Art. 2.
I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall' art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall' art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.