TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 650
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985; Eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento

    Il Collegio ha ritenuto che la nota del 3 aprile 1995 non costituisse un diniego espresso ma un atto endoprocedimentale, e che il procedimento di condono non si fosse concluso con un provvedimento espresso. Tuttavia, nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato poiché non sussistevano i presupposti per il silenzio assenso. Nello specifico, i lavori non risultavano ultimati entro la data richiesta dalla legge (1° ottobre 1983) e mancavano i pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela dei vincoli (militare e paesaggistico), nonché risultava un parere contrario della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per il silenzio assenso

    Il Collegio ha ritenuto che non potesse configurarsi il silenzio assenso poiché mancavano i presupposti necessari, ovvero l'ultimazione dei lavori entro il 1° ottobre 1983 e la presentazione dei pareri favorevoli degli enti preposti alla tutela dei vincoli. È stato accertato un parere contrario della Soprintendenza e la persistente carenza del nulla osta militare.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 650
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 650
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo