Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 16285
CASS
Sentenza 18 dicembre 2008

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Massime1

In materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida (art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ha natura facoltativa e non obbligatoria, la cui irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice. (Fattispecie in tema di patteggiamento).

Commentario1

  • 1Revoca prefettizia della patente ex art. 120 codice della strada: una
    Edoardo Zuffada · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la decisione in commento, il Tribunale civile di Milano ha respinto un ricorso promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., mediante il quale il ricorrente chiedeva l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza di disapplicazione dell'ordinanza di revoca della patente di guida, adottata dal prefetto ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada, di seguito c.d.s.) in ragione della sopravvenuta perdita dei “requisiti morali” in seguito ad una condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 16285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16285
Data del deposito : 18 dicembre 2008

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