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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 613/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bologna, Via G.L. Bernini n. 1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Di Maso che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Aprile per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia, santa Croce n. 929, resistente,
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova, via del
Risorgimento n. 36 presso lo studio dell'Avv. Romeo Chiavellati che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia Mestre, via Piave n. 7 resistente,
Ispettorato Nazionale del Lavoro di Treviso-Belluno, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata dall
[...]
in data 11 febbraio 2025, relativa al presunto mancato Controparte_2
pagamento di una serie di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, alcuni dei quali – secondo la ricorrente – mai notificati.
In particolare l'opposizione riguardava i crediti portati dai seguenti atti:
Cartelle di pagamento:
• Cartella n. 11920140016171881000, importo di € 23.508,86;
• Cartella n. 11920190008950241000, importo di € 43.704,28;
Avvisi di addebito:
• Avviso n. 41920160001143846000, importo di € 2.792,97;
• Avviso n. 41920160002061314000, importo di € 5.279,39;
• Avviso n. 41920160003045692000, importo di € 2.767,28;
• Avviso n. 41920170002012466000, importo di € 5.559,39;
• Avviso n. 41920170002859069000, importo di € 5.350,33;
• Avviso n. 41920180001855258000, importo di € 4.186,54;
• Avviso n. 41920180002853691000, importo di € 5.341,38;
• Avviso n. 41920180004244954000, importo di € 2.803,01;
• Avviso n. 41920190001608282000, importo di € 2.809,82;
• Avviso n. 41920190003538844000, importo di € 2.748,12;
• Avviso n. 41920190003573822000, importo di € 5.306,45;
• Avviso n. 41920210000122369000, importo di € 5.463,69;
• Avviso n. 41920220000824405000, importo di € 4.516,79;
• Avviso n. 41920220002199888000, importo di € 8.870,47;
• Avviso n. 41920220003552638000, importo di € 3.353,30;
• Avviso n. 41920230001949074000, importo di € 4.677,31;
• Avviso n. 41920230002489585000, importo di € 4.364,08. La ricorrente contesta la legittimità della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, sia in relazione alla mancata notifica degli atti presupposti, sia sotto il profilo della decadenza e della prescrizione dei crediti richiesti, che riguardano sanzioni irrogate dall' del Lavoro e contributi IVS riferiti al periodo 2009- CP_3
2022.
Sottolinea di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione, evidenziando che, in materia di contributi IVS, l' è CP_1
tenuta a notificare la richiesta di pagamento entro cinque anni dalla data di esigibilità del contributo, pena la decadenza della pretesa.
Rileva che analogo termine quinquennale si applica, ai sensi dell'art. 28 della L.
689/1981, alle sanzioni amministrative irrogate dall' , con la Controparte_3
conseguenza che, in assenza di atti interruttivi, anche tali crediti devono ritenersi prescritti. La ricorrente deduce, inoltre, che alcune delle cartelle e degli avvisi di addebito risultano comunque prescritti anche considerando i periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale e dalle circolari CP_1
e .
Sotto altro profilo, la contesta la stessa debenza dei contributi IVS e Parte_1
delle sanzioni amministrative, rappresentando di aver cessato l'attività di coltivatrice diretta già nel 2009, anno in cui è divenuta socia della società TDN s.r.l., poi fallita nel 2021. Quanto alle sanzioni, la ricorrente precisa di non essere stata responsabile di eventuali violazioni, essendo nel 2018 semplice socia della società.
In conclusione, la ricorrente chiede, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle e degli avvisi di addebito impugnati;
in via principale,
l'accertamento dell'inesistenza della notifica, della decadenza e della prescrizione dei crediti azionati, nonché della non debenza dei contributi e delle sanzioni;
in subordine, il ricalcolo dell'eventuale importo dovuto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
L' , costituendosi, precisa che tutti gli avvisi di addebito oggetto di opposizione sono stati regolarmente notificati alla ricorrente e che le notifiche sono state eseguite presso l'indirizzo PEC risultante dagli archivi della Camera di Commercio, risultando tutte ricevute. L' evidenzia che la ricorrente, nel contestare la notifica degli atti impositivi e CP_1
nel sostenere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, non ha fornito alcuna prova concreta della cessazione dell'attività di coltivatrice diretta, circostanza che risulta smentita sia dalle risultanze della CCIAA sia dalle denunce contributive, dalle quali emerge la prosecuzione dell'attività e la regolare denuncia delle giornate lavorative. L' sottolinea inoltre che parte della contribuzione è Pt_2
dovuta anche alla gestione commercianti.
Quanto all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, l' sostiene che la stessa sia infondata, in quanto tutti gli CP_1
avvisi sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, con conseguente irretrattabilità della pretesa creditoria e inammissibilità di censure relative alla fase precedente alla notifica, comprese quelle sulla prescrizione e decadenza.
L' richiama inoltre la normativa emergenziale adottata durante la pandemia, Pt_2
che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo complessivo di 542 giorni, da computarsi ai fini della determinazione del termine prescrizionale. Anche volendo applicare la disciplina richiamata dalla stessa ricorrente, il periodo di sospensione ammonterebbe comunque a 311 giorni, con la conseguenza che la gran parte delle pretese contributive risulta tuttora non prescritta.
In conclusione, l' chiede dunque il rigetto del ricorso. CP_1
L' , costituitasi in giudizio, contesta integralmente Controparte_2
la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente, sostenendo che tutte le cartelle di pagamento oggetto di lite sono state regolarmente notificate.
In particolare, viene evidenziato che la cartella n. 11920140016171881000 è stata notificata a mani del suocero della ricorrente in data 2 febbraio 2015, mentre la cartella n. 11920190008950241000 è stata notificata direttamente alla ricorrente tramite posta elettronica certificata il 3 settembre 2019.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, precisa che la notifica degli stessi compete direttamente all'ente impositore, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell su tale profilo. Controparte_5 In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso e la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre censure sulla debenza dei contributi, rilevando che alla stessa sono stati notificati numerosi atti interruttivi mai impugnati.
Richiamando la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sottolinea che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento determina la cristallizzazione dell'obbligazione e preclude la possibilità di far valere vizi relativi alle cartelle di pagamento o la prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione stessa. In particolare, richiama il principio secondo cui l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'intimazione di pagamento deve essere fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa in sede di impugnazione di atti successivi, come il pignoramento.
La memoria difensiva contesta inoltre che sia maturata alcuna prescrizione dei contributi portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito, evidenziando che la ricorrente ha ricevuto numerosi atti interruttivi, tra cui intimazioni, domande di rottamazione, pignoramenti e comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, che hanno efficacemente interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
Ricorda che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'attività di riscossione e il decorso dei termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi per un periodo di diciassette mesi, con conseguente ulteriore dilatazione dei termini.
Infine, con riferimento alla contestazione sulla debenza dei contributi e delle CP_1
sanzioni irrogate dall' , l ribadisce la CP_3 Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di questioni di esclusiva competenza degli enti impositori.
L' si è costituito in giudizio in Controparte_6
relazione all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento, con particolare riferimento alla cartella relativa a crediti sanzionatori accertati dallo stesso . CP_3
L'Amministrazione ha ricostruito la sequenza degli atti, evidenziando come già nel
2014 fosse stato notificato alla ricorrente e alla ditta obbligata in solido il verbale di accertamento per illeciti amministrativi in materia di lavoro, riferiti agli anni dal
2011 al 2013. Successivamente, nel luglio 2018, sono state notificate le ordinanze di ingiunzione, divenute definitive per mancata opposizione e mancato pagamento, e quindi regolarmente iscritte a ruolo nel maggio 2019 e trasmesse all'ente di riscossione per il recupero dei crediti.
L' ha contestato l'asserita assenza di avvisi di accertamento, CP_3
sottolineando che le ordinanze di ingiunzione sono state ritualmente notificate e sono divenute definitive, con conseguente iscrizione a ruolo dei relativi crediti.
In merito alla presunta omessa notifica della cartella di pagamento,
l'Amministrazione ha precisato che tali eccezioni riguardano atti e circostanze successive alla consegna del ruolo, per le quali è competente a contraddire l' , unica legittimata a rispondere in ordine alla Controparte_2
legittimità delle cartelle esattoriali. Per tale ragione, l' ha eccepito la CP_3
propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni aventi ad oggetto la formazione e la notifica delle cartelle di pagamento.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti, l' ha rilevato che, dalle CP_3
risultanze del portale dell' , emergono atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione compiuti dal concessionario.
L'Amministrazione ha inoltre ribadito la responsabilità della ricorrente per gli illeciti amministrativi contestati, evidenziando che, nel periodo di riferimento, la stessa rivestiva la carica di amministratore unico della società T.N.D. S.r.l., con conseguente attribuzione della legale rappresentanza e piena responsabilità per le violazioni accertate.
L' si è costituito in giudizio in Controparte_3
relazione all'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento notificata l'11 febbraio 2025, con particolare riferimento alla cartella di pagamento n. 11920140016171881000.
L' ha evidenziato che le eccezioni sollevate dalla ricorrente, relative alla CP_3
mancata notifica della cartella di pagamento e alla conseguente prescrizione del credito, riguardano esclusivamente attività successive e di competenza dell' , mentre l'ente creditore ha Controparte_7
tempestivamente provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, come risulta dalla documentazione prodotta. L' sottolinea che, in materia di riscossione tramite cartella esattoriale, CP_3
l'ente impositore può essere parte solo quando si discute del merito della pretesa sanzionatoria, ma non quando la controversia attiene esclusivamente a profili formali o procedurali della cartella o della sua notifica, che sono di esclusiva competenza del concessionario. Pertanto, viene eccepita la carenza di legittimazione passiva dell' rispetto alle domande proposte, dovendo CP_3
essere considerata legittimata esclusivamente l' Controparte_2
.
[...]
L' ha inoltre ribadito la tempestività e la regolarità degli adempimenti di CP_3
propria competenza, evidenziando che l'ordinanza ingiunzione relativa ai crediti contestati è stata notificata personalmente alla ricorrente e che tutte le fasi antecedenti alla riscossione sono state correttamente eseguite.
In via subordinata, l'Amministrazione ha chiesto che, nell'ipotesi in cui venga accertata la prescrizione del credito per mancata notifica della cartella o degli atti interruttivi successivi, tale accertamento sia circoscritto alle sole attività di competenza del concessionario, chiedendo che venga ordinato all'
[...]
di produrre tutta la documentazione relativa. Controparte_7
Infine, l' ha chiesto che, in caso di accoglimento anche parziale delle CP_3
domande della ricorrente, sia dichiarata la propria manleva rispetto alle spese di lite, in quanto ogni adempimento di propria competenza è stato tempestivamente eseguito e la responsabilità per eventuali vizi o omissioni nella fase esecutiva grava esclusivamente sul concessionario della riscossione.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
La ricorrente lamenta in primo luogo che le cartelle di pagamento nn.
11920140016171881000 e n. 11920190008950241000 non le sono state notificate.
Il rilievo è infondato in quanto la cartella n. 11920140016171881000 è stata notificata nelle mani del suocero della ricorrente il 2 febbraio 2015 (cfr. relata allegata da;
la cartella n. Controparte_2
11920190008950241000 è stata notificata via pec (cfr. file .eml allegato al fascicolo di all'indirizzo Controparte_2
corrispondente all'indirizzo Email_1
presente nella visura camerale allegata in atti (cfr. produzione dell' ).
Analogamente gli avvisi di addebito n. 41920160001143846000, n.
41920160002061314000, n. 41920160003045692000, n. 41920170002012466000,
n. 41920170002859069000, n. 41920180002853691000, n.
41920180004244954000, n. 41920190001608282000, n. 41920190003538844000,
n. 41920190003573822000, n. 41920210000122369000, n.
41920220000824405000, n. 41920220002199888000, n. 41920220003552638000,
n. 41920230001949074000 e n. 41920230002489585000 sono stati notificati via pec all'indirizzo Email_2
La ricorrente eccepisce poi la prescrizione della pretesa sanzionatoria vantata dall' e della pretesa contributiva vantata dall' . Controparte_3
Dalla documentazione in atti emerge che per ciascuna cartella di pagamento e avviso di addebito sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Per la Cartella di pagamento n. 11920140016171881000, notificata il 2 febbraio
2015, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
• Intimazione di pagamento in data 24/01/2017;
• Intimazione di pagamento in data 26/09/2019;
• Pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 in data 10/12/2019;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 17/01/2020;
• Intimazione di pagamento in data 05/11/2021;
• Intimazione di pagamento in data 14/03/2023.
Per la cartella di pagamento n. 11920190008950241000, notificata il 3 settembre
2019, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 17/01/2020;
• Intimazione di pagamento in data 05/11/2021;
• Intimazione di pagamento in data 14/03/2023;
• Rimborso/proposta di compensazione notificata il 20/12/2024.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 41920160001143846000, notificato il 13 maggio 2016, n. 41920160002061314000, notificato il 17 novembre 2016, n.
41920160003045692000, notificato il 25 ottobre 2016, n. 41920170002012466000, notificato il 16 ottobre 2017, n. 41920170002859069000, notificato il 15 dicembre
2017, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
• Domanda di rottamazione ter presentata dalla ricorrente il 30 aprile 2019, riferita a tutti e cinque gli avvisi di addebito sopra elencati.
• Intimazione di pagamento notificata il 21 aprile 2022 in relazione all'avviso di addebito n. 41920160001143846000;
• Intimazione di pagamento notificata il 19 ottobre 2022 in relazione all'avviso di addebito n. 41920160002061314000 ed all'avviso di addebito n.
41920160003045692000;
• Intimazione di pagamento notificata il 14 marzo 2023 in relazione all'avviso di addebito n. 41920170002012466000 ed all'avvio di addebito n.
41920170002859069000;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 27 settembre
2023 in relazione all'avviso di addebito n. 41920160001143846000, all'avviso di addebito n. 41920160002061314000, all'avviso di addebito n.
41920160003045692000, all'avviso di addebito n. 41920170002012466000, all'avviso di addebito n. 41920170002859069000
• Intimazione di pagamento notificata il 29 gennaio 2024 in relazione all'avviso di addebito n. 41920160001143846000, all'avviso di addebito n.
41920160002061314000 ed all'avviso di addebito n.
41920160003045692000
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 41920180001855258000, notificato il 12 luglio 2018, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
• Intimazione di pagamento notificata il 26/09/2019;
• Pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1073 notificato il 10/12/2019;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22/01/2020;
• Intimazione di pagamento notificata il 05/11/2021;
• Intimazione di pagamento notificata il 14/03/2023;
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 41920180002853691000, notificato il 6 dicembre 2018, n. 41920180004244954000, notificato il 17 gennaio 2019 e n.
41920190001608282000, notificato il 24 luglio 2019, risultano notificati i seguenti atti interruttivi: • Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 22/01/2020;
• Pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 10/12/2019;
• Intimazione di pagamento notificata il 05/11/2021;
• Intimazione di pagamento notificata il 14/03/2023;
Per quanto avvisi di addebito n. 41920190003538844000, notificato il 22 dicembre
2019, n. 41920190003573822000, notificato il 17 gennaio 2020 e n.
41920210000122369000, notificato il 17 ottobre 2021, risultano notificati i seguenti atti interruttivi:
• Intimazione di pagamento in data 05/11/2021 in relazione agli avvisi di addebito n. 41920190003538844000 e n. 41920190003573822000;
• Intimazione di pagamento in data 14/03/2023 in relazione a tutti e tre gli avvisi di addebito;
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 27/09/2023.
Tutti gli atti interruttivi richiamati sono stati prodotti in giudizio, ciascuno con il proprio numero di riferimento e data e con la prova della relativa notifica, e risultano idonei a interrompere il termine di prescrizione per ciascuna delle pretese azionate.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 41920220000824405000, notificato il 21 luglio 2022, n. 41920220002199888000, notificato il 5 dicembre 2022, n.
41920220003552638000, notificato il 25 gennaio 2023, n. 41920230001949074000, notificato il 16 dicembre 2023 e n. 41920230002489585000, notificato il 31 dicembre 2023 il termine di prescrizione quinquennale non è evidentemente decorso alla data della notifica, avvenuta l'11 febbraio 2025, dell'intimazione di pagamento n. 192025900141662000, in questa sede oggetto di opposizione.
La doglianza della ricorrente in ordine all'infondatezza della pretesa sanzionatoria e contributiva non può poi essere accolta, in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva opposizione avverso il primo atto impositivo, ossia l'ordinanza-ingiunzione, l'avviso di addebito o la cartella di pagamento.
È principio consolidato che il contribuente, una volta ricevuto il primo atto con cui l'Amministrazione manifesta la propria pretesa, ha l'onere di impugnarlo nei termini di legge, deducendo tutte le eventuali ragioni di infondatezza della pretesa stessa.
In difetto di tempestiva impugnazione, l'atto impositivo diviene definitivo e non è più consentito, in sede di opposizione avverso atti successivi della procedura esecutiva, rimettere in discussione la sussistenza del credito o la legittimità della pretesa sanzionatoria e contributiva.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la ricorrente non ha proposto opposizione nei termini avverso i provvedimenti impositivi originari, che sono quindi divenuti definitivi. Come osservato in precedenza, dagli atti di causa emerge che i suddetti atti impositivi sono stati regolarmente notificati alla ricorrente. Ne consegue che ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa creditoria, sia essa di natura contributiva o sanzionatoria, risulta preclusa e non può essere oggetto di esame in questa sede, dovendo il giudizio limitarsi alla verifica della regolarità formale degli atti della riscossione e dell'eventuale maturazione della prescrizione, ma non potendo estendersi al merito della pretesa ormai consolidata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente. Esse vanno liquidate in misura compresa tra i valori minimi e medi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, tenuto conto da un lato dell'elevato numero di atti esaminati e dall'altro dall'assenza di questioni di particolari complessità.
Per quanto riguarda le spese dell'Ispettorato del Lavoro di Treviso-Belluno e dell' deve essere disposta la Controparte_3
riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell' e di Parte_1 CP_2
, delle spese del giudizio, liquidate per ciascuno in € 7.000,00 per compensi,
[...]
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell'Ispettorato del Lavoro Pt_1 Parte_1
di Treviso-Belluno e dell' , delle Controparte_3
spese del giudizio, liquidate per ciascuno in € 5.600,00 per compensi, oltre accessori;
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino