Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di demanio marittimo, il reato previsto dall'art.1161 cod. nav. è alternativamente integrato dalla condotta di arbitraria occupazione del demanio marittimo, dall'esecuzione di innovazione non autorizzate ovvero, ancora, dall'esercizio di attività che impediscano l'uso pubblico del demanio, e tale ultima condotta può anche riguardare la realizzazione di opere su un fondo privato le quali impediscano l'esercizio di una servitù di passaggio pubblico per l'accesso al mare e cioè di usufruire del bene demaniale secondo la destinazione che gli è propria. (Fattispecie nella quale si è ritenuto integrato il reato dalla condotta del soggetto agente che, per impedire il passaggio a mare attraverso il proprio fondo ab immemorabile esercitato da una collettività, aveva realizzato una recinzione ed apposto un cancello nel bene di sua proprietà, in tal modo ostacolando il passaggio al lido alla generalita degli aventi diritto e riservandolo del tutto arbitrariamente, ai condomini del fondo privato.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 15268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 16/02/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 611
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 20357/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA UR, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto/Orbetello 2 febbraio 2000 n. 56, con la quale è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 1161 cod. nav., accertato in località Sbarcatello del comune di Monte Argentario il 13 gennaio 1995, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di L. 800.000 di ammenda. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'azione di risarcimento danni e il rigetto del ricorso nel resto;
Sentita l'arringa del difensore di parte civile, avv. Nicola LOMBARDI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. GI PADOVANI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.56 del 2 febbraio 2000 il Tribunale di Grosseto/Orbetello ha dichiarato IO CI collpevole del reato in epigrafe per aver impedito l'uso pubblico del demanio marittimo in località Sbarcatello del comune di Monte Argentario. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha premesso in fatto che il giudizio reso nei confronti del CI costituisce l'ultimo episodio di una controversia insorta più di dieci anni prima fra associazioni rappresentative di interessi diffusi, come la Lega Ambiente e l'A.D.A. (Associazione Donne dell'Argentario, costituitasi allo scopo), e l'amministrazione del Consorzio dello Sbarcatello. La controversia riguardava la rivendicazione da parte dell'intera collettività dell'uso della strada che attraversava un tempo il podere Sbarcatello e che in atto, a seguito del frazionamento della proprietà fondiaria e della costruzione di case di villeggiatura, attraversa l'area annessa al condominio omonimo, consentendo l'accesso a proprietà immobiliari private e al demanio marittimo. Le ragioni della contesa si rinvenivano nella pianificazione urbanistica adottata dal Comune di Monte Argentario tra gli anni 160 e gli anni 170, allorché l'Amministrazione comunale aveva stipulato con il principe BO, proprietario della zona, una lottizzazione convenzionata che poneva a carico del lottizzatore l'esecuzione delle opere infrastrutturali, tra le quali le strade e i parcheggi al servizio del demanio.
Il Ministero dei Lavori Pubblici il 16 febbraio 1972, con il decreto di approvazione del piano regolatore generale del comune di Monte Argentario, ritenendo eccessiva la volumetria assentita in relazione al pregio ambientale della zona, aveva bocciato il piano di lottizzazione suddetto, prescrivendo, però, come norma generale che nelle zone destinate all'edilizia turistica le attrezzature di uso pubblico fossero lasciate al servizio della collettività e cedute al Comune e fossero lasciati liberi gli accessi al mare ed i passaggi pedonali che collegavano la panoramica con le aree a mare, consentendosi la costruzione delle abitazioni solo dopo la realizzazione di tali opere.
Tuttavia, nel tempo intercorso fra la stipulazione della lottizzazione convenzionata e l'approvazione del piano regolatore generale nell'area dello Sbarcatello erano già state costruite molte abitazione, ma non le strade previste dalla convenzione. Anzi gli accessi al lido dello Sbarcatello ed alla spiaggia erano stati progressivamente ristretti, fino ad essere eliminati, consentendo l'utilizzazione della strada ai soli condomini.
Questo era avvenuto mediante la recinzione dell'intera proprietà e l'installazione in corrispondenza della strada di un cancello, reso funzionale attraverso un efficiente servizio di guardia. Si era, quindi, proceduto penalmente a carico di IO CI, quale amministratore del condominio dello Sbarcatello e autore delle opere che avevano determinato l'interruzione dell'accesso al lido e alla spiaggia.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto/Orbetello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi;
1. erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) dell'art. 1161 cod. nav. in quanto la sentenza impugnata ha distinto fra occupazione del demanio marittimo, impedimento dell'uso pubblico e innovazioni non autorizzate, facendone categorie autonome e non complementari, laddove, nella specie, non essendovi occupazione ne' innovazioni non autorizzate, l'impedimento all'uso pubblico non sussiste;
2. esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata alla P.A. (art. 606 lett. a) c.p.p.) disponendo la costituzione di una servitù pubblica su un bene privato solo sul presupposto che l'accesso pubblico stabilito nel P.R.G. è particolarmente difficoltoso;
3. illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché i periti affermano che la strada consortile si fermava dinanzi al podere Sbarcatello e che da qui al mare non vi era altro modo di andare se non per viottoli occasionali e diversi e perciò il Giudice ha confuso l'uso della strada privata attraverso il podere Sbarcatello con i viottoli occasionali e diversi per raggiungere il mare;
4. erronea applicazione dell'art. 112 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) in relazione alla richiesta di risarcimento del danno,
perché il Giudice ha mutato il petitum del richiesto risarcimento per equivalente con la reintegrazione in forma specifica, consentendo il passaggio di quanti vogliono accedere alla spiaggia di Sbarcatello;
5. illogicità della motivazione e mancata valutazione della posizione dell'imputato perché il Giudice non ha tenuto conto che, essendo egli uno dei condomini, anche se amministratore, è esecutore delle disposizioni dell'assemblea, per cui è in buona fede e carente dell'elemento psicologico.
L'impugnazione è infondata.
L'art. 1161 c. nav. attua una tutela completa e articolata del demanio marittimo, prevedendo come reato quattro forme alternative di condotta, costituite dall'occupazione diretta o dall'esecuzione sul demanio di innovazioni non autorizzate o dall'impedimento dell'uso pubblico di esso ovvero dall'inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 c. nav.. Il reato è, dunque, a forma mista, nel senso che una sola delle azioni alternativamente previste è sufficiente a commetterlo e che la commissione di due o più di tali azioni realizza un'ipotesi di concorso di reati.
Nel prevedere come reato l'impedimento all'uso pubblico del demanio, l'art. 1161 c. nav. non pone alcuna limitazione riguardo ai modi e ai termini in cui l'impedimento dev'essere realizzato per divenire penalmente rilevante. Ne deriva che il reato configurato è a forma libera, in quanto il precetto penale comprende qualsiasi tipo di condotta che, al di fuori dall'occupazione diretta, impedisca tale uso, ad es., precludendovi, o anche semplicemente rendendovi più difficile l'accesso mediante opere realizzate in zona limitrofa a quella demaniale.
Pertanto si rende colpevole del reato previsto dall'art. 1161 c. nav. colui che, pur senza occupare direttamente una zona demaniale, ne impedisca tuttavia l'uso pubblico mediante l'esecuzione nella sua proprietà di opere, quali sbarramenti, recinzioni, cancelli e simili, che se non negano in diritto, ostacolano comunque in concreto l'esercizio di fatto della facoltà di raggiungere il demanio e, quindi, di usufruirne secondo la destinazione che gli è propria (Cass., Sez. 3^, 24 settembre 1996 n. 1219, ric. Di GI e altri). Questo è quanto è avvenuto nel caso in esame.
Infatti, il ricorrente, recintando la superficie di proprietà condominiale ed apponendo un cancello in corrispondenza della strada che porta al lido di Sbarcatello, si è di fatto impossessato dell'accesso al demanio marittimo, sottraendolo alla generalità degli aventi diritto e riservandolo esclusivamente ai condomini. La sentenza di condanna ha, perciò, applicato correttamente la norma, operando la distinzione fra le condotte alternative dell'occupazione, delle innovazioni non autorizzate e dell'impedimento all'uso pubblico, fra le quali l'art. 1161 cit. non pone alcuna complementarità, e riconoscendo nella condotta del CI l'impedimento all'uso pubblico del demanio marittimo indipendentemente dal concorso delle altre condotte previste, sicché il primo motivo di impugnazione è infondato.
Ugualmente infondato è il secondo motivo.
Quando l'impedimento all'uso pubblico del demanio marittimo si realizza mediante la chiusura di una strada, perché questa condotta comporti la commissione del reato previsto dall'art. 1161 c. nav. è evidentemente necessario che detta strada sia o di proprietà demaniale o gravata da un diritto di servitù di uso pubblico, appartenente, ai sensi dell'art.825 c.c., a un ente autarchico territoriale e costituito per l'utilità del bene demaniale cui si riferisce la tutela penale o per un fine di pubblico interesse corrispondente, oppure a una servitù collettiva pubblica, esercitata da una collettivita, indeterminata di soggetti considerati "uti cives", quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato (v. per tutte, Cass., Sez. 2^ civ., 29 maggio 1998 n. 5312, ric. Marraffa, res. Margherita;
Id., 29 agosto 1998 n. 8619, ric. Ventimiglia;
res. Vitale e altro;
Id., 26 maggio 1999 n. 5113, ric. Lapolla;
res. Musciacchio). Considerando, peraltro, che tra i modi di costituzione della servitù di uso pubblico vi è l'acquisto per usucapione ordinaria, non occorrendo l'uso praticato ab immemorabili, da parte di un insieme di persone agenti come esponenti della collettività, che abbiano esercitato il possesso corrispondente alla servitù di passaggio continuativamente con l'intenzione di agire "uti cives" e disconoscendo il diritto del proprietario, dando luogo all'interversione del possesso in conseguenza del fatto che l'uso non può essere attribuito a mera tolleranza di quest'ultimo (Cass., Sez. 2^, 20 giugno 1995 n. 6952, ric. Solina;
res. D'Angelo e altro). Il Tribunale - come risulta dal testo della motivazione del provvedimento impugnato - ha eseguito questo accertamento, acquisendo attraverso numerose testimonianze (fra le quali quella del vigile urbano di Monte Argentario in servizio dal 1964) la certezza che fin da prima della seconda guerra mondiale, cioè già negli anni trenta e quaranta e fino agli anni ottanta, anche dopo l'inizio delle opere di lottizzazione, cioè fino a quando era stato apposto per la prima volta un cancello che aveva proibito il passaggio, un numero indeterminato di persone appartenenti alla collettività del Monte Argentario attraversavano il podere di Sbarcatello per raggiungere la spiaggia, utilizzando una via che dalla strada panoramica portava al suddetto podere e quindi agli stradelli (le c.d. discenderie). Della veridicità dell'attestazione il Tribunale ha trovato coerente conferma nelle previsioni della lottizzazione convenzionata del 1964, nelle quali il privato lottizzante assumeva l'obbligo di provvedere all'asfaltatura della strada dello Sbarcatello, che restava di sua proprietà, e alla realizzazione dei parcheggi necessari a garantire la fruizione delle zone demaniali. La motivazione del provvedimento impugnato vede giustamente in queste clausole la realizzazione dell'interesse dell'Amministrazione Comunale alla garanzia del libero transito nella strada privata in funzione dell'uso pubblico del demanio, altrimenti incompatibile con la natura della convenzione, con la quale si assentiva un insediamento turistico, consistente in ville e villaggi turistici.
Quest'analisi in fatto - si rileva nella sentenza del Tribunale - ha trovato riscontro nella testimonianza del firmatario della convenzione di lottizzazione in rappresentanza Comune di monte Argentario, il quale, nel confermare l'uso della strada da parte della cittadinanza, ha precisato che le clausole della convenzione di lottizzazione erano state congegnate in modo da mantenere l'assoggettamento delle strade a servitù di uso pubblico finché il Comune non fosse stato finanziariamente in grado di chiederne il trasferimento in proprietà; e, inoltre, nella testimonianza del Sindaco del tempo (dal 1974 al 1984), il quale ha fatto presente che l'apposizione del cancello era stata autorizzata perché doveva servire a tutelare la sicurezza dei condomini e non per impedire la libertà di transito della popolazione, e che per questa ragione, per evitare la chiusura degli accessi al mare, erano state rigettate le istanze di autorizzazione alla recinzione del comprensorio dello Sbarcatello successivamente proposte.
Il Tribunale ha completato la propria indagine eseguendo, con l'ausilio di periti geografi e cartografi, la verifica mediante ispezione dei luoghi, constatando con grande verosimiglianza di risultati che la strada del comprensorio dello Sbarcatello era la più agevole per raggiungere la spiaggia omonima e da quella, via arenile, anche la limitrofa spiaggia lunga o dell'acqua dolce. L'accertamento compiuto offre una motivazione esauriente e rigorosamente logica in fatto e in diritto della decisione. Risulta, infatti, dimostrato che in realtà il Tribunale giudicante non ha costituito una servitù di uso pubblico sulla proprietà condominiale in base alla semplice difficoltà dell'accesso al demanio, come il ricorrente sostiene, bensì ne ha accertato incidentalmente l'esistenza sulla strada chiusa mediante l'apposizione del cancello, quale presupposto di fatto della commissione del reato, svolgendo attraverso l'analisi documentale e dello stato dei luoghi, compiuta con l'ausilio di periti e l'esame dei testimoni, un'attività processuale di ricostruzione materiale dei fatti che rientra nell'ambito della propria competenza, senza invadere in alcun modo la sfera riservata alla P.A..
Il terzo motivo è inammissibile, perché attraverso il vizio di illogicità della motivazione introduce una questione di fatto, incompatibile con il rito di legittimità.
Il vizio della mancanza o illogicità della motivazione incontra i limiti posti dalla funzione processuale del giudizio di legittimità ed è perciò rilevante e deducibile per cassazione nei termini in cui risulta dal testo del provvedimento impugnato (lett. e) dell'art.606 c.p.p. e va considerato in coerenza con il quadro probatorio su cui si regge la struttura logica della decisione, potendosi ritenere sussistente solo allorché la motivazione risulti carente o incongrua in relazione agli elementi di fatto raccolti in modo che si determini un'interruzione nel processo logico che è alla base della decisione, tale da condurla a risultati apodittici o aberranti (cfr. Cass., Sez. 3^, 3 ottobre 1997 n. 8962, ric. Ruggeri;
nello stesso senso, Cass., Sez. 1^, 23 marzo 1995 n. 3182, ric. Valenza;
Id., 9 dicembre 1993 n. 11302, ric. Contino;
Sez. 6^, 7 aprile 1994 n. 4036, ric. Laveneziana;
Id., 14 dicembre 1993 n. 11411, ric. Petrangelo). Il controllo di legittimità ha, fisiologicamente, per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa e favorevole al ricorrente (Cass., Sez. U., 24 novembre 1999 n. 24, ric. Spina;
Id., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 1^, 17 marzo 1999 n. 7252, ric. Loiacono;
Sez. 5^, 21 aprile 1999 n. 7569, ric. Jovino;
Sez. 1^, 28 aprile 1999 n. 3289, ric. Bollo;
Id., 21 giugno 1999 n. 9148, ric. P.G. in proc. Riina;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609, ric. Paone;
Sez. 1^, 21 settembre 1999 n. 12496, ric. Guglielmi e altri;
Sez. 3^, 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Id., 23 giugno 2000 n. 10340, ric. Ballarin e altri).
Nel giudizio di legittimità non è pertanto deducibile il vizio di travisamento del fatto, prospettato come ipotesi di contrasto fra la valutazione delle prove operata nella motivazione della sentenza impugnata e le risultanze degli atti processuali, perché la funzione della Corte di cassazione non può esplicarsi in indagini extratestuali volte a risolvere tale contrasto (Cass., Sez. 1^, 10 gennaio 2000 n. 94, ric. Pixner;
Id., 15 dicembre 1999 n. 1712, ric. P.G. in proc. Morabito e altri).
Anche il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il reato di impedimento all'uso del demanio marittimo previsto dall'art. 1161 c. nav., commesso mediante interruzione di una strada gravata da servitù di uso pubblico, costituisce altresì illecito civile quale spoglio della servitù stessa, per cui il Giudice penale che con la sentenza di condanna per il reato ordina la rimozione degli ostacoli che hanno determinato l'illecito impedimento all'accesso al bene demaniale, adotta un provvedimento di rilevanza penale in quanto rivolto a far cessare la permanenza del reato, assicurando che questo non venga portato a ulteriori conseguenze, oltre che di rilievo civilistico, perché reintegrativo degli aventi diritto nel possesso della servitù oggetto dello spoglio. Nel caso di specie, peraltro, il Giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni, ritenendo, a torto o a ragione, che l'ordine di riapertura della strada comporti l'eliminazione delle conseguenze dannose prodotte dal reato.
Pertanto l'imputato non ha interesse a ricorrere per il mutamento del petitum della domanda di risarcimento dei danni, che, ove pure sussistesse, costituirebbe un vizio della sentenza impugnata riguardante esclusivamente l'interesse delle parti civili;
di conseguenza il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile ai sensi dell'art. 591 c. 1 lett. a) c.p.p. anche per carenza d'interesse a impugnare.
Il quinto motivo è pure manifestamente infondato.
Come risulta dall'esposizione di fatto nella parte motiva della sentenza impugnata, all'individuazione del ricorrente come imputato si è pervenuti dopo un accertamento specifico, condotto su base strettamente individuale, che ha portato al proscioglimento di altre trentatre persone in seguito al riconoscimento della loro estraneità alla condotta penalmente rilevante.
Ma indipendentemente da questo, il fatto di agire in esecuzione di una delibera condominiale non ha certo valore scriminante della responsabilità penale, ma, al contrario, può semmai condurre, sussistendone i presupposti, a un'ipotesi di concorso dei condomini nello stesso reato contestato all'amministratore del condominio. L'impugnazione dev'essere perciò rigettata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso alle parti civili delle spese di questo grado, liquidate in complessive L. 2.200.000, ivi comprese L. 200.000 per spese, più I.V.A. e C.A..
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso alle parti civili delle spese di questo grado, liquidate in complessive L. 2.200.000, ivi comprese L. 200.000 per spese, più I.V.A. e C.A..
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001