Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2018, n. 8215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8215 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
08215-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 1421/2018 -UP 14/12/2018 GIACOMO ROCCHI FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 20243/2018 GAETANO DI GIURO FRANCESCO ALIFFI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo il rigetto udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 7 febbraio 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito del giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato US FF colpevole dei delitti di danneggiamento del portone di ingresso dell'abitazione di TR US TO e di porto e detenzione illegale di un'arma da guerra, riconoscendo per 2 a la sola imputazione di danneggiamento la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede e per entrambe le imputazioni anche l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 della legge n° 203 del 1991. 2. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 12 dicembre 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha rideterminando la pena inflitta al FF in anni cinque e mesi quattro di reclusione.
3. La Corte territoriale e il GUP del Tribunale di Reggio Calabria hanno ricostruito la vicenda sulla base delle risultanze istruttorie rappresentate, in primo luogo, dagli esiti delle operazioni di sopralluogo eseguite dalla polizia giudiziaria presso l'abitazione della persona offesa;
si aveva modo, in particolare, di repertare il materiale balistico utilizzato per l'esplosione di svariati colpi di arma da fuoco che avevano attinto il portone di ingresso;
si trattava di un bossolo e di sette frammenti di ogive che, sottoposti ad analisi di comparazione dai carabinieri del RIS di Messina, risultavano essere stati esplosi da un fucile mitragliatore cal. 7, 62 x 39 tipo AK 47 utilizzato anche in altri episodi commessi, con modalità identiche, ai danni di altri due pregiudicati. AN AS e AN MA, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro (tutti e tre gli episodi erano avvenuti nell'arco di quindici giorni). I giudici di merito, inoltre, hanno posto a fondamento della loro conforme decisione in punto di responsabilità dell'imputato: 1) le immagini riprese sia dall'impianto di videosorveglianza installato presso l'abitazione attinta dai colpi di arma da fuoco sia dalle videocamere, installate su strade pubbliche, appartenenti al circuito denominato Piana Sicura;
2) i riscontri diretti eseguiti dai carabinieri Cinnirella e Battaglia i quali, recandosi presso la sede dell'autonoleggio dove si trovava l'autovettura Peugeot 205 targata EZ403FB, precedentemente individuata attraverso la visione dei filmati come il veicolo utilizzato dagli autori dell'atto di danneggiamento, avevano rinvenuto, nonostante l'attività di ripulitura, nell'interstizio tra il cofano e il parabrezza sul lato sinistro, un bossolo di proiettile che, sottoposto a confronto da personale del RIS, era risultato coincidente con quello rinvenuto sulla scena del crimine;
3) le dichiarazioni rese da un dipendente della ditta di autonoleggio e dal suo responsabile, i quali, in sintonia con quanto riportato per iscritto nel contratto di noleggio, pure esso acquisito, avevano indicavato nell'odierno imputato la persona che, dopo averla ricevuta in consegna il 21.12.2015, aveva restituito, il successivo 4.1.2016, l'autovettura utilizzata per perpetrare il danneggiamento;
3 4) l'esito positivo degli accertamenti tecnici eseguiti sull'autovettura noleggiata dal FF per la ricerca di particelle residue di colpi di arma da fuoco;
5) alcune conversazioni e messaggi SMS intercettati su utenze in uso al FF;
6) la inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall'imputato, il quale, pur confermando di avere noleggiato l'auto, aveva escluso di averla utilizzata la notte in cui era avvenuto il danneggiamento. Dall'insieme di detti elementi, tra loro convergenti, era, in primo luogo, emerso che il FF aveva noleggiato, offrendo le sue reali generalità, l'automobile con la quale è stata compiuta l'azione delittuosa. Detta condotta era stata adeguatamente dimostrata non solo dal rinvenimento nella carrozzeria del veicolo di un bossolo dello stesso tipo di quello utilizzato per commettere l'atto intimidatorio ai danni del TR ma anche dai filmati visionati dalla polizia giudiziaria che consentivano una minuziosa ricostruzione dei movimenti compiuti nei momenti antecedenti e successivi al delitto dall'auto noleggiata dal FF, riconosciuta con certezza sulla scorta di specifici elementi individualizzanti quali: il modello dei copricerchi, la posizione del tagliandino dell'assicurazione e i parasole abbassati. Anche la presenza fisica del FF all'interno della Peugeot 208 risultava adeguatamente provata perché, se è vero che la localizzazione geografica tramite apparato telefonico fornisce dati approssimativi, ben potendo l'intestatario dell'utenza monitorata trovarsi in un qualsiasi punto della cella attivatasi, è altrettanto vero che a carico del FF sussiste una perfetta corrispondenza tra gli spostamenti della Peugeot registrati dalle videoriprese e le celle agganciate dall'utenza telefonica in sicuro e incontestato uso all'imputato. Il coinvolgimento del FF nell'azione delittuosa, infine, era stato confermato dalle conversazioni in cui lo stesso, parlando con la fidanzata, aveva espresso il timore concreto di essere arrestato, evidentemente perché consapevole, di avere commesso, di recente, un'azione illecita.
4. Avverso la sentenza di appello, US FF, per mezzo dell'avv. Guido Contestabile, ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, dopo avere premesso la deducibilità anche del vizio di travisamento della prova nella ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», quando, come nel caso in esame, i giudicanti abbiano fatto riferimento nelle rispettive decisioni a risultati di prova incontrovertibilmente diversi da quelli effettivi, ha articolato sei motivi. 4 4.1 Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al reato di danneggiamento. La Corte reggina avrebbe fornito una risposta inadeguata alle argomentazioni difensive volte a scardinare l'unico dato processuale posto a fondamento del giudizio di colpevolezza ovvero il noleggio dell'autovettura Peugeot 208 da parte del FF. In particolare, sarebbero rimaste insuperate le obiezioni sulla mancata individuazione attraverso la visione dei filmati di un numero di targa certo, sulla mancata identificazione dei soggetti a bordo dell'auto, sulla notevole distanza di tempo intercorsa tra la data di noleggio e l'episodio illecito e soprattutto sulla presenza fisica del FF a bordo dell'auto presa in noleggio durante la consumazione dei reati. La motivazione sarebbe parimenti illogica anche nella parte relativa alla valutazione dei risultati delle analisi dei tabulati sulle celle telefoniche. Non sarebbe stata adeguatamente considerata la natura probabilistica e orientativa dei dati forniti sulla localizzazione a causa del meccanismo di aggancio tra cella e terminale nonché del notevole raggio di operatività di ogni cella.
4.2 Con il secondo motivo, sempre riferito al reato di danneggiamento, denunzia l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., la cui ritenuta sussistenza ha escluso la depenalizzazione ex d.lgs. 7/2016. La condotta di danneggiamento avrebbe interessato un bene, la porta di ingresso dell'abitazione del TR, che, come precisato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è esposto alla pubblica fede perché garantita dal controllo del proprietario e comunque avente caratteristiche intrinseche preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi.
4.3 Con il terzo motivo denunzia vizio di motivazione e comunque travisamento della prova con riferimento al reato di detenzione e porto d'ami. Il coinvolgimento del FF sarebbe stato desunto esclusivamente dalla presunta partecipazione dello stesso alla condotta di danneggiamento, senza tuttavia considerare che all'imputato, secondo il chiaro tenore dell'imputazione, non è contestato di essere stato l'autore materiale del reato di cui all'art. 635 cod. pen. ma solo di avere messo a disposizione l'autovettura utilizzata da altri per commettere l'atto intimidatorio;
in ogni caso l'uso esclusivo di del veicolo noleggiato non dimostra che il ricorrente abbia consapevolmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi.
4.4 Con il quarto motivo, denunzia vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 della legge 12/7/1881 n. 203. Detta circostanza sarebbe stata desunta, senza una precisa indicazione del movente dell'azione delittuosa, soltanto dalla peculiare carica di intimidazione 5 connessa allo strumento prescelto e più precisamente dalla micidialità dell'arma utilizzata in assenza altri indicatori, quali, ad esempio, le qualità soggettive del reo, l'atteggiamento dell'agente durante la consumazione del reato, la sua vicinanza ad ambienti criminali, la conoscenza da parte della vittima di detta vicinanza.
4.5 Con il quinto motivo, relativo alla circostanza aggravante della recidiva reiterata e specifica, denuncia la radicale assenza di motivazione sulla maggiore riprovevolezza della condotta illecita e sulla maggiore pericolosità dell'imputato idonee a giustificare una punizione più severa;
non è, infatti, sufficiente a tal fine il richiamo da parte dei giudici di merito ad un'unica precedente condanna patita dall'imputato.
4.6 Con il sesto motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia alla quantificazione della pena, determinata in misura distante dal minimo edittale, sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'una e l'altra valutazione giustificate con argomentazioni del tutto slegate dalle concrete contestazioni al FF, il quale è chiamato a rispondere non dell'esecuzione materiale del danneggiamento ma del ruolo marginale di avere messo a disposizione degli esecutori materiali l'autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati sicché il ricorso deve essere nel suo complesso rigettato.
1.1 Con il primo motivo, si ripetono pedissequamente le doglianze espresse nell'atto di appello contestando la valutazione operata dai giudici di merito sul contenuto dei filmati e sulle risultanze dei tabulati sulle celle telefoniche nonché sulle inferenze tratte dall'uno e dalle altre, oltre che dall'attività di indagine di tipo tradizionale, per ritenere adeguatamente provato da un canto l'impiego da parte degli attentatori dell'autovettura noleggiata dal FF e dall'altro la presenza fisica di quest'ultimo a bordo del veicolo durante la consumazione dei reati. A tutte le obiezioni avanzate dal ricorrente, i giudici di merito hanno fornito una risposta priva di vizi logici. Le immagini acquisite consentono, se valutate complessivamente, di individuare senza incertezze nell'auto noleggiata dal FF quella utilizzata per la consumazione del reato di danneggiamento. Come chiarito alle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado, richiamata sul punto da quella di appello, dai filmati tratti dal circuito di videosorveglianza installato presso l'abitazione del TR si ricava che l'autovettura utilizzata 6 a dagli attentatori è una Peugeot 208 di colore scuro dotata di particolari caratteristiche (copricerchi di un preciso modello in plastica, la posizione del tagliandino dell'assicurazione in basso a destra del parabrezza e i parasole abbassati), mentre dai filmati registrati nei minuti immediatamente precedenti e successivi da telecamere installate alle vie adiacenti si ricava che la autovettura in questione, indentificata con certezza per le sue peculiari caratteristiche, ha la targa EZ 403 FB corrispondente a quella dell'automobile noleggiata dal FF. Gli esami balistici effettuati dai R.I.S di Messina hanno accertato non solo che il bossolo ritrovato sulla carrozzeria dell'auto noleggiata dal FF, nonostante l'evidente attività di ripulitura, è identico a quello ritrovato nei pressi dell'abitazione del TR ma che all'interno dell'abitacolo erano presenti particelle che per la composizione atomica, morfologica e disposizione spaziale possono essere classificate come caratteristiche di esplosione di colpi d'arma da fuoco». Lo stesso imputato, d'altra parte, ha ammesso di avere noleggiato l'autovettura in questione e di averla avuta nella sua diretta disponibilità durante tutto il periodo di durata del contratto, quindi anche nelle ore in cui è stato commesso il danneggiamento, senza tuttavia riuscire a spiegare le ragioni della presenza del bossolo e delle sicure tracce di esplosione all'interno dell'abitacolo; non è, infine, plausibile la spiegazione alternativa evocata dal FF secondo la quale l'autoveicolo sarebbe stato utilizzato da terzi per la conclamata assenza di segni di effrazione. Anche la presenza fisica del ricorrente all'interno dell'autovettura durante la consumazione dei reati è stata adeguatamente motivata. I giudici di merito hanno valorizzato e posto a confronto dati certi: da una parte gli spostamenti compiuti dell'auto prima e dopo l'esplosione dei colpi di mitragliatore registrati dai filmati, dall'altra parte le celle agganciate nel medesimo arco temporale dal telefono cellulare in pacifico uso al FF;
sono in tal modo pervenuti ad una conclusione, dotata di intrinseca razionalità, non solo in ordine alla sussistenza di una corrispondenza tra le celle di volta in volta agganciate dall'utenza telefonica in uso al FF e gli effettivi spostamenti della Peugeot riprese dai filmati ma soprattutto in ordine alla costante ripetizione di detta corrispondenza senz'altro idonea a superare il carattere orientativo del meccanismo di aggancio tra cella e terminale dovuto anche al notevole raggio di operatività di ogni cella. Conclusivamente il motivo si presenta manifestamente infondato e ripetitivo perché attraverso di esso si chiede al giudice di legittimità l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa e quindi, in ultima analisi, una forma di sindacato diversa dal controllo sulla motivazione teso a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte, la loro intrinseca razionalità e, in 7 definitiva, la loro capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione (Sez. 1, n. 2800 n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
1.2 Il secondo motivo, relativo all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è infondato. E' vero che secondo un orientamento giurisprudenziale, la porta di ingresso dell'abitazione non potrebbe costituire un bene esposto alla pubblica fede perché garantita dal controllo del proprietario e comunque avente caratteristiche intrinseche preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi (cfr. Sez. 2, n. 26857 del 17/02/2017 non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare)». Il collegio, però, ritiene di aderire al diverso e più recente orientamento secondo il quale il danneggiamento della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via è aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen perché commesso su cose esposte alla pubblica fede «a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto» (Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018). Detto ultimo orientamento è preferibile perché più aderente alla ratio dell'aggravante che è quella di accordare maggiore tutela «alle cose esposte per necessità, per consuetudine О per destinazione alla pubblica fede» quindi più facilmente aggredibili non solo per la destinazione impressa dal proprietario ma anche per loro intrinseche caratteristiche fisiche e funzionali che, impedendo o ostacolando seriamente qualunque forma di diretta vigilanza del proprietario, rende necessario il loro sistematico affidamento all'altrui senso di onestà e di rispetto.
1.3 Il terzo motivo relativo al travisamento della prova con riferimento al reato di detenzione e porto d'ami è manifestamente infondato per ragioni analoghe a quelle già chiarite a proposito del primo motivo. Va aggiunto per completezza che non è corretta l'argomentazione del ricorrente, prospettata per la prima volta in questa sede, secondo cui al FF sarebbe stato contestato nel capo a) dell'imputazione esclusivamente la condotta di messa a disposizione dei correi dell'autovettura utilizzata per commettere il reato di danneggiamento con l'uso del fucile mitragliatore sicché da tale comportamento, posto in essere in epoca precedente all'esplosione dei colpi di arma da fuoco, non potrebbe automaticamente desumersi, come invece si legge nella motivazione dei giudici di merito, la sua consapevolezza in ordine alla disponibilità dell'arma da parte degli esecutori materiali;
al contrario, dalla 8 lettura competa dei capi a) e b) dell'imputazione si evince che l'imputato è stato chiamato a rispondere in generale dell'accusa di avere preso parte alla spedizione armata e, come evocato dal capo a) con l'espressione "in particolare"), anche dell'accusa più specifica di avere messo a disposizione degli esecutori materiali l'autovettura presa a noleggio. D'altra parte, il FF si è sempre in concreto difeso contestando, sin dall'interrogatorio di garanzia ma anche con l'atto di appello e con il presente ricorso, l'addebito di essere stato a bordo dell'autovettura durante l'esplosione dei colpi di arma da fuoco così come ritenuto da entrambe le sentenze per fondare il giudizio di colpevolezza a suo carico per le violazioni in materia di armi.
1.4 Il quarto motivo relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non è fondato. La circostanza aggravante in esame, che ricorre nel caso in l'agente abbia commesso il fatto «avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.» è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo (Sez. 1, n.2667 del 30/01/1997, Rv. 207178) e ciò indipendentemente dall'accertamento 0 dalla semplice contestazione di un'associazione a delinquere di tipo mafioso (Sez. 6, n. 39795 del 29/05/2017, Cuomo, Rv. 271120, in motivazione;
Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525); essa oggi prevista dalla disposizione contenuta - nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen. che si pone in continuità normativa con l'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (cfr. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 39542 del 10/04/2018, Rv 273863) richiede che nell'occasione delittuosa contestata vi stato un effettivo ricorso al c.d. metodo mafioso che deve necessariamente concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato, anche in forma indiretta, la particolare coartazione psicologica evocata dall'art. 416 bis cod. pen. Non rileva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura mafiosa»; ciò che occorre è che l'agente ponga in essere una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni di tipo mafioso (cfr. Cass. sez. 6, n. 26326/2007 De Rito;
n. 21342/2007, Mauto;
Sez. 5, n. 39046//2007, Amura). Coerentemente con questa impostazione, è sufficiente per integrare l'aggravante in esame l'esecuzione della condotta delittuosa con modalità oggettivamente evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, evenienza che si verifica quando la violenza o la minaccia che integrano la fattispecie delittuosa esse stesse una vesteassumono 9 tipicamente mafiosa» (in questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025 01); comunque, è sempre necessario che le modalità esecutive valutate per la sussistenza dell'aggravante «presentino un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine» (Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018, Rv 273365). Il giudice di primo grado (pag. 12) e, più sinteticamente, la Corte di Appello (pag. 11) si sono uniformati a tali principi valorizzando in modo argomentato le caratteristiche oggettive dell'azione delittuosa come direttamente espressive della forza intimidatrice del vincolo associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. Dal contesto ambientale è stata desunta la evidente finalità intimidatoria della condotta di danneggiamento con l'uso di armi da fuoco e la sua natura strumentale rispetto al raggiungimento di obiettivi tipicamente perseguiti da consessi criminali di tipo mafioso notoriamente radicati nel territorio: l'episodio ai danni del TR è stato commesso a pochi giorni di distanza da altri due identici che, per essere stati eseguiti con l'uso della stessa arma e sempre ai danni di abitazioni di pregiudicati operanti nella zona (uno dei quali non ha nemmeno sporto denuncia) lasciano propendere, come si legge nella sentenza di primo grado per una causale unica ed evoca una matrice associativa». Dall'uso di un fucile mitragliatore, quindi di un'arma, normalmente non utilizzata per compiere reati di c.d. criminalità comune, dotata di micidiale potenzialità lesiva è stato desunto, il maggiore «effetto intimidatorio» non solo ancora una volta evocativo della provenienza dell'azione criminosa da associazioni di tipo mafioso ma anche direttamente funzionale ad un più efficace raggiungimento dell'obbiettivo criminoso perseguito con il singolo atto di danneggiamento.
1.5 Il quinto motivo relativo alla assenza di motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva è inammissibile perché costituisce la riproposizione, in termini più stringenti e specifici, di una doglianza contenuta nell'atto di appello ma espressa in termini così generici da dover essere qualificata, pur in assenza nella sentenza impugnata di una espressa statuizione sul punto, come inammissibile ab origine» (da ultimo cfr. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 Rv. 265878); attraverso di essa l'appellante, lungi dal formulare una critica ragionata sull'assenza di motivazione del tipo di quella formulata in questa sede, si era limitato a richiedere l'esclusione della recidiva contestata e riconosciuta in esito al giudizio di primo grado come semplice» (e non «reiterata e specifica» come, per mera svista, si legge nella sentenza di appello che nel rideterminare la pena ha inflitto un aumento nella misura prevista per la recidiva semplice). 10 Va, comunque, tenuto presente che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi, l'applicazione della recidiva facoltativa e, per converso, il rigetto della sua esclusione, ove richiesta nel grado di appello, impongono al giudice l'assolvimento di uno specifico onere motivazionale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 dep. 2012, Marciano', Rv. 251690), che può - tuttavia essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 e, рій di recente, Sez. 6 n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803). Orbene non può dubitarsi che i giudici di merito non solo nell'illustrare i criteri cui si sono attenuti nel determinare il trattamento sanzionatorio, specie nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma anche nell'argomentare sulla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso abbiano adeguatamente esplicitato anche le ragioni per le quali hanno confermato la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva;
si è, infatti, dato conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, ai sensi dell'art. 99 cod. pen., attraverso il riferimento non solo alla personalità negativa dell'imputato, desunta anche dal precedente penale specifico, ma anche alla portata e alla natura dei fatti delittuosi inquadrati «in un pericoloso contesto criminale», oltre che all'impiego esplicitamente valutato come «spregiudicato» di un'arma da guerra dalle potenzialità lesive così micidiali da evocare finalità intimidatorie tipicamente perseguite dalle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.
1.6 Anche il sesto motivo con cui si censura la quantificazione della pena e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per la sua genericità: il ricorrente non si è confrontato con le motivazioni delle sentenze di merito che ineccepibilmente hanno giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall'art. 62 bis c.p. e la dosimetria della pena (ed in particolare la scelta di una pena base, per la violazione più grave ex art. 81, comma 2, cod. pen., diversa dal minimo edittale) con l'adeguato esame degli elementi acquisiti e la corretta applicazione dei parametri considerati dall'art. 133 c.p. a fronte dei quali, per altro, non è stato evidenziato alcun significativo elemento di segno opposto, tale non potendosi valutare il ruolo marginale del FF nella consumazione dei reati (concretizzatosi nella sua mancata presenza durante l'esplosione ei colpi di mitragliatore) che è stato, invece, escluso dai giudici di merito che hanno optato, come già chiarito, per una diversa ricostruzione dei fatti.
P.Q.M.
11 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Alieno fosillo AN Aliffi Adriano Iasillo DEPOS TATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 12