Articolo 6 della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 maggio 1977
Art. 6.
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle localita' ove abbia sede una direzione marittima e' istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 in una localita' compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.
Ove se ne ravvisi l'utilita' possono essere istituiti con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.
Se il raccomandatario e' legale rappresentante amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.
Entrata in vigore il 7 maggio 1977
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