Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 26857
CASS
Sentenza 17 febbraio 2017

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Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.

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  • 1Imbrattamento di cose altrui: non illegittimo costituzionalmente l’art. 639 c.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2025

    1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …

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  • 2Art. 635 c.p. Danneggiamento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Furto di sabbia: souvenir, reato o (mal)educazione ambientale?
    Elisa Teggi · https://www.iusinitinere.it/

    Premessa. Furto di sabbia, macro crimini in micro atteggiamenti. Con la chiusura della stagione estiva, si sa, è tempo di bilanci. E se al riguardo il nostro pensiero va immediatamente all'aspetto economico (dalla durata del soggiorno alla spesa media a famiglia, dalla dicotomia vacanza in Italia – vacanza all'estero alla presenza di stranieri ecc…), cioè a tutto ciò che concerne l'indotto a 360 gradi, in realtà esiste un'altra questione, ormai sempre più rilevante e problematica, che ancora troppo spesso viene percepita come secondaria (ammesso che venga percepita). Più nel dettaglio, si fa riferimento al fatto che ogni anno le nostre spiagge sono sempre un po' più povere, un po' più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 26857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26857
Data del deposito : 17 febbraio 2017

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