Sentenza 24 marzo 1998
Massime • 1
È configurabile il delitto detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso "jure successionis", a nulla rilevando che il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/1998, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 24.03.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.365
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 03515/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da :
1) Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze nei confronti di : CC IO N. IL 08.11.1930
avverso sentenza del 12.06.1997 PRETORE di CORTONAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Salgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
Con sentenza 12.06.1997 il Pretore di Arezzo (sezione distaccata di Cortona) condannava CC IO alla pena di lire 100.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui agli articoli 38 e 17 del T.U.L.P.S., in quanto deteneva una pistola Beretta cal.7,65 senza averla denunciata ai Carabinieri di Terontola (reato accertato fino al 23 aprile 1993).
Proponeva impugnazione il P.G. della Corte d'appello di Firenze deducendo violazione della legge penale in quanto la condotta dell'imputato integrerebbe non già la contravvenzione di cui al T.U.L.P.S. bensì il delitto di cui agli articoli 12 e 14 della legge 497/74. Con sentenza 23.01.1998 la Corte di appello di Firenze, qualificata l'impugnazione del P.G. come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte.
La difesa del IG faceva pervenire una memoria nella quale sottolineava come la pistola detenuta dall'imputato fosse stata a suo tempo regolarmente denunciata dallo zio di costui, poi deceduto. Pertanto l'arma doveva considerarsi tuttora come denunciata (e, del resto, non era mai stata spostata dall'abitazione ove attualmente vive il IG). Secondo la difesa, dunque, il comportamento dell'imputato non avrebbe leso il bene giuridico tutelato dalla norma di cui alla legge del 1974, ma costituirebbe, se mai, un mero illecito contravvenzionale a sensi del T.U.L.P.S.
Motivi della decisione
Il ricorso del Procuratore Generale merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso "iure successionis": ed ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. È stato pure affermato che ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà della condotta. (così, tra le altre, Sez I,7.10.96,Rosa). Deve dunque essere ribadito il principio secondo cui colui il quale riceve un'arma e ne ha la disponibilità a seguito della morte del precedente possessore, deve denunciarla, ne' può attribuirsi alcun rilievo al fatto che l'arma continui ad essere detenuta nel luogo ove si trovava all'atto della precedente denuncia.(in questo senso Sez.I, 30.11.95 Caputo). Tutto ciò corrisponde alla "ratio" del sistema normativo vigente in tema di armi. Infatti la più severa normativa di cui alla legge 895/67 poi modificata dalla legge 497/1974, tende ad evitare la clandestinità delle armi , e, quindi, il passaggio delle stesse nella disponibilità di soggetti diversi, senza che l'Autorità possa effettuare i dovuti controlli, e possa seguire le vicende dell'arma stessa. È decisiva, sotto questo profilo, la conoscenza, o l'immediata conoscibilità, del soggetto che abbia la concreta disponibilità dell'arma.
Pertanto il caso di specie differisce nettamente da quello (preso anche in considerazione dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte) riguardante l'omessa denuncia del trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ferma restando l'identità del soggetto che dell'arma stessa abbia la disponibilità.
In questo secondo caso entra in gioco l'esigenza, senza dubbio di minor spessore, di conoscere meramente il luogo ove l'arma si trova, identico rimanendo il soggetto detentore.
Invece nel caso in esame, essendo deceduto il precedente possessore, non è più individuato (nè immediatamente individuabile) il nuovo possessore. Quest'ultimo quindi è tenuto a denunciare l'arma come da lui stesso detenuta e, se omette tale denuncia, continuando però a detenere l'arma incorre nel reato di cui agli articoli 2 e 7 della legge 895/67 (come modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 497/174). La sentenza impugnata, che ha ravvisato nel fatto contestato al IG la contravvenzione di cui agli articoli 38 e 17 del T.U.L.P.S., ha erroneamente qualificato giuridicamente la condotta dell'imputato, e deve quindi essere annullata. Gli atti devono essere trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Arezzo.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998