Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) è legittimo il sequestro preventivo dei locali ove si svolge l'attività criminosa a condizione che emerga dalla motivazione del provvedimento cautelare il presupposto relativo all'utilizzazione non episodica o occasionale dei locali medesimi, bensì abituale e protratta nel tempo.
Commentario • 1
- 1. Stupefacenti: il sequestro probatorio e la chiusura del pubblico esercizioAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2006, n. 37993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37993 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 21/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 934
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003517/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso proposto da:
HE UA, N. IL 04/03/1979;
avverso ORDINANZA del 30/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di PRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FEBBRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
HE AN ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato del 30 dicembre 2005 che ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del circolo privato denominato "Young Club", di cui risultava presidente, disposto dal GIP presso lo stesso tribunale in data 13.12.05.
Era avvenuto che, nel corso di un controllo eseguito all'interno dei locali del predetto circolo, erano stati rinvenuti: a) sul bancone del bar, un vassoio di vetro con sopra una cannuccia di plastica ed una carta telefonica plastificata con tracce di polvere bianca risultata cocaina;
b) dietro al bancone, tre vassoi contenenti oggetti con tracce di polvere bianca risultata cocaina;
c) sulla mensola, dietro le bottiglie di liquori, cinque involucri di carta contenenti complessivamente 33 pasticche risultate del tipo "extasy"; d) tra la seduta e lo schienale di un divano, una bustina di nylon contenente gr. 1,86 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I soggetti presenti nel locale erano stati, quindi, sottoposti a perquisizione personale e all'interno della borsetta di HE GH era stata rinvenuta una busta di nylon contenente 5 capsule e 4 pasticche, tutte risultate positive alla presenza di sostanze stupefacenti del tipo extasy ed anfetamina. Ricorre, dunque, HE AN e deduce: a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, per il mancato inserimento nel fascicolo dei risultati degli esami tossicologici eseguiti, su incarico del PM, sugli oggetti, le pasticche e le polveri rinvenuti nei locali del circolo;
b) manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il tribunale preso in esame i risultati degli accertamenti di laboratorio, dai quali era emerso che la polvere bianca rinvenuta sui vassoi, sulle cannucce e sulle carte telefoniche non era risultata cocaina, bensì ketamina, sostanza ad effetto anestetico che solo in dosi massicce, non riscontrate in sede di perquisizione, può dar luogo a fenomeni di tipo allucinogeno;
analogamente, rileva ancora il ricorrente, rispetto alle pasticche sequestrate non è stata riscontrata la presenza di alcun principio attivo tra quelli compresi nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 309 del 1990; mentre, della presenza di sostanza stupefacente nelle bustine rinvenute tra la seduta e lo schienale del divano e nella borsetta di una dipendente, ignote al ricorrente, non poteva essere chiamato a rispondere il responsabile del locale;
rileva, ancora, il ricorrente, che per essere penalmente rilevante la condotta di agevolazione deve perpetrarsi per un certo arco temporale, circostanza per nulla emersa nel caso di specie;
c) inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, specificamente del D.P.R. n. 209 del 1990, art.79 e dell'art. 321 c.p.p.; a tale proposito, premesso che il club oggetto di sequestro è un circolo privato, il cui ingresso è consentito solo ai soci, si sostiene nel ricorso l'illegittimità del disposto sequestro che il D.P.R. n. 209 del 1990, art. 79 prevede solo con riguardo agli esercizi pubblici.
Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. In realtà, con riguardo al delitto di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui al D.P.R. n. 209 del 1990, art. 79, il sequestro preventivo dei locali ove si svolge l'attività criminosa, pur legittimo, presuppone l'utilizzazione a fini di agevolazione, non episodica od occasionale, bensì abituale dei locali stessi, che si sia protratta per un certo arco di tempo. Orbene, sulla sussistenza di tale indispensabile requisito il Tribunale di Prato non si è in alcun modo soffermato, avendo fatto riferimento, nella scarna motivazione del suo provvedimento, alle modalità ed alla natura del materiale sequestrato, alla qualità di HE AN di presidente del circolo, alla necessità di mantenere il sequestro dei locali al fine di evitare la commissione di altri reati, laddove, anche in vista delle argomentazioni poste dall'indagato a propria difesa, sarebbe stato necessario indicare le ulteriori circostanze apparse indicative dell'abituale utilizzo, ai fini sopra specificati, dei locali del circolo.
Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Prato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006