Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2003, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . O N B ) , E E 1 9 S C 9 A A 1 - C P 1 L I 1 - A D 1 EPUBBLICA ITALIANA R 2 0 2 9 9 1 2 T E S C & I 0 D NO 3 U I A G D 6 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G . Oggetto N T . veisd, and. o trib.(quicisd. T R 0 S A SEZIONI UNITE CIVILI di dejur. camoni Lacque reflue Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . Dott. Rafael02 9 9 1 /03 R.G. N. 5207/02 OLLA - Presidente di sezione Dott. Giovanni Cron.6836 Rel.Consigliere- Dott. Paolo IT - Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Ud.7/11/02 Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI CRISCUOLO Consigliere Dott. Alessandro Dott. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Dott. Enrico ALTIERI VITRONE - Consigliere - Dott. Ugo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro- domiciliato in ROMA, VIA A. tempore,elettivamente FUSINIERI 48, presso 10 studio dell'avvocato LUCA ARMENANTE, rappresentato e difeso MARIO CRETELLA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro 1233 RO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MURINO, giusta delega aPASQUALE SERRA, margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza definitiva del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 3216/01, depositata il 25/09/01 e avverso la sentenza non definitiva del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 2411/01 emessa il 3/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo IT;
udito l'avvocato Mario CRETELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento del motivo con cui si deduce la nullità dell'atto di citazione. N Svolgimento del processo Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento 1. - della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione è stata chiesta per gli anni delle acque reflue e la somma compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificata il 3.5.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune non aveva diritto al pagamento delle somme domandate. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. 3. - Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. Con una prima sentenza ha deciso una di questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e avevano natura tributaria, mentre per il periodo depurazione successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché l'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma 3 aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 25.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato una istanza di riunione del procedimento con quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. На detto che nulla spettava per nolo del contatore ed ha dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, dell'acqua potevano ritenersi dovute, perché il Comune allo stato, non le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato l'ammontare con criteri conformi a legge. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due 4. sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. 4 Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene undici motivi. Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il quarto, l'undicesimo, il primo ed il secondo motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, gli altri perché sono relativi a questioni pregiudiziali circa la validità della citazione.
2. L'undicesimo ed il quarto motivo denunciano vizi di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 83, 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non sono fondati. se apposta in calce od a margine della 2.1. - La procura citazione ed in genere dell'atto che introduce un giudizio od una successiva fase o grado del giudizio o se apposta in calce od a margine dell'atto con cui la controparte resistendo propone dal suo proprie istanze si deve considerare data per lo scopo canto - per cui il professionista che l'ha ricevuta se ne è avvalso, a meno che dal testo della procura non risulti che sia stata data per uno scopo affatto diverso (Sez. Un. 27 ottobre 1995 n. 11178). La circostanza che nella procura sia stata compresa tra le facoltà incluse nel mandato quella di proporre opposizione non è idonea a far emergere una volontà della parte che il difensore non proponesse per lei la domanda avanzata, ma al contrario conferma che nella procura è stata espressa una conforme volontà, perché, 5 in concreto, si trattava appunto di opporsi alla richiesta del Comune che gli venisse pagato l'importo delle somme che assumeva gli fossero dovute per il servizio fruito dall'utente.
2.2. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che omesso о risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2) cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 3. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 - nel solco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di - diritto per cui il canone per il servizio di fognatura depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai periodi in cui il Comune ha preteso di applicarlo sia quanto alla misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che attribuita alla sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del #. tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della relativa alla liquidazione della misura del tributodisciplina dovuto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento ricorrente appare lamentare che ildel secondo, nel quale il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio.
4. La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rese a proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto e l'ultimo motivo del ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la la sentenza sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto definitiva;
rimette per l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore د مق репти دم IL CANCELLIERE C1 Giovanni Bambatista ESENTE DA ARTT. 46 Depositata in Cancelleria (IST.NE GIUDICE DI PACE) egal, 27 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 0.376