Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 15268
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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In tema di demanio marittimo, il reato previsto dall'art.1161 cod. nav. è alternativamente integrato dalla condotta di arbitraria occupazione del demanio marittimo, dall'esecuzione di innovazione non autorizzate ovvero, ancora, dall'esercizio di attività che impediscano l'uso pubblico del demanio, e tale ultima condotta può anche riguardare la realizzazione di opere su un fondo privato le quali impediscano l'esercizio di una servitù di passaggio pubblico per l'accesso al mare e cioè di usufruire del bene demaniale secondo la destinazione che gli è propria. (Fattispecie nella quale si è ritenuto integrato il reato dalla condotta del soggetto agente che, per impedire il passaggio a mare attraverso il proprio fondo ab immemorabile esercitato da una collettività, aveva realizzato una recinzione ed apposto un cancello nel bene di sua proprietà, in tal modo ostacolando il passaggio al lido alla generalita degli aventi diritto e riservandolo del tutto arbitrariamente, ai condomini del fondo privato.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 15268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15268
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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