Sentenza 8 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
1095 8 /01 C E T I O 4 7 REPUBBLICA ITALIANA 3 . 9 IN NOME DEL POPOLO IT 1 SSAZIONE LA CORT SUPREMADI Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 21990/99 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Cron. 23528 - Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione Rep. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Ud. 19/04/01 Dott. Antonio VELLA Consigliere- Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere- Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI ANGRI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CURZIO CICALA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO VILLANO, giusta delega a margine delALFONSO LONGOBARDI, ricorso;
2001 - ricorrente 224
contro
-1- IANNONE PE;
- intimato avverso la sentenza n. 1075/98 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli Avvocati Antonio VILLANO, Alfonso LONGOBARDI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del Alberto giurisdizione del giudice amministrativo, ricorso, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 28 aprile 1998 PE NN, premesso di aver espletato quale dipendente del Comune di Angri funzioni di cancelliere presso l'ufficio del giudice conciliatore presso lo stesso comune dal 1981 al 1994, conveniva detto ente dinanzi al gludice di pace di Nocera Inferiore chiedendo il pagamento di somme dovute per diritti di cancelleria riscossi dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Il giudice adito dichiarava la propria giurisdizione con sentenza non definitiva del 4 giugno 1998 (avverso la quale il Comune formulava riserva di impugnazione) e con successiva pronuncia definitiva del 6 ottobre 1998 accoglieva la domanda dell'attore. Avverso le due sentenze il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
PE NN non si è costituito. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame del primo motivo relativo alla questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso investe la statuizione della sentenza non definitiva del 4 giugno 1998, con cui è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La parte ricorrente sostiene che la cognizione della controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto 3 la pretesa attiene a funzioni svolte nell'ambito del rapporto di pubblico impiego di PE NN con il Comune di Angri. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di osservare, con riferimento alla richiesta di attribuzione di compensi diversi dallo stipendio per lo svolgimento delle mansioni del cancelliere presso l'ufficio del giudice conciliatore, che queste costituiscono proiezione dell'attività propria dei dipendenti comunali addetti all'ufficio stesso, e rientrano quindi nell'esplicazione del normali doveri d'ufficio (Cass. 20 novembre 1990 n.788, 30 marzo 1993 n.420). La pretesa fatta valere per ottenere i suddetti compensi trova dunque titolo diretto e immediato nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di questioni attinenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, secondo il disposto dell'art.45 comma 17 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.80. In accoglimento del primo motivo la sentenza non definitiva del giudice di pace di Nocera Inferiore del 4 giugno 1998 va dunque cassata senza rinvio, restando assorbita le altre doglianze, ed essendo travolte tutte le statuizioni rese nella controversia, per la quale deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si ravvisano glusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e dichiara assorbito il resto. Cassa senza rinvio la sentenza non definitiva in data 4 giugno 1998. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 19 aprile 2001 Il Presidenté Il Consigliere estensore Fabrom Miami CollaboratorCollaboratore di Cancellerie & A veа м Depositaro in Cancelleria 8 AGO. 2001 Roma, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERI Olleae 4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , E 1 A 9 P E 9 I N 1 - O D 1 I Z 1 E - A 1 C R I 2 T D . S I I U G I 9 E 3 C R E E A 8 D V 4 E . T 7 N 7 E 5