Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida (art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. (Fattispecie in tema di patteggiamento).
Commentario • 1
- 1. Revoca prefettizia della patente ex art. 120 codice della strada: unaEdoardo Zuffada · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, il Tribunale civile di Milano ha respinto un ricorso promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., mediante il quale il ricorrente chiedeva l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza di disapplicazione dell'ordinanza di revoca della patente di guida, adottata dal prefetto ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, di seguito c.d.s.) in ragione della sopravvenuta perdita dei “requisiti morali” in seguito ad una condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 16285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16285 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 18/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 2627
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30949/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 25.6.2008 dal g.u.p. del Tribunale di Palermo;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Dionesalvi RE, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 25.6.2008 il g.u.p. del Tribunale di Palermo, su proposta concorde della parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato a RE De LI la pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, aggravato ex art. 80, per aver detenuto abusivamente circa sessanta chilogrammi di hascisc, in Palermo il 5.3.2008;
inoltre, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, ha applicato al De LI il ritiro della patente per la durata di tre anni.
2 - Il De LI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 e dell'art. 133 c.p.. Osserva che il giudice ha immotivatamente applicato la pena accessoria del ritiro della patente, nonostante il suo carattere facoltativo e la incensuratezza dell'imputato.
3 - Osserva il Collegio che il ritiro della patente di guida a carico dei condannati per un delitto in materia di sostanze stupefacenti è previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85 come pena accessoria non obbligatoria, ma facoltativa, che il giudice può discrezionalmente applicare o meno in considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Nel caso di specie, invece, il giudice, dopo aver ratificato la pena principale patteggiata tra le parti, ha disposto il ritiro della patente di guida con la espressa motivazione che si trattava di una pena accessoria che conseguiva ex lege, e quindi con la implicita considerazione che doveva essere disposta anche se estranea al patto intercorso sulla pena.
È evidente l'errore giuridico.
Sotto un primo profilo, il giudice ha disposto la pena accessoria pur non avendo pronunciato condanna - come richiesto dall'art. 85 - ma avendo semplicemente applicato una pena patteggiata. Questo profilo di illegittimità potrebbe essere superato soltanto in virtù della disposizione di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, ultimo periodo che equipara la sentenza applicativa di una pena patteggiata a una sentenza di condanna, salvo diverse disposizioni di legge.
Sul punto va però osservato che se da una parte non esistono specifiche disposizioni in senso contrario, dall'altra è anche vero che il legislatore ha espressamente equiparato la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna quando ha voluto collegarvi obbligatoriamente una sanzione o una misura accessoria, come ad esempio la confisca (v. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301 in materia di contrabbando, nonché D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.259, comma 2, in materia di abusiva gestione di rifiuti o di traffico illecito di rifiuti).
Anche prescindendo da questo profilo problematico, comunque, la statuizione impugnata è sicuramente illegittima sotto un altro aspetto, perché il giudice ha ritenuto obbligatoria una pena accessoria che è invece facoltativa.
Egli non poteva quindi disporre il ritiro della patente senza una specifica motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale di cui si riteneva investito al riguardo. Non avendo motivato sul punto, nulla fa pensare che, senza questo errore, il giudice non avrebbe ratificato la pena patteggiata perché non prevedeva la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente, restando invece intatta la ratifica della pena principale patteggiata e le altre statuizioni conseguenziali.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente di guida, che elimina.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009