Sentenza 17 febbraio 2017
Massime • 1
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.
Commentari • 6
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1. Il fatto Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, era chiamato a decidere in seguito all'emissione di un decreto del pubblico ministero, con cui l'imputato era stato citato a giudizio per il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi degli artt. 639, secondo comma, e 61, primo comma, numero 5), cod. pen., perché, eventualmente in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, in orario notturno, dopo essersi introdotto all'interno di uno stabile condominiale, avrebbe raggiunto la porta d'ingresso dell'abitazione di un altro condomino, imbrattandola con escrementi, insieme al muro e al pavimento circostanti, e …
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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero …
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Premessa. Furto di sabbia, macro crimini in micro atteggiamenti. Con la chiusura della stagione estiva, si sa, è tempo di bilanci. E se al riguardo il nostro pensiero va immediatamente all'aspetto economico (dalla durata del soggiorno alla spesa media a famiglia, dalla dicotomia vacanza in Italia – vacanza all'estero alla presenza di stranieri ecc…), cioè a tutto ciò che concerne l'indotto a 360 gradi, in realtà esiste un'altra questione, ormai sempre più rilevante e problematica, che ancora troppo spesso viene percepita come secondaria (ammesso che venga percepita). Più nel dettaglio, si fa riferimento al fatto che ogni anno le nostre spiagge sono sempre un po' più povere, un po' più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2017, n. 26857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26857 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2017 |
Testo completo
26857 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/02/2017 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 405 Dott. MATILDE CAMMINO - Presidente - REGISTRO GENERALE N. 40000/2016 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Rel. Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO GIANLUCA N. IL 21/11/1971 avverso la sentenza n. 1830/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 27/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Perla loriUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Perla che ha concluso per l'emmulle mento sente rinvio helle sentente infufuate;
Udito, per la parte civile, l'Avv iluste le regolarità reglЛеде evvizi di rito;
че Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città (sez. Nardò) in data 27.6.2012, ha qualificato il fatto-reato ascritto a GIANLUCA GRECO, in atti generalizzato, ex artt. 110 e 635 c.p., riducendo per l'effetto la pena già ritenuta di giustizia dal primo giudice. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 635 c.p., nelle more depenalizzato. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il collegio rileva che il fatto contestato, a seguito della novella dell'art. 635 c.p. (D. Lgs. n. 7 del 2016), non è più previsto dalla legge come reato.
1. La Corte d'appello ha ritenuto, in fatto, accertato il solo danneggiamento della porta di ingresso>>.
1.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza in subiecta materia di orientamenti contrastanti: nel senso dell'esclusione dell'esposizione alla pubblica fede della porta d'ingresso di un esercizio commerciale, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181; della porta d'ingresso di un'abitazione, Sez. II, n. 44953 dell'11.10.2016, Rv. 268318; della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875; nel senso dell'esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534; della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626).
1.2. Ritiene il collegio di condividere il primo orientamento, senz'altro dominante, e ri-espresso più di recente, e cioè che non possa ritenersi che la porta d'ingresso di un locale sia, per sua vocazione, esposta alla pubblica fede (ritenendo il contrario, il fatto conserverebbe la sua rilevanza penale).
1.2.1. Deve, in proposito, premettersi che il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 cod. pen. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato (Sez. 2, n. 23550 del 12/05/2009).
1.2.2. Ciò premesso, deve convenirsi con la dottrina che l'esposizione di una res alla pubblica fede comporta che essa si trovi "fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto", per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la ratio della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella "minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose". Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla porta d'accesso ad un locale all'interno del quale sia presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l'aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificazione.
2. In virtù di tali considerazioni, il fatto accertato, non avente ad oggetto una res esposta alla pubblica fede, non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Cammino Sergio Beltrani ши DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 MAG. 2017 CANCELLIERE Claudia Pianelli- 2