Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1126
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio

    La Corte ha ritenuto che, ai fini penali, la qualifica pubblicistica del soggetto agente consegue alla natura pubblicistica dell'attività esercitata, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente. L'attività di valorizzazione del patrimonio culturale è considerata pubblico servizio. Pertanto, la direttrice della Fondazione, che svolgeva attività di gestione culturale, era qualificabile come incaricata di pubblico servizio.

  • Accolto
    Insussistenza del reato di peculato

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che le risorse della Fondazione siano state impiegate per la realizzazione di un interesse pubblico, corrispondente allo scopo del Protocollo d'intesa, escludendo così la configurabilità del delitto di peculato. Ha altresì escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 314-bis cod. pen. per difetto delle specifiche norme di legge che prevedevano la destinazione del denaro e per la finalità di utilità per l'ente.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 479 cod. pen. per difetto della qualifica soggettiva

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che, pur essendo l'atto ideologicamente falso, l'art. 493 cod. pen. applica le falsità commesse da incaricati di pubblico servizio solo se impiegati dello Stato o di altro ente pubblico. Poiché la Fondazione Teatro Coccia era qualificata come ente di diritto privato all'epoca dei fatti, il reato non è configurabile in capo alla ricorrente.

  • Altro
    Omessa motivazione sull'opportunità e idoneità della pena sostituiva

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dall'assoluzione dai reati contestati.

  • Accolto
    Erronea qualifica della Fondazione come ente di diritto pubblico

    La Corte ha ritenuto che, ai fini penali, la qualifica pubblicistica del soggetto agente consegue alla natura pubblicistica dell'attività esercitata, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente. L'attività di valorizzazione del patrimonio culturale è considerata pubblico servizio. Pertanto, la responsabile amministrativa della Fondazione, che svolgeva attività amministrativo-contabili, è stata ritenuta non incaricata di pubblico servizio per mansioni meramente esecutive.

  • Accolto
    Insussistenza del reato di peculato

    La Corte ha accolto il motivo relativo alla qualifica soggettiva, ritenendo che la ricorrente svolgesse attività meramente esecutiva e non rivestisse la qualifica di incaricata di pubblico servizio. Pertanto, è stata assolta perché il fatto non sussiste.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da AT MA PE e IA TE avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando la prescrizione per alcune condotte di falso a carico di AT MA PE e applicando a IA TE l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., rideterminando le pene inflitte per il delitto di peculato (artt. 110-314 c.p.) e, per la sola AT MA PE, anche per il reato di falso (artt. 479-493 c.p.). AT MA PE ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 358 c.p. per difetto della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio, sostenendo che le sue mansioni di direttrice della Fondazione Teatro Coccia non implicassero l'esercizio di un pubblico servizio; ha altresì lamentato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 314 c.p., argomentando che la destinazione delle somme al pagamento di spese pubblicitarie per eventi culturali, in esecuzione di un protocollo d'intesa con il Comune, escludesse il peculato e potesse al più configurare l'art. 314-bis c.p., ma nemmeno tale reato sarebbe configurabile per difetto di un elemento costitutivo; ha poi sollevato violazione di legge e difetto di motivazione per erronea applicazione dell'art. 479 c.p., asserendo di non aver materialmente caricato le ricevute degli art bonus sul portale del MIBACT; infine, ha contestato la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e all'idoneità della pena sostitutiva applicata. IA TE ha invece dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla natura giuridica della Fondazione Teatro Coccia, qualificata come ente di diritto privato all'epoca dei fatti, e conseguentemente la erronea qualifica di incaricata di pubblico servizio, nonché violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p. e difetto di motivazione, sostenendo che l'utilizzo delle risorse della Fondazione per un pagamento non dovuto a un privato fosse finalizzato a garantire la stagione artistica e quindi a un primario interesse pubblico, riconducibile al più all'art. 314-bis c.p.

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti contestati alle imputate non sussistono. In particolare, riguardo al primo motivo di ricorso di AT MA PE, la Corte ha ritenuto infondato il difetto della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio, argomentando che, ai fini penali, la qualifica pubblicistica deriva dalla disciplina pubblicistica dell'attività esercitata, e che l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale svolta dalla Fondazione Teatro Coccia, anche se quest'ultima era qualificata come ente di diritto privato, costituisce un pubblico servizio, rendendo AT MA PE, in qualità di direttrice, incaricata di pubblico servizio. Tuttavia, il secondo motivo di ricorso di AT MA PE, relativo al delitto di peculato, è stato ritenuto fondato e accolto, poiché la Corte ha stabilito che le risorse della Fondazione erano state impiegate per la realizzazione di un interesse pubblico, corrispondente allo scopo del protocollo d'intesa, escludendo così la configurabilità del delitto di peculato e, per le medesime ragioni, anche del reato di cui all'art. 314-bis c.p. Il terzo motivo di ricorso di AT MA PE, relativo al reato di falso ideologico, è stato ritenuto fondato nei termini specificati, poiché, pur essendo l'atto ideologicamente falso, la ricorrente non era impiegata dello Stato o di altro ente pubblico, requisito necessario per l'applicazione dell'art. 493 c.p. agli incaricati di pubblico servizio, e la qualifica di organismo di diritto pubblico non attribuiva natura di ente pubblico. Infine, il secondo motivo di ricorso di IA TE, relativo alla qualifica di incaricata di pubblico servizio, è stato ritenuto fondato e assorbente, poiché la Corte ha ritenuto che le sue mansioni amministrative-contabili fossero meramente esecutive e non implicassero margini di autonomia o discrezionalità, escludendo la qualifica di incaricata di pubblico servizio. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata perché nessuno dei reati contestati era configurabile per difetto dei relativi elementi costitutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1126
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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