP_2 CTU, secondo cui “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”, non avendo questi cambiato né la corsia di marcia né la direzione, né intendendo operare alcuna svolta a sinistra, ma essendosi semplicemente spostato verso sinistra, verosimilmente per scartare la vettura che aveva davanti, intenzionata a svoltare a destra all'incrocio.
L'unico addebito che può essere mosso all'automobilista è di non aver evitato la manovra di scostamento a sinistra, nonostante si fosse tempestivamente accorto del sopraggiungere della moto in fase di sorpasso a velocità abbastanza sostenuta, comunque superiore ai limiti, e il non aver previsto il probabile rientro a destra nella carreggiata dopo il sorpasso.
Tanto premesso, va evidenziato che la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054 comma secondo c.c., risulta superabile, qualora dagli accertamenti eseguiti e dalle testimonianze assunte emergano responsabilità di grado differente.
Orbene, nel caso di specie si è di fronte ad un sorpasso operato da parte di un motociclista di numerosi veicoli in coda in un tratto di strada in cui esso non è consentito a causa della presenza di una sola corsia di marcia e di zebratura orizzontale segnalante il restringimento della corsia medesima, oltre che pagina 10 di 14 in prossimità di incrocio semaforico e di strisce pedonali.
A tal proposito, la Suprema Corte, esaminando il caso di scooter che effettuava un sorpasso di auto in corso, evidenzia l'incontestabile violazione dell'art. 143 del codice della strada da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate - argomento che si associa alla condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di quella regola normativa in contesti urbani ad alta densità e conclude nel ricordare il principio secondo il quale l'accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell'auto) non libera ex se l'altro (il conducente dello scooter), se non si sia offerta la dimostrazione della regolarità della guida.
Ad ogni modo, è assai risalente l'orientamento di legittimità (Cass. 2372/1978), secondo il quale anche in caso di svolta a sinistra (che pure è circostanza non accertata nel presente giudizio, trattandosi di semplice scostamento a sinistra per scartare il mezzo antistante), l'obbligo del conducente di ispezionare il campo visivo retrostante - imposto da una norma di comune prudenza, anche se per il veicolo eventualmente sopraggiungente esista il divieto di sorpasso - concerne soltanto la fase che precede lo spostamento verso l'asse centrale della carreggiata, mentre cessa allorquando venga concretamente iniziata la manovra di svolta a sinistra, giacchè da tale momento il conducente deve concentrare tutta la sua attenzione sul normale campo visivo allo scopo di non interferire in alcun modo nella marcia dei veicoli provenienti dalla sua destra. Pertanto, qualora resti accertato il pieno rispetto di tali regole da parte del conducente, che attua la svolta, è pienamente superata la presunzione di colpa dell'art 2054 cod civ a suo carico.
Del pari, in un caso di apertura dello sportello della vettura da sorpassare, viene affermato che Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (Cass. 5505/2008; 31009/2018).
La maggiore responsabilità è quindi da ascriversi al motociclista, avendo violato regole di condotta di gran lunga più gravi (sorpasso vietato, limite di velocità superato, rientro dal sorpasso a distanza non prudente dopo restringimento segnalato da ampia zebratura, non percorribile neppure dai motoveicoli) rispetto allo scartamento a sinistra dell'autovettura, che, seppur repentino, poteva e doveva essere previsto in ragione della presenza di traffico intenso (dimostrata dalle vetture in coda) e della possibilità di svolta a destra dei veicoli in prossimità dell'incrocio ed è valutata nella misura del 70%.
A nulla rileva, sotto tale profilo, l'intervenuta condanna in sede penale del mediante decreto ex CP_2 art. 460 c.p.c. (per effetto della sopravvenuta rinuncia all'opposizione), in quanto detta pronuncia non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e comporta l'estinzione del reato, se è eseguito il pagamento della pena e purchè ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla norma, per cui il condannato ha valutato la prevalenza dei benefici derivanti dalla rinuncia all'opposizione, piuttosto che i rischi di un'ipotetica assoluzione.
3. Sul danno
3.1 Danno non patrimoniale
Il Consulente tecnico medico legale Dott. dopo aver ritenuto compatibile con la Persona_3 dinamica del sinistro e quindi sussistente il nesso eziologico tra le lesioni ed il sinistro, che evidenziano una perdita del casco, evidentemente non allacciato (in quanto ritrovato a terra vicino al mezzo, seppur pagina 11 di 14 difficilmente venga rimosso dai soccorritori, trattandosi di procedura delicata che dev'essere eseguita con grande cautela da personale competente per evitare lesioni secondarie, in particolare alla colonna cervicale), quale causa del traumatismo craniale e ematoma del tentorio, ha stimato il danno biologico come segue:
ITT 17 per gg, ITP 75% per 60 gg, al 50% per 30 gg e al 25 per 30 gg.
Invalidità permanente 17-18%, che tiene conto della sintomatologia lamentata dal danneggiato e dei rilievi obiettivamente accertati in sede di visita peritale, dei riflessi negativi sulla cenestesi lavorativa, nonché di tutti gli aspetti dinamico-relazionali pregiudicati dal complesso menomativo.
La scrivente reputa corretto attestarsi sul valore più basso, cioè il 17%, tenuto conto della riduzione della protezione offerta dal casco non allacciato, trattandosi di circostanza incontestata, posto che l'attore nulla ha osservato nella prima difesa utile dopo l'affermazione di tale circostanza nella comparsa di risposta da parte della compagnia assicurativa.
Ad avviso del CTU, non risultano essere emersi stati patologici preesistenti, che abbiano influenzato il decorso ed evoluzione delle predette lesioni.
Inoltre, secondo il CTU, nell'espletamento dell'incarico peritale non sono emerse circostanze che, nel caso concreto, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel senso che non sono stati accertati aspetti medici tali da comportare una tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
Va esclusa quindi la maggiorazione del danno morale, già ricompreso nel valore punto elaborato dalle Tabelle di Milano 2024, tenuto altresì conto della irrilevanza della decisione intervenuta in ambito penale.
Sempre secondo il CTU, “Per quanto concerne poi la negativa incidenza dei postumi permanenti riscontrati sulla capacità lavorativa specifica del periziando, tenendo presente l'attività in precedenza lavorativa esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse e le sue attitudini professionali, non si ravvedono sensibili ripercussioni in considerazione dell'entità e della natura del quadro esitale accertato. Infatti, dal punto di vista medico–legale la menomazione verificata attualmente è contrassegnata da elementi sintomatologici ed obiettivi che non consentono di identificare concrete ripercussioni negative sul suo espletamento a fronte di una lesione della cenestesi lavorativa, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. In altri termini, i postumi riscontrati sono tali da incidere negativamente sull'estrinsecazione della capacità lavorativa generica (motivo questo per cui la valutazione dei reliquati è stata formulata tenendo conto di tutti gli aspetti produttivi del danno biologico inteso nel senso più ampio della sua accezione, e quindi valorizzando anche e soprattutto l'incidenza negativa sulla capacità lavorativa generica), senza però raggiungere una peculiare gravità tale da determinare sicure ripercussioni negative sulla sua capacità lavorativa specifica.”
Del resto, non è stato documentato da parte dell'attore alcun decremento patrimoniale né richiesto alcun ristoro di tal fatta.
Le considerazioni tutte sopra esposte impongono altresì di non concedere alcuna personalizzazione del danno biologico.
Passando quindi alla valutazione del danno biologico, permanente e temporaneo, si applicano le tabelle pagina 12 di 14 Milano 2024, atteso il chiaro disposto del D.P.R. 12/2015 in merito alla natura non retroattiva di tale disciplina.
Spettano pertanto a titolo di invalidità permanente € 60.080,00, a titolo di invalidità temporanea € 9717,50, di cui € 1955,00 per invalidità temporanea totale, € 5175,00 per ITP al 75, € 1725,00 per IPT al 50% ed € 862,50 per ITP al 25%, per complessivi € 69.797,50.
3.2 Danno patrimoniale
3.2.1 In ordine alle spese mediche, il consulente medico legale ha ritenuto congrue quelle sostenute e documentate in atti per complessivi € 5.979,98, senza specificare quali di queste spese erogate in regime privatistico fossero fruibili attraverso il servizio sanitario nazionale, in quanto non oggetto di specifico quesito da parte della scrivente.
Neppure la convenuta costituita ha estrapolato nella prima sede a ciò deputata, ossia in comparsa di risposta, dalla documentazione prodotta dal specifiche prestazioni ottenibili o rimborsabili dal CP_4
CP_13
La questione non è stata affrontata dalle parti nelle successive memorie ex art.171 ter c.p.c., ragion per cui, pur dovendosi condividere il principio secondo cui non sono risarcibili le spese sostenute presso case di cura o cliniche private, in quanto le prestazioni mediche potevano essere prestate adeguatamente in strutture pubbliche, non si ritiene equo ridurle secondo scienza privata, rientrando la questione nel potere dispositivo delle parti.
In ogni caso, anche con recente decisione (Cass. ord. n.26641/2023) va osservato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in quanto si tratti di cure e interventi medici effettuati in conseguenza del sinistro, allo stesso connesse quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento esse rimangono a carico del danneggiante, anche se effettuate all'estero (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782) o in clinica privata (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801).
Conseguentemente vanno risarcite tutte le suddette spese, ritenute pertinente dal CTU.
3.2.2 I danni materiali
Per quanto riguarda il danno al motociclo, si richiama la consulenza redatta dal P.I. , il quale ha Per_2 premesso di non aver potuto “attestare personalmente i danni subiti dal veicolo”, “sulla base della documentazione anche fotografica agli atti, ritiene che la computazione effettuata dall'impresa
[...]
sia congrua e non presenti anomalie in termini di sostituzione di ricambi, attività svolte CP_14 e/o costo orario di manodopera. Considerate le particolari caratteristiche del motociclo BMW Rokster e dell'ottimo stato di manutenzione pregresso, tenuto conto dei prezzi desunti dai listini attualmente divulgati online, all'epoca dell'incidente stradale il motociclo BMW R1150 R ROCKSTAR targato BT12604 di proprietà del sig. aveva un valore commerciale di circa € 3.500,00, per cui Controparte_4 le riparazioni risultano chiaramente antieconomiche, anche in considerazione dei verosimili e consistenti danni al motore. Dal conseguente computo indiretto o a “relitto” riportato nella figura 29 seguente, l'ammontare dei danni materiali patiti da Parte Attrice veniva quantificato dallo scrivente in € 4.500,00.”
Non può invece riconoscersi il risarcimento del danno al casco, attesa l'impossibilità di valutarne il danneggiamento qualora fosse stato correttamente allacciato.
Riepilogo: vanno riconosciuti a favore di parte attrice i seguenti danni: € 69.797,50 (danno non patrimoniale) € 10.479,98 (€ 5.979,98+4500,00), da ridursi del 70% e quindi € 24.082,95.
pagina 13 di 14 4. Rivalutazione e interessi
La somma sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle Milano 2024 va devalutata alla data dell'illecito e rivalutata all'attualità utilizzando gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
sulla somma annualmente rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c. fino alla pubblicazione della decisione;
dalla pubblicazione sulla somma complessiva decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
5.Sulle spese di lite
La prevalente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Vanno poste a carico delle parti (l'attore, da un lato, e le convenute, anche non costituite, dall'altro) nella misura del 50% ciascuna le spese di consulenza tecnica medico legale e cinematica, liquidate rispettivamente con decreto 19.6.2025 e 16.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità di nella misura del 70% nel sinistro per cui è causa;
Parte_1 condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno liquidato in € 24.082,95; detta somma va devalutata alla data dell'illecito e rivalutata all'attualità utilizzando gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
sulla somma annualmente rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi di cui all'art.1284 comma 1 c.c. fino alla pubblicazione della decisione;
dalla pubblicazione sulla somma complessiva decorreranno gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti contrapposte, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come già liquidate.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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