Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La disciplina del sussidio di malattia nel settore autoferrotranviario non si distacca da quella dettata per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2110 cod. civ., secondo il quale la determinazione di tale trattamento è rimessa, in mancanza di leggi speciali, alle norme collettive, agli usi e all'equità; tale trattamento, pertanto, attesane la natura contrattuale, è suscettibile di modifica da parte di norme di analoga natura, come legittimamente avvenuto con gli Accordi Nazionali del 1981 e 1982 e con l'Accordo sindacale aziendale del 1979, che, nel prevedere le indennità di presenza, di turno aziendale e domenicale, hanno escluso che dette indennità potessero incidere sulla determinazione del sussidio di malattia; ne consegue che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 41 del 1986 (prevedente all'art. 31 che le indennità assoggettate al contributo di malattia e conseguentemente da computare nel relativo sussidio devono essere calcolate con gli stessi criteri previsti dall'art. 12 legge n. 153 del 1969, e cioè secondo il principio di onnicomprensività' della retribuzione) le predette indennità di turno aziendale, di presenza e domenicale non possono essere computate nella base retributiva di riferimento ai fini della determinazione del sussidio di malattia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR AE, IA AS, SE VI, SI AS, LD VA, IN RI, DE IC LA, IS NC, DEL IS CIRO, SO ANIELLO, ESPOSITO AS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato EBE MELE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO COCCIA e TERESA LADDAGA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI - ACTP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, CORTE CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIANO RUGGIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE GIGANTE e MARIO PASSARO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2438/94 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 10/12/93 R.G.N. 25767/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/4/97 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi depositati il 31.7.1987 i nominati in epigrafe nella intestazione della sentenza tutti dipendenti dell'Azienda Consortile dei Trasporti Pubblici di Napoli con varie qualifiche ed operanti in turni di servizio avvicendati, convenivano in giudizio la loro datrice di lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo al Pretore di Napoli che, avendo lavorato, in ragione delle rispettive qualifiche, che imponevano turni di servizio avvicendati, tre domeniche al mese, percependo l'indennità di presenza nella misura di £. 570 giornaliere, l'indennità di turno nella misura di £. 500 giornaliere, l'indennità domenicale pari a £.
5.000 per ogni domenica lavorata, e l'indennità aziendale di turno nella misura di £. 300 giornaliere, indennità istituite da Accordi Nazionali di lavoro (v. Acc. Nazionali 21.5.1981 e 17.6.1982 e Acc. aziendale 8.2.1979) e lamentando che di detti compensi non si era tenuto conto nella determinazione del sussidio di malattia ad essi dovuto per i periodi di malattia dal 1 .1.1980, l'I.N.P.S. fosse condannato a corrispondere ad essi tutte le differenze retributive loro spettanti e che l'A.C.T.P. fosse parimenti condannata a risarcire il danno ad essi arrecato per la ritardata percezione del predetto sussidio nella esatta misura, il cui pagamento incombeva in concreto sulla stessa Azienda. Precisavano al riguardo che la inclusione si imponeva ai sensi degli artt. 23 ed 11 rispettivamente degli All. A) e B) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, dell'art. 3 C.C.N.L. del 29.10.1963 e dell'art. 37 del C.C.N.L. del 22.6.1976, i quali tutti escludevano dal calcolo del menzionato sussidio il solo compenso del lavoro straordinario prestato senza carattere di normalità, includendo, invece, tutte le altre componenti della retribuzione, ivi comprese quelle variabili, da considerarsi queste con il criterio della media delle competenze da essi percepite nell'anno precedente i periodi di assenza per malattia. I ricorrenti precisavano anche le diverse date a partire dalle quali avevano iniziato a percepire i singoli compensi.
L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio in data 11.1.1988 per l'udienza del 20.1.1988 e quindi tardivamente, non avendo rispettato il termine di cui all'art. 416, 1 co., c.p.c., eccependo, in via principale, la nullità dei ricorsi per difetto di indicazione dei presupposti di fatto (che avrebbe determinato il difetto di giurisdizione del giudice adito), la inammissibilità o improcedibilità delle domande per mancanza di ricorso amministrativo, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande perché infondate o perché in gran parte i vantati diritti prescritti, ai sensi dell'art. 6 ult. co., della legge n. 138/1943 (decorso di un anno dal verificarsi dei singoli stati di malattia). L'I.N.P.S., comunque, sosteneva che soltanto le competenze aventi carattere continuativo e pagabili nella stessa misura per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, erano considerate utili ai fini della determinazione della relativa indennità, ma non le competenze variabili, cioè quelle percepite saltuariamente dagli agenti;
e poiché questi nulla avevano specificato in ordine alle indennità di cui al ricorso, non sarebbe stato possibile stabilire la fondatezza delle pretese, le quali, anche per tale motivo erano inammissibili e sfornite di prova.
Deduceva, altresì, che il sussidio era stato anticipato dall'Azienda e poi da questa conguagliato con i contributi dovuti, senza che esso Istituto avesse avuto dall'azienda alcuna informativa sulle varie indennità di cui ora si pretendeva l'incidenza sul sussidio medesimo, per cui esso si era limitato a rimborsare quanto già anticipato ai lavoratori, ignorando se l'indennità pagata fosse stata correlata agli emolumenti accessori computabili: la responsabilità della eventuale erronea liquidazione del sussidio doveva cadere, quindi, esclusivamente sull'Azienda datrice di lavoro, nella sua qualità di "adjectus solutionis causa". Anche l'A.C.T.P. di Napoli si costituiva in ritardo (il 12.1.1988), chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle domande per genericità o di rigetto per infondatezza delle stesse nel merito anche per maturata prescrizione (decennale e quinquennale) deducendo, tra l'altro, anche che la esclusione dal computo del sussidio delle indennità di presenza, turno e domenicale di cui ai n.ri 4 e 5 dell'Acc. naz. 21.5.1981 era legittima, essendo ciò espressamente previsto dall'Accordo medesimo, il quale ben poteva derogare alla previsione di cui ai precedenti accordi sindacali, tra cui quella dell'art. 37 C.C.N.L. del 1976, riferito solo al trattamento di malattia erogato dalle vecchie Casse di Soccorso, da tempo abolite;
che la contrattazione collettiva, data la devoluzione ad essa di ogni competenza salariale, non poteva incontrare limiti in norme di legge;
che gli artt. 23 e 11 dell'All. B al R.D. n. 148/1931 non affermavano alcun principio di omnicomprensività ai fini del computo del sussidio di malattia, non previsto neanche dall'art. 2110 c.c. Per quanto concerneva l'indennità di cui all'A.S.A. dell'8.2.79 l'A.C.T.P. precisava, inoltre, che lo stesso Accordo aveva escluso che l'indennità aziendale di turno spettasse agli agenti fruenti dell'indennità di lavoro intenso di cui al precedente A.S.A. del 6.2.1975 ed effettuanti lavoro straordinario fisso e continuativo di turno, per cui i ricorrenti, avendo goduto di ultima tale indennità in base alle qualifiche da ciascuno di loro dichiarate, non avrebbero mai potuto godere dell'indennità di turno suddetta;
ed infine, che, anche per quegli agenti che l'avessero goduta dal 1 .11.1982, la stessa indennità sarebbe stata trasformata in un compenso fisso mensile di £. 104.000 mensili per gli agenti operanti in un turno fisso di £. 117.000 mensili per quelli operanti in un turno avvicendato, la quale sarebbe stata poi denominata indennità di recupero della produttività con l'accordo del 9.2.1984: che, essendo state tali indennità fisse mensili sempre erogate nella medesima misura, a prescindere dalla presenza o meno in servizio dei dipendenti, quindi anche nei periodi di assenza per malattia, null'altro i dipendenti stessi avrebbero potuto pretendere al medesimo titolo.
L'A.C.T.P. faceva ancora presente che, essendo state le indennità di cui all'A.S.A. del 1981 erogate solo dal mese di giugno del 1981, i ricorrenti non potevano far decorrere le loro richieste dall'anno 1980 in poi.
Il Pretore, quindi, riuniti i ricorsi, con sentenza del 6 - 7.12.1989, dichiarò inammissibili le domande e compensava le spese tra le parti;
ritenendo che le domande fossero estremamente generiche, non contenendo nessuna di esse l'indicazione del sussidio di malattia percepito o la precisazione dell'effettiva fruizione del sussidio stesso, per cui poteva parlarsi anche di carenza di interesse ad agire, non potendosi conoscere se i ricorrenti fossero stati o meno ammalati nel periodo per cui era causa.
Avverso detta sentenza proponevano appello i lavoratori, sostenendo che ciascuno di essi aveva depositato agli atti i propri "statini-paga", dai quali ben si sarebbero potuto ricavare i periodi di assenza per malattia e quindi da essi desumere la certezza della sussistenza del loro interesse ad agire al fine di ottenere una pronuncia di mera condanna generica delle controparti al pagamento del sussidio di malattia, divenendo così necessaria la indicazione del sussidio percepito e di quello da percepire solo nel successivo giudizio di quantificazione delle loro pretese.
Gli appellanti ribadivano nel merito le loro tesi sulla natura legale del sussidio in questione anche alla luce della previsione dell'art. 74 della legge n. 833/1978 ed affermavano che l'I.N.P.S. dal 1986 aveva riconosciuto la fondatezza della loro pretesa;
lamentavano, ancora, l'applicabilità dell'art. 6, ult. co., L. n.138/1943 alle prestazioni delle Casse di Soccorso Aziendali.
Sostenevano, infine, che la domanda svolta contro l'A.C.T.P. - contrariamente all'assunto del primo giudice - non era mai stata subordinata a quella proposta nei confronti dell'I.N.P.S., ma aveva un carattere autonomo, poiché il riferimento alla svalutazione monetaria aveva solo il significato di indicazione di un parametro per determinare la misura del danno ad essi procurato dall'illegittimo comportamento aziendale.
Si costituivano l'azienda e l'Istituto, chiedendo la conferma delle sentenze di 1 grado, e ribadendo le tesi svolte in prime cure. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12.11 - 10.12.1993, ritenne ammissibili i ricorsi ma, in riforma della sentenza impugnata, rigettò perché infondate nel merito le domande degli appellanti, dichiarando compensate le spese di lite, così motivando. 1) Circa l'ammissibilità dei ricorsi, il Giudice di Appello osservava che gli appellanti anche nello speciale rito del lavoro ben avrebbero potuto richiedere una sentenza di mero accertamento del loro diritto a differenze retributive per i periodi di assenza per malattia e quindi una condanna generica dell'I.N.P.S. a corrispondere tali differenze salariali;
a tale fine non occorreva accertare l'attualità della lesione del diritto, ma era sufficiente la mera potenzialità della lesione, la quale sussisteva nella fattispecie, tenuto conto che la questione era certamente controversa tra le parti, come si evinceva dalle difese degli appellati dove si disconosceva il diritto dedotto dagli appellanti, secondo cui si doveva tenere conto nella determinazione del sussidio di malattia delle indennità sopra specificate: esisteva, in conclusione, una situazione di obiettiva incertezza concreta ed attuale, giustificante l'intervento del giudice a pronunciarsi sulla questione. Ed anche se nel successivo giudizio di quantificazione si fosse accertato che i lavoratori non avevano subito alcun danno, la loro domanda ben poteva essere respinta nonostante la pregressa pronuncia sull'"an debeatur".
Solo se gli appellanti avessero chiesto una sentenza di condanna specifica sarebbe occorso l'indicazione sia dei periodi di malattia da ciascuno di essi effettuati sia dei compensi singolarmente percepiti;
ma essi avevano chiesto solo una sentenza di accertamento ed era sufficiente a tal fine che dai fogli paga prodotti risultasse che i lavoratori avessero goduto di alcuni periodi di malattia, ricevendo una retribuzione dalla quale l'I.N.P.S. e l'A.C.T.P. avevano escluso il compenso delle indennità in questione: anche sotto tale profilo pertanto, era rimasto provato il loro interesse attuale e concreto ad ottenere una sentenza di accertamento e di condanna generica. D'altra parte i lavoratori avevano anche indicato nei ricorsi di primo grado le ragioni giuridiche delle loro pretese, a prescindere dal rilievo che le norme giuridiche eventualmente applicabili avrebbero dovuto essere individuate d'ufficio dal giudice. In particolare, i ricorrenti avevano invocato una specifica normativa legale dalla quale assumevano essere previsto un criterio di omnicomprensività ai fini del computo di tutti gli istituti indiretti, compresa l'indennità di malattia, specifica normativa che non avrebbe potuto essere derogata dalla contrattazione collettiva del settore.
Le domande degli appellanti dovevano, dunque, essere esaminate nel merito, tenuto anche conto che erano state precedute dalle domande amministrative, dai prescritti ricorsi gerarchici e dalla domanda di riliquidazione della indennità rivolte al Comitato di Vigilanza dell'I.N.P.S., e da considerarsi respinte per silenzio rifiuto;
e ciò in contrasto con quanto ex adverso infondatamente sostenuto. I ricorsi giudiziari, quindi, erano anche procedibili ex art. 643 c.p.c. e comunque la relativa eccezione (e decisione) avrebbe dovuto essere opposta nel termine ultimo e definitivo dal 20.1.1988, data della prima udienza di discussione del giudizio di 1 grado. 2) Passando, quindi, all'esame della eccezione di prescrizione, osservava il Tribunale, che, soggiacendo la stessa al regime delle preclusioni e delle decadenze previste dal rito del lavoro (art. 416, 2 co., c.p.c.) le parti che l'avevano sollevata (l'I.N.P.S. e l'A.C.T.P.) essendosi costituite tardivamente rispetto alla suddetta udienza di discussione, erano decadute dal proporla già in prime cure e ciò esimeva quel Collegio dal prenderla in considerazione perché oramai definitivamente preclusa. 3) Nel merito osservava il giudice di appello: A) l'indennità di turno, di cui all'art. 12 dell'A.S.A. (Acc. sindacale Aziendale) dell'8.2.1979, non spettava, per espressa previsione, "agli agenti che fruiscono della "indennità di lavoro intenso", di cui all'accordo sindacale del 6.2.1975, nonché a quelli che "avessero effettuato straordinario fisso e continuativo, secondo turni di servizio predeterminati" o che "comunque effettuano straordinario fisso e continuativo in prosecuzione del normale orario di lavoro". Tra i ricorrenti il CA ed il ST, come si evinceva anche dai documenti prodotti già percepivano la indennità di lavoro intenso, pari ad un compenso uguale a quello di 60 ore di straordinario mensile, confluita nelle cosiddette competenze accessorie sostitutive delle predette 60 ore.
B) Alla stessa conclusione doveva pervenirsi anche in relazione ai dipendenti AS ed RV che, certamente svolsero, percependo il relativo compenso, lavoro straordinario continuativo di turno, facendo entrambi parte della categoria del personale viaggiante, che tale tipo di lavoro era tenuto a prestare, almeno fino al 31.10.1982, data - a partire dalla quale tali prestazioni straordinarie furono abolite in forza di un successivo A.S.A. Tutti i suddetti, pertanto, fino a tale epoca, effettuando prestazioni straordinarie di turno, non avrebbero potuto percepire anche tale particolare indennità, mentre dalla stessa data in poi, percepirono non la detta indennità, bensì un compenso, denominato inizialmente N.O.L.I.P., pari - come risultava dagli statini-paga prodotti - a £. 117.000 mensili (fisse) (da cui si traeva che gli stessi prestavano servizio in turni avvicendati, poiché l'importo mensile della stessa indennità era pari a £. 104.000 per coloro che osservavano dei turni fissi di servizio come previsto dall'A.S.A. del 7.7.1982 che le aveva istituite e dal successivo A.S.A. del 9.2.1984, che attribuì agli agenti anche altri compensi a fronte dell'abolizione delle prestazioni di lavoro straordinarie per un totale di £. 240.000 lorde, di cui £. 117.000 per produzione N.O.L.I.P., £. 91.937 per C.A.S. N.O.L.I.P. e £. 31.063 per C.A.U. N.O.L.I.P.) Lo stesso A.S.A. del 1984 espressamente aveva previsto, in sostituzione della vecchia indennità di turno, un ulteriore compenso perequativo pari alla differenza tra le suddette £. 240.000 e la somma di £. 117.000 o 104.000 di cui sopra in favore di tutti gli agenti dell'A.C.T.P., sia nell'ipotesi che avessero svolto in passato il lavoro straordinario di turno, sia in quello che non lo avessero mai effettuato, oltre - per questi ultimi - un assegno perequativo pari alla differenza tra le suddette £.
240.000 e la indennità di recupero della produttività, sostitutiva di quella di turno, erogata a partire dal 1 .11.1982 e chiamata di recupero della produttività dal successivo accordo del 9.2.1984;
indennità erogata in misura fissa mensile anche nei periodi di assenze per malattia (come si evinceva dagli stati paga). Più precisamente, dopo la descritta trasformazione, la vecchia indennità di turno, essendo confluita nelle C.A.U. base o nelle C.A.S. sostitutive base, era entrata a far parte della cosiddetta retribuzione normale di cui all'art. 1 C.C.N.L. del 12.3.1980 in vigore dal 1 .
1.1980 sulla quale si calcolavano i contributi anche ai fini dell'indennità di malattia, dei quali importi, pertanto, già si teneva conto ai fini del pagamento del relativo sussidio almeno dal 1 .11.1982 in poi.
C) Con riferimento, poi, ad altri ricorrenti, ossia il EL AI, il De EL, il SO, il AN ed il GI, pur appartenendo essi a qualifiche in relazione alle quali si ignorava che se i dipendenti stessi avessero svolto in passato lavoro straordinario di turno risultava, tuttavia che essi percepirono l'indennità denominata N.O.L.I.P. nella misura fissa di £. 117.000 mensili lorde, almeno dopo il 1 .11.1982 in poi (come risultava dagli statini paga mensili prodotti), e della quale fruirono anche nei periodi di assenza per malattia.
Concludeva, quindi, il Tribunale che le domande di tutti i predetti ricorrenti relative all'inserimento della indennità di turno in esame non poteva in alcun caso trovare accoglimento perché (in sintesi):
a) il CA ed il ST avevano percepito in passato l'indennità di lavoro intenso e quindi non potevano conseguire anche l'indennità di turno;
b) il NO ed il AS avevano percepito il compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo di turno, prestando servizio in turni avvicendati, e successivamente la (conseguente) indennità denominata N.O.L.I.P. dal 1 .11.1982 in poi, e quindi non potevano avere goduto in precedenza dell'indennità di turno fino al 31.10.1982, la quale perciò non poteva essere calcolata ai fini del sussidio di malattia, mentre l'indennità fissa mensile N.O.L.I.P. era stata corrisposta anche durante i periodi di assenza per malattia;
c) per la stessa considerazione valeva per il EL AI, De EL, SO, AN e ER almeno per il periodo successivo al 1 .11.1982, quando percepirono la menzionata indennità fissa mensile, mentre anteriormente a tale data l'indennità di turno sarebbe stata computabile, solo se i suddetti avessero dimostrato di averla effettivamente percepita ma, in mancanza di tale prova, non desumibile dagli stati paga prodotti, tutti successivi al 1 .11.1982, la loro domanda andava rigettata.
d) Per quanto concerneva, infine, i ricorrenti AI ed OS doveva desumersi che essi, - non risultando avere percepito l'indennità denominata N.O.L.I.P. -, non avessero mai prestato servizio in turni avvicendati, ne' avessero mai percepito in passato l'indennità di turno, la quale avrebbe dovuta essere sostituita dalla detta indennità N.O.L.I.P.; per cui ai fini del sussidio in parola per i due suddetti lavoratori non potevano essere considerate neanche le indennità di cui al punto n. 5, lett. a) e b)
dell'Accordo Nazionale del 1981, perché queste spettavano solo al personale viaggiante e di macchina ovvero a quello che prestava servizio in turni avvicendati, mentre ciò doveva escludersi per il AI e per l'OS che non effettuavano tali turni avvicendati, dato che, in tale ipotesi, avrebbero goduto dell'importo fisso di £. 117.000.
e) Anche il CA ed il ST non potevano pretendere nulla per le indennità di cui al punto n. 5, lett. a) e b) dell'Accordo del 1981 mai percepite in concreto, perché non avevano svolto turni avvicendati, atteso che gli agenti con qualifica impiegatizia lavorano in turni fissi e comunque perché dai loro statini paga non risultava che i suddetti avessero percepito un compenso più elevato, pari a 60 ore di lavoro straordinario mensile.
4) Infine, per tutti i ricorrenti e per tutte le indennità da essi reclamate ai fini del computo del sussidio di malattia, l'indagine era consentita solo fino al 31.12.1985, perché dal 1 .
1.1986 era venuta meno la materia del contendere tra le parti, considerato che la legge 28 febbraio 1986 n. 41 aveva stabilito, all'art. 31, che le indennità da assoggettare a contribuzione di malattia e di conseguenza da computare nel sussidio del quale si discute avrebbero dovuto essere calcolate con gli stessi criteri previsti dal 2 comma dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153. Dalla suddetta epoca,
quindi, doveva essere assoggettato a contribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dal rapporto di lavoro (ad eccezione di specifiche e tassative indennità, in nessuna delle quali rientravano le voci per cui era causa), onde era evidente che tutte le indennità in questione erano già state inserite nella base contributiva e retributiva sulla quale calcolare il suddetto sussidio di malattia (a prescindere dalla loro saltuarietà o meno), il quale era stato percepito dai lavoratori nella misura dovuta, anche in conformità delle circolari dell'I.N.P.S. che in tal senso avevano disposto.
5) Da tale data, dunque, nessuna pronuncia andava emessa, specie tenuto conto che trattavasi di azioni di mero accertamento e di condanna generica, dovendosi escludere che i ricorrenti potessero vantare anche una mera potenzialità dannosa dal comportamento delle controparti, in quanto, per il principio d'automaticità delle prestazioni previdenziali, essi avrebbero ugualmente ottenuto il sussidio di malattia con l'inclusione dei compensi in questione;
e nell'ipotesi di diritto, ad eventuali differenze, dovute ad errori od omissioni nelle comunicazioni del loro datore di lavoro all'Istituto previdenziale, essi avrebbero potuto farle valere nel successivo giudizio di quantificazione, con la indicazione specifica dei motivi per i quali essi ritenevano in concreto erronea la misura del sussidio ad essi erogato, essendo stata in diritto riconosciuta la fondatezza della loro richiesta dall'I.N.P.S. con la emissione delle menzionate circolari.
6) Quanto alla legittimazione passiva, osservava il Tribunale che ogni domanda attinente il sussidio di malattia doveva essere rivolta all'I.N.P.S. e non al datore di lavoro, il quale non è titolare del rapporto giuridico controverso. Invero, dopo la soppressione delle Casse di Soccorso Aziendali, alle quali incombeva il pagamento del sussidio di malattia dal 4 al 180 giorno di assenza (all. A e B al R.D. n. 148/1931), avente natura previdenziale (art. 23, All. A al R.D. cit.), soppressione disposta con legge 17 agosto 1974 n. 306 (di conversione del D.L. 8 luglio 1974 n. 264), a decorrere dal 1 .1.1980, la prestazione suddetta fu posta a carico dell'I.N.P.S. secondo la normativa previgente, per cui l'unico soggetto legittimato nei confronti degli istanti è solo tale istituto, mentre il datore di lavoro ha il solo obbligo di anticipare il menzionato sussidio agli interessati, senza alcuna eventuale responsabilità di tipo risarcitorio.
Di conseguenza e considerato che la prestazione in esame prescinde dalla regolarità della contribuzione a suo tempo versata, non vi era necessità che al presente giudizio partecipassero tutti i soggetti del rapporto trilatere "assicurativo e previdenziale";
solo se i contributi fossero prescritti - ipotesi non ricorrente nella fattispecie - avrebbe potuto agirsi nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno subito dal lavoratore che avesse perso il sussidio di malattia. Avendo, invece, nel caso concreto l'I.N.P.S. ancora diritto di riscuotere i dovuti contributi, non può essere applicato il 2 comma dell'art. 2116 c.c. ed ogni azione in ordine alla misura del sussidio deve essere proposta nei confronti del solo Istituto previdenziale, anche sotto il profilo risarcitorio, poiché in ogni caso i lavoratori avrebbero diritto a percepire dall'I.N.P.S. il sussidio nella esatta misura, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali, per effetto della sent. n. 156/1991 della Corte Costituzionale, dal 120 giorno successivo all'insorgenza del diritto e fino al saldo, accessori che prescindono da qualsiasi responsabilità dell'Istituto debitore e sono dovuti al creditore per il mero ritardo nella liquidazione della prestazione principale. Il Giudice di appello precisava che quanto fin qui detto valeva solo per il sussidio di malattia vero e proprio (dal 4 giorno di assenza in poi), in quanto nulla i ricorrenti avevano richiesto per le prime 3 giornate di malattia e nella misura del restante 50%, integrazione dovuta solo dall'Azienda; lo stesso ragionamento valeva anche con riferimento alla quota (del 50%) dell'indennità di malattia per i primi 3 giorni, posta a carico delle Casse di Soccorso Aziendali (art. 37, 5 co., C.C.N.L. del 23.7.1976).
7) Conseguentemente le domande attrici andavano esaminate solo nei confronti dell'I.N.P.S. per quella parte del sussidio posta a suo esclusivo carico, ma, anche ritenendo che al detto Istituto fosse stata chiesta la integrazione del 50% del trattamento economico dovuto per i primi 3 giorni, la domanda doveva essere respinta, in quanto il principio di omnicomprensività della retribuzione non vale per qualsiasi istituto indiretto e specie per l'indennità durante i periodi di malattia nei quali nulla sarebbe spettato al lavoratore, se non vi fosse stata la norma di cui all'art. 2110 c.c., in quanto la mancata prestazione lavorativa dipendeva da una causa di impossibilità sopravvenuta non determinata dal datore di lavoro. Proprio per tale motivo l'art. 2110 c.c. demanda alla sola normativa collettiva la fissazione dei criteri sulla scorta dei quali va determinata la retribuzione per il dipendente assente per malattia, la quale, pertanto, non deve essere stabilita in maniera omnicomprensiva. Nè tale principio di omnicomprensività può ricavarsi dalle specifiche norme disciplinanti il settore in esame, in quanto l'art. 23 All. A al R.D. n. 148/1931 si limita ad affermare che "il sussidio è pari allo stipendio o paga e competenze accessorie sulle quali si effettuano le ritenute", senza indicare i criteri in base ai quali una determinata competenza accessoria debba (o meno) essere assoggettata a ritenuta. La tacita disposizione non solo consente di ritenere che al dipendente sia possibile attribuire competenze accessorie non soggette a ritenuta, ma porta ad escludere che con la dizione "competenze accessorie" il legislatore si sia riferito a qualsiasi emolumento percepito dagli autoferrotranvieri. Invero, in questo particolare rapporto le competenze accessorie (oggi confluite nella voce Competenze Accessorie Unificate o C.A.U. base di cui al punto 4 dell'art. 1, in relazione all'art. 4 del C.C.N.L. del 1980) costituiscono solo delle voci specifiche della retribuzione dell'agente autoferrotranviario, che non si identificano con qualsiasi emolumento percepito. In particolare, per competenze accessorie si intendevano solo quelle previste dall'art.13 del C.C.N.L. del 1976, il quale le distingueva espressamente da tutti gli altri premi, competenze ed indennità varie (tra cui anche quelle per cui è causa) disciplinati da altri articoli specifici del C.C.N.L. sopra citato. Distinzione questa che permaneva anche nel vigore del successivo C.C.N.L. del 1980 (vigente all'epoca dei fatti per cui era causa), il quale ha disposto la confluenza nella retribuzione normale, solo per le competenze accessorie propriamente definite, sotto la voce "C.A.U. base", mentre per i premi, i compensi e tutte le restanti indennità ha disposto l'esclusione (punto n. 8 dell'art. 1 C.C.N.L. 1980) dal concetto di retribuzione normale, facendole confluire, in quanto collegate ad effettive prestazioni di servizio, tra quelle previste dal successivo art.
9. La dizione "competenze accessorie", del resto, è stata mutuata dalle parti sociali dalla legge e cioè dall'art. 1 R.D. n. 148/1931, il quale parla non solo di stipendio o paga e delle competenze accessorie, ma anche di "ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale", demandando il tutto all'autonomia collettiva e specificando (con la menzionata distinzione degli emolumenti) il carattere tecnico della dizione "competenze accessorie", le quali non esauriscono gli emolumenti spettanti al personale autoferrotranviario. Quindi non può ritenersi che l'art. 23 regolamento All. A) al R.D. n. 148/1931 abbia adottato la sopra riportata espressione in maniera generica ed esaustiva di tutti i compensi spettanti al medesimo personale: al contrario l'espressione è stata assunta nel suo specifico significato tecnico solo per quelle voci espressamente individuate come tali dalla normativa collettiva del settore e non per tutti gli emolumenti di fatto goduti.
8) Il principio di omnicomprensività non è neanche desumibile dall'art. 11, 1 co., All. B) al R.D. n. 148/1931, dovendo il sussidio essere calcolato "sull'intero stipendio o paga (con il termine "intero" non esprimendosi un criterio omnicomprensivo, ma solo la percentuale spettante all'agente: 100% dal 4 al 180 giorno di malattia) e sulla media dell'ultimo anno delle competenze accessorie sulla quale si effettuava la ritenuta;
e quindi solo di alcuni tra i vari emolumenti retributivi spettanti all'agente. Invero, ai sensi dell'art. 2, 1 co., All. B), richiamato dall'art. 11 citato, ult. comma, la ritenuta di cui sopra andava effettuata con gli stessi criteri ed in base alle stesse norme adottate in materia d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, e cioè limitatamente alle competenze accessorie propriamente denominate. Anche per le competenze accessorie vere e proprie, dunque, il principio di omnicomprensività non discendeva direttamente dalla normativa di cui agli All.ti A) e B) al R.D. n. 148/1931, in quanto l'art. 1, 2 co., R.D. n. 148/1931, rimette alla contrattazione collettiva tutta la materia delle retribuzioni spettanti agli agenti, bensì discendeva dal rinvio fatto dalle citate norme alla disciplina in materia di assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
9) In conclusione, nella materia in esame, il principio di omnicomprensività della retribuzione non deriva da alcuna norma di legge, ma solo dalla contrattazione collettiva (artt. 36 e 37 C.C.N.L. 1976, i quali avevano assoggettato a contribuzione di malattia la retribuzione già assoggettata a contribuzione previdenziale dall'art. 20 legge 28 luglio 1961 n. 830, norma a quella data (1976) già sostituita dall'art. 5 legge 29 ottobre 1971 n. 889, il quale, aveva stabilito una nozione meno ampia di retribuzione base già prima del contratto coll. del 1976. Con la conseguenza che, tale disciplina contrattuale avrebbe potuto essere derogata da successive disposizioni contrattuali, di analoga natura ed efficacia. E proprio questo era avvenuto nella specie per le indennità di presenza, giornaliera e domenicale, previste dagli artt. 4 e 5 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981.
Quest'ultimo, invero, aveva previsto quelle indennità per ogni giornata (feriale o domenicale) nelle quale vi fosse stata un'effettiva presenza in servizio dell'agente autoferrotranviario ed aveva stabilito espressamente che le medesime non sarebbero state erogate ai lavoratori se questi fossero rimasti assenti dal servizio per qualsiasi motivo (ivi compresa la malattia). Inoltre, le parti sociali pure espressamente esclusero quelle indennità dal concetto di "retribuzione normale" (di cui all'art. 1, ult. co., C.C.N.L. del 1980 citato), testualmente prevedendo, che esse non avrebbero dovuto essere considerate come utili agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro" di quel personale. Tale esclusione rimasta in vigore anche con il successivo Accordo del 17.6.1982, che aveva raddoppiato la misura delle indennità a decorrere dal 1 .4.1984, senza modificare la precedente disciplina, era del tutto legittima nella specifica materia, dove non esiste norma di legge inderogabile a limite dell'autonomia collettiva. E pertanto ben potevano, accordi sindacali modificare in pejus precedenti disposizioni contrattuali collettive. 10) Uguale ragionamento valeva anche per l'indennità di turno, della quale si era parlato specificatamente per ciascun dipendente. Anch'essa, infatti, era stata dall'originario A.S.A. del 1979 attribuita agli agenti solo per ogni giornata d'effettiva presenza al lavoro, con implicita ma inequivoca esclusione della sua spettanza in caso di assenza dal servizio, anche se giustificata. La suddetta indennità, inoltre, dopo l'entrata in vigore del contr. coll. del 1980, il quale - come detto - aveva escluso dalla retribuzione normale, a parte le indennità tassativamente indicate, le altre indennità saltuarie e variabili comunque collegate ad effettive prestazioni lavorative (e quindi anche quelle percepite con continuità per ogni turno di servizio), fu espressamente inclusa dalle parti sociali tra quelle denominate "saltuarie e variabili", ai sensi del successivo A.S.A. del 31.7.1981, a conferma della loro comune intenzione al riguardo.
Con ciò - precisava il Tribunale - non si voleva escludere che le indennità in esame sempre percepite dai ricorrenti per ogni loro turno d'effettiva presenza in servizio non avessero natura retributiva, ma solo rilevare che le parti sociali collettive avevano espressamente voluto che i suddetti compensi o altre indennità, da tenere ben distinte dalle competenze accessorie propriamente dette, dovessero essere escluse dalla retribuzione normale, utile al calcolo dei restanti istituti contrattuali, ivi compresi il sussidio di malattia e la sua integrazione a carico del solo datore di lavoro, tenuto conto che tutti questi contratti, sia aziendali che nazionali, sono successivi a quello del 1976, nel quale unicamente si rinveniva il criterio omnicomprensivo della retribuzione utile ai fini del sussidio di malattia, sempre di natura pattizia, anche se la legge n. 833/1978 si era richiamata ad esso per stabilire la temporanea disciplina del detto trattamento dall'anno 1980 in poi e fino alla successiva legge di regolamentazione del settore, quella finanziaria del 1986, in vigore dal 1 .
1.1986 in poi.
11) In conclusione, non poteva neanche ritenersi che il datore di lavoro, nel denunziare all'I.N.P.S. le retribuzioni normali (utili per il computo del sussidio di malattia fino al 31.12.1985), escludendo le indennità definite dalle parti sociali "saltuarie e variabili" allo scopo di tenerle fuori dal concetto di retribuzione utile per il computo degli altri istituti contrattuali, si fosse reso responsabile nei confronti dei suoi dipendenti di un'omissione dalla quale gli stessi possano aver subito un danno risarcibile per effetto della decurtazione del sussidio in parola ad essi dovuto dall'I.N.P.S. e ad essi anticipato dal datore di lavoro, in quanto l'azienda si era attenuto al tenore letterale e sostanziale della clausola contrattuale in questione, che ben poteva derogare come già rilevato alla più ampia previsione di cui agli artt. 36 e 37 del C.C.N.L. del 1976, d'analoga efficacia e natura, oltre la già
ritenuta origine esclusivamente contrattuale per il suddetto periodo transitorio, del criterio omnicomprensivo della retribuzione ai fini del calcolo del sussidio di malattia.
Avverso tale sentenza i soccombenti propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'A.C.T.P. si costituisce con controricorso, l'I.N.P.S. con sola procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e sgg., mancato esame di punti decisivi della lite, omessa, contraddittoria ed illogica motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) e sostengono quanto segue. Sia l'I.N.P.S. che l'A.C.T.P. non avevano nei gradi di merito mai negato che essi dipendenti avessero ricevuto la indennità di cui all'Accordo nazionale del 1981; avevano solo negato la computabilità di essa nel sussidio di malattia, ammettendo quindi la corresponsione dell'emolumento in questione, circostanza questa che, di conseguenza, essi non erano affatto tenuti a provare. Circa l'A.S.A. del 1979 doveva essere precisato che il CA ed il ST, in virtù delle qualifiche rivestite e dell'appartenenza al 5 livello, hanno percepito la c.d.
"indennità di lavoro intenso" dal 1986, ai sensi dell'accordo del maggio 1985, per cui essi per il periodo 79/82 certamente non avevano percepito l'indennità di lavoro intenso, ma ricevettero la indennità di turno.
I ricorrenti AS e NO, per le loro qualifiche (autista e bigliettaio), lavoravano in turni avvicendati e quindi percepirono la indennità di turno, come attestato dallo stato paga di dicembre 1982 per il LD e dallo stato paga di agosto 1982 per il NO e come confermato da quanto si legge nella comparsa di 1 grado dell'A.C.T.P., alla pag. 4: "inoltre per i dipendenti che godevano della indennità per cui è causa (indennità di turno A.S.A. 1979), la stessa a partire dal 1 .11.1982 fu sostituita da un compenso fisso nella misura di £. 104.000 per il turno fisso e di £. 117.000 per i turni avvicendati". Tale somma è l'equivalente mensile della ex indennità di turno, il cui importo era stato elevato con l'accordo del 7.7.1982 (£.
4.000 x 26 = £.
104.000; £.
4.400 x 26 = £. 117.000: la percezione del N.O.L.I.P., quindi, costituisce la prova della precedente corresponsione della indennità di turno, sostituta dagli importi N.O.L.I.P. Circa i ricorrenti AI ed OS è agli atti la prova che essi percepivano il N.O.L.I.P. in £. 117.000 (stato paga giugno 1983 per il primo e stato paga maggio 1983 per il secondo) e quindi la prova che essi hanno percepito l'indennità di turno, considerato che - come afferma il Giudice di merito - questa era stata sostituita dal compenso N.O.L.I.P.
In conclusione, vi è agli atti la prova che tutti i ricorrenti hanno percepito fino al 31.12.1981 la indennità prevista dall'A.S.A. del 1979.
Con il secondo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 23 all. A e 11 all. B al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 20 legge 28 luglio 1961 n. 830, dell'art. 74 legge n. 833 del 1978,
artt. 1362 e segg. c.c., in riferimento agli artt. 3 C.C.N.L. del 27.10.1963, 36 e 37 C.C.N.L. del 22.6.1976, 14 C.C.N.L. del 12.3.1980, 1 dell'Accordo naz. del 21.5.1981 (art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c.) ed infine manifesta illogicità e contraddittorietà - espongono quanto segue.
Il trattamento economico di malattia spettante agli autoferrotranvieri è legalmente regolamentato dallo statuto tipo delle Casse di soccorso per il personale ferroviario, allegato sub B al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, il quale, all'art. 11 prevede che il sussidio è corrisposto dalla Cassa solo dal quarto giorno di malattia ed è commisurato all'intero stipendio o paga e all'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, con fissazione, quindi, del principio di corrispondenza fra ritenuta e prestazione: tutto ciò in attuazione di quanto già predisposto dall'art. 23 del Regolamento All. A al citato R.D. n. 148/1931. Dall'art. 2 dello statuto, poi, la ritenuta a favore della Cassa è riferita a stipendio o paga e competenze accessorie "sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia", con la conseguenza che il sussidio di malattia è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. Il contributo a favore delle Casse di Soccorso viene rideterminato dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale del 29.10.1963 (recte 1983) in una percentuale riferita alla "retribuzione assoggettata a contributi di previdenza ai sensi dell'art. 20 della legge 28.7.1968 n. 830". Il sussidio di malattia è, poi, dall'art. 3, commi 3 e 5, definito "pari alla retribuzione sulla quale si applica il contributo di cui al precedente art. 2 con esclusione, in ogni caso, dei compensi per lavoro straordinario che non abbia carattere di normalità e computandosi gli elementi retributivi variabili sulla media di quanto percepito, a tale titolo, dall'Agente nell'anno precedente". Identica disciplina è dettata dagli artt. 36 e 37 C.C.N.L. 23.7.1976. Va ancora considerato che a): l'art. 20 della legge n. 830 del 1961 assoggetta a contribuzione (ai fini I.N.P.S.), oltre alla retribuzione tabellare, gli assegni "ad personam", gli elementi accessori continuativi, la 13a mensilità, il compenso per il lavoro straordinario, nonché (lett. f) "qualsiasi altro emolumento" diverso da quelli menzionati, eccetto talune erogazioni nominativamente specificate;
b) l'art. 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, sostituente il citato art. 20, il solo richiamato dall'art. 36 del C.C.N.L. del 1976, fa ancora riferimento, per la determinazione della retribuzione assoggettata a contributo I.N.P.S., a "qualsiasi altro emolumento che costituisca corrispettivo dell'opera prestata", fatta eccezione di alcune erogazioni nominativamente specificate;
c) la menzionata disciplina legale-contrattuale del sussidio di malattia è stata recepita dall'art. 74 della legge n. 883/1978, la quale ha attribuito all'I.N.P.S., senza modificarla e sottraendo definitivamente la materia in questione alla disponibilità delle parti, la erogazione del sussidio in parola.
In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la indennità di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'Accordo Nazionale del 21.5.1981 e l'indennità di presenza di cui all'A.S.A. 6.2.1979, essendo elementi corrispettivi non rientranti fra le erogazioni specificamente escluse, fanno parte della retribuzione soggetta a contributo previdenziale e, quindi, concorrono a formare la retribuzione su cui è commisurato il sussidio di malattia;
deve, pertanto, essere escluso che le limitazioni della rilevanza, agli effetti contrattuali, delle indennità suddette da parte degli Accordi che le istituivano, possano avere rilevanza sulla composizione del sussidio in parola, il quale, dunque, ingloba le indennità medesime, come del resto anche l'I.N.P.S. ha riconosciuto a partire dal 1986.
Il secondo motivo del ricorso deve essere respinto con assorbimento del primo motivo, in quanto la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata, cui la censura è diretta, è idonea da sola a sostenere le ragioni della decisione del Tribunale di Napoli, e si sottrae alle infondate censure proposte.
Secondo il giudice d'appello invero il trattamento in questione concreta un istituto che trova la sua disciplina in una fonte esclusivamente di natura contrattuale e non legale e pertanto può essere modificato anche in pejus da accordi collettivi di uguale natura;
e di fronte a tale interpretazione del quadro normativo regolante la materia, operata dal Tribunale è inutile individuare, come è stato fatto dallo stesso giudice del merito, specifiche personali ragioni ostative per ogni lavoratore o gruppo di lavoratori, che dovrebbero portare verosimilmente al rigetto delle varie domande, così come è inutile contestare, come fanno i ricorrenti la fondatezza di quelle specifiche ragioni, tanto più che l'esame particolareggiato di tali censure porterebbe a dover effettuare, inammissibilmente in questa sede, una indagine di fatto concretamente difforme da quella fatta insindacabilmente dal Tribunale.
In particolare, il Tribunale con l'ampia motivazione sopra riportata: 1) ha correttamente ritenuto che l'art. 23 All. A al R.D. n. 148/1931, nel commisurare anche in relazione alle competenze accessorie il trattamento di malattia dovuto agli agenti, si riferisce a compensi specifici, cioè a voci così identificate dalla normativa collettiva, e non genericamente ad ogni emolumento spettante al personale di natura retributiva, e non contiene, pertanto, un principio di omnicomprensività ai fini della determinazione del sussidio di malattia;
2) che tale principio non è contenuto neanche nell'art. 11, 1 co., All. B al R.D. n. 148/1931, il quale detta solo un criterio atto ad individuare quali emolumenti concorrono alla determinazione del sussidio di cui sopra, solo quelli sui quali si effettua la ritenuta per la contribuzione in materia di invalidità e vecchiaia, tra cui le competenze accessorie propriamente denominate, come confermato dall'art. 2, 1 co., dello stesso All.
B, richiamato dal citato art. 11, nel quale (art. 2) si parla espressamente delle "competenze accessorie sulle quali si effettua la ritenuta per la invalidità e vecchiaia" (nn. 1 e 2); 3) dovendosi, dunque, escludere nella materia de qua la esistenza di un principio legale di omnicomprensività, la fonte di questo andava ravvisata solo negli artt. 36 e 37 C.C.N.L. del 1976, i quali avevano assoggettato a contribuzione di malattia la retribuzione già asoggettata a contribuzione previdenziale dall'art. 20 legge 28 luglio 1961 n. 830, contenente una nozione ampia della retribuzione contributiva, nella quale ben potrebbero rientrare le indennità per cui è causa. 4) Ma, come acutamente e correttamente ha osservato il Tribunale, quando fu stipulato il contratto collettivo del 1976, il citato art. 20 era già stato sostituito dall'art. 5 legge 22 ottobre 1971 n. 889; 5) da qui due conseguenze: la conferma della natura contrattuale del trattamento in questione e la possibilità di modifica del detto trattamento ad opera di norme successive di analoga natura;
6) e ciò era legittimamente avvenuto per effetto degli Accordi aziendali istitutivi delle indennità in discussione, collegate alla effettiva presenza al lavoro dell'agente, accordi, confermati dal C.C.N.L. 1980 e dall'A.S.A. del 31.7.1981, i quali avevano voluto espressamente o implicitamente, ma inequivocabilmente, che le indennità stesse fossero escluse dalla retribuzione normale, utile al calcolo degli altri istituti contrattuali;
7) dal 1 .1.1986, infine, era entrata in vigore la legge 28 febbraio 1986 n. 41, la quale aveva posto fine ad ogni contenzioso, avendo stabilito all'art. 31 che le indennità da assoggettare a contribuzione di malattia e di conseguenza da computare nel sussidio relativo avrebbero dovuto essere calcolate con gli stessi criteri previsti dal 2 comma dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, e cioè secondo il principio di omnicomprensività, con la conseguenza che anche in virtù del riconoscimento operato dall'I.N.P.S., i lavoratori ricorrenti avevano avuto pienamente accolte le loro richieste. Ciò rilevato, le censure dei ricorrenti (v. 2 motivo) non incidono nella motivata, logica e corretta interpretazione che la sentenza impugnata ha fatto del quadro normativo regolante la materia, essendosi la legge n. 883 del 1978 (art. 74) limitata a mutare il soggetto erogante (I.N.P.S.) il sussidio di malattia, e nel contempo creditore dei relativi contributi ed in particolare, senza mutare da contrattuale in legale la fonte del diritto al trattamento di malattia per il personale autofilotramviario, e senza modificare la disciplina normativa-contrattuale riferita, avendo tra l'altro i ricorrenti preso atto che dal 1986 il contenzioso era venuto a cessare per il riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. delle loro pretese (in attesa della legge dello Stato che avrebbe provveduto a riordinare l'intera materia - art. 74, ult. co. -).
In conclusione, la disciplina del sussidio di malattia nel settore degli autoferrotramvieri non si distacca da quella che l'art. 2110 c.c. detta per il rapporto di lavoro privato, nel quale la determinazione del suddetto trattamento è rimessa alle norme collettive, agli usi ed all'equità, quando manchino leggi speciali. Il ricorso va, dunque rigettato, assorbito ogni altro profilo di censura.
Quanto alla eccezione di prescrizione, sollevata nei gradi di merito dall'I.N.P.S., parte principalmente interessata ma non più riproposta in questa sede, cui aderisce genericamente l'A.C.T.P. di Milano nel controricorso, osserva il Collegio che, a prescindere da ogni questione sulla sua ritualità per quanto qui rilevato, l'eccezione stessa è superata dal rigetto, ormai definitivo, nel merito, delle domande dei lavoratori.
Si ritengono sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 29 aprile 1997.