Sentenza 8 aprile 2010
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In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale nessun limite temporale è previsto per la verificazione della condizione risolutiva del beneficio, rappresentata dalla nuova condanna per un delitto successivamente commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2010, n. 16903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16903 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1038
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43779/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona;
nei confronti di:
De NO LO, n. il 3 settembre 1974;
avverso l'ordinanza 18 marzo 2009 - Tribunale di Tortona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Barbatisi Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 18 marzo 2009, il Tribunale di Tortona, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di De NO LO volta a ottenere, ai sensi dell'art. 175 c.p. la revoca del beneficio della non menzione della condanna applicata con sentenza 24 aprile 1999 del Tribunale militare di Torino, posto che, successivamente a tale data, vale a dire il 15 gennaio 2003, il De NO commetteva altro delitto (art. 367 c.p.) per il quale veniva condannato dal Tribunale di Tortona con sentenza in data 11 marzo 2008 alla pena di mesi dieci di reclusione.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l'annullamento per violazione di legge;
il Tribunale aveva per vero rigettato l'istanza del Pubblico Ministero rilevando che il De NO non aveva commesso i delitti in questione nel biennio successivo all'applicazione del beneficio, quando per contro l'art. 175 c.p. non pone alcun limite, essendo sufficiente, che successivamente all'applicazione del beneficio, il soggetto abbia commesso un delitto così come in effetti accaduto. Peraltro il De NO, dopo la data indicata, aveva commesso in data 28 giugno 2001 anche un secondo delitto per il quale, in pari data, aveva riportato condanna da parte del Tribunale Militare di Torino. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con le determinazioni di cui in dispositivo. 3.1. - Effettivamente l'art. 175 c.p. non pone alcun limite temporale per la verificazione della condizione risolutiva della nuova condanna per delitto successivamente all'applicazione del beneficio essendo sufficiente che in tale periodo sia commesso il nuovo reato. Ciò è desumibile anche dalla ratio della stessa norma che, diversamente dal beneficio della sospensione condizionale della pena, può essere applicato una volta soltanto. Sul punto va evidenziato che, anche a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della Corte costituzionale, onde poter nuovamente godere del beneficio della non menzione è necessario che i reati, per cui si procede, siano anteriori alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio. Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso (Cass., Sez. 5, 9 gennaio 1985, Caponi, rv. 168351;
conformi Cass., Sez. 5, 14 novembre 1985, Russo, rv 172328, rv 1986, 798; Cass., Sez. 6, 20 gennaio 1978, Orzieri, rv 138068, CP 1979,69;
vedi anche T. Savona 27 febbraio 1984, Rodigari, RIDPP 1985,577. Conformemente ai dettami contenuti nella sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 1975, n. 225, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta di privati può essere concessa nel caso di condanna per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio, non ostando a ciò la riformulazione dell'art. 175 c.p. attuata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.104; Cass. Sez. 2, 30 marzo 1976, LOni, CPMA 1979, 44, che aggiunge: la non menzione non può invece essere mai disposta in favore di chi abbia subito in precedenza una o più condanne per le quali non abbia ottenuto il beneficio stesso.
Ed è in quest'ottica che va ritenuta la reiterazione del beneficio nell'ipotesi vuoi dell'intervenuta riabilitazione per il precedente reato (Cass., Sez. 1, 19 aprile 2000, p.m. in c. Meneghetti, rv. 216428; conforme Cass., Sez. 3, 16 dicembre 1980, Squizzato, rv. 148109, CP 1982,1984; contra Cass. 4, 11 maggio 1965, Tomassini, rv 099741; Cass. 3, 24 maggio 1957, Guidi, GP 1957, 2, 808), vuoi dell'intervenuta depenalizzazione del reato presupposto (Cass., Sez. 5, 27 marzo 1984, Bello, rv. 165009; conformi Cass., Sez. 4, 13 gennaio 2006, Mastropietro, rv 233713; Cass., Sez. 1, 30 giugno 1989, Filipponi, rv 182638, CP 1991,1, 250; Cass., Sez. 6, 11 luglio 1980, Moretti, rv 146054, CP 1982, 95); il caso della cessazione del carattere penale di una violazione e della relativa sanzione integra infatti l'ipotesi di cui all'art. 21 c.p., comma 2, con la conseguente cessazione degli effetti penali della condanna, ivi compreso l'effetto ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.. 4. - Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione deve ritenersi illegittimo e pertanto va annullato, per cui ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 624 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tortona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010