Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 gennaio 1999 |
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genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 16/2026 OGGETTO: Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento "mortis causa" a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Il Comune istante (di seguito, "Istante") rappresenta di essere un ente territoriale di diritto pubblico della Confederazione Svizzera e di essere …
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INDICE PREMESSA 1. OGGETTO DELL\'IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER L\'APPLICAZIONE DELL\'IMPOSTA 2. INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL\'IMPOSTA 3. SVINCOLO DELLE ATTIVIT\u00C0 CADUTE IN SUCCESSIONE IN FAVORE DELL\'UNICO EREDE DI ET\u00C0 NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI 4. DETERMINAZIONE DELL\'IMPOSTA 5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 6. LIMITI ALLA DEDUCIBILIT\u00C0 DEI DEBITI 7. LIBERALIT\u00C0 INDIRETTE 8. DISCIPLINA DEL COACERVO 9. DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA 10. ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILIT\u00C0 SOLIDALE 11. MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE \u00A0 PREMESSA L\'articolo …
Leggi di più… - 3. Circolare del 06/07/2023 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 6 luglio 2023
INDICE Premessa 1. Tipologie di legato 2. Orientamenti della giurisprudenza di legittimit\à civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie 3. Quadro normativo fiscale 4. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimit\à tributaria 5. Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie 6. Contenzioso pendente Premessa Con la presente circolare si illustra, ai fini dell\'imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l\'appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) …
Leggi di più… - 4. Circolare del 17/05/2022 n. 15 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 17 maggio 2022
INDICE Premessa 1. Quadro normativo di riferimento 1.1 Enti iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore 2. Requisiti per l\'applicabilit\à della riduzione di aliquota IRES 3. "Enti ospedalieri" 3.1 "Aziende ospedaliere" e "presidi ospedalieri" di natura pubblica 3.2 Aziende Sanitarie Locali 3.3 Case di cura private riconosciute quali "presidi ospedalieri" 3.4 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 4. Fondazioni di origine bancaria ex decreto legislativo n. 153 del 1999 4.1. Natura civilistica e tributaria 4.2. Applicabilit\à dell\'agevolazione alle Fondazioni di origine bancaria 4.2.1. Periodi sotto la vigenza della "legge Amato" …
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Giurisprudenza • 73
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Versioni del testo
- Art. 1. Ambito della delega 1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa' bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa' conferitarie, gia' compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu' completa ristrutturazione del settore bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), e' il seguente:
"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti".
Si ritiene opportuno riportare anche il contenuto dell'art. 1, comma 1:
"1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all' art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito".
- La legge 30 luglio 1990, n. 218 , reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".
- Il titolo della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e' il seguente: "Proroga del termine di cui all' art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi". - Art. 2. Regime civilistico degli enti 1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla meta', destinando le ulteriori disponibilita' ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
c) operano secondo principi di economicita' della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditivita' rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresi' adottare per le operazioni di dismissione modalita' idonee a garantire la trasparenza, la congruita' e l'equita';
d) possono esercitare, con contabilita' separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanita' e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e societa' che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;
e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle societa' per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella societa' bancaria o nella societa' nella quale l'enteabbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonche' le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalita' istituzionali dell'ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilita', fissando specifici requisiti di professionalita' e ipotesi di incompatibilita' per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalita' che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.
Per quanto riguarda le fondazioni la cui operativita' e' territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verra' assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della societa' conferitaria;
i) sono sottoposti ad un'autorita' di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditivita' del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati puo' sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarita' nella gestione e, nei casi di impossibilita' di raggiungimento dei fini statutari, puo' disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile , ed anche successivamente, finche' ciascun ente rimarra' titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa' bancarie ovvero concorrera' al controllo, diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresi' emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazionedelle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all' articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma l possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:
a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e successive modificazioni, in azioni delle stesse societa' privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta' del capitale sociale;
b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della societa' bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette societa' bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 :
"Ai fini della tutela del pubblico credito e dalla continuita' di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:
a) casse di risparmio;
b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
c) istituti di previdenza;
d) istituti di assicurazione". - Art. 3. Regime tributario degli enti 1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e' informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) attribuzione del regime previsto dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall' articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella societa' bancaria conferitaria o nella societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , anche se perseguono le finalita' statutarie con le modalita' previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita' direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o societa' strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarita' di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito e' priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;
c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 .
Note all' art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , reca: "Disciplina delle agevolazioni tributarie".
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 356/1990 e' il seguente:
"Art. 12 (Statuti). - 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanita'. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari.
Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel capitare di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa';
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate".
- Si trascrive il testo dell'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :
"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a)-b) (Omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , reca: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale".