Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8537
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa di proporre ricorso incidentale. Infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., ne consegue che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato vada riferito non solo alla soccombenza "pratica" ma anche a quella "teorica" e non possa, nell'ipotesi considerata, essere assolto con la sola riproposizione della questione col controricorso o con la memoria illustrativa di questo.

Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che i suddetti benefici non competono a seguito della formale costituzione di una nuova impresa qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale e l'imprenditore non abbia dato adeguata dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura, ancorché il mutamento della titolarità non sia da porre in relazione ad una vera e propria cessione di azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8537
    Data del deposito : 22 giugno 2001

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