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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. PE AT MA, nata a [...] il [...] 2. IA TE, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA PA, che ha chiesto Kin il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Roberto Rognoni, difensore della parte civile Fondazione Teatro Coccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avvocato Federico Cecconi, difensore di fiducia di PE AT MA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Vittorio Cocito e Filippo Novelli, difensori di IA LV, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1126 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, dichiarata la prescrizione per talune delle condotte di falso contestate al capo n. 2 a AT MA PE e applicata a LV IA la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha rideterminato la pena alle stesse inflitta per il delitto di cui agli artt. 110-314 cod. pen. (capo n. 1), e, per la sola PE, anche per il reato di cui agli artt. 479 - 493 cod. pen. (capo 2). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AT MA PE e di TE IA. 2.1. Ricorso di AT MA PE. Nell'interesse di AT MA PE sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 358 cod. pen., per difetto della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio della ricorrente. Premesso che ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva, ciò che rileva non è la dipendenza da un ente pubblico ma la natura dell'attività effettivamente espletata, rileva la difesa che la ricorrente era direttrice della Fondazione Teatro Coccia e che nessuna delle sue mansioni, individuate nell'art. 25 dello statuto, implicava l'esercizio di un pubblico servizio. 2.1.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e difetto di motivazione. La ricorrente, munita di apposita procura speciale, ha destinato le somme di cui al capo n. 1 di imputazione al pagamento delle spese pubblicitarie per eventi culturali promossi in esecuzione di un Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Verbania e la Fondazione Teatro Coccia. Nella prospettazione difensiva il concorrente interesse della pubblica amministrazione consente di escludere la sussistenza del reato di peculato e potrebbe, al più, portare ad ipotizzare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. Tuttavia, nemmeno tale reato sarebbe configurabile per difetto di uno degli elementi costitutivi, ossia la destinazione del denaro a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge. 2.1.3 Violazione di legge per erronea applicazione dell'art 479 cod. pen. e difetto di motivazione, non avendo la ricorrente materialmente caricato sul portale del MIBACT le ricevute degli art bonus né avendo incaricato alcuno di farlo. 2.1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 58, comma 2, I. n. 689/1981 per avere la Corte di appello omesso di motivare sia in ordine all'opportunità di 2 sostituire la pena detentiva, sia in ordine all'idoneità alla rieducazione e al reinserimento sociale della pena sostituiva concretamente applicata. 2.2. Ricorso di LV IA Nell'interesse di LV IA sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 2.2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla natura giuridica della Fondazione Teatro Coccia, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto, nella propria argomentazione sul punto, della relazione sulla Fondazione redatta dal Segretario generale del Comune di Novara né del parere pro ventate prodotto per conto della coimputata. Da tali atti emerge l'evoluzione della struttura della Fondazione, qualificata espressamente sia nel primo statuto, risalente al 2004, che nel secondo statuto, del 2013, come ente di diritto privato. Solo per effetto della modifica statutaria del 2018 la Fondazione, deputata alla gestione dei servizi pubblici culturali, è stata strutturata come organismo di diritto pubblico. Da ciò consegue che all'epoca di commissione dei fatti per cui si procede (2016) la Fondazione era un ente privato. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 358 cod. pen. e difetto di motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato la ricorrente come incaricata di pubblico servizio. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto le ricorrenti avrebbero utilizzato risorse della Fondazione per effettuare un pagamento non dovuto in favore di un privato al fine di non compromettere la stagione artistica e, quindi, per un primario interesse pubblico, coincidente con le finalità dell'ente. Per questo la loro condotta dovrebbe, al più, essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame dei motivi di ricorso relativi al delitto di peculato impone una sintetica ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, non contestati dalle ricorrenti. Dalla sentenza impugnata emerge che la Fondazione Teatro Coccia aveva stipulato con il Comune di Verbania un Protocollo d'intesa in virtù con il quale si impegnava a organizzare la stagione estiva 2016 del Centro eventi "Il Maggiore" di Verbania, con un corrispettivo fisso di 38.000 euro a carico del Comune per la realizzazione del progetto. In adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo, il Comune di Verbania aveva indetto una manifestazione di interesse per realizzare e promuovere gli 3 eventi, richiedendo tra i requisiti di partecipazione che l'organizzatore privato assumesse integralmente il rischio imprenditoriale. La procedura concorsuale si era conclusa a favore di Shoebees s.r.l. Posto, però, che i primi tre eventi della stagione non avevano prodotto introiti sufficienti nemmeno a ripagare le spese pubblicitarie, Shoebees s.r.l. aveva richiesto un contributo al Comune di Verbania per ripianare le perdite, ma il Comune aveva rifiutato, in base alla previsione contrattuale secondo cui le spese dovevano essere a carico della società aggiudicataria. La Fondazione, richiesta di intervenire, si era, allora, fatta carico della spesa, disponendo una serie di pagamenti in favore di Shoebees s.r.I., analiticamente elencati al capo n. 1 di imputazione. I pagamenti sono stati effettuati su disposizione di AT MA PE, all'epoca dei fatti direttrice della Fondazione, d'intesa con TE IA, responsabile amministrativa. Le imputate non hanno negato che il denaro della Fondazione sia stato utilizzato per coprire i costi sostenuti dalla società aggiudicataria, che avrebbe dovuto, secondo il contratto concluso con il Comune di Verbania, sostenerli in proprio, ma hanno giustificato la loro condotta asserendo di aver agito per garantire la realizzazione della stagione teatrale che, altrimenti, sarebbe stata irrimediabilmente pregiudicata, e che, invece, ha avuto buon esito. 2. Il primo motivo di ricorso di AT MA PE, con cui si contesta la qualifica soggettiva, è infondato. A prescindere dalla natura giuridica della Fondazione Teatro Coccia -che lo statuto vigente all'epoca dèi fatti qualificava espressamente come ente di diritto privato- va rilevato che, in sede penale, la qualifica pubblicistica del soggetto agente consegue non già alla natura, pubblica o privata, dell'ente da cui dipende, ma alla disciplina pubblicistica della sua attività. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86 il legislatore ha profondamente inciso sulle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), ancorandole a un criterio oggettivo funzionale;
è stato, così, superato il riferimento presente nella disciplina previgente al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione» per dare rilievo esclusivo al regime giuridico dell'attività concretamente esercitata. Infatti, l'art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio» colui che «a qualunque titolo», presta un pubblico servizio, per tale intendendo «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 4 dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Dunque, la nozione di servizio pubblico è formalmente omologa a quella di funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., quanto alla disciplina cui è soggetta («norme di diritto pubblico» e «atti autoritativi») ma si differenzia da quest'ultima in quanto non è caratterizzata «dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Al fine di individuare se l'attività amministrativa svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, è necessario, quindi, verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico;
in caso positivo occorre distinguere, nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo, se si tratti di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, con il criterio della presenza (nell'una) o della mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 citato (Sez. U, n. 10086 del 13/71,1998, Citaristi, Rv. 211190). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). In conclusione, ai fini del riconoscimento all'agente della qualifica di incaricato di pubblico servizio «agli effetti della legge penale», non rileva la natura, pubblica o privata, dell'ente da cui lo stesso dipende, né la tipologia del relativo rapporto di impiego, ma deve essere valutata unicamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente. 3. Emerge dalla sentenza impugnata che la Fondazione Teatro Coccia è stata creata con delibera del consiglio comunale di Novara nel 2004 per la necessità di costituire un nuovo soggetto giuridico cui affidare direttamente la gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali che, fino a quel momento, erano state svolte direttamente dall'amministrazione comunale. Quindi, con la costituzione del nuovo soggetto giuridico, il Comune di Novara ha esternalizzato il servizio pubblico di valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue forme, prima gestito direttamente;
alla neo-costituita Fondazione è stato altresì concesso in uso 5 esclusivo il Teatro Coccia, riconosciuto dall'art. 28 della legge 800 del 1967 come "Teatro di tradizione", sottoposto a vincolo ex lege 42 del 2004. 4. Quanto alla disciplina applicabile alla attività della Fondazione, va precisato che la legge n. 42 del 2024 (Codice dei beni culturali) prevede, all'art. 6 (che reca la rubrica "Valorizzazione del patrimonio culturale"), che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso [...] al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». L'attività di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico costituisce un pubblico servizio, come si evince dall'art. 111 dello stesso Codice, là dove prevede che la valorizzazione «ad iniziativa pubblica» si debba conformare ai «principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione». Tra le forme di «valorizzazione» degli istituti o luoghi della cultura il Codice annovera quella dei c.d. «servizi aggiuntivi» (dal 2008 denominati «servizi per il pubblico»), disciplinati dall'art. 117 dello stesso Codice;
si tratta di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, integrabili con servizi di biglietteria, la cui gestione è attuata con le forme previste dall'art. 115. Tale disposizione prevede che «le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta». Proprio nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali e delle relative attività si iscrive la creazione della Fondazione Teatro Coccia che, da statuto, persegue finalità di promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e di genere. Per realizzare le finalità di cui sopra, la Fondazione svolge una serie di attività quali la gestione del Teatro Coccia, l'allestimento, la produzione e il coordinamento di spettacoli di musica lirica e sinfonica, la creazione di rapporti di collaborazione con organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, spettacolo e tutte le attività accessorie e strumentali. Come, infine, riconosciuto dallo statuto del 2018, la Fondazione è costituita «per la gestione diretta del servizio pubblico culturale privo di rilevanza economica, delle arti musicali e teatrali, in ogni loro forma di espressione e genere conseguendo, al contempo, la valorizzazione dei complessi monumentali aventi interesse artistico e storico, ai sensi dell'art. 10 del D.Igs. n. 42/2004 e del successivo art. 101, comma 2, lett. f)». Da ciò consegue che l'attività svolta dalla Fondazione è un servizio pubblico, sottoposto alla disciplina dal Codice dei beni culturali (cui espressamente lo statuto del 2018 si richiama). AT MA PE, in qualità di direttrice della Fondazione, era, a sua volta, incaricata di pubblico servizio, a lei spettando, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, la realizzazione del programma culturale, la cura delle collaborazioni con altri enti, associazioni o fondazioni necessarie per assicurare la migliore realizzazione delle attività programmate, la promozione e pubblicizzazione di programmi culturali ed artistici. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 5.1. Per la sussistenza del delitto di peculato è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che ha, per ragioni del suo ufficio o servizio, la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Nella nozione di possesso o disponibilità, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra non solo la detenzione materiale, ma anche la disponibilità giuridica della cosa. Tale ultima ipotesi ricorre quando l'agente è in grado di determinare la destinazione del denaro o di altri beni mobili mediante l'esercizio dei poteri giuridici conferitigli in ragione dell'ufficio ricoperto ("potere di firma") o anche per prassi e consuetudini invalse nell'ufficio; in tale modo ricorre la condizione di possesso/detenzione qualificata che consente al soggetto di esplicare sulla cosa quei comportamenti che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione (tra tante, Sez. 6, n. 20972 del 04/02/2016, Baghino, Rv. 267088; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529). La condotta appropriativa si realizza con l'interversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale che si comporta uti dominus nei confronti di beni nella sua disponibilità (tra tante, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146). 5.2. Nella versione originaria del codice del 1930, l'art. 314 cod. pen. (come pure il precedente art. 168 del codice Zanardelli) prevedeva che il delitto di peculato potesse essere commesso in due forme alternative: l'appropriazione e la distrazione. La legge 26 aprile 1990, n. 86 ha modificato la disposizione, eliminando il riferimento alla "distrazione" a profitto proprio o di altri. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, ritenuto che, anche dopo la modifica, la distrazione assumesse penale rilevanza e integrasse fattispecie diverse a seconda delle finalità con essa perseguite. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, qualora mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, le risorse pubbliche siano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al 7 soddisfacimento di interessi privati (quindi all'appropriazione), propri dello stesso agente o di terzi, è integrato il delitto di peculato;
la condotta distrattiva, invece, potrebbe rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, abbia mantenuto la propria natura pubblica e non sia andata a favorire interessi estranei alla pubblica amministrazione (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, - dep. 2013, Vattani, Rv. 255297). Il confine tra peculato e abuso d'ufficio, con riferimento alle condotte distrattive, era, dunque, costituito dalla natura delle finalità cui era destinato il denaro o la cosa mobile altrui. Si è affermato, quindi, che solo l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il peculato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez.6, n. 36496 del 30/9/2020, Vasta, P.v. 280295). 6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. È indubbio, infatti, che le risorse della Fondazione siano state impiegate non per un fine personale dell'imputata o di terzi privati ma unicamente per la realizzazione di un interesse pubblico, corrispondente allo scopo del Protocollo d'intesa siglato dalla stessa Fondazione con il Comune di Verbania, ossia la realizzazione della stagione concertistica dell'estate del 2016. La finalità pubblica perseguita esclude, per quanto sopra detto, la configurabilità del delitto di peculato. Né si può apprezzare se la condotta tenuta, secondo il principio di diritto delle Sezioni unite Vattani sopra riportato, avrebbe potuto essere qualificata come abuso in atti di ufficio, previa verifica della sussistenza degli altri presupposti, in quanto la relativa fattispecie è stata abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024. 7. I fatti accertati non integrano nemmeno il reato di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto con d.l. 4 luglio 2024, n. 92, pochi giorni dopo l'abrogazione del reato di cui abuso d'ufficio. 7.1. La nuova fattispecie è finalizzata a dare attuazione agli obblighi derivanti, ai sensi dell'art. 117, primo 1, Cost., dal diritto dall'Unione Europea, e segnatamente dalla Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), il cui art. 4, paragrafo 3, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita 8 costituisca reato» e precisa che «ai fini della presente direttiva, s'intende per "appropriazione indebita" l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione». Il nuovo art. 314-bis recita «fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». La clausola di sussidiarietà espressa rende evidente che l'area di applicazione della nuova fattispecie, punita meno severamente del peculato, è limitata alle condotte che non integrano tale ultimo delitto. In tal senso si è già espressa questa Corte, chiarendo come il delitto di cui all'art. 314-bis cod. pen. non modifichi l'ambito applicativo del delitto di peculato (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024- dep. 2025, Felicita, Rv. 287453). Il delitto di peculato mantiene, dunque, i suoi contenuti, mentre l'art. 314-bis ha un ambito di operatività limitato a parte delle condotte prima sussunte all'interno dell'art. 323 cod. pen., cioè le distrazioni di denaro o cose mobili che, pur compatibili con i fini istituzionali dell'ente, abbiano la finalità di avvantaggiare o danneggiare un privato. La nuova norma limita ,la rilevanza a tali condotte con la previsione del dolo intenzionale e della necessaria produzione di un evento di vantaggio o di danno, oltre che con l'esclusione dei fatti commessi attraverso l'utilizzo di poteri discrezionali. Si tratta di elementi corrispondenti a quelli del previgente art. 323 cod. pen., come modificato con d.l. 16 luglio 2020 n. 76, anche se non vi è perfetta coincidenza tra fattispecie, in quanto non rientrano nella nuova fattispecie i beni immobili e il presupposto della condotta è più stringente ("avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui" in luogo di " nello svolgimento delle funzioni o del servizio"). La locuzione «destina ad un uso diverso», in forza della clausola di riserva utilizzata dal legislatore (che esclude in radice interferenze con le condotte di "distrazione appropriativa"), implica pur sempre l'immanenza di una finalità pubblica, che, per quanto differente da quella prevista dal legislatore, deve pur sempre essere presente (Sez. 6, n. 4520/2024 cit.). 9 La destinazione ad uso diverso, tuttavia, per limitare l'esame a quel che qui interessa, deve avvenire in violazione di specifiche disposizioni di legge o di disposizioni che lasciano residuare margini di discrezionalità del pubblico agente, cosicché non sarà configurabile il reato in mancanza di una norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa. Come accadeva per l'abrogato abuso di ufficio, dopo la modifica del 2020, fermi restando gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, il delitto è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto "specifiche regole di condotta", e non anche regole di carattere generale;
solo se tali specifiche regole sono dettate "da norme di legge o da atti aventi forza di legge", dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte subprimaria;
e, in ogni caso, a condizione che le regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'agente, restando perciò esclusa l'applicabilità della norma incriminatrice laddove quelle regole di condotta rispondano in concreto, anche in misura marginale, all'esercizio di un potere discrezionale. Ciò significa che le condotte di indebita destinazione, originariamente ascrivibili alla fattispecie di abuso di ufficio, stante la continuità nella rilevanza penale del fatto (a fronte dell'omogeneità di elementi strutturali di fattispecie), continueranno, dunque, ad essere punibili ai sensi dell'art. 314-bis cod. pen. e si applicherà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. 7.2. Ebbene, nel caso di specie, si è in presenza di una destinazione di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle per esse previste e, quindi, astrattamente la condotta potrebbe integrare il reato di cui all'art. 314-bis cod. pen., come prima poteva integrare l'art. 323 cod. pen. Tuttavia, nemmeno tale reato è configurabile non essendo state contestate né individuate le specifiche norme di legge (che non lasciano residuare spazi di discrezionalità) che prevedevano la destinazione del denaro ad un uso diverso da quello impresso alle somme dalla ricorrente;
inoltre, le ragioni della destinazione dei fondi al pagamento delle prestazioni del terzo erano, comunque, non di indebito vantaggio per quest'ultimo ma di utilità per l'ente, per l'esigenza di continuare a fruire delle prestazioni della Shoebees s.r.I., necessarie per proseguire la stagione concertistica. Ne consegue, quindi, che i fatti non possono essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. 8. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 10 Rf' 8.1. La legge 29 luglio 2014 n. 106, di conversione con modificazioni del d.l. 31 maggio 2014 n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" ha introdotto i cosiddetti art bonus, consistenti in crediti di imposta riconosciuti a coloro che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura. Si prevede, in particolare, un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa per il sostegno, tra l'altro, dei Teatri di tradizione (art. 1). Dal punto di vista pratico, il donante effettua un bonifico bancario con la causale specificata, mentre il beneficiario deve registrare sul sito internet gestito dal MIBAC i dati del donante, l'importo della donazione e le spese sostenute con la liberalità. 8.2. Emerge dalla sentenza impugnata che non è contestato che í versamenti registrati dalla Fondazione Teatro Coccia nel sito internet del Ministero come erogazioni liberali fossero, in realtà, pagamenti e che l'inserimento come art bonus fosse finalizzato unicamente a far ottenere l'agevolazione fiscale alla controparte. La responsabilità della ricorrente è stata ritenuta sussistente in ragione del ruolo svolto nella individuazione dei simulati donanti, delle indicazioni fornite ai dipendenti sulle modalità con cui effettuare le operazioni, della circostanza che era proprio lei a permettere che i pagamenti dei privati avvenissero simulando una liberalità. Quindi, i fatti contestati, nella loro materialità, sono pienamente provati. 8.3. Tuttavia, essi non integrano il reato di falsità ideologica contestato. L'atto inserito nel sito era certamente ideologicamente falso, perché attestava la ricezione di una liberalità che tale non era, trattandosi di un pagamento. L'equiparazione dell'atto telematico all'atto cartaceo è espressamente prevista dall'art. 491-bis cod. pen. che stabilisce che «se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici». Di tale reato è chiamata a rispondere la ricorrente in qualità di incaricata di pubblico servizio. Tuttavia, l'art. 493 cod. pen. stabilisce che le falsità commességncaricati di un servizio pubblico si applicano solo se costoro sono «impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico». Come visto sopra, all'epoca dei fatti la Fondazione Teatro Coccia era espressamente qualificata come fondazione di diritto privato, per cui il reato non è configurabile in capo alla ricorrente, che era incaricata di pubblico servizio ma non era dipendente dello Stato né di altro ente pubblico. Né a diverse conclusioni si perverrebbe accedendo alla tesi, qui non condivisa, della natura di organismo pubblico della Fondazione Teatro Coccia, all'epoca dei fatti. Tale nozione è stata elaborata dal diritto dell'Unione europea (nelle direttive n. 89/440 e n. 93/37) ai fini della individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici dei pubblici appalti, tenute al rispetto delle regole unionali (art. 1, lett. b), della direttiva 89/440. Nell'ordinamento interno, la definizione era data dall'art. 3, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abrogando il codice degli appalti, ha riprodotto la disposizione suindicata nell'art.1 dell'allegato 1.1. La nozione è riferibile ad enti: a) dotati di personalità giuridica;
b) istituiti per la realizzazione di specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale ("requisito teleologico"); c) la cui attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (c.d. "requisito dell'influenza dominante"). La nozione «è stata elaborata per individuare le cd. «amministrazioni aggiudicatrici», ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, a prescindere dalla natura loro attribuita dai singoli ordinamenti nazionali» (Cass. Sez. Un. 28 marzo 2019, n. 8673, Rv. 653558). La qualificazione come organismo di diritto pubblico, quindi, comporta soltanto l'applicabilità della disciplina del cd. settore pubblico allargato in materia di appalti pubblici, controlli pubblici ed evidenza pubblica, ma non l'attribuzione di personalità giuridica Pubblica (Cass., Sez. U. civ., n., 19 aprile 2021, n. 10244, Rv. 661047; Cass. civ, Sez. L, n. 16926 del 24/06/2025, Rv.675615-01), In ogni caso, quindi, la caratterizzazione della fondazione Teatro Coccia come organismo di diritto pubblico potrebbe, tutt'al più, rilevare ai più limitati fini dell'assoggettamento alle norme in termini di evidenza pubblica e alla operatività della giurisdizione esclusiva, ma non attribuirebbe natura di ente pubblico allo stesso. Per questo, anche a voler seguire la tesi dei giudici di merito in ordine alla natura della Fondazione all'epoca dei fatti, il reato contestato alla ricorrente non sarebbe configurabile, per difetto del rapporto di impiego con un ente pubblico. 12 9. In conclusione, AT MA PE va assolta dai reati a lei ascritti in quanto il fatto non sussiste, con assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 10. Ricorso di LV IA. 10.1. Il secondo motivo di ricorso di LV IA, con cui si contesta che la stessa fosse incaricata di pubblico servizio, è fondato e ha carattere assorbente. L'art. 358 cit., come modificato dalla L. n. 86/90, esclude che possa integrare attività di pubblico servizio, penalmente rilevante, lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale». La modifica normativa è stata espressamente finalizzata a restringere le qualifiche pubblicistiche rilevanti nei reati propri contro la pubblica amministrazione. La formulazione lessicale, impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini «semplici» e «meramente», indica, infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, Puglisi, Rv. 286613 - 01). 10.2. Ebbene, la ricorrente non era dirigente dell'area amministrativa dell'ufficio, di cui non era formalmente responsabile, e svolgeva funzioni amministrativo-contabili. Dalla sentenza impugnata non emerge che possedesse specifiche competenze tecniche né che il suo ruolo -di mera segreteria contabile- implicasse margini di autonomia e di discrezionalità, tipici delle mansioni di concetto. In assenza di ulteriori, specifiche, indicazioni nelle sentenze di merito, si deve, quindi, ritenere che l'imputata svolgesse attività meramente esecutiva e che, dunque, non rivestisse la qualifica di incaricata di pubblico servizio. Da ciò consegue che la ricorrente va assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 11. In conclusione la sentenza impugnata va annullata perché nessuno dei reati contestati è configurabile, per difetto dei relativi elementi costitutivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti contestati alle imputate non sussistono. Così deciso il 02/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA PA, che ha chiesto Kin il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avvocato Roberto Rognoni, difensore della parte civile Fondazione Teatro Coccia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avvocato Federico Cecconi, difensore di fiducia di PE AT MA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Vittorio Cocito e Filippo Novelli, difensori di IA LV, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1126 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara, dichiarata la prescrizione per talune delle condotte di falso contestate al capo n. 2 a AT MA PE e applicata a LV IA la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ha rideterminato la pena alle stesse inflitta per il delitto di cui agli artt. 110-314 cod. pen. (capo n. 1), e, per la sola PE, anche per il reato di cui agli artt. 479 - 493 cod. pen. (capo 2). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AT MA PE e di TE IA. 2.1. Ricorso di AT MA PE. Nell'interesse di AT MA PE sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 358 cod. pen., per difetto della qualifica soggettiva di incaricata di pubblico servizio della ricorrente. Premesso che ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva, ciò che rileva non è la dipendenza da un ente pubblico ma la natura dell'attività effettivamente espletata, rileva la difesa che la ricorrente era direttrice della Fondazione Teatro Coccia e che nessuna delle sue mansioni, individuate nell'art. 25 dello statuto, implicava l'esercizio di un pubblico servizio. 2.1.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e difetto di motivazione. La ricorrente, munita di apposita procura speciale, ha destinato le somme di cui al capo n. 1 di imputazione al pagamento delle spese pubblicitarie per eventi culturali promossi in esecuzione di un Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Verbania e la Fondazione Teatro Coccia. Nella prospettazione difensiva il concorrente interesse della pubblica amministrazione consente di escludere la sussistenza del reato di peculato e potrebbe, al più, portare ad ipotizzare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. Tuttavia, nemmeno tale reato sarebbe configurabile per difetto di uno degli elementi costitutivi, ossia la destinazione del denaro a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge. 2.1.3 Violazione di legge per erronea applicazione dell'art 479 cod. pen. e difetto di motivazione, non avendo la ricorrente materialmente caricato sul portale del MIBACT le ricevute degli art bonus né avendo incaricato alcuno di farlo. 2.1.4. Violazione di legge in relazione all'art. 58, comma 2, I. n. 689/1981 per avere la Corte di appello omesso di motivare sia in ordine all'opportunità di 2 sostituire la pena detentiva, sia in ordine all'idoneità alla rieducazione e al reinserimento sociale della pena sostituiva concretamente applicata. 2.2. Ricorso di LV IA Nell'interesse di LV IA sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 2.2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla natura giuridica della Fondazione Teatro Coccia, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto, nella propria argomentazione sul punto, della relazione sulla Fondazione redatta dal Segretario generale del Comune di Novara né del parere pro ventate prodotto per conto della coimputata. Da tali atti emerge l'evoluzione della struttura della Fondazione, qualificata espressamente sia nel primo statuto, risalente al 2004, che nel secondo statuto, del 2013, come ente di diritto privato. Solo per effetto della modifica statutaria del 2018 la Fondazione, deputata alla gestione dei servizi pubblici culturali, è stata strutturata come organismo di diritto pubblico. Da ciò consegue che all'epoca di commissione dei fatti per cui si procede (2016) la Fondazione era un ente privato. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 358 cod. pen. e difetto di motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato la ricorrente come incaricata di pubblico servizio. 2.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto le ricorrenti avrebbero utilizzato risorse della Fondazione per effettuare un pagamento non dovuto in favore di un privato al fine di non compromettere la stagione artistica e, quindi, per un primario interesse pubblico, coincidente con le finalità dell'ente. Per questo la loro condotta dovrebbe, al più, essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame dei motivi di ricorso relativi al delitto di peculato impone una sintetica ricostruzione dei fatti oggetto del presente procedimento, non contestati dalle ricorrenti. Dalla sentenza impugnata emerge che la Fondazione Teatro Coccia aveva stipulato con il Comune di Verbania un Protocollo d'intesa in virtù con il quale si impegnava a organizzare la stagione estiva 2016 del Centro eventi "Il Maggiore" di Verbania, con un corrispettivo fisso di 38.000 euro a carico del Comune per la realizzazione del progetto. In adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo, il Comune di Verbania aveva indetto una manifestazione di interesse per realizzare e promuovere gli 3 eventi, richiedendo tra i requisiti di partecipazione che l'organizzatore privato assumesse integralmente il rischio imprenditoriale. La procedura concorsuale si era conclusa a favore di Shoebees s.r.l. Posto, però, che i primi tre eventi della stagione non avevano prodotto introiti sufficienti nemmeno a ripagare le spese pubblicitarie, Shoebees s.r.l. aveva richiesto un contributo al Comune di Verbania per ripianare le perdite, ma il Comune aveva rifiutato, in base alla previsione contrattuale secondo cui le spese dovevano essere a carico della società aggiudicataria. La Fondazione, richiesta di intervenire, si era, allora, fatta carico della spesa, disponendo una serie di pagamenti in favore di Shoebees s.r.I., analiticamente elencati al capo n. 1 di imputazione. I pagamenti sono stati effettuati su disposizione di AT MA PE, all'epoca dei fatti direttrice della Fondazione, d'intesa con TE IA, responsabile amministrativa. Le imputate non hanno negato che il denaro della Fondazione sia stato utilizzato per coprire i costi sostenuti dalla società aggiudicataria, che avrebbe dovuto, secondo il contratto concluso con il Comune di Verbania, sostenerli in proprio, ma hanno giustificato la loro condotta asserendo di aver agito per garantire la realizzazione della stagione teatrale che, altrimenti, sarebbe stata irrimediabilmente pregiudicata, e che, invece, ha avuto buon esito. 2. Il primo motivo di ricorso di AT MA PE, con cui si contesta la qualifica soggettiva, è infondato. A prescindere dalla natura giuridica della Fondazione Teatro Coccia -che lo statuto vigente all'epoca dèi fatti qualificava espressamente come ente di diritto privato- va rilevato che, in sede penale, la qualifica pubblicistica del soggetto agente consegue non già alla natura, pubblica o privata, dell'ente da cui dipende, ma alla disciplina pubblicistica della sua attività. Con la legge 26 aprile 1990, n. 86 il legislatore ha profondamente inciso sulle nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), ancorandole a un criterio oggettivo funzionale;
è stato, così, superato il riferimento presente nella disciplina previgente al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione» per dare rilievo esclusivo al regime giuridico dell'attività concretamente esercitata. Infatti, l'art. 358 cod. pen. definisce «incaricato di un pubblico servizio» colui che «a qualunque titolo», presta un pubblico servizio, per tale intendendo «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione 4 dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Dunque, la nozione di servizio pubblico è formalmente omologa a quella di funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen., quanto alla disciplina cui è soggetta («norme di diritto pubblico» e «atti autoritativi») ma si differenzia da quest'ultima in quanto non è caratterizzata «dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Al fine di individuare se l'attività amministrativa svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, è necessario, quindi, verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico;
in caso positivo occorre distinguere, nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo, se si tratti di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, con il criterio della presenza (nell'una) o della mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 citato (Sez. U, n. 10086 del 13/71,1998, Citaristi, Rv. 211190). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è, dunque, identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). In conclusione, ai fini del riconoscimento all'agente della qualifica di incaricato di pubblico servizio «agli effetti della legge penale», non rileva la natura, pubblica o privata, dell'ente da cui lo stesso dipende, né la tipologia del relativo rapporto di impiego, ma deve essere valutata unicamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente. 3. Emerge dalla sentenza impugnata che la Fondazione Teatro Coccia è stata creata con delibera del consiglio comunale di Novara nel 2004 per la necessità di costituire un nuovo soggetto giuridico cui affidare direttamente la gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali che, fino a quel momento, erano state svolte direttamente dall'amministrazione comunale. Quindi, con la costituzione del nuovo soggetto giuridico, il Comune di Novara ha esternalizzato il servizio pubblico di valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue forme, prima gestito direttamente;
alla neo-costituita Fondazione è stato altresì concesso in uso 5 esclusivo il Teatro Coccia, riconosciuto dall'art. 28 della legge 800 del 1967 come "Teatro di tradizione", sottoposto a vincolo ex lege 42 del 2004. 4. Quanto alla disciplina applicabile alla attività della Fondazione, va precisato che la legge n. 42 del 2024 (Codice dei beni culturali) prevede, all'art. 6 (che reca la rubrica "Valorizzazione del patrimonio culturale"), che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso [...] al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». L'attività di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico costituisce un pubblico servizio, come si evince dall'art. 111 dello stesso Codice, là dove prevede che la valorizzazione «ad iniziativa pubblica» si debba conformare ai «principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione». Tra le forme di «valorizzazione» degli istituti o luoghi della cultura il Codice annovera quella dei c.d. «servizi aggiuntivi» (dal 2008 denominati «servizi per il pubblico»), disciplinati dall'art. 117 dello stesso Codice;
si tratta di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, integrabili con servizi di biglietteria, la cui gestione è attuata con le forme previste dall'art. 115. Tale disposizione prevede che «le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta». Proprio nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali e delle relative attività si iscrive la creazione della Fondazione Teatro Coccia che, da statuto, persegue finalità di promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e di genere. Per realizzare le finalità di cui sopra, la Fondazione svolge una serie di attività quali la gestione del Teatro Coccia, l'allestimento, la produzione e il coordinamento di spettacoli di musica lirica e sinfonica, la creazione di rapporti di collaborazione con organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, spettacolo e tutte le attività accessorie e strumentali. Come, infine, riconosciuto dallo statuto del 2018, la Fondazione è costituita «per la gestione diretta del servizio pubblico culturale privo di rilevanza economica, delle arti musicali e teatrali, in ogni loro forma di espressione e genere conseguendo, al contempo, la valorizzazione dei complessi monumentali aventi interesse artistico e storico, ai sensi dell'art. 10 del D.Igs. n. 42/2004 e del successivo art. 101, comma 2, lett. f)». Da ciò consegue che l'attività svolta dalla Fondazione è un servizio pubblico, sottoposto alla disciplina dal Codice dei beni culturali (cui espressamente lo statuto del 2018 si richiama). AT MA PE, in qualità di direttrice della Fondazione, era, a sua volta, incaricata di pubblico servizio, a lei spettando, ai sensi dell'art. 25 dello statuto, la realizzazione del programma culturale, la cura delle collaborazioni con altri enti, associazioni o fondazioni necessarie per assicurare la migliore realizzazione delle attività programmate, la promozione e pubblicizzazione di programmi culturali ed artistici. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 5.1. Per la sussistenza del delitto di peculato è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che ha, per ragioni del suo ufficio o servizio, la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. Nella nozione di possesso o disponibilità, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra non solo la detenzione materiale, ma anche la disponibilità giuridica della cosa. Tale ultima ipotesi ricorre quando l'agente è in grado di determinare la destinazione del denaro o di altri beni mobili mediante l'esercizio dei poteri giuridici conferitigli in ragione dell'ufficio ricoperto ("potere di firma") o anche per prassi e consuetudini invalse nell'ufficio; in tale modo ricorre la condizione di possesso/detenzione qualificata che consente al soggetto di esplicare sulla cosa quei comportamenti che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione (tra tante, Sez. 6, n. 20972 del 04/02/2016, Baghino, Rv. 267088; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, dep. 2013, Bartolotta, Rv. 255529). La condotta appropriativa si realizza con l'interversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale che si comporta uti dominus nei confronti di beni nella sua disponibilità (tra tante, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146). 5.2. Nella versione originaria del codice del 1930, l'art. 314 cod. pen. (come pure il precedente art. 168 del codice Zanardelli) prevedeva che il delitto di peculato potesse essere commesso in due forme alternative: l'appropriazione e la distrazione. La legge 26 aprile 1990, n. 86 ha modificato la disposizione, eliminando il riferimento alla "distrazione" a profitto proprio o di altri. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, ritenuto che, anche dopo la modifica, la distrazione assumesse penale rilevanza e integrasse fattispecie diverse a seconda delle finalità con essa perseguite. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, qualora mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, le risorse pubbliche siano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al 7 soddisfacimento di interessi privati (quindi all'appropriazione), propri dello stesso agente o di terzi, è integrato il delitto di peculato;
la condotta distrattiva, invece, potrebbe rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, abbia mantenuto la propria natura pubblica e non sia andata a favorire interessi estranei alla pubblica amministrazione (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, - dep. 2013, Vattani, Rv. 255297). Il confine tra peculato e abuso d'ufficio, con riferimento alle condotte distrattive, era, dunque, costituito dalla natura delle finalità cui era destinato il denaro o la cosa mobile altrui. Si è affermato, quindi, che solo l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il peculato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez.6, n. 36496 del 30/9/2020, Vasta, P.v. 280295). 6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. È indubbio, infatti, che le risorse della Fondazione siano state impiegate non per un fine personale dell'imputata o di terzi privati ma unicamente per la realizzazione di un interesse pubblico, corrispondente allo scopo del Protocollo d'intesa siglato dalla stessa Fondazione con il Comune di Verbania, ossia la realizzazione della stagione concertistica dell'estate del 2016. La finalità pubblica perseguita esclude, per quanto sopra detto, la configurabilità del delitto di peculato. Né si può apprezzare se la condotta tenuta, secondo il principio di diritto delle Sezioni unite Vattani sopra riportato, avrebbe potuto essere qualificata come abuso in atti di ufficio, previa verifica della sussistenza degli altri presupposti, in quanto la relativa fattispecie è stata abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024. 7. I fatti accertati non integrano nemmeno il reato di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto con d.l. 4 luglio 2024, n. 92, pochi giorni dopo l'abrogazione del reato di cui abuso d'ufficio. 7.1. La nuova fattispecie è finalizzata a dare attuazione agli obblighi derivanti, ai sensi dell'art. 117, primo 1, Cost., dal diritto dall'Unione Europea, e segnatamente dalla Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), il cui art. 4, paragrafo 3, prevede che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita 8 costituisca reato» e precisa che «ai fini della presente direttiva, s'intende per "appropriazione indebita" l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione». Il nuovo art. 314-bis recita «fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto». La clausola di sussidiarietà espressa rende evidente che l'area di applicazione della nuova fattispecie, punita meno severamente del peculato, è limitata alle condotte che non integrano tale ultimo delitto. In tal senso si è già espressa questa Corte, chiarendo come il delitto di cui all'art. 314-bis cod. pen. non modifichi l'ambito applicativo del delitto di peculato (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024- dep. 2025, Felicita, Rv. 287453). Il delitto di peculato mantiene, dunque, i suoi contenuti, mentre l'art. 314-bis ha un ambito di operatività limitato a parte delle condotte prima sussunte all'interno dell'art. 323 cod. pen., cioè le distrazioni di denaro o cose mobili che, pur compatibili con i fini istituzionali dell'ente, abbiano la finalità di avvantaggiare o danneggiare un privato. La nuova norma limita ,la rilevanza a tali condotte con la previsione del dolo intenzionale e della necessaria produzione di un evento di vantaggio o di danno, oltre che con l'esclusione dei fatti commessi attraverso l'utilizzo di poteri discrezionali. Si tratta di elementi corrispondenti a quelli del previgente art. 323 cod. pen., come modificato con d.l. 16 luglio 2020 n. 76, anche se non vi è perfetta coincidenza tra fattispecie, in quanto non rientrano nella nuova fattispecie i beni immobili e il presupposto della condotta è più stringente ("avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui" in luogo di " nello svolgimento delle funzioni o del servizio"). La locuzione «destina ad un uso diverso», in forza della clausola di riserva utilizzata dal legislatore (che esclude in radice interferenze con le condotte di "distrazione appropriativa"), implica pur sempre l'immanenza di una finalità pubblica, che, per quanto differente da quella prevista dal legislatore, deve pur sempre essere presente (Sez. 6, n. 4520/2024 cit.). 9 La destinazione ad uso diverso, tuttavia, per limitare l'esame a quel che qui interessa, deve avvenire in violazione di specifiche disposizioni di legge o di disposizioni che lasciano residuare margini di discrezionalità del pubblico agente, cosicché non sarà configurabile il reato in mancanza di una norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa. Come accadeva per l'abrogato abuso di ufficio, dopo la modifica del 2020, fermi restando gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie, il delitto è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto "specifiche regole di condotta", e non anche regole di carattere generale;
solo se tali specifiche regole sono dettate "da norme di legge o da atti aventi forza di legge", dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte subprimaria;
e, in ogni caso, a condizione che le regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'agente, restando perciò esclusa l'applicabilità della norma incriminatrice laddove quelle regole di condotta rispondano in concreto, anche in misura marginale, all'esercizio di un potere discrezionale. Ciò significa che le condotte di indebita destinazione, originariamente ascrivibili alla fattispecie di abuso di ufficio, stante la continuità nella rilevanza penale del fatto (a fronte dell'omogeneità di elementi strutturali di fattispecie), continueranno, dunque, ad essere punibili ai sensi dell'art. 314-bis cod. pen. e si applicherà, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. 7.2. Ebbene, nel caso di specie, si è in presenza di una destinazione di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle per esse previste e, quindi, astrattamente la condotta potrebbe integrare il reato di cui all'art. 314-bis cod. pen., come prima poteva integrare l'art. 323 cod. pen. Tuttavia, nemmeno tale reato è configurabile non essendo state contestate né individuate le specifiche norme di legge (che non lasciano residuare spazi di discrezionalità) che prevedevano la destinazione del denaro ad un uso diverso da quello impresso alle somme dalla ricorrente;
inoltre, le ragioni della destinazione dei fondi al pagamento delle prestazioni del terzo erano, comunque, non di indebito vantaggio per quest'ultimo ma di utilità per l'ente, per l'esigenza di continuare a fruire delle prestazioni della Shoebees s.r.I., necessarie per proseguire la stagione concertistica. Ne consegue, quindi, che i fatti non possono essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 314-bis cod. pen. 8. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 10 Rf' 8.1. La legge 29 luglio 2014 n. 106, di conversione con modificazioni del d.l. 31 maggio 2014 n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" ha introdotto i cosiddetti art bonus, consistenti in crediti di imposta riconosciuti a coloro che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura. Si prevede, in particolare, un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa per il sostegno, tra l'altro, dei Teatri di tradizione (art. 1). Dal punto di vista pratico, il donante effettua un bonifico bancario con la causale specificata, mentre il beneficiario deve registrare sul sito internet gestito dal MIBAC i dati del donante, l'importo della donazione e le spese sostenute con la liberalità. 8.2. Emerge dalla sentenza impugnata che non è contestato che í versamenti registrati dalla Fondazione Teatro Coccia nel sito internet del Ministero come erogazioni liberali fossero, in realtà, pagamenti e che l'inserimento come art bonus fosse finalizzato unicamente a far ottenere l'agevolazione fiscale alla controparte. La responsabilità della ricorrente è stata ritenuta sussistente in ragione del ruolo svolto nella individuazione dei simulati donanti, delle indicazioni fornite ai dipendenti sulle modalità con cui effettuare le operazioni, della circostanza che era proprio lei a permettere che i pagamenti dei privati avvenissero simulando una liberalità. Quindi, i fatti contestati, nella loro materialità, sono pienamente provati. 8.3. Tuttavia, essi non integrano il reato di falsità ideologica contestato. L'atto inserito nel sito era certamente ideologicamente falso, perché attestava la ricezione di una liberalità che tale non era, trattandosi di un pagamento. L'equiparazione dell'atto telematico all'atto cartaceo è espressamente prevista dall'art. 491-bis cod. pen. che stabilisce che «se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici». Di tale reato è chiamata a rispondere la ricorrente in qualità di incaricata di pubblico servizio. Tuttavia, l'art. 493 cod. pen. stabilisce che le falsità commességncaricati di un servizio pubblico si applicano solo se costoro sono «impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico». Come visto sopra, all'epoca dei fatti la Fondazione Teatro Coccia era espressamente qualificata come fondazione di diritto privato, per cui il reato non è configurabile in capo alla ricorrente, che era incaricata di pubblico servizio ma non era dipendente dello Stato né di altro ente pubblico. Né a diverse conclusioni si perverrebbe accedendo alla tesi, qui non condivisa, della natura di organismo pubblico della Fondazione Teatro Coccia, all'epoca dei fatti. Tale nozione è stata elaborata dal diritto dell'Unione europea (nelle direttive n. 89/440 e n. 93/37) ai fini della individuazione delle amministrazioni aggiudicatrici dei pubblici appalti, tenute al rispetto delle regole unionali (art. 1, lett. b), della direttiva 89/440. Nell'ordinamento interno, la definizione era data dall'art. 3, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abrogando il codice degli appalti, ha riprodotto la disposizione suindicata nell'art.1 dell'allegato 1.1. La nozione è riferibile ad enti: a) dotati di personalità giuridica;
b) istituiti per la realizzazione di specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale ("requisito teleologico"); c) la cui attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (c.d. "requisito dell'influenza dominante"). La nozione «è stata elaborata per individuare le cd. «amministrazioni aggiudicatrici», ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, a prescindere dalla natura loro attribuita dai singoli ordinamenti nazionali» (Cass. Sez. Un. 28 marzo 2019, n. 8673, Rv. 653558). La qualificazione come organismo di diritto pubblico, quindi, comporta soltanto l'applicabilità della disciplina del cd. settore pubblico allargato in materia di appalti pubblici, controlli pubblici ed evidenza pubblica, ma non l'attribuzione di personalità giuridica Pubblica (Cass., Sez. U. civ., n., 19 aprile 2021, n. 10244, Rv. 661047; Cass. civ, Sez. L, n. 16926 del 24/06/2025, Rv.675615-01), In ogni caso, quindi, la caratterizzazione della fondazione Teatro Coccia come organismo di diritto pubblico potrebbe, tutt'al più, rilevare ai più limitati fini dell'assoggettamento alle norme in termini di evidenza pubblica e alla operatività della giurisdizione esclusiva, ma non attribuirebbe natura di ente pubblico allo stesso. Per questo, anche a voler seguire la tesi dei giudici di merito in ordine alla natura della Fondazione all'epoca dei fatti, il reato contestato alla ricorrente non sarebbe configurabile, per difetto del rapporto di impiego con un ente pubblico. 12 9. In conclusione, AT MA PE va assolta dai reati a lei ascritti in quanto il fatto non sussiste, con assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 10. Ricorso di LV IA. 10.1. Il secondo motivo di ricorso di LV IA, con cui si contesta che la stessa fosse incaricata di pubblico servizio, è fondato e ha carattere assorbente. L'art. 358 cit., come modificato dalla L. n. 86/90, esclude che possa integrare attività di pubblico servizio, penalmente rilevante, lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale». La modifica normativa è stata espressamente finalizzata a restringere le qualifiche pubblicistiche rilevanti nei reati propri contro la pubblica amministrazione. La formulazione lessicale, impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini «semplici» e «meramente», indica, infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o di ordine (Sez. 6, n. 22275 del 31/01/2024, Puglisi, Rv. 286613 - 01). 10.2. Ebbene, la ricorrente non era dirigente dell'area amministrativa dell'ufficio, di cui non era formalmente responsabile, e svolgeva funzioni amministrativo-contabili. Dalla sentenza impugnata non emerge che possedesse specifiche competenze tecniche né che il suo ruolo -di mera segreteria contabile- implicasse margini di autonomia e di discrezionalità, tipici delle mansioni di concetto. In assenza di ulteriori, specifiche, indicazioni nelle sentenze di merito, si deve, quindi, ritenere che l'imputata svolgesse attività meramente esecutiva e che, dunque, non rivestisse la qualifica di incaricata di pubblico servizio. Da ciò consegue che la ricorrente va assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 11. In conclusione la sentenza impugnata va annullata perché nessuno dei reati contestati è configurabile, per difetto dei relativi elementi costitutivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti contestati alle imputate non sussistono. Così deciso il 02/10/2025