Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5113
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Nonostante l'apparente restrizione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. alla sola ipotesi di decesso avvenuto dopo la notificazione della sentenza che si intende impugnare, la facoltà di notificazione collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta sussiste e deve intendersi pure ammessa, per identità della "ratio" e per difetto di un esplicito divieto, anche nel caso in cui l'evento della morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza che si intende impugnare e quando la notificazione della sentenza non sia stata mai effettuata ed anche quando, essendo mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ad opera della parte poi defunta (per essere questa rimasta contumace) la notificazione dell'impugnazione avrebbe dovuto, necessariamente, essere effettuata nell'ultimo domicilio reale.

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione della sottoscrizione del difensore e dell'autentica della firma della parte non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi - come l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente - idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.

Agli effetti dell'art. 879, secondo comma cod. civ., deve considerarsi pubblica la via o piazza appartenente ad un ente territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione.

L'art. 2058 secondo comma cod. civ. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo.

L'omessa menzione nel ricorso per cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio di cui all'art. 369 cod. proc. civ. non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ne' determina improcedibilità del ricorso stesso, giacché da un lato tale indicazione non rientra tra quelle imposte a pena di inammissibilità dall'art.366 dello stesso codice e, dall'altro lato, l'improcedibilità deriva solo dalla mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/06/2010 n° 14699Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5113
Data del deposito : 26 maggio 1999

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