Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10492 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
еe 67519 VINYINGIUL Oggetto ee G 'N TIV AV E N Concess. governative. 9861/4/98*** Iscrizione società al registro imprese. Rimborsi 1985-92. REPUBBLICA ITALIANA 1 0492/03 IN NOME DEL LA CORTE SU RE /. SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G.N.2770/00 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Cron. 23506 Dott. Nino Fico Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Ud. 10/2/03 Dott. Guido Raimondi Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA eA Venef sul ricorso proposto da: ee. 16235 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo N. rappresenta e difende ex lege ricorrente
contro
Immobiliare Go-Go Ve-s.r.l., HI CESAVIS s.r.l., neta HI s.r.l., tutte in persona del legale rap- presentante Zago Piergiorgio, elettivamente domiciliato in Roma, via Boccioni, n. 4, presso l'Avvocato France- sco D'Ayala Valva, che lo rappresenta e difende insieme 374 1 人 con l'Avvocato Giovanni Mainente, in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente- avverso la sentenza m. 1943/98 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 12.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.2.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato il 20.12.1995, le società Immobiliare Go-Go s.r.l., HI Cesavis s.r.l. e ET HI s.r.
1. convennero in giudizio davanti al tribunale di Venezia l'amministrazione finanziaria dello Stato per sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. 2.- Con sentenza depositata il 22.3.1997 il tribunale, ritenuto che l'istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva, ai sensi dell'articolo 13, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, solo in relazione ad alcuni versamenti annuali, condannò l'amministrazione a resti- 2 www.wwwww. tuire a ciascuna delle società attrici la somma di Lire 17.500.000, con gl'interessi legali dalla domanda al saldo, ed a rifondere i due terzi delle spese di lite, compensato l'ulteriore terzo. 3.- La corte d'appello di Venezia, con sentenza depo- sitata il 12.12.1998, confermò la pronunzia del tribunale e compensò interamente fra le parti le spese del grado, avendo respinto sia l'appello principale, dall'amministrazione e riguardante, fra proposto l'altro, la compatibilità della tassa in questione con la normativa comunitaria, 1' ammontare esatto delle somme restituende e la regolamentazione degli interessi moratori;
sia l'appello incidentale della società, concernente la legittimità del termine di decadenza triennale per la presentazione dell'istanza di rimborso O, in subordine, la questione circa il dies а quo di tale termine, e la pronunzia di parziale compensazione delle spese in prime cure. 4.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ministero delle finanze deducendo un solo motivo, cui hanno resistito, mediante notifica e deposito rituali di controricorso, illustrato con successiva memoria, le intimate società Immobiliare Go- Go s.r.l., HI Cesavis s.r.l. e ET HI s.z.l.. 3 All'udienza del 18.5.2001 davanti а questa suprema corte la causa è stata rinviata, essendo stata ritenuta 1'opportunità di attendere la decisione della corte di giustizia delle Comunità Europee nella causa C-222/99, vertente in merito alla compatibilità della normativa nazionale con le direttive comunitarie, relativamente al tasso d'interesse applicabile ai rimborsi di cui si tratta. Essendo stata pubblicata, in data 10.9.2002, la sentenza con cui la suddetta corte di giustizia decide la menzionata causa C.222/99, il ricorso è stato rifissato per la discussione all'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Con l'unico motivo di gravame l'amministrazione ricorrente chiede, ai sensi dell'articolo 360, 1°co., n.3, della sentenza impugnata c.p.c., l'annullamento dell'articolo 11. legge 23 dicembre violazione per 1998, II. 448, jus superveniens, con riferimento sia alla disposizione che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfetaria annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, sia alla tasso degli interessi dovutidecorrenza ed al sui rimborsi delle somme indebitamente dall'erario percette a tale titolo, stabilito nella misura legale ميرا del 2,5% dal D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11.12.1998). Sostiene quindi che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, dalla somma restituenda a ciascuna delle società che sono parti nel giudizio, debbono essere detratte quella di Lire 500.000, corrispondente all'iscrizione dell'atto costitutivo, e quella forfeta- ria annuale di Lire 400.000; che, inoltre, sulla somma residua dovuta a rimborso, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, а decorrere dalla data della relativa istanza, con esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi anatocistici. 6.- La censura è infondata e deve essere rigettata, per le argomentazioni di seguito esposte. 7.- Preliminarmente, con riguardo alla possibilità di tener ccnto, nel giudizio di cassazione, delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, si osserva quanto segue.
7.1. L'amministrazione, attuale ricorrente, appellò la sentenza di primo grado, con cui il tribunale di Venezia l'aveva condannata al pagamento di parte delle somme chieste a rimborso dalle società summenzionate, domanda alcon gl'interessi al tasso legale dalla saldo, deducendo, fra gli altri motivi e per quanto ancora interessa, l'erroneità sia della condanna a って restituire interamente, cioè senza detrazione dei costi del servizio, il tributo (illegittimamente) versato da dette società, sia della pronunzia concernente la regolamentazione degli interessi, in difformità dalle 1961, n. 29, disposizioni della legge 26 gennaio specificamente dettate in materia fiscale.
7.2. In virtù dell'impugnazione suddetta, sulle que- stioni relative alla misura del chiesto rimborso ed al è formato ilregime degli interessi moratori non si giudicato. Sussiste, altresì, 1'interesse а ricorrere dell'amministrazione, essendo state respinte le relati- ve doglianze (e tutte le altre, contenute in entrambi i gravami, principale ed incidentale) dalla corte d'appello. 7.3.- E' dunque possibile, in questo giudizio, tener conto della norma invocata, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, giacché, come precisato al precedente punto 7.2, sulla misura del rimborso e degli interessi chiesti all'amministrazione non si è formato il giudicato, che altrimenti preclu- derebbe secondo costante giurisprudenza, che il collegio condivide (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica materia) il riesame di dette questioni alla luce delle norme sopravvenute. الا 8.- Riguardo al primo profilo di questo motivo di la legittimità della tassa diricorso, concernente concessione governativa per l'iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese, occorre premet- tere che, in virtù dell'interpretazione data agli arti- coli 10 e 12 della direttiva del consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee dalla corte di giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 20.4.1993 (nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91), vincolante per il giudice italiano, la suddetta tassa è da ritenere illegittima (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 11230/1994, 2992/1994) per incompatibilità con tale direttiva, limitatamente versamenti cc.dd. "di rinnovo" о di mantenimento, ai previsti dall'articolo 3, 19°co., D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, in quanto dovuti per ciascun anno solare successivo a quello d'iscrizione, senza alcun riferimento al costo del servizio. 8.1.- A seguito della citata sentenza 20.4.1993 della corte di giustizia europea, l'articolo 61, co.1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, fissò in Lire 500.000 la tassa forfetariamente dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese (tassa poi soppressa, a decorrere dal 1°.1.1998, in virtù dell'ar- 7 3 ticolo 3, co. 138, legge 28 dicembre 1995, n. 549). 8.2.- L'articolo 11, legge n. 448/1998 - jus super- intese disciplinare veniens invocato dalla ricorrente - retroattivamente la restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto a quelle indicate nel citato articolo 61, D.L. n. 331/1993, relativamente agli anni 1985-1992, precedenti la sua entrata in vigore.
8.3. La corte di giustizia delle Comunità Europee, più volte investita della materia in argomento - cui si riferiscono le sentenze 2.12.1997, in causa C-188/95; 15.9.1998, in causa C-231/96 ed altre;
da ultimo, 10.9.2002, in cause riunite C-216/99 e C-222/99, con precedenti - ha ribadito (sent.ampi riferimenti ai 10.9.2002, cit., punti 8 e 9) che "l'articolo 12 della direttiva [direttiva del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali] dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo, di cui al n. 1, lett. e}, dello stesso articolo, possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali, e che l'entità di tali diritti.. calcolata in base al costo dell'operazione,dev'essere che può essere determinato forfetariamente. " Con 8 ت ا د specifico riferimento al caso delle società che dell'articolo 11, legge n.possono esigere, ai sensi 448/1998, la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 ed il 1992, la corte europea ritiene (punto 55) che "spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite [dall'articolo 11 cit.) per tali operazioni [iscrizione costitutivo ° di altri atti] abbiano о no dell'atto remunerativo, tenuto conto dei principi carattere richiamati nei punti 8 e 9 della presente sentenza". 8.4.- τη proposito, il collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già ritenuto da questa suprema corte circa la non conformità ai criteri comunitari della tassa "di rinnovo", dovuta per gli anni solari successivi а quello d'iscrizione, mancando qualsiasi riferimento al costo del servizio (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 10231/1998, 5742/1998, 11230/1994, 2992/ 1994); e, al contrario, circa la legittimità, alla stregua degli stessi criteri e dell'interpretazione datane dalla corte di giustizia europea (sent. 10.9.2002, cit.), della tassa d'iscrizione dovuta dalle società per il primo anno, in corrispondenza al costo effettivo dell'operazione, che può essere determinato anche forfetariamente.
8.5. Discende da questa premessa che la disposizione 9 contenuta nell'articolo 11, legge n. 448/1998, deve ritenersi conforme alla direttiva 69/335/Cee, limitata- mente alla parte in cui esclude dal rimborso la tassa d'iscrizione, anche se fissata forfetariamente;
essendo invece senz'altro in contrasto con la menzionata direttiva, e quindi non applicabile, l'esclusione dal rimborso dell'importo forfetario, variabile in funzione del tipo di società, stabilito per gli anni successivi al primo (Cass. nn. 15081/2001, 7176/1999, 5354/1999, 4149/1999, 3097/1999). 8.6.- L'amministrazione ricorrente, tuttavia, non ha dedotto, in contrasto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata (pagg.6-7), che il costo effettivo del servizio reso per l'iscrizione della società nel registro delle imprese può essere calcolato e detratto e, inoltre, che tale iscrizione, cui corrisponde l'importo di Lire 500.000, sia stata - logicamente la effettuata in una delle annualità cui si riferisce la richiesta di rimborso, prima е - non, ad es., in anni precedenti. 8.7.- Questo primo profilo deve essere, quindi, disatteso perché, essendo stata ritenuta la natura non remunerativa degli importi successivi alla prima annualità (punto 8.5), e non essendo peraltro quanto indicato al precedente specificato in ricorso 10 в punto 8.6, non risulta verificabile dal giudice nazionale, in conformità a quanto disposto al punto 55 della citata sentenza 10.9.2002 della corte di giusti- zia europea, la corrispondenza della somma di Lire 500.000 ad un effettivo servizio reso nel contesto delle annualità per cui è chiesto il rimborso. 9.- L'amministrazione ricorrente ha chiesto altresì, col secondo profilo del motivo di ricorso in esame, 1'applicazione della norma sugli interessi, contenuta nel comma 3 del citato articolo 11, legge n. 448/1998, per cui sulla somma da rimborsare sono dovuti, а far presentazione dell'istanza, gli tempo dalla data di interessi al tasso legale, pari al 2,5%, corrente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
9.1. La questione concernente la decorrenza degli interessi richiesti "dalla data della domanda di - è inammissibile, per difetto d'interesse rimborso" della ricorrente. Infatti, avendo il tribunale condan- nato l'amministrazione, fra l'altro, al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo, ed essendo stata respinta dalla corte d'appello la domanda di attribuzione di tali interessi secondo la disciplina dettata dalla legge n. 29/1961, la ricorrente, invocan- do la sopra citata disposizione innovativa, per cui gli interessi sulle somme da rimborsare decorrono dalla 11 data di presentazione dell'istanza, mostra di non avere effettivo interesse ad una statuizione diversa da quel- la in atto, contenuta nella sentenza di primo grado.
9.2. Quanto al saggio dell'interesse fissato nella misura legale (2,5%) dal richiamato articolo 11, co. 3, legge n. 448/1998, in luogo di quella originariamente ritenuta applicabile, secondo il combinato disposto de- gli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e suc- cessive modificazioni (Cass. n. 8651/1998) la relati- va censura deve essere rigettata, siccome infondata.
9.2.1. La menzionata sentenza 10.9.2002 della corte di giustizia europea - in attesa della quale questo processo era stato rinviato con ordinanza in data 18.5.2001, al fine di conoscerne le decisioni in materia di tasso d'interesse applicabile sulle somme di cui è chiesta, per il titolo dedotto in giudizio, la restituzione all'erario statuisce in proposito (punto 79 della motivazione e punto 3 del dispositivo) che "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario... a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si appliche- rebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". 12 9.2.2.- In virtù di tale decisione, si deve ritenere che la norma dell'articolo 11, co.3, legge n. 448/1998, specificamente dettata per disciplinare la restituzione di un tributo (tassa di concessione governativa per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione di società di capitali nel registro delle imprese) già dichiarato, come tale, incompatibile con l'ordinamento comunitario dalla sentenza 20.4.1993 della stessa corte di giustizia europea, non contrasta con l'ordinamento comunitario solo se il saggio d'interesse da essa sta- bilito non è inferiore а quello praticabile, in mancanza di detta disciplina specifica, per la resti- tuzione di questo, come di altri, tributi, a seguito di azioni basate sul diritto nazionale o comunitario;
non ha invece importanza il fatto che le modalità di cal- colo dell'interesse siano eventualmente meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione d'indebito fra privati (sent. cit., punto 76).
9.2.3. Al fine di stabilire la legittimità della norma invocata quale jus superveniens dall'ammini- in esame, strazione ricorrente, si deve aver riguardo, pertanto, al tasso d'interesse che risulterebbe dovuto in mancan- za di tale specifica disciplina, e precisamente a quello indicato dal combinato disposto degli articoli 1 e 5, legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modi- 13 r ficazioni (v. sopra, punto 9.2), applicabile in materia di tasse (qual è, appunto, anche quella di concessione governativa, diversamente da quanto ritenuto, sul punto, calla corte veneziana) e di imposte indirette sugli affari. Tale tasso, in quanto semestrale pur essendo identico il saggio del 2,5%, determinato dall'articolo 3, co.141, legge 23 dicembre 1996, n.662, -1 è certamente superiore a a decorrere dal 1°.
1.1997 quello legale, calcolato ad anno. 9.2.4.- Il profilo di censura in esame è quindi da verificata la condizione rigettare, essendo ostativa (v. sopra, punto 9.2.1) precisata nella menzionata decisione della corte di giustizia europea giacché, in mancanza della specifica disciplina sui rimborsi della tassa in argomento, sarebbe risultato applicabile a tali rimborsi un tasso d'interesse più favorevole. 10.- In virtù delle argomentazioni che precedono, i profili di censura, con cui si chiede che la sentenza della corte veneziana sia cassata per violazione di legge, in relazione allo jus superveniens, in quanto non detrae dalle somme di cui è chiesto il rimborso quella di Lire 500.000 dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese e queile forfetarie per le annualità successive, ed in quanto dispone che gl'interessi sulla somma residua da rimborsare sono 14 dovuti al tasso legale, a decorrere dalla presentazione dell'istanza di rimborso, sono infondati (v. sopra, punti 8.7, 9.2.4, 9.1) e debbono essere rigettati. 11.- Gli ulteriori profili di censura, relativi rivalutazione monetaria e degli all'esclusione della interessi anatocistici, sono inammissibili, per difetto d'interesse, mancando qualsiasi statuizione in proposito e non potendo considerarsi compresa in quella relativa agli interessi principali la richiesta dei maggiori danni da svalutazione monetaria е dei detti interessi anatocistici, non riconoscibili d'ufficio dal giudice (Cass. nn. 8377/2000, 6373/1995). 12. Devesi, per conseguenza, rigettare il ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso е condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 10 febbraio 2003, Il consigliere est. FerIl president шо счис RE IL CANDY dott. C 15 Deportata IN CANE RIA dott. GI TA HE 03 LUG. 2002 CANCEL "M: