Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 614
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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La disciplina del sussidio di malattia nel settore autoferrotranviario non si distacca da quella dettata per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2110 cod. civ., secondo il quale la determinazione di tale trattamento è rimessa, in mancanza di leggi speciali, alle norme collettive, agli usi e all'equità; tale trattamento, pertanto, attesane la natura contrattuale, è suscettibile di modifica da parte di norme di analoga natura, come legittimamente avvenuto con gli Accordi Nazionali del 1981 e 1982 e con l'Accordo sindacale aziendale del 1979, che, nel prevedere le indennità di presenza, di turno aziendale e domenicale, hanno escluso che dette indennità potessero incidere sulla determinazione del sussidio di malattia; ne consegue che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 41 del 1986 (prevedente all'art. 31 che le indennità assoggettate al contributo di malattia e conseguentemente da computare nel relativo sussidio devono essere calcolate con gli stessi criteri previsti dall'art. 12 legge n. 153 del 1969, e cioè secondo il principio di onnicomprensività' della retribuzione) le predette indennità di turno aziendale, di presenza e domenicale non possono essere computate nella base retributiva di riferimento ai fini della determinazione del sussidio di malattia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 614
    Data del deposito : 22 gennaio 1999

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