Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Arvalli e Marco Canciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Pantelleria del 13 febbraio 2024, prot. n-OMISSIS-
di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto;
e per l’accertamento
dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sulla istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, presentata dal sig. OV -OMISSIS- in data 10 settembre 1986;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti la memoria di costituzione e i documenti depositati dal Comune di Pantelleria;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Pantelleria del 13 febbraio 2024 con il quale è stata respinta la domanda volta ad attestare l’avvenuto perfezionamento per silenzio assenso di una istanza di condono, presentata nel 1986 dal padre della ricorrente, sig. -OMISSIS-Ha chiesto, inoltre, di accertare l’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sulla predetta istanza.
2. La ricorrente premette, in punto di fatto, di essere proprietaria di un fabbricato a destinazione residenziale sito in Comune di Pantelleria (Tp), località Scauri San Corrado, censito al -OMISSIS- ricevuto in eredità dal padre nel 2004.
In relazione a detto immobile, il padre della ricorrente, in data 10 settembre 1986, aveva richiesto al Comune di Pantelleria, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. primo condono edilizio).
Il Comune di Pantelleria, con nota del 3 aprile 1995, aveva comunicato al sig. -OMISSIS- che la Commissione Recupero Edilizio aveva espresso parere contrario al condono.
Il sig. -OMISSIS- aveva quindi depositato, in data 8 aprile 1995, una nuova istanza di sanatoria sulla base del cd. secondo condono; istanza poi rigettata con provvedimento del 15 marzo 2022.
3. In data 9 febbraio 2024 la ricorrente ha chiesto al Comune di Pantelleria il rilascio dell’attestazione dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di condono (la prima) presentata dal padre in data 10 settembre 1986, ritenendo che la nota del 3 aprile 1995 non costituisse un formale diniego ma un mero atto endoprocedimentale.
Con nota 13 febbraio 2024, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza ritenendola non accoglibile in quanto “… l’istanza di condono di che trattasi ha formato oggetto di parere contrario. Tale circostanza è stata comunicata al richiedente -OMISSIS- OV con nota prot. 5414/UT 2501 del 03.04.1995, e dallo stesso citata nella successiva istanza di condono presentata ai sensi della L. 724/94 assunta al prot. 5711 del 08.04.1995 (anche quest’ultima oggetto di diniego) ” .
4. La nota del 13 febbraio 2024 è stata impugnata con il ricorso in epigrafe con cui si denunciano i seguenti vizi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 - Eccesso di potere per carenza di presupposti - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per palesi contraddittorietà e illogicità - Eccesso di potere per sintomi di sviamento.
Sulla istanza del 10 settembre 1986 si sarebbe formato il silenzio assenso in quanto sussisterebbero entrambe le condizioni poste dall’art. 35, comma 18 (già comma 20) della legge n. 47/1985: il pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio e la presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. In ogni caso, in caso di esito negativo del procedimento, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad opporre e notificare al richiedente un vero e proprio provvedimento di diniego. Anche se si volesse attribuire valore provvedimentale alla nota del 3 aprile 1995, questa sarebbe intervenuta ben oltre il termine perentorio previsto all’art. 35, comma 18 (già comma 20) della legge n. 47/1985.
5. Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché non sarebbe stato impugnato l’asserito provvedimento di rigetto del 1995 (e il presupposto parere vincolante della Commissione Recupero Edilizio); oltre che la mancata natura provvedimentale della nota odiernamente impugnata. Nel merito l’infondatezza del ricorso, essendo l’istanza di condono relativa ad una costruzione non completata alla data dell’1.10.1983. Il Comune ha, inoltre, rappresentato come non possa ritenersi formato il silenzio assenso in quanto a corredo della istanza di condono del 1986 non sarebbero stati allegati i pareri favorevoli (o nulla osta) delle autorità preposte alla gestione dei vincoli esistenti sul territorio di Pantelleria, e segnatamente del vincolo paesaggistico e del vincolo militare.
6. In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria.
7. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare si rappresenta come le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal Comune resistente, siano infondate in quanto il Collegio ritiene che la nota del 3 aprile 1995 non contenesse un esplicito rigetto della originaria domanda di condono e, pertanto, ad essa non conseguisse alcun onere di immediata impugnazione. Detta nota, invero, si limitava a trasmettere al soggetto richiedente il condono il parere contrario (ossia, un atto endoprocedimentale) emesso dalla Commissione Recupero Edilizio, che non è l’organo competente a concludere il procedimento. In definitiva, deve ritenersi che il procedimento di condono edilizio avviato nel 1986 dal padre dalla odierna ricorrente non sia stato concluso con provvedimento espresso adottato dall’organo competente.
Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione in relazione all’asserito carattere non provvedimentale della nota odiernamente impugnata in quanto si ritiene che essa contenga una specifica statuizione che nega l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, e pertanto risulta autonomamente impugnabile. Come tale, la tesi del Comune contenuta nella predetta nota va scrutinata nel merito.
9. Nel merito il ricorso è infondato in quanto non può ritenersi essersi formato il silenzio assenso sull’istanza del 1986 per insussistenza dei presupposti necessari a produrre tale effetto.
Sul punto, l’art. 31, co. 1 L. 47/1985, ratione temporis vigente, ha previsto il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ai proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data dell’1 ottobre 1983.
A seguire, l’art. 32 subordinava il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili in aree sottoposte a vincolo al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso negativo.
Ebbene, nel caso di specie, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 16 luglio 1986, allegata all’istanza di condono e depositata agli atti di questo giudizio, il sig. -OMISSIS-, riferendosi alla propria “ prima e unica casa d’abitazione ”, dichiara “ di averla ultimata al rustico ma non resa abitabile perché i lavori furono fermati dai VV.UU. di Pantelleria il 05/12/1985 ”. La mancata ultimazione dei lavori entro la data del 1° ottobre 1983, come richiesto dall’art. 31, co. 1 L. 47/1985, pertanto, rende impraticabile, già di per sé, la possibilità di ottenere il rilascio del titolo in sanatoria.
Inoltre, nella fattispecie è emerso mancare anche un ulteriore elemento necessario ai fini della configurabilità del silenzio assenso, ovvero la completezza documentale dell’istanza di condono, la quale è risultata mancante dei pareri favorevoli degli enti titolari dei vincoli, in particolare militare e paesaggistico. Vi è di più, nella nota del 16 maggio 2024 con cui il Comune d Pantelleria certifica la sussistenza dei vincoli gravanti nell’area in esame è citato un parere contrario, prot. 873 del 13 maggio 1990, della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Trapani in merito alle opere di cui si discute, che non risulta contestato dalla ricorrente. Nella medesima nota si attesta, inoltre, la persistente carenza del nulla osta militare, elementi non efficacemente contraddetti dalla ricorrente.
La mancanza di prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data prevista dalla legge, nonché l’assenza dei pareri favorevoli delle autorità preposte alla gestione dei vincoli non hanno permesso il decorrere del termine per il formarsi del silenzio assenso. Il provvedimento di rigetto odiernamente impugnato è quindi legittimo per assenza delle condizioni richieste per la concessione del titolo in sanatoria.
10. In conclusione, per le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Pantelleria le spese di lite che liquida in complessivo euro 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AL ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ST | AN BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.