Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 2
Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale. Infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza "pratica" ma anche a quella "teorica" e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che i suddetti benefici non competono a seguito della formale costituzione di una nuova impresa qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale e l'imprenditore non abbia dato adeguata dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura, ancorché il mutamento della titolarità non sia da porre in relazione ad una vera e propria cessione di azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8537 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA T. VALFRÈ 11, presso lo studio dell'avvocato GENTILE ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SE AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 334/97 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 19/11/97 R.G.N.96-98/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato DI PASQUALE per delega GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per l'integrazione del contraddittorio.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di IS RI RR proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 432/90, notificato il 31.8.1990, con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di lire 872.455.860, di cui lire 145.409.310 per contributi omessi dal 1.1.1985 al 31.3.1990 ed il resto a titolo di sanzione pecuniaria.
Con separati ricorsi allo stesso Pretore RI RR e LV RR proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 452/90, notificato il 31.8.1990, con il quale veniva loro intimato il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di lire 871.762.824, di cui lire 145.293.804 per contributi omessi dal 1.4.1978 al 31.12.1984 ed il resto a titolo di sanzione pecuniaria. A sostegno delle opposizioni i ricorrenti deducevano che l'azienda da loro costituita per la gestione dell'Hotel ISA in IS doveva considerarsi nuova, poiché non aveva alcun rapporto con la precedente gestione, per cui sussistevano i presupposti di legge per beneficiare degli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976.
L'INPS si costituiva nei vari giudizi e chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Il Pretore, riunite le cause, con sentenza n. 352 del 2.7.1993 respingeva le opposizioni.
L'appello proposto dai soccombenti veniva a sua volta respinto dal Tribunale di IS con sentenza n. 334 del 19.11.1997. A sostegno della decisione i giudici del gravame preliminarmente respingevano l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali sollevata dagli appellanti, avuto riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali per i crediti dell'INPS disposta dal D.L. n. 463 del 12.9.1983. Nel merito osservavano che nella specie non ricorrevano i presupposti dello sgravio, costituiti dalla "novità" dell'impresa e dall'incremento dell'occupazione, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che gli appellanti erano subentrati ad altri nella gestione di una azienda alberghiera da tempo in attività e utilizzando lo stesso personale dipendente in servizio con la precedente impresa, sicché di fatto si era verificato soltanto un mutamento nella titolarità dell'azienda.
Avverso questa sentenza RI RR ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi. L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 18 D.L. n. 308 del 1968, convertito con modificazioni dalla legge 25.10.1968 n. 1089, dell'art. 1 della legge 589 del 1971, degli articoli 3, 4 e 14 della legge n. 183 del 1976, degli articoli 99, 112, 115, 410, 411 c.p.c., degli articoli 2697 e 2700 c.c.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Premesso che la normativa concernente gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno si applica a quelle nuove iniziative imprenditoriali che creino un incremento di posti di lavoro, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti di legge per il godimento degli sgravi. Il ricorrente osserva che nella specie RI e LV RR per gestire l'albergo avevano costituito una nuova impresa ed avevano incrementato l'occupazione, assumendo lavoratori che erano stati licenziati dal precedente gestore;
rileva che nella specie non vi era stata alcuna cessione di azienda, in quanto il contratto di affitto era stato stipulato con la società proprietaria dell'albergo e non con l'impresa che in precedenza aveva gestito l'Hotel; rimarca che l'assunzione degli stessi lavoratori licenziati dal precedente gestore fu sollecitata dalle organizzazioni sindacali e definita con accordo intervenuto presso l'Ufficio provinciale del lavoro di IS;
evidenzia, infine, che l'impresa RR aveva provveduto a far eseguire imponenti lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'albergo.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, il ricorrente, per quanto concerne le sanzioni pecuniarie irrogate con i decreti ingiuntivi opposti, osserva, che il Tribunale non ha tenuto presente che la disposizione di cui all'art. 18 nono comma della legge 1089 del 1968 è stato soppresso dall'art. 3 quinto comma del D.L. 29.3.1991 n. 103, convertito con legge 1.6.1991 n. 166, di modo che la sanzione irrogabile non poteva superare il 200% dei contributi omessi e non ammontare a cinque volte detto importo. Il Tribunale non avrebbe comunque rilevato l'erronea applicazione dell'art. 18 nono comma cit. da parte dell'INPS, in quanto detta norma, quando specifica che la sanzione è pari a cinque volte l'ammontare dei contributi omessi, intende ricomprendere in detto importo anche l'ammontare dei contributi non versati, sicché la sanzione è pari a quattro volte l'importo dei contributi.
Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione di legge, il ricorrente rileva che il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti dell'INPS non tenendo conto che l'art. 2 comma 19 del D.L. 12.9.1983 n. 463 era stato abrogato dall'art. 3 comma 10 della legge 8.8.1995 n. 335 e che il termine di prescrizionale di 10 anni era stato ridotto a cinque e non considerando che l'abrogazione dell'art. 2 comma 19 del predetto D.L. n. 463 aveva effetto retroattivo.
Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta del P.G. di integrazione del contraddittorio nei confronti di RR LV, al quale non è stato notificato il ricorso per cassazione, benché avesse partecipato ad entrambi i giudizi di merito.
Tale richiesta non può essere accolta. Nel caso di specie, infatti, non ricorre l'ipotesi di causa inscindibile di cui all'art. 331 c.p.c.; il litisconsorzio necessario che determina l'inscindibilità
della causa ricorre, infatti, quando esso è espressamente previsto dalla legge, o è imposto da particolari ragioni di diritto sostanziale, come avviene per le azioni costitutive tendenti al mutamento di una situazione giuridica comune a più soggetti;
d'altro canto, la dipendenza di cause distinte, che impone il litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, sussiste quando la decisione di una causa costituisce il presupposto logico e giuridico dell'altra, per il carattere di pregiudizialità che le questioni oggetto della prima hanno rispetto alle questioni trattate dall'altra (cfr. Cass. n. 2033 del 1987, Cass. n. 5202 del 1987). Queste situazioni non ricorrono nel caso delle obbligazioni solidali (come sono quelle che nella specie gravano su RI RR e LV RR) in quanto in questo caso, pur nella identità della prestazione gravante su ciascun debitore, l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario, neppure in sede di impugnazione (cfr. da ultimo Cass. n. 12325 del 1999, Cass. n. 5738 del 1995). Nella fattispecie in esame, peraltro, non è neppure applicabile il disposto dell'art. 332 c.p.c., relativo alle cause scindibili, in quanto l'ordine di notificazione dell'impugnazione alla parte pretermessa può essere pronunciato dal giudice soltanto nel caso in cui a quest'ultima non sia ormai preclusa o esclusa l'impugnazione e nella specie il termine annuale per impugnare la sentenza del Tribunale di IS è irrimediabilmente trascorso per il LV RR, dato che detta sentenza è stata depositata il 10 novembre 1997.
Per quanto concerne il merito del ricorso per cassazione, secondo l'ordine logico delle censure proposte, il Collegio ritiene di dover esaminare per primo il terzo motivo, con il quale, ci si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall'INPS. Al riguardo va osservato che l'INPS in controricorso ha lamentato che il Tribunale ha preso in esame detta eccezione, sia pure per respingerla, malgrado l'istituto ne avesse denunciato la tardività. Osserva il Collegio che il difetto di tempestività dell'eccezione di prescrizione non può essere preso in considerazione, non avendo l'INPS impugnato sul punto la sentenza del Tribunale con ricorso incidentale condizionato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di gran lungo prevalente, infatti, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c., con la conseguenza che l'onere di impugnazione gravante sull'intimato, va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso o con la memoria illustrativa di questo (Cass. n. 3102 del 1999, Cass. n. 10888 del 1996, Cass. n. 11808 del 1993). È a questo orientamento giurisprudenziale che il Collegio intende prestare adesione, non condividendosi il diverso orientamento espresso di recente da Cass. n. 12386 del 2000, a termini del quale la parte vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice di merito, poiché l'accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande e eccezioni. Questo orientamento, invero, sembra trascurare il giudicato implicito che viene a formarsi sulla questione prospettata in appello sotto forma di eccezione (o di domanda) una volta che essa sia stata (anche tacitamente) respinta dal giudice del gravame.
Nel merito la censura è infondata. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo che la stessa non fosse accoglibile in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali per i crediti INPS disposta dall'art. 2 comma 19 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Il ricorrente addebita erroneamente al Tribunale di non aver tenuto conto dello ius superveniens di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Il comma 10 della norma ora richiamata così dispone: "I termini di prescrizione di cui al comma 9 (ridotti a cinque anni per i crediti previdenziali di cui è causa) si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2 comma 19 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". Trattasi di norma applicabile retroattivamente anche ai crediti contributivi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge, sia per quanto riguarda la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione. sia per quanto riguarda la non computabilità della sospensione triennale disposta dall'art.2 comma 19 della legge n. 463/1983; la retroattività è però espressamente esclusa per i crediti previdenziali per i quali, prima dell'agosto 1995, vi fosse stato un valido atto interruttivo o fossero iniziate le procedure di riscossione.
La norma invocata dal ricorrente, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame, atteso che prima dell'entrata in vigore della legge 335/1995, (come si evince dalla stessa sentenza impugnata e dal ricorso), vi erano già stati atti interruttivi (certamente la notifica dei decreti ingiuntivi, avvenuta il 31.8.1990) ed erano già in corso le procedure per il recupero dei crediti (in particolare, le cause civili originate dalle opposizioni ai decreti ingiuntivi in premessa). Nella specie, pertanto, resta applicabile sia la prescrizione decennale che la sospensione triennale, previsti dalla precedente disciplina. La pretesa creditoria dell'INPS, relativa ad un periodo che va dal 1978 al 1990, resta dunque contenuta nei limiti prescrizionali di tredici anni (dieci anni più la sospensione triennale di cui all'art. 2 comma 19 del d.l. n. 463 del 1983). Il primo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Ai fini dell'applicazione dello sgravio previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, questa Corte ha più volte affermato che per verificare la sussistenza di un incremento di occupazione è necessario avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa; con la conseguenza che i benefici non competono a seguito della formale costituzione di una nuova impresa, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale e l'imprenditore non abbia dato adeguata dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura, ancorché il mutamento della titolarità non sia da porre in relazione ad una vera e propria cessione di azienda (Cass. n. 12589 del 1999, Cass. n. 1180 del 1998, Cass. n. 3907 del 1985).
A questi principi si è correttamente attenuto il Tribunale di IS, laddove ha negato al ricorrente il diritto agli sgravi per il difetto dei requisiti della sostanziale novità della realtà aziendale e dell'effettivo incremento occupazionale. Il Tribunale, valutando le risultanze processuali, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha infatti escluso nella specie la ricorrenza dei presupposti di legge osservando: che l'impianto alberghiero dell'Hotel ISA era da tempo operante;
che fra la precedente gestione e quella RR non vi era stata alcuna significativa cesura, benché non vi fosse stata una cessione di azienda, poiché al momento del passaggio di gestione l'albergo aveva chiuso per pochi giorni, e non completamente, visto che alcuni clienti non avevano lasciato la stanza;
che al momento della riapertura l'albergo non presentava sostanziali novità rispetto alla situazione precedente, avendo i nuovi gestori eseguiti soltanto lavori indispensabili nei servizi e nella reception;
che innovazioni sostanziali erano state apportate solo gradualmente nel corso di un decennio;
che era stato riassunto lo stesso personale licenziato dal precedente gestore, con il riconoscimento ai lavoratori di una anzianità di servizio pari al 50% di quella già maturata;
che, di conseguenza, non vi erano elementi tali da poter qualificare l'azienda come "nuova", essendosi verificato soltanto un mutamento nella titolarità della stessa, peraltro senza effettivo incremento occupazionale. Queste valutazioni delle risultanze istruttorie operate dal Tribunale, sorrette da ampia e coerente motivazione, non presentano profili di manifesta illogicità o contraddizione, ne' evidenziano altri vizi logici nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente, mentre si rivelano infondate nella parte in cui addebitano al Tribunale l'erronea applicazione di norme di legge, sono inammissibili laddove prospettano una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dai giudici di appello e più favorevole alle proprie aspettative, poiché si risolvono in definitiva nel sollecitare un riesame della causa nel merito, non consentito in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, infine, deve ritenersi inammissibile, in quanto con esso vengono introdotte per la prima volta in cassazione doglianze (relative alle sanzioni amministrative) non prospettate al giudice di appello. È giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non discusso nelle precedenti fasi di merito, comportino indagini e valutazioni non compiute dai giudici di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 9882 del 1998, Cass. n. 6356 del 1996, Cass. n. 3737 del 1999). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001